CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 4/2016 del 07/04/2016 – (su richiesta FIH)
Parere n. 4
Anno 2016
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
composta da
Virginia Zambrano – Presidente
Barbara Agostinis - Relatrice
Alessandro Di Majo
Amalia Falcone
Pierpaolo Bagnasco
Ha pronunciato il seguente
PARERE n. 4/2016
Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della giustizia sportiva, dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, prot. n. 0004418/2016 del 15 marzo 2016.
La Sezione
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. N. 00012/14 del 17 settembre 2014;
vista la richiesta di parere n. 6/2016, presentata dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, in data 15 marzo 2016, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni e dell’art. 56, comma 3, del Codice della giustizia sportiva;
visto l’art. 57, comma 2, lett. c), del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale il Presidente del Collegio di Garanzia assegna ciascuna controversia alla sezione di competenza, ovvero alle Sezioni Unite;
visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo.
Esaminati gli atti e udito la relatrice, Barbara Agostinis.
Premesse
Alla Sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello sport viene richiesto di fornire parere motivato riguardo l’interpretazione delle norme dettate dalla Federazione Italiana Hockey, al fine di conoscere la durata dell’incarico del Procuratore Federale, così come degli Organi di Giustizia sportiva, stante l’antinomia ravvisabile nelle fonti federali.
In particolare, “lo Statuto FIH indica che la durata del mandato degli Organi di Giustizia sportiva e del Procuratore Federale è di un quadriennio, con ciò facendo intendere che tale nomina scadrà alla fine del quadriennio olimpico, lasciando al futuro Consiglio Federale la nomina dei nuovi componenti. Al contrario, il regolamento di giustizia parla di una durata dell’incarico di quattro anni”.
Il quesito, in definitiva, mira a chiarire se la durata dell’incarico degli Organi di Giustizia coincida con un quadriennio olimpico, analogamente a quanto previsto per gli Organi Federali, ovvero sia di quattro anni.
Diritto
Per rispondere al suddetto quesito, appare opportuno esaminare, seppure sinteticamente, la funzione ed i poteri degli Organi di Giustizia, attraverso un’analisi completa, non limitata alle disposizioni federali, bensì estesa anche ai principi emanati dal CONI, considerata la natura vincolante di questi ultimi.
Il valore vincolante dei principi di giustizia sportiva dettati dall’ente esponenziale dello sport italiano è, del resto, espressamente enunciato dall’art. 9 (di tali norme), che impone alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate di adeguare i propri Statuti e regolamenti ai suddetti principi, attribuendo al CONI una funzione di controllo dell’avvenuto adeguamento (“Il Coni vigila perché Statuti e regolamenti siano adeguati ai presenti Principi di giustizia sportiva indicando alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate, ove necessario, i necessari adeguamenti in assenza dei quali non può procedersi alla loro approvazione”).
Dall’esame delle citate prescrizioni si evince, invero, anche la conferma della necessità di un’analisi dei dettami del Codice della Giustizia Sportiva (emanato dal Consiglio Nazionale del Coni in data 9 novembre 2015, con deliberazione n. 1538, ed approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015) in combinato disposto con le disposizioni federali, al fine di fornire una risposta esaustiva al quesito posto.
I principi di giustizia sportiva, infatti, stabiliscono espressamente (all’art. 3) che i requisiti soggettivi e i termini di durata dell’incarico degli Organi di Giustizia sono regolati dal Codice della giustizia sportiva e dai regolamenti federali.
L’intero sistema di giustizia sportiva (federale e centrale), che recentemente ha subito una trasformazione radicale, è stato creato al fine di assicurare una risoluzione tempestiva delle controversie sportive, in linea con le esigenze di celerità e di regolare svolgimento dei campionati, delle competizioni e dell’attività federale in genere, tenendo conto della specificità di ciascuna disciplina.
I singoli procedimenti di giustizia mirano, in particolare, ad assicurare l’osservanza delle norme e dei principi dell’ordinamento sportivo e l’effettiva tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati e degli affiliati, nel rispetto di alcune prescrizioni fondamentali ed inderogabili, quali il principio del contraddittorio, della parità delle parti e del giusto processo.
Al fine di garantire la corretta attuazione delle suddette finalità, l’agire degli Organi di Giustizia deve essere caratterizzato da indipendenza ed autonomia, non solo nei confronti dei tesserati ed affiliati, bensì anche nei riguardi degli Organi federali, in considerazione della funzione esercitata, come peraltro espressamente enunciato dall’art.
43 del Codice della Giustizia Sportiva (“Lo Statuto della Federazione assicura l’indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti”) e dall’art. 34, comma 6, dello Statuto FIH (“i Componenti degli organi di giustizia non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di eventi che comportino la decadenza del Consiglio Federale” ), prescrizione peraltro espressamente estesa al Procuratore Federale (dal medesimo articolo 34, comma 15). La necessità di salvaguardare l’autonomia ed indipendenza degli Organi di Giustizia era invero contemplata già nei previgenti Principi di Giustizia Sportiva (approvati con Deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 1353 del 28 febbraio 2007), secondo cui (art. 2), “i giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati”.
Per potere svolgere la funzione di amministrazione della giustizia, caratterizzata, giova ribadirlo, da necessaria autonomia ed indipendenza anche rispetto agli Organi Federali, gli interessati devono dimostrare il possesso di un bagaglio di conoscenze e competenze, funzionali e connaturate allo svolgimento dell’attività, nonché di una serie di requisiti espressamente indicati dal Codice della Giustizia Sportiva e dalla Federazione di appartenenza come presupposto di idoneità alla nomina.
Anche la procedura di nomina (oltre ai requisiti richiesti) è regolata in combinato disposto dalle norme dettate dal CONI, nell’ambito del Codice della Giustizia Sportiva, e dalle prescrizioni federali.
Con particolare riguardo al Procuratore Federale, deputato a svolgere funzioni di indagine e requirenti davanti a tutti gli Organi della Giustizia, è previsto che questi sia nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, e che sia scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di garanzia (ai sensi dell’art. 40, comma 4, Codice della Giustizia Sportiva e dell’art. 126, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIH), a seguito di eventuale [ndr auspicabile] invito pubblico alla manifestazione di interesse formulato dalla Federazione (ex art. 33 ter, comma 2, statuto FIH). La procedimentalizzazione della fase precedente alla nomina, con la previsione di una manifestazione di interesse, è invero finalizzata a garantire il perseguimento dell’interesse pubblico, della parità di trattamento, di non discriminazione, nonché di imparzialità dell’agire delle Federazioni, il cui rispetto è necessario in considerazione della funzione svolta dalle Federazioni Sportive Nazionali e degli aspetti pubblicistici che le medesime presentano (art. 23 Statuto CONI) nonostante siano soggetti di diritto privato (art. 15 decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242).
Se non sembra potersi ravvisare alcuna discordanza – fra le norme federali e le prescrizioni dettate dal CONI nell’ambito del Codice della giustizia sportiva - in merito alla procedura di nomina del Procuratore Federale, non altrettanto può dirsi riguardo la durata dell’incarico.
Diversamente da quanto disposto dal Codice della Giustizia Sportiva (art. 40) e dal Regolamento di Giustizia della FIH (art. 126, comma 5), i quali stabiliscono che la durata del mandato sia di quattro anni, lo statuto della FIH (art. 33 quater) attribuisce al mandato la durata di un quadriennio, facendo implicitamente riferimento al quadriennio olimpico.
L’antinomia ravvisabile nell’ambito delle norme emanate dalla FIH sulla durata dell’incarico del Procuratore Federale pare potersi risolvere, ponendo particolare attenzione alla funzione esercitata dagli Organi di Giustizia. Come ampiamente illustrato, infatti, le caratteristiche della funzione svolta dagli Organi di Giustizia, di completa autonomia ed indipendenza rispetto all’attività degli Organi Federali, consentono di “ svincolare” la durata dell’incarico dal quadriennio olimpico .
L’opportunità di distinguere la durata del mandato degli Organi di Giustizia (pari a quattro anni) dalla durata dell’incarico attribuito agli Organi Federali (coincidente necessariamente con il quadriennio olimpico), in considerazione della diversa funzione ed attività svolte, è stata colta anche dal “ legislatore sportivo” , che ha deciso di non riportare nel Codice della Giustizia Sportiva la previsione (contenuta nell’art. 2 dei previgenti Principi di Giustizia approvati con Deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 1353 del 28 febbraio 2007), secondo cui “il mandato [degli organi di giustizia] è quadriennale (in coincidenza del quadriennio olimpico) ed è rinnovabile per non più di due volte”.
Una simile interpretazione sembra potersi avallare anche in virtù del principio di gerarchia delle fonti; il codice della giustizia sportiva, emanato dal CONI, costituisce invero un atto fonte, gerarchicamente sovraordinato e vincolante nei confronti delle norme federali. È oltremodo evidente che le Federazioni Sportive Nazionali devono esercitare l’autonomia normativa di cui sono dotate nel rispetto dei principi fondamentali emanati dal CONI.
La circostanza per cui i principi generali sono dettati dall’ente esponenziale dello sport italiano, al fine di armonizzare ed uniformare l’attività delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, evidenzia chiaramente la natura vincolante di simili prescrizioni, che non possono essere pertanto disattese.
L’obbligo per le Federazioni di adeguarsi ai principi dettati dal CONI è, del resto, disposto dal CONI stesso attraverso la Deliberazione n. 1510-1511 del Consiglio Nazionale 11 giugno 2014, con cui sono stati posti i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (l’art. 15 enuncia espressamente il dovere per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate di adeguare i propri statuti e regolamenti ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI).
PQM
Si rilascia il presente parere.
Deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2016.
Depositato in Roma, in data 7 aprile 2016.
Il Presidente La Relatrice
F.to Virginia Zambrano F.to Barbara Agostinis
Il Segretario
F.to Alvio La Face