CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 3/2018 del 09/04/2018 – (SU RICHIESTA FCI)
Parere n. 3
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Giuseppe Albenzio - Relatore
Amalia Falcone
Marcello Molè
Carmine Volpe - Componenti
ha pronunciato il seguente
PARERE 3/2018
Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del Coni, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE130318183316107PU del 13 marzo 2018.
La Sezione
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
vista la richiesta di parere n. 3/2018, presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del Coni, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE130318183316107PU del 13 marzo 2018, in seguito alla nota trasmessa in data 13 marzo 2018 della Federazione Ciclistica Italiana;
visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;
visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;
visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;
esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Giuseppe Albenzio, ha rilasciato il seguente parere.
Premesse
La Federazione Ciclistica Italiana-FCI riferisce che deve dare esecuzione a due pronunzie della Sezione IV del Collegio di Garanzia dello Sport (n. 14/2018 e n. 15/2018) che hanno accolto i ricorsi proposti, annullato le decisioni della Corte Federale d’Appello impugnate e disposto “il rinvio alla Corte Federale d’Appello della FCI in diversa composizione”; peraltro, la Corte Federale d’Appello, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto Federale, è composta di due sole sezioni, la prima competente per questioni disciplinari e la seconda per questioni amministrative e assembleari, e la prima sezione - che sarebbe competente a decidere - non ha membri sufficienti per comporre un nuovo collegio giudicante, integralmente diverso da quello che ha adottato le decisioni annullate.
La FCI, quindi, pone al Collegio di Garanzia quesito “in ordine alla legittimità di cooptare nel Collegio giudicante di rinvio membri della seconda sezione della Corte Federale d’Appello, anche se eletti per giudicare in ordine a questioni diverse dalla materia disciplinare o comunque di rimettere direttamente il procedimento alla II^ Sezione della Corte Federale di Appello”.
Diritto
- La Sezione consultiva, prima di passare all’esame delle circostanze utili per rendere il richiesto parere, sottolinea che non si tratta di una questione interpretativa del decisum delle pronunzie della Sezione Quarta del Collegio di Garanzia (funzione che spetterebbe al medesimo Collegio giudicante), ma di una problematica di carattere generale sulla portata di clausole dello Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia Federale e sulla loro corretta lettura al fine di consentire l’esecuzione di quelle decisioni.
Tanto premesso, la Sezione osserva quanto segue:
a) Dal coordinato disposto degli articoli 17, 37 e 42 dello Statuto Federale e dell’art. 4 del Regolamento di Giustizia emerge che le sezioni che compongono la Corte Federale di Appello sono due e che ciascuna ha una propria competenza decisoria in determinate materie, mentre le funzioni consultive sono riservate alla sezione seconda.
b) Attualmente, come riferito dalla FCI, ciascuna sezione è composta da cinque componenti, nominativamente individuati all’esito delle risultanze dell’assemblea elettiva del 14/01/2017.
c) La materia oggetto delle decisioni della Sezione Quarta del Collegio di Garanzia da eseguire attiene alle competenze della Sezione Prima della Corte Federale, ma non è possibile comporre la detta sezione con membri della stessa che siano tutti estranei alle decisioni annullate (sia per essere stati parti del Collegio sia per indisponibilità dichiarata), mentre sarebbe possibile comporre un Collegio giudicante con componenti estranei alle prime decisioni attingendo ai giudici della Seconda Sezione.
- Il principio generale che ispira e regola il rinvio “ad altra sezione” dello stesso organo giudicante o “ad altro organo giudicante” nel caso di annullamento/cassazione di una pronunzia, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., è quello dell’alterità del giudice, in funzione dell’imparzialità del giudizio.
In tal senso si è espressa più volte la Corte di Cassazione (fra le ultime, sentenze 5/5/2017, n. 11120; 2/2/2017, n. 1527; 27/2/2008, n. 5087 - sez. un. -; 17/11/2008, n. 27312; 21/1/1998, n. 628); la Suprema Corte ha, infatti, sottolineato che la violazione del principio dell’alterità del giudice, sancito dall’art. 383 c.p.c., comporta la nullità della sentenza per un vizio attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., mentre la violazione della competenza interna tra sezioni o persone fisiche dell’organo giudiziario non comporta alcuna conseguenza invalidante della pronunzia di rinvio.
- In conclusione, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, ritiene che il Collegio della Corte Federale d’Appello, giudicante in sede di rinvio, debba essere composto cooptando nella Sezione Prima, competente per materia, membri dell’altra sezione, così da comporre un Collegio integralmente con componenti che non hanno partecipato al primo giudizio.
P.Q.M.
Si rende il presente parere.
Deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Virginia Zambrano F.to Giuseppe Albenzio
Depositato in Roma, in data 9 aprile 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face