CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 3/2021 del 09/06/2021 – SU RICHIESTA FITDS

Parere n. 3

 

Anno 2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

 

 

Composta da

Virginia Zambrano - Presidente

Pierpaolo Bagnasco - Relatore

Barbara Agostinis

Giuseppe Albenzio

Amalia Falcone - Componenti

Ha pronunciato il seguente

                                                                                                      PARERE N. 3/2021

 

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 3/2021, presentata, ai sensi dellart. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dellart. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. 0034419 del 13 maggio 2021.

La Sezione

 

 

 

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;

vista la richiesta di parere n. 3/2021, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 13 maggio 2021 (prot. n. 0034419 del 13 maggio 2021), ai sensi dellart. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dellart. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;

visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra laltro, ladozione di pareri su richiesta del CONI;

visti glarticoli 2  e  3  del Regolamentdi organizzazione  e  funzionamentdel Collegio  di Garanzia dello Sport;

visto, in particolare, l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dellorgano de quo;

visto lo Statuto del CONI;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018, con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali;

esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Pierpaolo Bagnasco, ha rilasciato il seguente parere.

 

Premessa in fatto

 

Il Presidente della Federazione Italiana Tiro Dinamico  Sportivo (dora innanzi FITDS) ha presentato, per il tramite del Segretario Generale del CONI, richiesta di parere alla quale è stato attribuito protocollo n. 0034419, al fine di avere indicazioni rispetto al seguente quesito: se il combinato disposto dellart. 4, comma 1, lett. b) e dellart. 25, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva debba interpretarsi nel senso che la competenza del Tribunale federale di una FSN/DSA a pronunciarsi nei confronti di soggetti tesserati della medesima FSN/DSA debba ritenersi esclusa allorché i presunti illeciti siano stati posti in essere nellambito di una manifestazione, riferibile alla medesima disciplina sportiva svolta dalla FSN/DSA, ma svolta sotto legida di un EPS.

Allesito  delleventuale  pronuncia  su  detto  quesito,  il  richiedente  poneva  ulteriori  quattro quesiti che in questa sede ci si limita a richiamare senza riportarli nella loro interezza.

 

  

 

Diritto

 

 

Questo Collegio ritiene che la formulazione dei quesiti sia frutto di unerrata individuazione sia delle funzioni attribuite alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, sia, ancor prima, dei soggetti titolati ad adire la sezione stessa.

Non può sfuggire, infatti, come la richiesta di parere, seppure inoltrata tramite la FITDS, provenga dal Tribunale Federale di primo grado della Federazione stessa e in realtà si risolva nella ricerca di unindicazione volta a risolvere leccezione di carenza di giurisdizione sollevata proprio dinanzi al Tribunale richiedente nel corso di un procedimento disciplinare.

È del tutto evidente come quanto sopra evidenziato si rifletta, per le ragioni che appresso si rappresenteranno, sia in ordine alla ricevibilità/ammissibilità della richiesta, sia in merito alla competenza della scrivente Sezione Consultiva a rendere il richiesto parere.

Esaminiamo, innanzitutto, la ricevibilità della richiesta di parere che, come già evidenziato, seppure inoltrata dalla Federazione, è riferibile al Tribunale Federale di primo grado.

Lart.12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, lart. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva e lart. 3, n. 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport individuano espressamente i soggetti legittimati a rivolgersi alla Sezione Consultiva: il CONI, le Federazioni e i Comitati Regionali del CONI, previo, in questultimo caso, la valutazione operata ex ante dal Segretario Generale del CONI circa la rilevanza del quesito prospettato rispetto allordinamento sportivo.

La scelta di determinare la platea dei soggetti è la conseguenza della volontà di preservare la funzione eminentemente consultiva in capo alla sezione1, evitando che, come potrebbe accadere nellodierno caso sottoposto alla valutazione della Sezione, la natura del richiedente, ancor prima delloggetto del quesito stesso, possa comportare un indebito svolgimento della funzione giudiziale.

È del tutto evidente, infatti, che un quesito posto dal Tribunale Federale non potrebbe che comportare uno sconfinamento dalla competenza della Sezione, che si troverebbe, suo malgrado, ad interferire con la funzione giudiziale che è invece propria del soggetto richiedente.

Per le ragioni già indicate, pertanto, la richiesta di parere non può ritenersi procedibileLargomentazione, come sopra spiegata, già anticipa l’ulteriore rilievo in ordine allincompetenza della Sezione Consultiva a pronunciarsi, tenuto conto, come già rilevato, che in realtà si richiede di intervenire in un giudizio in corso per fornire una soluzione in ordine ad uneccezione (di giurisdizione) sollevata da una parte.

Qualora, dunque, la Sezione Consultiva desse un fattivo seguito alla richiesta di parere incorrerebbe in due gravi violazioni dellordinamento sportivo:

innanzitutto, come già accennato, la Sezione, seppure in modo decisamente atipico, svolgerebbe una funzione giudiziaria, intervenendo nel processo decisionale di competenza esclusiva del Tribunale Federale; come ulteriore conseguenza, un intervento siffatto si prospetterebbe come unillegittima compressione, seppure richiesta, dellautonomia del Giudice, le cui decisioni non possono essere influenzate nella loro formazione da orientamenti o pareri espressi nello stesso momento da un altro organo (avente tra laltro una funzione consultiva).

PQM

 

Il quesito posto dalla FITDS si configura quale irricevibile in riferimento al soggetto richiedente ed ultroneo rispetto alla funzione eminentemente consultiva della Sezione adita.

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 24 maggio 2021.

 

Il Presidente                                           Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                          F.to Pierpaolo Bagnasco

 

Depositato in Roma, in data 9 giugno 2021.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

 

 

1 Funzione che è derogata nellesclusiva ipotesi in cui la sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine allistanza di ricusazione di un componente del Collegio di Garanzia.

 

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