CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 3/2015 del 23/02/2015 – (richiesta CONI su Agenti calciatori)
Parere n. 3
Anno 2015
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Carlo Bottari
Barbara Agostinis
Giovanni Bruno – Relatore
Pierpaolo Bagnasco - Componenti
ha pronunciato il seguente
PARERE 3/2015
Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del Coni, prot. n. 0013295/14 del 17 dicembre 2014.
LA SEZIONE
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
Vista la richiesta di parere n. 2-2014, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Roberto Fabbricini, in data 17 dicembre u.s., ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;
Visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;
Visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo
Esaminati gli atti e udito il relatore, Prof. Giovanni Bruno;
Premesso
Con atto del 17.12.2014 il Segretario Generale del C.O.N.I., dott. Roberto Fabbricini, ha richiesto parere alla Sezione Consultiva Collegio di Garanzia dello Sport sulla seguente questione:
«Le controversie sportive relative al mandato tra società e Agente di calciatori, sottoscritto ai sensi del Regolamento F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori, nel previgente sistema di giustizia sportiva erano devolute, per effetto di una disposizione contenuta tanto nel suddetto Regolamento quanto nell’ambito del Codice TNAS ed in virtù di un’apposita clausola inserita nello stesso mandato, al soppresso Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS).
Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva non è stato specificato alcunché a riguardo. Tenuto conto del fatto che gli agenti di calciatori non sono soggetti tesserati e considerata l’assenza di un’apposita clausola compromissoria in favore del Collegio di Garanzia, nonché di una disposizione ad hoc nell’ambito del Codice della Giustizia Sportiva finalizzata a stabilire espressamente la devoluzione di tale tipo di controversia allo stesso Collegio della Giustizia Sportiva finalizzata a stabilire espressamente la devoluzione di tale tipo di controversia allo stesso Collegio, nelle more dell’iter di definizione, attualmente in corso in ambito federale, del nuovo Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori, dica codesto Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport se tale tipologia di controversia patrimoniale possa essere attribuita automaticamente al Collegio, anche in assenza di una specifica previsione normativa e di una clausola compromissoria in tal senso determinando la sopravvivenza della previgente in favore del TNAS, oppure se, di converso, essendo stato soppresso l’organo arbitrale TNAS, la suddetta clausola sia da ritenersi allo stato non più applicabile e possa essere ipotizzabile l’adozione di una modifica normativa in merito».
Nel previgente sistema di giustizia sportiva, ai sensi del Regolamento F.I.G.C. disciplinante l’attività degli Agenti di calciatori, le controversie patrimoniali erano devolute alla cognizione del TNAS.
L’attuale Codice di Giustizia Sportiva, pur avendo operato la soppressione del TNAS, nulla dispone in ordine alla cognizione delle controversie di carattere patrimoniale che coinvolgono gli Agenti di calciatori.
Preliminare alla individuazione della soluzione più coerente con l’impianto normativo vigente nonché con l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo è la disamina della posizione che l’agente sportivo occupa nel sistema sportivo.
Il sistema sportivo, come è noto, presenta caratteri di spiccata autonomia. L’autonomia del sistema sportivo consiste non solo nel potere di dettare le c.d. regole di gioco, volte a disciplinare lo svolgimento della competizione, ma anche nella potestà di conformare i comportamenti degli appartenenti al rispetto della disciplina interna e dei principi generali dell’ordinamento. Il mondo dello sport, come ha riconosciuto anche di recente la Corte costituzionale, ha dato vita a «uno dei più significativi ordinamenti autonomi che vengono a contatto con quello statale» che, oltre a trovare ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, rappresenta «l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale».1
Ciò premesso, sono considerati soggetti del sistema sportivo le società e le associazioni sportive, gli atleti, i tecnici e i dirigenti sportivi. Il presupposto, per entrare a far parte del sistema sportivo e, quindi, per essere assoggettato alle regole di questo ordinamento è l’adesione a modelli organizzativi di tipo associativo (le Federazioni sportive nazionali)2.
Più specificamente, l’adesione dei soggetti dell’attività sportiva alle Federazioni sportive nazionali avviene attraverso il meccanismo del tesseramento e dell’affiliazione.I tesserati3 e gli affiliati, quindi, acquisiscono, all’atto dell’ adesione, un particolare status, consistente nella titolarità di una fascia di diritti e doveri all’interno della Federazione di appartenenza e, più in generale, del C.O.N.I.4
Il tesseramento e affiliazione5 si atteggiano come adesione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo6. Il tesserato (o l’affiliato), aderendo allo statuto della Federazione, si impegna a rispettare le regole statutarie. Le Federazioni sono associazioni multilivello di diritto privato, l’associato, con il tesseramento (o l’affiliazione), si sottopone consapevolmente all’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, accettando anche che tutti gli atti e i fatti relativi all’esercizio dell’attività sportiva vengano accertati e giudicati dagli organi federali7.
Più specificamente, per quel che riguarda il quesito prospettato a codesto Collegio, l’accettazione delle regole statutarie della Federazione sportiva comporta anche l’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva in forza della clausola compromissoria8. Le clausole compromissorie contenute negli statuti e nei regolamenti federali non si limitano a sancire l’obbligo del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali ma vincolano affiliati e tesserati ad adire esclusivamente gli Organi federali per le controversie che dovessero tra essi insorgere. Al c.d. vincolo di giustizia è affidato, dunque, un ruolo di primario rilievo in quanto posto a presidio dell’autonomia del sistema sportivo9. Quanto alla natura della predetta clausola compromissoria, appare necessario precisare che la stessa non è qualificabile come condizione generale di contratto predisposta unilateralmente dal solo proponente, ex art. 1341 c.c., bensì rappresenta la diretta conseguenza dell’ adesione del tesserato all’organizzazione sportiva e della sottoposizione ai vincoli che ne conseguono10. È ormai indirizzo consolidato quello per cui i soggetti del sistema sportivo «vengono a sottoporsi consapevolmente all’osservanza dello Statuto e del Regolamento delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti l’esercizio dell’attività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia sportiva»11. La ratio della clausola compromissoria presente all’interno degli statuti federali è ravvisabile nell’esigenza di celere risoluzione delle controversie tra soggetti appartenenti alle Federazioni12 ed in ogni caso non determina una sorta di “immunità dalla giurisdizione”. A ben vedere, infatti, se da un lato è vero che il mezzo di risoluzione di controversie è già previsto e disciplinato nei regolamenti federali, dall’altro la vita economica del mondo sportivo ha dato luogo ad un aumento di liti, con conseguente necessità di ricorrere al giudice ordinario più frequentemente rispetto al passato13 per la risoluzione di controversie di carattere patrimoniale o riguardanti diritti indisponibili.
I tesserati e gli affiliati sono, dunque, assoggettati all’applicazione della clausola compromissoria in forza dell’adesione al sistema sportivo. La legittimità delle clausole compromissorie è condizionata al rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni in materia di arbitrato contenute agli artt. 806 e ss. c.p.c.14 che richiedono in particolare che si verta in materia di diritti disponibili. Tali clausole operano esclusivamente per questioni di carattere meramente tecnico-sportivo o per fattispecie che involgono diritti rientranti nella libera disponibilità delle parti.
Fatta questa premessa sui soggetti del sistema sportivo e sul contenuto del c.d. vincolo di giustizia, veniamo, adesso, ad analizzare la specifica posizione degli Agenti Sportivi15, facendo da subito riferimento a quelli che prestano la loro attività nell’ambito del mondo del calcio.
Per quanto attiene il settore sportivo del calcio, il regolamento dell’Agente sportivo n. 142/A del 3 marzo 2011 dispone l’iscrizione dell’agente in un apposito albo tenuto presso la F.I.G.C. o altra Federazione sportiva; all’art. 1 comma 2 definisce gli agenti quali «liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della F.I.G.C., non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati dalla F.I.G.C.»16. L’Agente di calciatori è un libero professionista che (avendo ricevuto, a titolo oneroso, l’incarico) cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva oppure fra due società per la conclusione di un’operazione economica relativa ad un calciatore17. Così il TAR Lazio 33428/2010: «L’ Agente di calciatori svolge un’attività qualificabile come prestazione d’opera professionale (art. 2229 cod. civ.) che ha come presupposto l’avvenuto rilascio di un mandato e come oggetto un’obbligazione di mezzi, e non di risultato»18.
Sebbene l’esplicazione della sua funzione all’interno del sistema sportivo determini l’assunzione di una serie di obblighi che lo pongono in una particolare posizione, l’agente non è tesserato della Federazione. La funzione dell’agente all’interno del sistema sportivo è ben descritta dalla normativa endoassociativa all’ art. 3 del regolamento n. 142/A del 201119.
Il sopra citato articolo 3 deve essere letto unitamente all’art. 8 dello stesso regolamento che stabilisce gli adempimenti richiesti affinché l’agente possa esercitare l’attività. Tra questi risulta la solenne dichiarazione di espressa accettazione della potestà disciplinare degli organi della F.I.G.C. e della clausola compromissoria prevista per la cognizione arbitrale delle controversie20. Così, mentre l’assoggettamento alla disciplina interna deriva per i soggetti dell’ordinamento sportivo dal tesseramento, per gli agenti dei calciatori trova la propria fonte nella formale dichiarazione di accettazione al deferimento delle controversie tra agenti e tesserati (o affiliati) ad organi interni.
Pertanto, per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra agenti e tesserati (o affiliati), l’ art. 23 del regolamento (n. 142/A del 3 marzo 2011) prevede la definizione, senza previo tentativo di conciliazione, con arbitrato; più specificamente la predetta previsione regolamentare devolve la cognizione delle controversie al TNAS. A tal fine le parti devono approvare e sottoscrivere specificamente negli atti di incarico la clausola compromissoria, impegnandosi irrevocabilmente ad accettare i lodi arbitrali emessi secondo diritto dagli arbitri designati e a darvi esecuzione. Mediante la clausola compromissoria, specificamente accettata dalle parti, ogni controversia derivante dal rapporto contrattuale viene devoluta alla competenza del TNAS21.
Con la clausola compromissoria, approvata per iscritto22, le parti decidono, quindi, di assoggettarsi al giudizio arbitrale 23.
Con l’entrata in vigore (1° luglio 2014) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva si è avuta la soppressione della predetta Camera arbitrale, producendosi, così, una diretta incidenza sulla portata applicativa del citato regolamento che ha determinato l’inapplicabilità in concreto della clausola compromissoria.
Occorre, ora, verificare quali siano le conseguenze di diritto intertemporale in ordine alla efficacia della norma regolamentare sugli Agenti che prevede la devoluzione delle controversie di carattere patrimoniale al TNAS.
In particolare, conseguentemente alla soppressione del TNAS, organo deputato a risolvere le controversie tra Agenti e tesserati (o affiliati) si rileva una impossibilità dell’oggetto24 della clausola compromissoria, idonea a dare luogo ad una fattispecie di nullità ex art. 1418 e 1419c.c. della clausola compromissoria.
La clausola compromissoria, dunque, intanto è valida ed efficace in quanto è possibile; la verifica della possibilità dell’oggetto, riguarda l’attuabilità in concreto della specifica clausola25 .
Nel caso che ci riguarda, l’impossibilità oggettiva assoluta26 della clausola (art. 1346 c.c.) consiste in una impossibilità materiale, in quanto il regolamento dell’ Agente sportivo (3 marzo 2011) e l’art. 34 del Codice TNAS devolvevano la cognizione di tali controversie patrimoniali esclusivamente al TNAS che, adesso, è stato soppresso; ancora, l’impossibilità oggettiva assoluta della clausola consiste anche in una impossibilità giuridica, in quanto non è possibile devolvere la cognizione delle controversie patrimoniali al Collegio di Garanzia per lo Sport perché tale organo funge esclusivamente da giudice di legittimità, ossia da organo giudiziale avente funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione ed applicazione dei regolamenti e degli statuti federali.
Ai sensi dell’art. 1418, II co., c.c., la mancanza dei requisiti dell’oggetto contrattuale richiesti ai sensi dell’art. 1346 c.c. (tra i quali rientra la possibilità dell’oggetto contrattuale) è idonea a produrre, anche per effetto di sopravvenienza normativa, l’inefficacia del contratto sub specie di nullità27.
L’oggetto della clausola in esame, come si è detto, per un fenomeno di diritto intertemporale, è divenuto non più possibile sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo giuridico. Pertanto, la clausola che deferisce la cognizione di controversie patrimoniali ad un Tribunale Arbitrale non più esistente, si presenta totalmente inattuabile sia dal punto di vista naturale, in quanto tale organo non esiste più, sia dal punto di vista giuridico, in quanto la funzione prima era svolta dal TNAS non è svolta da nessun organo interno.28
A ben vedere, però, ai sensi dell’art. 1419 c.c.29, la nullità si appunta esclusivamente nella sola clausola compromissoria senza estendersi all’intero rapporto contrattuale che resta immune dai vizi.
Pertanto, gli incarichi attribuiti dagli affiliati o dai tesserati agli Agenti sportivi sono totalmente validi ed efficaci, ma la singola clausola compromissoria non produrrà alcun effetto a far data dalla soppressione del TNAS.
Sulla questione della conservazione del contratto si specifica che la clausola compromissoria non rientra tra gli elementi essenziali del contratto di conferimento di incarico. Infatti, la clausola compromissoria è patto accessorio del contratto, non legata da un rapporto di pregiudizialità e interdipendenza con altre clausole contrattuali; pertanto, appare facile effettuare una scissione tra la clausola nulla ed il restante rapporto contrattuale.30
Alla luce di quanto esposto, la soluzione più armoniosa e coerente all’ordinamento giuridico statale consiste nella necessaria devoluzione delle controversie di carattere patrimoniale tra Agenti sportivi di calciatori e tesserati alla Giurisdizione Ordinaria, in conformità con gli artt. 1 c.p.c. e 1 c.p.p..
Per quanto riguarda, invece, le controversie di carattere patrimoniale eventualmente insorte tra Agenti sportivi che prestano la loro attività in discipline sportive nell’ambito delle quali la competente Federazione non ha adottato prescrizioni regolamentari analoghe a quelle della Federcalcio (e che sopra abbiamo descritto) è evidente che tali controversie, in assenza di una specifica clausola arbitrale contenute nel contratto d’opera professionale sottoscritto dalle parti sono devolute alla giurisdizione del G.O.
Alla luce di quanto sopra esposto, stante la natura per certi aspetti “ibrida” della figura dell’agente sportivo, anche ai fini di evitare interferenze funzionali all’autonomia sportiva derivanti da decisioni “esterne”, si svolgono le seguenti osservazioni. Pur in assenza di un assoggettamento espresso di tale figura professionale alle Federazioni, si segnala la necessità di intervenire a livello endoassociativo per disciplinare in maniera armonica non solo la problematica dei contenziosi in cui è parte un Agente sportivo, ma anche e più in generale la posizione di tale professionista all’interno del sistema sportivo.
Esprime il pare come in motivazione.
PQM
Deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2015.
Depositato in Roma, in data 23 febbraio 2015.
Il Presidente Il Relatore
F.to Virginia Zambrano F.to Giovanni Bruno
Il Segretario
F.to Alvio La Face
1 Corte cost., sent. n. 49 del 2011. In questa pronuncia è chiara l'influenza della teoria istituzionalistica, per la quale si v. S. Romano, L'ordinamento giuridico, ora in L'ultimo Santi Romano, Milano 2013, 5 e ss.; si v. anche C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1991, 3 e ss.; V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova 1970, 16. In particolare, sul rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale si v., tra gli altri, W. Cesarini Sforza, La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo, in Foro it., 1933, I, 1381 e ss.; M.S. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. dir. sport, 1949, 1 e ss.; M.S. Giannini, Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, 671 e ss.; G. Manfredi, Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale, Torino 2007; A. Massera, Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale, in Diritto pubblico, 2008, 1, 113 e ss..
2 Nel regolamento federale coesistono norme di natura pubblicistica, in quanto le finalità perseguite dalle federazioni incidono su interessi generali, e norme di natura negoziale, quando la disciplina rimane contenuta nei rapporti tra i soggetti associati.
3 Tesserati sono gli atleti, i tecnici e i dirigenti sportivi
4 L’atto di tesseramento attiene ai rapporti privatistici che si instaura tra l’atleta e la Federazione nazionale ed in particolar modo alla sua riconducibilità negli schemi del contratto associativo. LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975, 221 ss.; CAPRIOLI, L’autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato, Napoli, 1997, 51 e ss.
5 L’affiliazione è, invece, lo specifico rapporto che intercorre tra una società o un’associazione sportiva e la Federazione sportiva di riferimento in ordine alla disciplina sportiva praticata
6 Anche l’affiliazione, come il tesseramento, costituisce presupposto per l’acquisizione di uno status professionale del soggetto.
7 MESSINEO, voce Contratto plurilaterale, in Enc. Del dir., 159 e ss. OSTI, voce Contratto, in Nov. Dig. It, 477 e ss; JEAGER, L’interesse sociale, Milano 1963, 72 ss. SANTORO- PASSARELLI , Dottrine generali del diritto civile, 213.
8 Cass. Civ. 2003 n.11751, v. BRUNO, Autonomia sportiva e fenomeni negoziali , Napoli 2012, p. 432
9 La procedura arbitrale è nata e si è sviluppata con l’entrata in vigore della L. 23 marzo 1981 n. 91 “norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”.
10 BRUNO, Autonomia sportiva e fenomeni negoziali , Napoli 2012, 431.
11 Cass. Civ. 1993/4351, in Riv. Dir. Sport., 1993, 4884.
12 CASS. CIV. 2003/11751, allo stesso modo Cass. Civ. 2005/18919.
13 Circa la natura del tipo di arbitrato in esame, vi è l’univoco convincimento che si tratti di arbitrato irrituale, nonostante la consentita possibilità di sganciarlo dagli accordi collettivi come previsto nella citata legge n. 91/81; fermo restando che il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria è sempre ammesso in ragione del principio inderogabile della gerarchia delle fonti, va precisato che l’eventuale impugnativa del lodo può trovare ingresso dal giudice di accertamento dei vizi di formazione della volontà contrattuale, nel rispetto delle regole dell’arbitrato di tipo irritale, se pur – in questo caso – ex lege, come da alcuni è stato affermato (SCARFONE, L’inappellabilità dei lodi arbitrali); infatti, anche per espresso orientamento della Suprema Corte (per tutte, Cass. 4 aprile 2002, n. 4841), la maggior stabilità dispositiva del lodo irrituale rispetto al tipo rituale impugnabile dinanzi alla Corte d’Appello secondo le regole del codice di procedura civile, è offerta dalla presunta solidità dell’autonomia privata che, nell’eventuale giudizio di accertamento, deve prevalere in ogni caso. Infatti e non a caso, il sistema normativo vigente, ivi compreso il Decreto Legislativo n. 242 del 1999 sul riordino del CONI, tende ad inquadrare la giustizia sportiva come una sorta di potere- dovere di natura sostanzialmente privatistica nell’ambito delle distinte federazioni sportive, così eliminando il contrasto con l’art. 102 della Costituzione; dunque, le clausole compromissorie previste nelle leggi che disciplinano la materia costituiscono la base portante di tutto il sistema della giustizia sportiva SANINO, Diritto Sportivo, Padova, 2008.
14 Al tempo stesso, gli strumenti arbitrali (oltre quelli conciliativi, anch’essi in netta espansione) sono sempre più diretti ad assumere veste pubblicistica dal punto di vista formale, nel senso che anche altri ordinamenti europei manifestano al tendenza a disciplinare con legge i casi in cui il soggetto sportivo possa ricorrere o meno alla giustizia arbitrale; in Francia è stata infatti introdotta con legge statale la procedura conciliativa privata in via complementare rispetto a quella pubblica nelle controversie tra atleti e clubs; in Spagna ove invece stati previsti per legge i requisiti minimi da rispettare per poter inserire clausole arbitrali o conciliative negli statuti delle federazioni. Cfr. COCCIA, La risoluzione dei conflitti nell’ambito sportivo.
15 Si evidenzia in questo contesto la particolare valenza del requisito formale. La forma scritta e la consapevole adesione delle parti alla clausola compromissoria trovano la loro ratio non solo nelle esigenze esterne di certezza ma anche nella funzione di garantire una scelta ponderata delle parti che rinunziano all’ordinario potere giurisdizionale del G.O. per affidarsi al giudizio degli arbitri. Di impostazione contrattualistica CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1953, 72 e ss.; diverso è ROCCO, Trattato di diritto processuale civile, Torino, 1944, I, 128; secondo il quale l’arbitrato andrebbe ricostruito in termini prettamente pubblicistici, laddove si attribuisce all’arbitro privato una funzione pubblicistica.
16 Gli agenti sportivi, a causa delle loro particolari funzioni aventi carattere economico, non godono di una facile qualificazione all’interno del sistema sportivo. La funzione di questi è caratterizzata dalla particolare abilità a negoziare e concludere operazioni economiche che coinvolgono società e atleti professionisti. In forza degli interessi economici rilevanti all’interno del mercato sportivo e del ruolo assunto dagli agenti, tali soggetti sono disciplinati da un particolare regolamento: Regolamento degli Agenti di Calciatori emanato con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.142/A del 3 marzo 2011. V. BRUNO, Autonomia sportiva e fenomeni negoziali, Napoli 2012, 186 e ss.
17 Il regolamento del 2011 presenta particolari modifiche conseguenti alle proposte formulate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
18 Gli Agenti sportivi non sono legati da alcun rapporto associativo con la Federazione sportiva, ma sono liberi professionisti in quanto prestatori d’opera professionale (art.2229 c.c.). L’agente sportivo può svolgere la propria attività tanto nei confronti dei calciatori quanto delle società di calcio, ed anche contemporaneamente, sempre che non si crei una situazione di conflitto di interessi. Il rapporto che si instaura tra agente e calciatore/ società, come tutti i rapporti di mandato, è un rapporto fiduciario (intuitus personae), e ciò incide sullo svolgimento dell’attività dell’agente. L’art. 2229 c.c. non dà una specifica definizione di professione intellettuale, sicché non appare agevole individuare, nel silenzio della legge, né le caratteristiche che le sono proprie , né le peculiarità della prestazione d’opera che ne costituisce l’esercizio (a riguardo v. PONARI, Del lavoro autonomo, Cod. Perlingieri 2, 715; PERULLI, Il lavoro autonomo, Tratt. Cicu Messineo, 352). Ciò giustifica il contrasto sorto in dottrina circa la nozione di professione intellettuale. Secondo un orientamento, elemento caratterizzante è l’iscrizione all’albo professionale, a ben vedere l’esercizio di attività professionale di Agente di calciatori è sottoposto ad una specifica licenza rilasciata dalla F.I.G.C. ed all’iscrizione all’apposito albo; l’iscrizione assume il carattere formale (LEGA, Le libere professioni intellettuali, 105, Cons. Stato 91/510). Si obietta di contro il carattere sostanziale poiché privilegia il carattere intellettuale della prestazione (v. SANTORO-PASSARELLI, Professioni intellettuali, Nov. Dig., 22; GIACOBBE, Professioni intellettuali, 1067).
19 L’agente di calciatori svolge un’attività che il giudice comunitario (Corte giust. CE, ord. 23 febbraio 2006; Trib. di prima istanza 26 gennaio 2005) ha definito solo “periferica all’attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport”, come tale soggetta non solo alla disciplina civilistica dettata dall’ordinamento dello Stato di appartenenza per le prestazioni d’opera intellettuale, ma anche a quella comunitaria e nazionale in tema di concorrenza e di antitrust. Segue da ciò il diritto dell’agente al rispetto delle libertà civili ed economiche riconosciute ad ogni operatore e, quindi, anche delle sue libere scelte in ordine allo svolgimento della propria attività, nella stessa misura in cui le stesse sono riconosciute ad ogni altra associazione professionale e ai suoi componenti, e senza limiti e condizioni che si pongano in irragionevole contrasto con i principi innanzi richiamati di libertà di concorrenza, di iniziativa economica e di associazione.
20 L’ agente riceve l’incarico da un’atleta o da una società, sottoscrivendo determinati moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA, a pena di inefficacia dell’incarico
21 l’osservanza delle regole interne è prevista come dovere ai sensi dell’art. 12 del Regolamento.
22 Infatti , ai sensi dell’art. 34 del codice TNAS erano devolute al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, le controversie tra agenti e tesserati (o affiliati), la procedura di arbitrato si basava sulla clausola compromissoria contenuta all’art. 23 del regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatore della F.I.G.C.
23 la clausola compromissoria deve risultare da atto avente forma scritta, in conformità al combinato disposto dagli artt. 807 ed 808 c.p.c, a pena di nullità. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile , IV, Napoli 1957, 749;
24 Infatti, le eventuali controversie scaturenti da rapporti contrattuali di incarico, non possono essere oggetto di cognizione del Collegio Arbitrale salvo specifica sottoscrizione di una clausola compromissoria avente forma scritta ad substantiam . La clausola compromissoria è lo specifico accordo in forza del quale le parti si impegnano, in via preventiva, ad affidare ad arbitri la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dal contratto. SATTA- PUNZI, Diritto processuale civile, Padova 1993, 953; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile , IV, Napoli 1957, 749; REDENTI, Diritto processuale civile , III, Milano, 1957, 460; affascinante lettura è CARNELLUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, I, Roma, 1956, 554, il quale individua nel compromesso un accordo derivante dalla mera confluenza di manifestazioni unilaterali di volontà.
25 Sull’oggetto contrattuale v. ALLARA, Dei beni, 10 ss. L’espessione oggetto del contratto indicherebbe o l’attività negoziale in sé considerata, o il risultato economico che i privati intendono realizzare, o il rapporto giuridico al quale si riferisce la vicenda costitutiva, modificativa, estintiva, o, infine, la cosa alla quale fa riferimento il suddetto rapporto.
26 La dottrina distingue l’impossibilità oggettiva in impossibilità materiale (o fisica) ed impossibilità giuridica. Si ha impossibilità materiale quando la prestazione ha ad oggetto cose non esistenti in natura o attività praticamente irrealizzabili (v. PERLINGIERI, L’incidenza dell’interesse pubblico sulla negoziazione privata, 65), l’impossibilità giuridica si ravvisa qualora vengano in considerazione beni o attività che non possono essere dedotti in rapporto giuridico (in particolare v. OSTI, Contratto, p. 504). Inoltre si riconosce all’impossibilità giuridica una qualificazione autonoma rispetto alla illiceità dell’oggetto contrattuale ( sul tema v. AURICCHIO, Un caso di impossibilità giuridica, in DG, 1956, 101 ss.)
27 Secondo l’insegnamento dominante, l’impossibilità dell’oggetto, che produce nullità contrattuale, deve essere assoluta ed obiettiva v. CARRESI, Il contratto, Milano 1987, 238 e ss.
28 Nelle costruzioni tradizionali in tema di nullità la forza persuasiva dell’adagio quod nullum est nullum producit effectum favorisce la cristallizzazione di un modello di inefficacia contrattuale e idoneo a presidiare interessi di rango superindividuale(v. MONTICELLI, Contratto nullo e fattispecie giuridica, 11 ss.). Una teoria che ha avuto largo seguito identifica i connotati dell’atto nullo esclusivamente in negativo: la nullità rende l’atto insuscettibile di essere preso in considerazione dal diritto quale punto di riferimento per la produzione di conseguenze giuridiche e, pertanto, irrilevante ed inqualificato (FALZEA, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, p. 36 e ss.)
29 Si ha impossibilità giuridica quando l’ordinamento non si limita a vietare un determinato contratto (in questa ipotesi il contratto sarebbe illecito) ma impedisce la proiezione effettuale, sul piano del diritto, delle attribuzioni programmate.
30 La norma costituisce applicazione del principio della conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur); la ratio dell’art. 1419 c.c. va rintracciato nella propensione dell’ordinamento a consentire, di regola, la conservazione dell’atto salvo che debba farsi luogo ad una modificazione del contenuto contrattuale tale da non giustificarne obiettivamente il mantenimento, la nullità totale del contratto sarebbe ,dunque, l’eccezione rispetto alla regola della conservazione; cosi CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato, Napoli, 1952, 351 e ss. v. anche BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1943, 486 ss. introduce la nullità in senso oggettivo quale nullità che colpisce solo una parte del contenuto contrattuale , cioè “rende parzialmente irrealizzabile il programma contrattuale” BIANCA, Il contratto, Milano, 2001, 599