CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 5/2015 del 30/06/2015 – (richiesta CONI ex art. 7, comma 5, lett. n, Statuto CONI)

Parere n. 5

Anno 2015

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

composta da

Virginia Zambrano Presidente

Barbara Agostinis

Giovanni Bruno - Relatore

Pierpaolo Bagnasco

Amalia Falcone - Componenti

Ha pronunciato il seguente

PARERE 5/2015

 

 

Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del Coni, dal Segretario Generale del Coni, prot. n. 000112 del 7 maggio 2015.

La Sezione

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. N. 00012/14 del 17 settembre 2014;

Vista la richiesta di parere n. /2015, presentata dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, in data 7 maggio 2015, ai sensi dell’art 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del Coni;

Visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo

Esaminati gli atti e udito il relatore, Prof. Giovanni Bruno

Premesse

Con la richiesta di parere in epigrafe indicata, il Segretario Generale del Coni, dovendosi pronunciare sul ricorso avverso la deliberazione della Federazione Italiana Vela (da ora in poi, ai fini del presente parere, più semplicemente denominata FIV) del 23 gennaio 2015 avente ad oggetto la revoca del riconoscimento dell’Associazione Italiana Classe Laser (da ora in poi, ai fini del presente parere, più semplicemente denominata Assolaser) richiedeva, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI, l’acquisizione del parere di questo Collegio di Garanzia.

*****

La FIV, fondata a Genova in data 13 aprile 1927, è un’associazione riconosciuta, di cui fanno parte «le Società e associazioni Sportive dilettantistiche, gli enti e organismi sportivi, ivi compresi i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI che, senza fini di lucro, svolgono e praticano in Italia l’attività velica e in particolare lo sport della vela e che abbiano ottenuto l’affiliazione ad essa, impegnandosi ad osservare lo Statuto e i Regolamenti emanati o adottati dalla Federazione» (art. 1 c.1. Statuto FIV).

Come è noto il D. Lgs. n. 242 del 1999 ha suggellato definitivamente la natura giuridica delle Federazioni quali associazioni con personalità giuridica di diritto privato disponendo, peraltro, che l’attività svolta si armonizzi con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI e del CIO, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

Discende dall’impianto normativo che disciplina il fenomeno sportivo che le Federazioni, pur essendo soggetti privati ed esplicando attività di diritto privato soggetta alla relativa disciplina, sono attributarie di funzioni pubbliche, secondo un modello sempre più in uso in questo particolare periodo storico.

Indubbiamente l’inserimento nell’organizzazione del sistema sportivo determina talune peculiarità delle Federazioni sportive nazionali che valgono a collocarle in una posizione sui generis nel quadro del fenomeno associativo disciplinato dal codice civile1.

I profili di singolarità attengono, in primo luogo, all’aspetto organizzativo -strutturale.

Organi interni primari di questi enti - essendo fatta salva la possibilità di prevederne altri, in relazione alla complessità della propria organizzazione – sono: l’Assemblea, il Consiglio Federale, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

L’Assemblea (nazionale e territoriale), che si configura quale organo sovrano della quale fanno parte le società e le associazioni sportive affiliate, deve, in particolare, provvedere all’approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell’organo amministrativo che devono essere sottoposti alla verifica dell’assemblea al fine di ogni quadriennio o all’esito del mandato per i quali sono stati approvati (art. 23 del D. Lgs. n. 15 del 2004);

Il Consiglio federale, come noto, è invece organo direttivo centrale i cui componenti vengono eletti dall’assemblea. Il Consiglio deve, tra l’altro, provvedere alla redazione del bilancio annuale che dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta  nazionale. Sulla composizione di tale organo ha inciso significativamente il c.d. decreto Pescante, introducendo l’importante modifica rappresentata dalla necessaria partecipazione di atleti e tecnici sportivi.

Ulteriore profilo di atipicità attiene al riconoscimento ai fini sportivi, il quale richiede un peculiare controllo da parte del CONI degli statuti delle Federazioni e, a cascata, delle  Federazioni sugli statuti degli enti c he ad esse prestano adesione. Detto controllo è finalizzato a verificare la conformità degli statuti di queste associazioni con i principi generali dell’Ordinamento sportivo ed in particolar modo con il principio democratico, posto alla base del modello statutario adottato dal CONI.

Nonostante tali deviazioni dal modello dell’associazione di diritto comune, le Federazioni sono e restano soggetti privati e le deviazioni trovano la propria radice nel coinvolgimento di tali istituzioni al soddisfacimento ed alla protezione di interessi generali, nella natura delle attività e non in quella soggettiva 2.

L’affiliazione e le altre modalità di adesione alla Federazione prescelta in relazione alla disciplina sportiva in concreto praticata, segna la genesi del rapporto tra associato e Federazione ed individua l’attività svolta da quest’ultima sul presupposto del riconoscimento operato da parte del CONI.

Definitivamente acclarata la natura privata delle Federazioni sportive nazionali e chiarito che i rapporti tra CONI e Federazioni non si ascrivono nel solco di un rapporto organico bensì nel quadro del diverso fenomeno che vede svolti da soggetti estranei alla pubblica amministrazione funzioni e servizi amministrativi in un contesto che rende  « difficile individuare un interesse privato che sia completamente autonomo, indipendente, isolato dall’interesse della collettività o c.d. pubblico» 3, devono essere esaminati taluni profili attinenti la predisposizione degli statuti di tali enti.

Non vi è dubbio che le Federazioni sono titolari di autonomia statutaria, cioè di quella « autonomia comunitaria propria delle istituzioni intermedie» e che gli statuti sono non soltanto l’espressione dell’autonomia individuale bensì la risultante del volere della maggioranza dei componenti l’ente associativo.

Il punto fondamentale che deve essere chiarito è costituito dall’individuazione del fondamento degli obblighi imposti a queste associazioni nella  elaborazione  dei  propri statuti e del loro dovere di osservarli.

Deve considerarsi, nello specifico, l’art. 22 dello Statuto del C.O.N.I. che, al suo primo comma, fissa il dovere per le Federazioni di rispettare negli statuti i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e di ispirarsi al costante equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie interne a ciascun settore.

Nel medesimo articolo vengono indicati taluni contenuti obbligatori dei loro statuti (definizione delle modalità per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi e dei poteri di vigilanza e controllo esercitabili nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione), quelli facoltativi (possibilità di prevedere il procedimento arbitrale di cui all’art. 12 dello statuto, comprensivo del tentativo obbligatorio di conciliazione) e contenuti “condizionati” (possibilità di prevedere l’assemblea di secondo grado, formata da delegati eletti a livello territoriale solo se il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto al voto sia superiore a 2000).

Ma v’è più. Sempre l’art. 22 Statuto CONI del 2014 stabilisce che “qualora le Federazioni sportive non modifichino lo statuto nel senso indicato, la Giunta può nominare un Commissario ad acta e, nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento” (art. 22, comma 5 Statuto CONI).

Specifiche regole, vincolanti per le Federazioni, sono altresì contenute nei “principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite” approvati dal Consiglio nazionale del CONI il 28  ottobre  2014  deliberazione  n. 1523  come  pure  nei  “Principi  di  giustizia  sportiva” approvati dal Consiglio nazionale con deliberazione n. 1519 del 15 luglio 20144.

Proprio i principi fondamentali sopra citatitra cui particolarmente avvertito è il rispetto di principi di democrazia interna - rimarcano la necessità che gli statuti delle Federazioni sportive nazionali garantiscano la presenza di atleti, atlete e tecnici (art. 5.1.1 Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni e, nonché, art. 1, comma 3 Principi di giustizia) in misura non inferiore al 30% nei Consigli federali in armonia, appunto, con il principio di democrazia interna previsto a livello nazionale e internazionale.

Più in generale, è la legge che: conferisce agli organi del CONI il potere di armonizzare l’azione di questi enti, al fine di disciplinare e coordinare l’attività sportiva nazionale e diffondere l’idea olimpica nonché il potere di controllarne l’operato; prevede che essi svolgano la loro attività in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI “anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività”; attribuisce al Consiglio nazionale il potere di definire i principi fondamentali e di emanare i provvedimenti di riconoscimento a fini sportivi; individua nella Giunta nazionale l’organo preposto alla vigilanza sulle Federazioni, attraverso, tra l’altro, l’approvazione dei bilanci, l’adozione dei provvedimenti finanziari destinati alle Federazioni, le decisioni sul commissariamento.

In tale articolato quadro l’interprete può districarsi attraverso due fondamentali coordinate di riferimento.

La prima attiene alla rilevanza dell’attività e delle funzioni di cui è attributario il CONI, quale ente pubblico e quale membro della comunità sportiva internazionale, con attribuzione di una funzione di vertice dell’organizzazione del sistema sportivo nazionale. Ed è proprio in connessione con tali funzioni che si giustificano non solo le specifiche attribuzioni ma anche quel processo di derivazione e traslazione di talune e di parte di tali funzioni alle Federazioni, pur permanendo, come più volte specificato, una qualificazione pubblicistica della natura di queste ultime.

La seconda, non meno importante, che costituisce il sostanziale presupposto per l’esercizio dei poteri nei confronti delle singole Federazioni, è da ravvisare nell’adesione volontaria di queste ultime a quella organizzazione di cui il CONI rappresenta il vertice.

Tale circostanza, associata però anche ai confini definiti dagli ambiti di attribuzione legislativamente assegnati al CONI ed alle specificità derivanti da una strutturazione di tipo federativo, segnano anche i limiti dei poteri esercitabili dal CONI che possono esprimersi direttamente solo nei confronti di soggetti che di quella organizzazione entrano a far parte.

Molto ci si è interrogati, e ci si interroga in dottrina, sulla definizione dei contorni dei poteri esercitati dal CONI e sulla loro coloritura pubblicistica o privatistica, in specie ove riferiti a specifici aspetti tra cui proprio il momento genetico del rapporto con gli altri soggetti dell’organizzazione sportiva 5.

Ciò che preme rilevare, tuttavia, è che, quale che sia la tesi cui si aderiscaquella

privatistica che ravvisa nell’atto di riconoscimento un atto espressione di autonomia privata o quella, che invero appare più conforme ad una complessiva ricostruzione normativa, della qualificazione del riconoscimento in termini di provvedimento amministrativo non vi è dubbio che il CONI sia tenuto al rispetto di principi (e vigili in tal senso), quali quelli di uguaglianza, legalità, ragionevolezza, trasparenza che permeano tutto l’ordinamento giuridico a prescindere da qualunque sfumatura.

Del resto, non a caso il legislatore del 2003 ha ritenuto di dover introdurre una ipotesi di giurisdizione esclusiva in un settore nel quale, infatti, si registra una forte compenetrazione di diverse situazioni giuridiche soggettive dotate di pari rilievo e dignità.

Ciò considerato, si ritiene che solo le regole che presidiano il riconoscimento ed i suoi effetti ad opera di un ente che non è solo preposto allo svolgimento di attività riferite alla cura degli interessi di un ristretto gruppo ma che è tenuto a garantire la vigilanza di un settore a forte funzionalizzazione pubblicistica, possono giustificare, in maniera coerente, i poteri ad esso attribuiti.

Tra questi emergono, in particolare ai fini che qui rilevano, il potere della Giunta di deliberare l’approvazione degli statuti delle Federazioni, previa verifica di conformità alla legge, alle disposizioni contenute nello statuto del CONI ed ai principi fondamentali fissati dal Consiglio Nazionale come pure quello  di  nominare un commissario ad acta nelle ipotesi di mancata ottemperanza delle Federazioni alle richieste di modifica in caso di difformità delle disposizioni statutarie e, ancora, quello di disporre la revoca del riconoscimento.

Cionondimeno, la necessaria conformazione delle disposizioni statutarie alle prescrizioni legislative e regolamentari connesse con la funzionalizzazione della  loro attività al perseguimento di fini pubblici non sbiadisce la natura di tali atti (statutari e regolamentari) che restano espressione dell’autonomia privata esplicata nell’ambito dei rapporti associativi.

Lo stesso discorso che abbiamo sopra svolto in relazione al particolare rapporto di interdipendenza che, in un contesto a struttura multilivello, caratterizza i rapporti tra CONI e Federazioni può essere prospettato, senza alcuna distorsione concettuale, per rappresentare le dinamiche di svolgimento dei rapporti tra Federazioni e soggetti ad esse associati senza che le variegate tipologie di vincolo associativo (affiliati, tesserati ed enti aggregati, solo per ricordare le tipologie di vincolo associativo più frequenti nella prassi) possano, in concreto, produrre una diretta incidenza sullo schema causale perseguito con l’adozione di questo particolare modello negoziale.

Facendo più specifico riferimento allo statuto della FIV, per quanto di diretto interesse in relazione agli approfondimenti necessari per rendere il presente parere, possiamo rilevare che la struttura associativa si caratterizza per la previsione di  tre tipologie di rapporti associativi: 1) gli enti affiliati; 2) i tesserati; 3) gli enti aggregati, corrispondenti ad altrettanti, diversi, status.

Pertanto, a seconda dell’intensità del vincolo o del particolare profilo soggettivo o funzionale rivestito dall’associato, abbiamo un differente sistema di regolamentazione dei rapporti tra l’associato o l’ente di livello inferiore e l’associazione di livello superiore (la Federazioni) così come sempre avviene nelle associazioni multilivello.

L’art. 12 dello statuto della FIV disciplina la posizione, all’interno della Federazione, di un insieme di soggetti a carattere eterogeneo (Classi veliche, Associazioni nazionali di classi veliche, Scuole di vela autorizzate, altre associazioni ed enti senza fine di lucro) sinteticamente individuati come “Enti Aggregati”. Di tali enti si occupa, poi, il CAPO IV del Regolamento allo Statuto il quale disciplina la procedura da seguire per il riconoscimento da parte della FIV nonché le attribuzioni e gli obblighi di tale particolare figura di associato.

Per quanto riguarda i contenuti del rapporto associativo che intercorre tra Federazione ed Ente aggregato, dal combinato disposto dell’art. 12 dello Statuto e degli artt. 39 e ss. del Regolamento, risulta di palmare evidenza che l’adesione alla Federazione effettuata con la richiesta di riconoscimento comporta l’assoggettamento di questa particolare tipologia di associato a tutta una serie di obblighi: osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle diposizioni adottate dalla FIV, in primis, conformazione ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate ed al Codice di Giustizia Sportiva; pagamento della quota c.d. di affiliazione e delle quote annuali; impegno a non violare il vincolo della finalità ideale e non lucrativa dell’ente.

Per quanto concerne la procedura di riconoscimento, che è deliberato dal Consiglio Federale e che può essere da tale Organo revocato al venire meno dei presupposti in base ai quali è stato concesso, essa presuppone la verifica della compatibilità dei profili soggettivi ed oggettivi del richiedente con gli scopi e le finalità perseguite dalla Federazione.

In particolare, la procedura di riconoscimento implica una valutazione approfondita sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Ente Aggregato e sulla compatibilità della regolamentazione di interessi contenuta nei predetti atti negoziali con il principi generali del sistema sportivo e con le regole costitutive della Federazione alla quale si presta adesione.

La verifica circa la permanenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, che hanno dato luogo al riconoscimento avviene, poi, attraverso procedure che si svolgono, con cadenza annuale, nell’ambito della richiesta di rinnovazione (cfr. art. 39 c.4. Regolamento allo Statuto FIV).

Ovviamente, il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al riconoscimento oppure all’accoglimento della richiesta di rinnovo, comporta la revoca del riconoscimento e la conseguente espulsione dell’ente dal sistema federale. il discorso muta per gli Enti Aggregati, cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno alle Assemblee federali nazionali e periferiche e del tesseramento federale (art. 39 c.6. Regolamento allo Statuto FIV). In questo contesto sicuramente applicabile anche a tali enti è il vincolo di giustizia con la conseguente sottoposizione alla giustizia sportiva. Infine, gli Enti aggregati hanno dei c.d. “vincoli di scopo” in quanto non possono rientrare tra gli scopi degli Enti aggregati, perché di esclusiva competenza di altra categoria di associati (gli affiliati), le seguenti attività: partecipazione all’attività agonistico sportiva; organizzazione di manifestazioni veliche, fatti salvi i casi previsti dal vigente Regolamento di Regata ISAF; istruzione e formazione velica di tipo agonistico sportiva e per i tecnici. Tale delimitazione di competenze è importante per più di un profilo e spiega, altresì, il diverso livello di partecipazione (espressione di democrazia interna collettiva) cui soggiacciono gli enti aggregati, atteso quei limiti di attività cui sono sottoposti.Tracciato il quadro generale dei rapporti di tipo associativo che si innestano nella FIV e preso atto che per tutte le categorie di aderenti, anche per quella qualificata come Ente Aggregato, vi è, proprio per le particolari modalità  esplicative dell’atto di adesione al sistema federale, un assoluto assoggettamento alle sue regole che esclude in radice ogni preteso carattere di autonomia rispetto alla Federazione di riferimento, passiamo, adesso, a verificare la posizione ricoperta dalla Assolaser.

La Assolaser è un’associazione di classe, costituita nel 1986, nelle forme dell’associazione non riconosciuta e che raggruppa i proprietari o possessori di barche di tipo Laser. Le principali finalità della predetta associazione sono la promozione e diffusione della classe, lo sviluppo della disciplina, l’organizzazione del calendario annuale delle regata in coordinamento con la FIV. Come tutte le associazioni di classe la Assolaser rientra nella categoria dei c.d. Enti Aggregati di cui sopra. Inoltre, si riferiscono a questa particolare categoria di Ente Aggregato gli artt. 40 e 41 del Regolamento allo statuto FIV i quali subordinano il riconoscimento ad ulteriori requisiti rispetto a quelli sopra passati in rassegna e, più in particolare, ad una valutazione del concreto contributo che la specifica Classe è in grado di apportare allo sport velico ed alla sussistenza di un rapporto di appartenenza con la barca in capo agli aderenti all’Associazione di classe. L’art. 41 c. 3 del sopra richiamato Regolamento assoggetta, poi, le Associazioni nazionali di classe a verifica della persistenza dei requisiti per il riconoscimento, da parte di un organismo di controllo FIV  nominato dal Consiglio Federale, così come stabilito per gli Affiliati. Per quanto riguarda, infine, gli scopi che possono essere perseguiti dalle Associazioni in rassegna essi consistono, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento allo  Statuto FIV, nel:

«promuovere,   organizzare    diffondere   l’attività   della   classe   in   Italia; coordinare, in accordo con la FIV, l’attività sportiva della classe e in particolare Campionati, regate, allenamenti,     stage    e altri        incontri; mantenere rapporti con la FIV e i suoi organismi tecnico-sportivi, con l’ISAF, tramite l’Associazione Internazionale di classe, con le associazioni di classe di altre nazioni; realizzare, quando di spettanza e sempre in collaborazione con la FIV, la selezione degli equipaggi da inviare alle regate internazionali secondo i criteri e le modalità stabilite in accordo con la FIV stessa e sanciti dal Consiglio Federale; iscrivere gli equipaggi selezionati alle regate internazionali di classe; vigilare, attraverso gli organi tecnici della FIV,  sulla  costruzione  delle  imbarcazioni  e  degli  equipaggiamenti (alberi, vele, ecc.) realizzati    in    Italia    secondo     le     Regole     di     Stazza     della     Classe; proporre alla FIV i nominativi dei cantieri per ottenere l’autorizzazione ISAF alla costruzione della barche della classe». A ben vedere, quindi, si tratta di attività che richiedono necessariamente un rapporto di sotto-ordinazione alle regole di indirizzo ed alle direttive tecniche della FIV. Anche per lo svolgimento dell’attività più squisitamente sportiva le Associazioni di Classe riconosciute non presentano alcun profilo di autonomia rispetto alla Federazione di appartenenza. Tale assoggettamento al sistema generale è, poi, confermato anche dall’art. 44 del Regolamento allo Statuto FIV, in base al quale «1. Le Classi e le Associazioni di Classe riconosciute svolgeranno la propria attività sportiva seguendo le norme e le disposizioni della FIV e delle Organizzazioni internazionali alle quali la FIV aderisce. Ogni eventuale deroga o modifica dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione della FIV. Quanto sopra vale per qualunque tipo di manifestazione     o      evento      o      circuito      di      eventi      organizzato    in     Italia. 2 – Oltre a quelle Olimpiche la FIV, a sua discrezione e in base a sue insindacabili scelte tecniche, si riserva il diritto di stabilire quali classi riconosciute destinare all’attività formative e sportive giovanile. 3 - Le Classi o Associazioni di Classe, previo benestare della FIV e nel rispetto delle normative e regolamenti in vigore, potranno proporre l’organizzazione di qualunque evento, manifestazione, campionato, regata e/o circuito o gruppo di eventi o di regate, sempre ed esclusivamente ad Affiliati. 4 - Le Associazioni di Classe sottopongono alla Federazione le proprie esigenze tecnico-organizzative per la formulazione dei calendari agonistici nazionali, promuovendo lo sviluppo della propria attività in funzione delle esigenze dei  propri  Associati  e  nello  spirito  delle  norme  e  dei  Regolamenti  federali. 5 - Le partecipazioni ai Campionati Mondiali ed Europei assoluti e Juniores e ai principali eventi internazionali delle classi Olimpiche e di Interesse Federale, sono di assoluta ed esclusiva competenza della FIV, che ne fissa annualmente i criteri di selezione e gli eventuali supporti per gli equipaggi partecipanti. Le altre Associazioni di Classe riconosciute devono sempre comunicare alla FIV i nominativi degli Atleti che intendono inviare a manifestazioni internazionali in Italia e all'estero ed i relativi criteri di scelta; la FIV si riserva in ogni caso la facoltà di nominare almeno due Atleti a propria scelta anche in sostituzione       di       nominativi       indicati       dalle       Associazioni       di       Classe. 7 - L’esposizione della pubblicità in uso ai concorrenti e di qualsiasi altra natura da utilizzare da chiunque e in qualunque evento, manifestazione e/o circuito o gruppo di eventi delle Classi riconosciute è regolata dalle norme ISAF e dalla specifica normative FIV per l’Esposizione della Pubblicità nelle Manifestazioni Veliche Organizzate in Italia».

Queste premesse appaiono indispensabili al fine di delineare il contesto che ha dato luogo al contenzioso per il quale il Segretario Generale del CONI ha richiesto il presente parere.

Nel corso del 2014 il Consiglio Federale della FIV, nell’ambito dell’attività di verifica circa la permanenza dei presupposti soggettivi richiesti per il riconoscimento degli Enti Aggregati, ha riscontrato da parte di Assolaser tutta una serie di inadempimenti rispetto alle regole organizzative e tecniche imposte dalla Federazione ed ha formalizzato le conseguenti contestazioni alla predetta associazione.

La mancata conformazione alle prescrizioni della FIV ed il contesto di inerzia ingiustificata che ha caratterizzato la condotta della Associazione di classe ha reso necessario, dapprima, la nomina di un Commissario ad acta e, successivamente, stante il perdurare dell’inerzia, l’adozione, in data 23 gennaio 2015, di una delibera di revoca del riconoscimento dell’Assolaser.

Alla revoca del riconoscimento di Assolaser seguiva, in data 20 febbraio 2015, un’ulteriore delibera del Consiglio Federale della FIV finalizzata a riconoscere, quale nuova associazione di classe, la “Italia Laser”.

Le due delibere sopra menzionate sono state oggetto di una duplice contestazione da parte di Assolaser, la quale, se, da un lato, ha esercitato il rimedio previsto dall’art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI, dall’altro, senza preventivamente adire gli organi di giustizia sportiva, ha impugnato le predette delibere innanzi al TAR Lazio proponendo, in sostanza, le stesse censure nei rispettivi atti difensivi.

A parte le questioni sulla giurisdizione, ai fini dell’inquadramento della presente problematica assume centrale rilevanza l’esatta individuazione del contenuto del rapporto associativo che si istaura tra l’Ente Aggregato e la FIV.

Per le motivazioni sopra esposte, l’assoggettamento degli Enti Aggregati alle regole di autodisciplina della FIV ha carattere negoziale ed implica la sottoposizione a poteri di verifica circa la sussistenza dei presupposti soggettivi ai fini del riconoscimento. Al predetto potere di verifica consegue la facoltà di procedere alla revoca del riconoscimento ove le difformità alle regole di autodisciplina siano così rilevanti da comportare addirittura la compromissione di quei valori, come il principio democratico, ritenuti fondanti non soltanto la struttura (e gli statuti) degli enti dello sport ma, più, in generale di tutto il sistema sportivo.

Alla luce di quanto esposto, infatti, gli Enti Aggregati non possono certo essere considerati soggetti autonomi e terzi rispetto alla Federazione perché: a) devono alla Federazione, per gemmazione, la loro stessa costituzione; b) sono tenuti a presentare agli organi Federali uno Statuto del tutto coerente ed in linea con la normativa federale per  poter aderire alla Federazione; c) sono soggetti al potere di revoca del riconoscimento degli organi confederali. L’adesione di Assolater al sistema federale determina, quindi, da parte dell’associazione di classe, anche l’accettazione di tutte le clausole statutarie e regolamentari della FIV che disciplinano il rapporto tra Federazione ed associati.

Ciò significa, pertanto, che non è esclusa la possibilità, per gli enti associati, di modificare i propri Statuti, ma tale facoltà deve essere esercitata in maniera legittima, ossia in maniera coerente con i principi Federali e deve essere approvata dagli organi competenti appunto per verificare il rispetto di tali essenziali direttive di fondo.

Il riferimento nella regolamentazione pattizia che disciplina il rapporto associativo alla figura dell’ approvazione deve essere posto in evidenza, atteso che mostra quanto sia stringente il legame tra le parti e quanto sia da sempre stato avvertito come essenziale, pur nel rispetto della dialettica democratica,  uno  strumento  di  controllo che assicuri l’uniformità di indirizzo tra Federazioni ed associati per il perseguimento dei fini comuni.

In questa obbligata prospettiva, anche il potere di revoca del riconoscimento, al pari di quello di approvazione delle modifiche statutarie, assolve la funzione fondamentale di assicurare l’unitarietà della azione e degli interessi che anche le articolazioni su base categoriale della Federazione devono perseguire. Si tratta, come bene specificato anche dalla dottrina, con riferimento ad una fattispecie non dissimile dalla presente, di un potere funzionalizzato al raccordo tra le diverse associazioni, funzionali al perseguimento del medesimo scopo associativo e che consiste nella prerogativa del consiglio generale nazionale di disporre il commissariamento delle sezioni provinciali generali e di quelle regionali e di decidere lo scioglimento delle sezioni provinciali generali (Astone Francesco, Casaburi Geremia, Chinè Giuseppe, Criscuolo Mauro, Gandolfi Luca, Genovesi Guido, Magni Francesco, Associazioni e Fondazioni, in Corriere di merito, 2006, 6, 703).

A seguito delle gravi inadempienze consumate da Assolaser nei confronti della Federazione di appartenenza, specie in riferimento alla illecita ed illegittima inerzia nell’operare gli adeguamenti dello Statuto interno ai principi generali dello statuto della FIV e, più in generale, ai principi generali del sistema sportivo si è, quindi, legittimamente arrivati alla revoca del riconoscimento della predetta associazione di classe.

Alla luce di quanto premesso e considerato chiare sono, altresì, le conseguenze della revoca del riconoscimento, ovvero l’incidenza che essa revoca produce sulla sfera giuridica del soggetto che subisce l’esclusione.

A ben vedere, se, da un lato, la revoca del riconoscimento dell’Assolaser non produce alcun effetto per tutti quei soggetti (tesserati ed affiliati) che hanno deciso di prestare adesione anche alla predetta Associazione di classe e che non subiscono alcun pregiudizio al loro vincolo verso la FIV, dall’altro, la revoca comporta la sostanziale espulsione dell’Assolaser dal sistema federale e, quindi, dal mondo dello svolgimento programmatico delle competizioni sportive.

Si deve conseguentemente ritenere che l’eventuale contestazione del procedimento di revoca del riconoscimento, per le ragioni sopra esposte non possa che avvenire, in via pregiudiziale innanzi agli Organi di giustizia sportiva e solo successivamente all’esaurirsi dei gradi della giustizia sportiva, innanzi al Giudice amministrativo il quale ha giurisdizione esclusiva ex art. 133 lett. z) c.p.a.

 

PQM

  

Esprime il parere come in motivazione.

 

Deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2015.

Depositato in Roma, in data 30 giugno 2015.

 

 

Il Presidente                                                               Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                                            F.to Giovanni Bruno

 

 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

 

1 F. MITE, La riforma del Coni e delle Federazioni Sportive Nazionali, in Le federazioni sportive nazionali tra sport e mercato, Napoli, 2006, p. 70 e ss. Sul tema delle associazioni atipiche, cfr. F. GALGANO, Le associazioni, le fondazioni, i comitati, Padova, 1996, pp. 433 e ss.,  il quale non manca di osservare: «D’altro canto, nella giurisprudenza della Cassazione procede l’opera di   conversione del diritto privato in diritto comune, ugualmente applicabile così ai soggetti privati come alle pubbliche amministrazioni. Qui il tema di discussione è la classica partizione diritto pubblico-diritto privato: chi, di fronte al sempre più esteso e penetrante intervento pubblico nell’organizzazione economica, anni addietro preannunciava il fatale declino del diritto privato, destinato ad essere sopravanzato dal diritto pubblico nella regolazione dei rapporti economici, è sta to poi contraddetto dall’esperienza. L’immagine di uno Stato che “pubblicizza”  tutto ciò che tocca è stata sfatata: si deve dire piuttosto che al contatto con l’economia è stato il pubblico potere a restare “privatizzato”».

2 Così P. PERLINGIERI, Profili istituzionali di diritto civile, Camerino, 1975, p. 32.

3 Sia lo statuto del CONI che i Principi di Giustizia sportiva sono consultabili sul sito istituzionale del CONI www.coni.it

4 Cfr., F. PIETROSANTI, Autonomia ed autarchia del Coni dopo la legge 138 del 1992, in Riv. dir. sport, 1993, pp. 429 e ss.;

5 C. ALVISI, Autonomia privata ed autodisciplina sportiva, cit., pp. 42 e ss.; P. LUISO, La giustizia sportiva, cit., pp. 201 ss.; G. ROSSI, Enti pubblici associativi, Napoli, 1979, pp. 119 e ss.; G. MORBIDELLI, Gli enti dell’ordinamento amministrativo, cit., pp. 331 e ss.

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