CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 3/2021 del 09/06/2021 – SU RICHIESTA FITDS
Parere n. 3
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
Composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Pierpaolo Bagnasco - Relatore
Barbara Agostinis
Giuseppe Albenzio
Amalia Falcone - Componenti
Ha pronunciato il seguente
PARERE N. 3/2021
Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 3/2021, presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. 0034419 del 13 maggio 2021.
La Sezione
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
vista la richiesta di parere n. 3/2021, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 13 maggio 2021 (prot. n. 0034419 del 13 maggio 2021), ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;
visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;
visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;
visto, in particolare, l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;
visto lo Statuto del CONI;
vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018, con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali;
esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Pierpaolo Bagnasco, ha rilasciato il seguente parere.
Premessa in fatto
Il Presidente della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (d’ora innanzi FITDS) ha presentato, per il tramite del Segretario Generale del CONI, richiesta di parere alla quale è stato attribuito protocollo n. 0034419, al fine di avere indicazioni rispetto al seguente quesito: “se il combinato disposto dell’art. 4, comma 1, lett. b) e dell’art. 25, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva debba interpretarsi nel senso che la competenza del Tribunale federale di una FSN/DSA a pronunciarsi nei confronti di soggetti tesserati della medesima FSN/DSA debba ritenersi esclusa allorché i presunti illeciti siano stati posti in essere nell’ambito di una manifestazione, riferibile alla medesima disciplina sportiva svolta dalla FSN/DSA, ma svolta sotto l’egida di un EPS”.
All’esito dell’eventuale pronuncia su detto quesito, il richiedente poneva ulteriori quattro quesiti che in questa sede ci si limita a richiamare senza riportarli nella loro interezza.
Diritto
Questo Collegio ritiene che la formulazione dei quesiti sia frutto di un’errata individuazione sia delle funzioni attribuite alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, sia, ancor prima, dei soggetti titolati ad adire la sezione stessa.
Non può sfuggire, infatti, come la richiesta di parere, seppure inoltrata tramite la FITDS, provenga dal Tribunale Federale di primo grado della Federazione stessa e in realtà si risolva nella ricerca di un’indicazione volta a risolvere l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata proprio dinanzi al Tribunale richiedente nel corso di un procedimento disciplinare.
È del tutto evidente come quanto sopra evidenziato si rifletta, per le ragioni che appresso si rappresenteranno, sia in ordine alla ricevibilità/ammissibilità della richiesta, sia in merito alla competenza della scrivente Sezione Consultiva a rendere il richiesto parere.
Esaminiamo, innanzitutto, la ricevibilità della richiesta di parere che, come già evidenziato, seppure inoltrata dalla Federazione, è riferibile al Tribunale Federale di primo grado.
L’art.12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva e l’art. 3, n. 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport individuano espressamente i soggetti legittimati a rivolgersi alla Sezione Consultiva: il CONI, le Federazioni e i Comitati Regionali del CONI, previo, in quest’ultimo caso, la valutazione operata ex ante dal Segretario Generale del CONI circa la rilevanza del quesito prospettato rispetto all’ordinamento sportivo.
La scelta di determinare la platea dei soggetti è la conseguenza della volontà di preservare la funzione eminentemente consultiva in capo alla sezione1, evitando che, come potrebbe accadere nell’odierno caso sottoposto alla valutazione della Sezione, la natura del richiedente, ancor prima dell’oggetto del quesito stesso, possa comportare un indebito svolgimento della funzione giudiziale.
È del tutto evidente, infatti, che un quesito posto dal Tribunale Federale non potrebbe che comportare uno sconfinamento dalla competenza della Sezione, che si troverebbe, suo malgrado, ad interferire con la funzione giudiziale che è invece propria del soggetto richiedente.
Per le ragioni già indicate, pertanto, la richiesta di parere non può ritenersi procedibile. L’argomentazione, come sopra spiegata, già anticipa l’ulteriore rilievo in ordine all’incompetenza della Sezione Consultiva a pronunciarsi, tenuto conto, come già rilevato, che in realtà si richiede di intervenire in un giudizio in corso per fornire una soluzione in ordine ad un’eccezione (di giurisdizione) sollevata da una parte.
Qualora, dunque, la Sezione Consultiva desse un fattivo seguito alla richiesta di parere incorrerebbe in due gravi violazioni dell’ordinamento sportivo:
innanzitutto, come già accennato, la Sezione, seppure in modo decisamente atipico, svolgerebbe una funzione giudiziaria, intervenendo nel processo decisionale di competenza esclusiva del Tribunale Federale; come ulteriore conseguenza, un intervento siffatto si prospetterebbe come un’illegittima compressione, seppure richiesta, dell’autonomia del Giudice, le cui decisioni non possono essere influenzate nella loro formazione da orientamenti o pareri espressi nello stesso momento da un altro organo (avente tra l’altro una funzione consultiva).
PQM
Il quesito posto dalla FITDS si configura quale irricevibile in riferimento al soggetto richiedente ed ultroneo rispetto alla funzione eminentemente consultiva della Sezione adita.
Si rilascia il presente parere.
Deciso nella camera di consiglio del 24 maggio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Virginia Zambrano F.to Pierpaolo Bagnasco
Depositato in Roma, in data 9 giugno 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
1 Funzione che è derogata nell’esclusiva ipotesi in cui la sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine all’istanza di ricusazione di un componente del Collegio di Garanzia.