CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – Decisione n. 9 del 27/01/2017 – Fabrizio Maglia/ Federazione Italiana Giuoco Calcio Luigi Condò/ Federazione Italiana Giuoco Calcio Domenico Giampà/ Federazione Italiana Giuoco Calcio

          Decisione n. 9

Anno 2017

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONI UNITE

 

 

 

composta da

Franco Frattini - Presidente

Mario Sanino

Attilio Zimatore

Massimo Zaccheo - Relatore

Dante D’AlessioComponenti

 

ha pronunciato la seguente

 

 

          DECISIONE

 

 

nei giudizi iscritti:

 

 

- al R.G. ricorsi n.  27/2016,  presentato,  in data 4 giugno 2016,  dal sig. Fabrizio Maglia, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Mari,

 

          contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio;

 

                                                                          nonché contro

 

 

                    la Procura Federale FIGC;

 

 

per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale è stata irrogata, in capo al ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso proposto in appello in sede endofederale, la sanzione dell'inibizione di mesi 3, per l’asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC;

 

- al R.G. n. 28/2016, presentato, in data 4 giugno 2016, dal sig. Luigi Condò, rappresentato e difeso dagli avv.ti Casimiro delli Falconi e Lina Musumarra,

 

                                                                              contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

 

la Corte Federale d’Appello FIGC nonché contro la Procura Federale FIGC;

 

 

per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecuzione,  della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso in appello endofederale proposto dal ricorrente, è stata rideterminata la sanzione allo stesso inflitta dal Tribunale Federale Nazionale nella inibizione di anni 3 e nell'ammenda pari ad € 50.000,00;

 

- al R.G. n. 29/2016, presentato, in data 6 giugno 2016, dal sig. Domenico Giampà, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Marsico e Marco Scognamillo;

 

avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale è stata irrogata, in capo al ricorrente, a conferma della decisione assunta in primo grado in sede endofederale, la sanzione della squalifica di mesi 6 e dell’ammenda pari ad30.000,00;

tutti riuniti, per connessione oggettiva e soggettiva, con decreto assunto dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, in data 8 giugno 2016 (prot. n. 00262/16), poiché vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016;

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 27 luglio 2016:

  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2016, il difensore della parte ricorrentesig. Fabrizio Magliaavv. Gaetano Mari, nonché i difensori della resistente FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata;
  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2016, il difensore della parte ricorrentesig. Luigi Condò, anch’egli presente in aulaavv. Casimiro delli Falconi, nonché i difensori della resistente FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata;
  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2016, i difensori della parte ricorrentesig. Domenico Giampàavv.ti Luigi Marsico e Marco Scognamillo, nonché i difensori della resistente FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Massimo Zaccheo.

 

          Ritenuto in fatto

 

La Procura Federale della F.I.G.C., a seguito delle indagini svolte in relazione all’inchiesta denominata “Dirty Soccer”, condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, deferì davanti al Tribunale Federale Nazionale in data 4 novembre 2015: a) il sig. Domenico Giampà, per illecito sportivo, ex art. 7 del Codice della Giustizia Sportiva; b) il sig. Luigi Condò per illecito sportivo, ex art. 7 C.G.S; c) il sig. Fabrizio Maglia per illecito sportivo, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.

Tutte e tre le posizioni dei ricorrenti hanno ad oggetto la medesima gara Barletta-Catanzaro, disputata in data 1 aprile 2015.

Il Tribunale Federale Nazionale ha, rispettivamente, irrogato al sig Giampà la sanzione di € 30.000,00, derubricando la sua posizione a omessa denuncia, ex art 7, comma  7, CGS; irrogato al sig. Condò la sanzione di  € 50.000,00 con la inibizione per anni  3 e 6 mesi, riconoscendo il tentativo di combine della partita Barletta-Catanzaro; irrogato al sig. Maglia, accertata la responsabilità disciplinare del Direttore Sportivo, la sanzione della inibizione per 6 mesi, oltre l’ammenda di € 10.000,00.

Tutti e tre gli interessati hanno proposto reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello.

La CFA ha, rispettivamente, ribadito la sentenza del TNF nei confronti del sig. Giampà; ha confermato l’affermazione di responsabilità del sig. Condò, ma rimodulando il trattamento sanzionatorio in anni 3 di inibizione ed € 50.000,00 di ammenda; e, in ultimo, ha ribadito, altresì, l’affermazione di responsabilità del sig.  Maglia,  ma rimodulando,  anche in questo caso,  la sanzione nella sola inibizione per mesi tre (CFA del 6 maggio 2016).

Con ricorso depositato il 4/6/2016, il sig. Condò ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport la riforma della decisione impugnata, rassegnando le seguenti conclusioni:Per tutti i motivi rassegnati si chiede che l’Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport, previa sospensione della esecutività della decisione impugnata, in accoglimento del presente ricorso, voglia provvedere all’annullamento e/o alla riforma del provvedimento impugnato con conseguente statuizione”.

Con ricorso depositato il 4/6/2016, il sig. Maglia ha chiesto al medesimo Collegio la riforma della decisione impugnata, rassegnando le seguenti conclusioni: Pertanto per tutti i motivi rassegnati, il sig. Fabrizio Maglia, ut supra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, chiede all’Ill.mo Collegio di Garanzia del CONI, previa riforma del provvedimento emesso dalla Corte Federale di Appello Sezioni Unite Comunicato Ufficiale n. 086 Riunione del 26-27 febbraio 2016 (dispositivo) e del successivo Comunicato Ufficiale n. 119 2015/2016 (motivazione) nei confronti del sig. Fabrizio Maglia e conseguentemente prosciogliere  quest’ultimo,  pronunciando in favore del medesimo ogni altro conseguenziale provvedimento di legge”.

Con ricorso depositato il 6/6/2016, il sig. Giampà ha chiesto, sempre al Collegio di Garanzia, la riforma della decisione impugnata rassegnando le seguenti conclusioni: “Alla luce di quanto dedotto ed argomentato, si chiede, l’annullamento del provvedimento impugnato.”

Con memoria depositata il 16/6/2016, si è costituita la FIGC, nei confronti del sig. Giampà, formulando le seguenti conclusioni:si chiede che, previo rigetto della istanza cautelare, il ricorso avversario venga dichiarato inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito. Con ogni conseguente pronuncia di legge anche in ordine alla liquidazione della lite”.

Con memoria depositata il 14 giugno 2016, si è costituita la FIGC nei confronti del sig. Condò, formulando le seguenti conclusioni: si chiede che il ricorso avversario venga dichiarato in parte inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito. Con ogni conseguente pronuncia di legge anche in ordine alla liquidazione della lite”.

Con memoria depositata il 14 giugno 2016, si è costituita la FIGC nei confronti del sig. Maglia, formulando le seguenti conclusioni: si chiede che il ricorso avversario venga dichiarato in parte inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito. Con ogni conseguente pronuncia di legge anche in ordine alla liquidazione della lite”.

Il Collegio di Garanzia ha riunito i ricorsi, tutti vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016.

I ricorrenti Condò e Giampà hanno depositato una memoria di replica. La controversia è stata discussa all’udienza tenutasi il 27 luglio 2016.

 

     Considerato in diritto

 

1. In ordine logico, tra i diversi motivi di ricorso il primo che merita attenzione è la illogicità e difetto di motivazione invocata dalle parti ricorrenti. Assumono questi ultimi che, nel caso in questione, sarebbe ravvisabile una illogicità e contraddittorietà della motivazione perché l’impianto argomentativo farebbe leva su elementi logici - e non su fatti accertati - dedotti da circostanze frutto di una palese incoerenza e concordanza rispetto alle risultanze degli atti di causa.

La motivazione sarebbe, infatti, afflitta da un’evidente contraddittorietà nella parte in cui la CFA afferma, da un lato, che il giorno 30 marzo 2015, alle ore 13, il Condò contattò telefonicamente Giampà fissandogli un incontro, e, dall’altro lato, nella assoluta coincidenza temporale tra questa telefonata, presumibilmente effettuata alla presenza di Condò, e l’incontro tra Maglia e Giampà (pag. 4, cap. 3 della motivazione). In altra parte della motivazione, poi, la CFA afferma che le telefonate sarebbero intercorse tra Condò e Giampà, logicamente successive alla prima intercorsa tra Maglia e Giampà. La FIGC, ribadendo la assoluta tenuta logica della motivazione, ammette, tuttavia, che nella sentenza sarebbe contenuta una ‘svista’ (rectius: errore materiale) nella parte in cui, riferendosi alla telefonata tra Maglia e Giampà al fine di fissare un incontro, si fa riferimento a telefonate tra Condò e Giampà. La ‘svista’ sarebbe ravvisabile nella indicazione di Condò quale autore delle telefonate in luogo di Maglia, che, per ragioni logiche, sarebbe, invece, l’autore delle medesime.

Osserva sul punto il Collegio che la motivazione appare intrinsecamente contraddittoria. In primo luogo, la decisione fa riferimento ad un incontro tra Maglia e Giampà, successivo alla telefonata del  primo  al  secondo,  contraddetto  in  altra  parte  della  motivazione  (pag.  5,  terzo  CPV) dall’affermazione che l’incontro sarebbe intervenuto tra Maglia e Condò, coincidente con la telefonata del Maglia al Giampà. Si deve allora presumere che, nel corso dell’incontro tra Condò e Maglia, quest’ultimo abbia telefonato al Giampà; invece, nella motivazione, si afferma che, pur essendovi una assoluta coincidenza temporale, la telefonata del Maglia al Giampà sia stata effettuata presumibilmente alla presenza di Condò. E’ evidente la contraddizione tra l’assoluta coincidenza dell’incontro e la telefonata, se poi la presenza di Condò è solo presunta. Se ne deve trarre il convincimento che manca la prova di un incontro tra Maglia e Condò e della presenza di Condò alla telefonata al Giampà.

La seconda contraddittorietà riposa sulla parte della motivazione (pag. 4, 3 CPV) nella quale si afferma che la assoluta coincidenza temporale intercorre tra l’incontro tra Maglia e Giampà e la telefonata di Maglia al medesimo Giampà alla presenza di Condò. E’ evidente la assoluta illogicità della motivazione ove si ravvisa una coincidenza tra un incontro tra due soggetti con la telefonata di uno all’altro.

La terza contraddizione è, invece, ravvisabile nella attribuzione al Condò delle telefonate effettuate al Giampà.

Ne emerge che le ‘sviste’ sono davvero numerose per essere tali. Il complesso motivazionale risulta così fondato su deduzioni logiche basate su un impianto fattuale del tutto contraddittorio. Da  quanto  precede,  il  motivo  di  ricorso  merita  accoglimento,  assorbiti  gli  altri  motivi,  con conseguente annullamento della decisione impugnata e con rinvio alla Corte Federale d’Appello per i conseguenti adempimenti.

 

          P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Accoglie i ricorsi e, per l’effetto, rinvia al Giudice di Appello ai sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 luglio 2016.

 

 

IL PRESIDENTE                                                         IL RELATORE

F.to Franco Frattini                                                        F.to Massimo Zaccheo

 

 

Depositato in Roma in data 27 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face

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