CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 2/2016 del 16/03/2016 – (richiesta CONI su modalità versamento contributo di accesso giustizia CONI in caso di pluralità di soggetti ricorrenti)

Parere n. 2

Anno 2016

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

Composta da

Virginia Zambrano Presidente

Marcello Molè Componenti

Alessandro Di Majo

Pierpaolo  Bagnasco

Amalia Falcone- Relatore

Ha pronunciato il seguente

                                                                                 PARERE n. 2/2016

 

 

Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, dal Segretario Generale del Coni, prot. N. 00045 del 29 gennaio 2016.

La Sezione

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. N. 00012/14 del 17 settembre 2014;

Vista la richiesta di parere n. 1/2016, presentata dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, in data 29 gennaio 2016, ai sensi dell’art 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni;

Visto        l’art.  3,   commi 2-4,   del   Regolamento di organizzazione funzionamento del Collegio di  Garanzia dello Sport, che  definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Amalia Falcone.

 

Premesse

 

Il Segretario generale del CONI ha richiesto che la sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport fornisca parere motivato riguardo all’interpretazione da dare all’art. 59, comma 4, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva che prevede l'obbligo del versamento di un contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva del CONI contestualmente alla presentazione di un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport e quale condicio sine qua non ai fini della regolare e rituale proposizione del ricorso medesimo.

In particolare, poiché nulla viene specificato con riferimento all'ipotesi in cui la parte ricorrente sia costituita non già da un unico soggetto, bensì da una pluralità di soggetti, persone fisiche o giuridiche che siano, il contributo previsto dall’articolo sopra citato debba essere versato una sola volta e in solido tra i soggetti medesimi oppure se, potendovi essere ricorrenti differenti per aspetti diversi della medesima sentenza, non sia più opportuno che il contributo venga corrisposto in via autonoma e distinta da ciascun soggetto in quanto riferibile al singolo ricorrente.

Per rispondere al suddetto quesito appare opportuno richiamare i principi generali applicabili al processo civile e alle norme contenute nel D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Il contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 14 del citato Testo Unico in materia di spese di giustizia, è dovuto come iscrizione a ruolo per ogni grado di giudizio dalla parte che per prima si costituisce in giudizio e che deposita il ricorso introduttivo.

Il giudizio, nell’ipotesi ricostruttiva più semplice, si svolge tra due soggetti (attore e convenuto), in relazione ad una sola domanda. Nulla esclude, però, che nel medesimo processo l’attore proponga nei confronti del convenuto più domande; o che la platea delle parti del processo si ampli; oppure ancora che più domande siano proposte da e/o contro più soggetti o che infine una sola parte processuale sia costituita da due o più soggetti portatori di un unico interesse. In tutti questi casi, avremo un processo complesso, oggettivamente  (nel  primo  caso),  soggettivamente  (nel  secondo),  o  oggettivamente  e soggettivamente (nel terzo). Il processo giurisdizionale, infatti, può essere riguardato come un “contenitore” idoneo anche a trattare più domande giudiziali contemporaneamente, tra le stesse parti o anche fra parti parzialmente diverse.

L’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva di cui si chiede l’interpretazione del comma 4 lettera a), prevede al primo comma l’ipotesi di ricorsi al Collegio di Garanzia dello Sport contro decisioni degli organi di giustizia federale. Siamo dunque nella c.d. fase di gravame delle decisioni emesse da un organo di prime cure.

Il quesito proposto però contempla due ipotesi differenti che prevedono soluzioni diverse.

Nel primo caso, se la parte ricorrente - ancorché composta da più soggetti ma tutti  accomunati a far valere il medesimo interesse - impugni con un unico atto il medesimo provvedimento, il contributo non potrà che essere unico e verrà versato una sola volta, in solido, da tutti i firmatari dello stesso ricorso.

Infatti la parte che propone il ricorso contro la decisione in cui è risultata soccombente nella precedente fase di giudizio, può essere composta da più soggetti (soggettivamente complessa); nel qual caso tale parte, impugnerà il provvedimento con un unico ricorso sottoscritto da più soggetti che costituiranno  un’unica parte  processuale.

Pertanto, ciò che rileva ai fini del pagamento del contributo unificato è la parte processuale che potrà essere costituita da uno o più soggetti e che sconterà quindi il pagamento di un unico contributo.

Diversa, invece, è l’altra ipotesi in cui i soggetti “costituiti” nella pregressa fase di merito, intendano impugnare autonomamente la decisione adottata: in questo caso ci troviamo nell’ipotesi di più parti processuali, in cui ognuno proporrà un ricorso autonomo, versando ognuno il relativo contributo. Anche in tale ipotesi prevale l’applicazione ed il richiamo ai principi e le norme generali del processo civile seppure con il limite della loro «compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»

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Giova osservare inoltre che, stando a quanto previsto dal comma primo dell’art. 59 CGS copia del ricorso, proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, venga trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio. Da ciò l’ulteriore ipotesi di versamento contributivo nella sola ipotesi di impugnazione incidentale.

Infatti, ai sensi dell’art. 60, la parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59, nel solo caso di impugnazione incidenta le, hanno altresì l’obbligo di versare il contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni e di darne attestazione unitamente alla memoria depositata al Collegio di Garanzia dello Sport e contestualmente trasmessa alla parte ricorrente.

Per completezza di segnala la fattispecie dell’intervento del  terzo , qualora abbia nella controversia un interesse giuridicamente protetto, individuale e diretto, e sia legittimato  ad avvalersi  delle  norme   procedurali   della   giustizia   sportiva.   Anche questo atto, deve osservare, in quanto applicabili, le norme che disciplinano la proposizione del ricorso comprese quelle relative  agli  adempimenti  amministrativi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Merita un richiamo il codice di rito che, in materia di intervento, non contempla specificatamente l’istituto del c.d. intervento autonomo.

L’unica distinzione rinvenibile è quella relativa all’intervent o volontario (art. 105 codice di procedura civile), su istanza di parte (art. 106 codice di procedura civile) e per  ordine del giudice (art. 107 codice di procedura civile ).

Riguardo, all’intervento volontario, l’articolo 105 codice di procedura civile prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina e giurisprudenza, (tra le altre Cass., S.U. n. 9589/12, Cass. - Sezione Terza Civile, n. 25264/08. Per un maggior approfondimento dell’istituto vedasi, tra gli altri, Manuale di diritto processuale civile, A. Lugo – Giuffrè editore; Diritto processuale civile, S. Satta , Cedam editore):

1) principale; 2) adesivo autonomo (o litisconsortile); 3) adesivo dipendente.

Le figure dell’intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal comma dell’articolo 105 c.p.c. mentre l’ipotesi dell’intervento adesivo dipendente è prevista dal comma dello stesso articolo.

Si ritiene prevalente l’orientamento in base al quale il “nuovo” pagamento del contributo vada effettuato nelle sole ipotesi di intervento principale o adesivo autonomo (ipotesi contemplate dal primo comma dell’articolo 105 codice di procedura civile) mentre nulla sarebbe dovuto nella ipotesi di c.d. intervento adesivo dipendente (secondo comma articolo105 codice di procedura civile). Secondo l’indirizzo ministerialeil tenore letterale della norma (comma 3 articolo 14  DPR  115/2002)  deve  fare  ritenere  che  solo  l ’inter  vent o autonom o, cosi come disciplinato dall’articolo 105, comma I, del codice  di procedura civile faccia sorgere l’obbligo al versamento del contributo unificato. Poiché colui     che interviene solo ad adiuvandum non fa valere una sua autonoma posizione di vantaggio attribuitagli dall’ordinamento, limitandosi a  supportare  la  tesi  già sostenuta  dall’una  o dall’altra parte - tanto che il codice di rito non gli consente nemmeno di proporre autonoma impugnazione avverso la sentenza che abbia deciso la controversiadeve ritenersi che non ricorrano i presupposti per la debenza di un importo a titolo di contributo unificato”. (Cfr. Ministero della Giustizia DAG 05/02/2015.0020600.U)

Nessun problema interpretativo permane riguardo l’intervento su istanza di parte ex articolo 106 codice di procedura civile: il nuovo contributo o l’integrazione, a seconda se a richiederlo è la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 DPR 115/02, dalla parte che chiede l’intervento in giudizio.

problematiche si rinvengono relativamente all’intervento su ordine del giudice ex art. 107 codice di procedura civile.

In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l’articolo 14 DPR 115/02 nella sua nuova formulazione non ne contempla il pagamento nel caso specifico.

PQM

 

Si rilascia il presente parere.

 

 

Deciso nella camera di consiglio del 15 febbraio 2016.

Depositato in Roma, in data 16 marzo 2016.

 

Il Presidente                                                                       Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                                                      F.to Amalia Falcone

 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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