CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 1/2018 del 05/04/2018 – (SU RICHIESTA CONI SU INTERPRETAZIONE ART. 11, COMMA 4, CGS)

Parere n. 1

 

Anno 2018

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

composta da

Virginia Zambrano - Presidente

Pierpaolo Bagnasco - Relatore

Barbara Agostinis

Amalia Falcone

Carmine Volpe - Componenti

ha pronunciato il seguente

                                                                                                    PARERE 1/2018

 

Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, prot. n. CE220118155614783PU del 22 gennaio 2018.

La Sezione

 

 

 

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;

vista la richiesta di parere n. 1/2018, presentata, in data 22 gennaio 2018, dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, ai sensi dellart 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della Sezione Consultiva dell’organo de quo;

esaminati gli atti e udito il relatore, Avv. Pierpaolo Bagnasco.

 

Premesse

 

 

Il Procuratore Generale dello Sport ha richiesto, tramite il Segretario Generale del CONI, che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport fornisca parere motivato riguardo all’interpretazione da dare all’art.11, comma IV, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale prevede che le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.

Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere se … devono considerarsi soggette a pubblicazione anche le applicazioni consensuali delle sanzioni e ladozione di impegni senza incolpazione concordate prima che venga notificato latto di deferimento.

In particolare, il Procuratore Generale fa riferimento all’ipotesi disciplinata dall’art.  48 del Codice di Giustizia Sportiva (applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione), che così recita:

“I soggetti sottoposti a indagine possono convenire con il Procuratore federale lapplicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dallordinamento federale, ladozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Laccordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, laccordo acquista efficacia e comporta in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, limproponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dallordinamento federale.Aggiunge,   ancora i Procuratore   che   l’opportunità   di   ricomprendere   nell’ambito   dei provvedimenti soggetti a pubblicità un tale atto discenderebbe dalla necessità di assicurare la contezza del contenuto sanzionatorio anche per tutti i tesserati al fine di assicurarne un effettivo adempimento.

Questo Collegio, pur convenendo sulla necessità rappresentata, ritiene che il menzionato dettato dell’art. 11, IV comma, del Codice escluda, stante il suo tenore letterale, la possibilidi ricomprendere tra le decisioni soggette a pubblicità anche gli accordi di cui all’art. 48.

Milita a favore di tale orientamento l’espresso ed esclusivo riferimento alle decisioni degli organi  di  giustizia,  così  che  sono  obbligatoriamente  soggetti  a  pubblici solo  atti  a contenuto  decisorio  promananti  dagli  organi  di  giustizia  sportiva.  Orbene,  a  parere  del Collegio non pare potersi attribuire alla convenzione conclusa tra le parti natura di decisione. Infatti, nonostante sia la decisione che l’accordo rappresentino entrambi strumenti per la definizione di una controversia, ben diversa è la loro natura, essendo la prima (la decisione) frutto  di  una  scelta  cosciente  e  ragionata  assunta  unilateralmente,  laddove  il  secondo (l’accordo)  rappresenta  l’incontro  di  diverse  volon che  convengono,  anche  attraverso reciproche rinunce, di seguire un determinato comportamento nel reciproco interesse.

Se, dunque, sotto il profilo oggettivo può già escludersi la riconducibilità della previsione dell’art. 48 nell’alveo dei provvedimenti pubblicabili,  ancora  di più la qualità dei soggetti coinvolti rafforza tale esclusione.

La norma, infatti, fa esplicito riferimento agli organi della Giustizia Sportiva, in ciò ricomprendendovi in via esclusiva unicamente quelli elencati nell’art. 3 del Codice e, cioè, il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali, la Corte Sportiva dAppello, il Tribunale Federale, la Corte Federale dAppello e il Collegio di Garanzia dello Sport; in tale elencazione ovviamente non rientra anche la Procura federale che, ricordiamo, ai  sensi dell’art. 40 del Codice, è un ufficio costituito all’interno di ciascuna Federazione.

Si tratta, in altri termini, di un accordo concluso tra le parti e rispetto al quale, a differenza dell’applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento, di cui all’art. 28 del Codice, gli organi della Giustizia Sportiva rimangono completamente estranei, non svolgendo neanche una funzione di verifica della correttezza della qualificazione dei fatti e della congruità della sanzione applicata.

Pertanto, in forza di una tale ricostruzione e delle ragioni che la sottendono, il Collegio ritiene che tra i provvedimenti pubblicati ai sensi dellart. 11, IV comma, del Codice di Giustizia Sportiva, non possano ricomprendersi gli accordi conclusi ai sensi dell’art. 48.

Ciò malgrado, il Collegio, rilevate come meritevoli le argomentazioni a sostegno dell’opportunità di dare adeguata notizia anche ad accordi che contengano un profilo sanzionatorio, suggerisce l’opportunità di emendare l’attuale mancanza attraverso la previsione di un adeguato sistema di pubblicità.

 

P.Q.M.

 

Si rilascia il presente parere.

 

Deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2018.

 

 

 

 

Il Presidente                                                                                   Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                                                                   F.to Pierpaolo Bagnasco

 

 

Depositato in Roma, in data 5 aprile 2018.

 

 

 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it