CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 2/2021 del 02/04/2021 – – SU RICHIESTA FITETREC-ANTE
Parere n. 2
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
Composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Amalia Falcone - Relatore
Barbara Agostinis
Pierpaolo Bagnasco
Giovanni Bruno – Componenti
Ha pronunciato il seguente
PARERE N. 2/2021
Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 2/2021, presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. 0033069 del 19 marzo 2021.
La Sezione
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
vista la richiesta di parere n. 2/2021, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 19 marzo 2021 (prot. n. 0033069 del 19 marzo 2021), ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;
visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;
visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;
visto, in particolare, l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;
esaminati gli atti e udita la relatrice, avv. Amalia Falcone, ha rilasciato il seguente parere.
Fatto
Il Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, ha trasmesso alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport richiesta di parere motivato del Presidente della FITETREC ANTE (Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC-ANTE) relativamente alla riprogrammazione della celebrazione di una Assemblea Elettiva.
In particolare, precisava la Federazione richiedente che:
- tale Assemblea non aveva potuto trovare svolgimento per cause di forza maggiore (nella fattispecie, emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale la zona ove era previsto lo svolgimento della stessa è stata decretata “zona rossa” e la Prefettura di competenza ha invitato la Federazione a disporre il rinvio);
- per la Federazione occorre rispettare i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA (recepiti nello statuto federale) e i termini dagli stessi stabiliti in ordine alle tempistiche per indizione e convocazione (da comunicare "ad affiliati e tesserati almeno sessanta giorni prima dello svolgimento") dell'Assemblea (da svolgere "entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi").
Da qui il quesito volto al Collegio, in composizione consultiva, se “si reputano comunque rispettati tali principi se i tempi di indizione e convocazione della nuova Assemblea vengono abbreviati in modo da consentirne lo svolgimento in una data anteriore a quella fissata per la elezione del nuovo presidente del CONI”.
Diritto
Tanto premesso, la Sezione:
- considerato che nello svolgimento delle Assemblee elettive delle Federazioni si devono rispettare i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA, approvati con deliberazione n. 1613 del Consiglio Nazionale del CONI del 4 settembre 2018;
- considerato che l’art. 6.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, in tema di Assemblea ordinaria elettiva, espressamente recita: “1. Entro il 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi devono essere svolte le Assemblee ordinarie elettive delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate; le Federazioni che partecipano ai Giochi Olimpici Invernali provvedono alla convocazione ed allo svolgimento dell’Assemblea elettiva entro tre mesi dalla chiusura dei Giochi”; e che tali termini devono considerarsi perentori;
- considerato che le disposizioni generali in tema di misure anti COVID hanno imposto misure drastiche di contenimento per evitare la diffusione dell’epidemia e limitazioni che vanno dalla libertà di circolazione (art. 16 Cost.) alla libertà di iniziativa economica, dalla libertà di riunione (art. 17 Cost.) a quella di associazione (art. 18 Cost.);
- considerato che, in relazione allo svolgimento delle Assemblee, tra le quali anche quelle elettive, proprio nell’ottica del contenimento della pandemia, siffatte restrizioni comportano la assoluta necessità di adottare procedure idonee alla diminuzione dei rischi di contagio;
- atteso che nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio è palese il conflitto che si determina fra beni costituzionalmente rilevanti, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), per un verso, e il diritto a riunirsi liberamente (art. 17 Cost.), per l’altro,
- atteso che, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva (CGS) e dell’art. 12-bis dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Collegio di Garanzia dello Sport, che agisce «principalmente» quale organo di giustizia sportiva di ultimo grado, è chiamato a disimpegnare, altresì, al di là della funzione “giurisdizionale”, una funzione meramente consultiva «per il Coni e, su richiesta presentata per il tramite del Coni, per le singole Federazioni sportive, anche in relazione all’interpretazione delle disposizioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva»;
- atteso che, nella specie, si delinea la necessità di operare un delicato bilanciamento fra interessi contrapposti (salute pubblica e svolgimento delle Assemblee elettive con perentorietà dei termini), che esula dalla competenza di questa Sezione Consultiva, la quale rinvia ad una funzione interpretativa pur sempre “vincolata” al dato normativo esistente;
- atteso che la situazione è tale da richiedere misure dispositive specifiche, volte a dirimere e/o evitare posizioni conflittuali future, che questa Sezione Consultiva non può effettuare;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
La Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport ritiene che la questione, oggetto di parere, non possa ricondursi tra quelle di competenza del Collegio. La problematica, per i delicati profili che essa involge, imporrebbe il ricorso ad una tecnica argomentativa che è quella del giudizio. Cosa la quale, evidentemente, si allontana dall’ambito di cui all’art. 12 bis, comma 5, Statuto CONI, perché presuppone quel “giudizio di valore” che è proprio della funzione giudicante. Tanto senza considerare l’assoluta incompetenza della Sezione Consultiva ad adottare misure dispositive specifiche per dirimere il contrasto.
PQM
Si rilascia il presente parere.
Deciso nella camera di consiglio del 23 marzo 2021.
Il Presidente La Relatrice
F.to Virginia Zambrano F.to Amalia Falcone
Depositato in Roma, in data 2 aprile 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face