CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 3/2016 del 24/03/2016 – (su richiesta FITET)

Parere n. 3

Anno 2016

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

Composta da

Virginia Zambrano Presidente

Barbara Agostinis

Alessandro Di Majo

Amalia Falcone

Pierpaolo Bagnasco - Relatore

Ha pronunciato il seguente

PARERE n. 3/2016

 

 

Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, dal Segretario Generale del Coni, prot. n. 0003633/16 del 2 marzo 2016.

La Sezione

 

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;

Vista la richiesta di parere n. 2/2016, presentata dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, del 2 marzo 2016, ai sensi dell’art 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni;

Visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;

esaminati gli atti e udito il relatore, Pierpaolo Bagnasco.

 

 

Premesse

 

 

Il Segretario generale del CONI ha richiesto che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport fornisca parere motivato riguardo all’interpretazione da dare all’art. 25, comma 5, dello Statuto della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) il quale prevede che l’avviso di convocazione dell’Assemblea nazionale debba essere effettuato a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno 20 giorni prima della data dell’adunanza.

Ciò premesso l’istante chiede di conoscere se,in via di interpretazione della suddetta norma, possa considerarsi equipollente a tutti gli effetti legali l’invio dell’avviso di convocazione mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), benché tale modalità non sia espressamente richiamata dalla norma indicata”.

La risposta al quesito deve necessariamente rinvenirsi nella normativa che ha introdotto la posta elettronica certificata (P.E.C.) quale mezzo di comunicazione tra Pubbliche Amministrazioni e privati (o esclusivamente tra privati) alternativo all’usuale strumento cartaceo rappresentato dalla raccomandata con avviso di ricevimento e comunque in grado di assicurare l’integrità del messaggio inviato, la prova certa dell’invio e la consegna al destinatario (così da evitare l’insorgere di contestazioni).

In particolare, il D.P.R. 11/2/2005 n. 68 e il successivo Decreto Ministeriale 2/11/2005 disciplinano puntualmente l’erogazione e l’utilizzo della posta elettronica certificata, individuando il mittente, il destinatario del messaggio e il gestore del servizio di posta elettronica certificata e prevedendo l’istituzione di un apposito elenco pubblico presso il quale i gestori sono tenuti ad iscriversi; più specificamente, per il caso che ci occupa, l’art. 4 del decreto presidenziale recita:

“per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra i privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.

La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto”. 

E’ noto poi come la successiva normativa (il c.d. decreto anticrisi, D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, prima, e poi il D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012) abbia, proprio nell’ottica di incentivare l’utilizzo della P.E.C., esteso  la platea dei soggetti obbligati a munirsi della posta elettronica certificata (società di capitali, professionisti e da ultimo le imprese individuali) nei cui confronti, dunque, si possono inoltrare le comunicazioni avvalendosi del suddetto strumento con pieno valore legale, ma tali interventi non hanno modificato per i soggetti esclusi la portata dell’originale previsione.

Pertanto, affinché si possa procedere nell’ambito dei rapporti tra privati ad inoltrare comunicazioni a mezzo P.E.C. aventi valore legale, è necessario che non solo il destinatario si sia munito della posta elettronica certificata, ma che abbia espressamente dichiarato, dichiarazione sempre successivamente revocabile, di volere ricevere con tale strumento le comunicazioni: in mancanza della contemporanea presenza di detti prodromici requisiti, l’eventuale invio della comunicazione di convocazione a mezzo P.E.C. non potrà ritenersi validamente eseguito, con tutti i consequenziali effetti sulla validità della convocata assemblea.

PQM

 

Si rilascia il presente parere.

 

Deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2016.

 

Depositato in Roma, in data 24 marzo 2016.

 

Il Presidente                                                           Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                                            F.to Pierpaolo Bagnasco

 

 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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