CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 6/2015 del 21/09/2015 – (richiesta CONI su qualificazione provvedimento clemenza)

Parere n. 6

Anno 2015

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

composta da  

Virginia Zambrano Presidente

Pierpaolo Bagnasco

Amalia Falcone

Alessandro M. Levanti

Mario Tonucci – Relatore

ha pronunciato il seguente

PARERE 6/2015

 

 

Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

                                              La Sezione

 

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00407/15 del 7 agosto 2015;

Vista la richiesta di parere n. 4/2015, presentata dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, in data 6 agosto 2015;

Visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organode quo;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Avv. Mario Tonucci.

Premesse

In data 7 agosto 2015, il Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito anche “CONI”) inviava allo scrivente Collegio di Garanzia per lo Sport (di seguito anche solo il “Collegio”) una richiesta di parere in merito alla delibera n. 10.2 del 4 luglio 2015 assunta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana [omissis] (di seguito anche [“omissis]).

Con la citata delibera, il Consiglio Federale della [omissis] ha emanato un provvedimento di clemenza (definito nello specifico come “amnistia”), con riferimento a “tutte le infrazioni commesse fino alla data di pubblicazione (della delibera stessa) per le quali sono previste le seguenti sanzioni:

  • Ammenda fino a Euro 1.000;
  • Squalifica del campo fino ad una giornata;
  • Squalifica fino a due gare;
  • Sospensione da ogni attività fino a 3 mesi".

 

Ciò premesso, lo scrivente Collegioin funzione consultiva – è stato investito della questione di cui trattasi al fine di rendere un parere circa la conformità o meno, rispetto al contesto normativo di riferimento, del provvedimento di clemenza assunto dal Consiglio Federale [omissis], la cui formulazione rende dubbia la qualificazione dello stesso come provvedimento di indulto o amnistia.

*****

 

Al fine di rendere il parere richiesto, occorre innanzitutto soffermarsi sulle caratteristiche e sulle differenze dei due istituti in questione, mutuati dal sistema penale, per come definiti all’interno del Regolamento di Giustizia [omissis] (di seguito il “Regolamento”).

Ai sensi dell’art. 52 del citato Regolamento si definisce l’amnistia come: “un atto di clemenza con il quale si rinuncia all’applicazione della pena. E’ un provvedimento generaleche estingue l’infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l’esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie".

Il successivo art. 55 del Regolamento definisce invece l’istituto  dell’indulto, specificando che: "L'indulto condona, in tutto o in parte, la sanzione inflitta o la commuta in un'altra specie di sanzione stabilita dalle norme regolamentari".

La differenza tra i due istituti è dirimente e, al pari del sistema penale, sta nel fatto che: i) l'amnistia è un provvedimento di clemenza che estingue l'infrazione (nel sistema penale si parla amnistia come una “causa di estinzione del reato”) mentre ii) l'indulto incide solo sulla sanzione senza tuttavia cancellare l'infrazione commessa (nel sistema penale l’indulto è definito come una “causa di estinzione della pena”).

Adottando un provvedimento di amnistia, l’ordinamento statale (in questo caso una Federazione Sportiva Nazionale) decide di rinunciare nel perseguire uno o più reati determinati (nell’Ordinamento Sportivo non si fa riferimento al concetto di reato bensì a quello di infrazione) mentre con l’indulto ci si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta (la sanzione, in ambito sportivo) senza tuttavia cancellare il reato (rectius infrazione). Benché la differenza tra i due istituti sia sottile, le conseguenze che derivano dalla loro applicazione sono notevoli.

A mero titolo esemplificativo, basti pensare all’istituto della recidiva, anch’esso mutuato dal sistema penale e adottato in ambito di Giustizia Sportiva.

É evidente che, in caso di amnistia, l’infrazione commessa dal tesserato dovrà essere intesa come “cancellata” e quindi mai occorsa. Di conseguenza, qualora il tesserato dovesse commettere una seconda infrazione della stessa natura non troverebbe applicazione l’istituto della recidiva, il che garantirebbe al tesserato una sanzione più lieve.

Analogo ragionamento, invece, non può essere fatto nel caso dell’indulto, ove l’infrazione commessa resta impressa nel “casellario” del tesserato, nonostante la sanzione non sia stata scontata, con ovvie ripercussioni in tema di recidiva.

Venendo al caso in esame, occorre analizzare il provvedimento assunto dal Consiglio Federale [omissis] da una duplice prospettiva.

Sotto un primo profilo, il provvedimento in questione - benché definito come amnistia - non individua alcuna infrazione specifica tra quelle previste dal Regolamento. Al contrario, è riferito a “tutte le infrazioni commesse fino alla data di pubblicazione”.

Sotto altro aspetto, occorre fare cenno delle premesse poste a fondamento della delibera, dalle quali sembrerebbe potersi desumere che lo spirito del provvedimento di clemenza assunto fosse essenzialmente “deflattivo”, nell’ottica di consentire alle squadre di poter contaread esempiosulla disponibilità di alcuni atleti che, in difetto, non sarebbero stati schierati in campo, in quanto colpiti da squalifica.

Siffatto divario fra formula giuridica adottata e volontà che sembrerebbe ricavarsi dall’atto non deve, tuttavia, essere esasperato al punto da sovrapporre alla realtà giuridica che si è esteriorizzata una lettura dipendente dalla mera interpretazione della volontà delle parti. Il momento giuridico procede infatti per schemi che consentono all’individuo di “comprendersi e accordarsi con altri uomini” (M. Ascoli, La interpretazione delle leggi, p. 72), laddove non v’è chi non veda come il preciso utilizzo di un dato lemma acquisti significatività sociale, oltre che giuridica. Né, a ritenere diversamente, può valere l’osservazione secondo cui si sarebbe in presenza semplicemente di un non corretto uso delle categorie giuridiche, nel senso che il Consiglio federale richiamandosi, nella propria delibera, alle sanzioni avrebbe comunque inteso far riferimento ai reati/illeciti che importano l’irrogazione di quelle sanzioni.

A siffatta lettura fa da contrappunto la esigenzacui l’ordinamento sportivo non si sottrae – di adottare una grammatica istituzionale comune che serva, per dirla con Irti, a “garantire e fissare il dialogo tra soggetti”. Laddove appare di tutta evidenza come sostituire alla spontaneità espressiva delle parti un canone comunicativo connotato da un rigido carattere di istituzionalità null’altro significhi se non incanalare l’esprimersi in preordinati moduli sintattici. Tanto, al fine di evitare pericolose incursioni verso le insondabili ragioni psicologiche dell’atto.

Alla luce di quanto sopra, il provvedimento di clemenza assunto dal Consiglio Federale della [omissis] si deve ritenere abbia effetti limitatamente alle sanzioni e non anche alle infrazioni ad esse sottese, avvicinandosi all’istituto dell’indulto, piuttosto che a quello dell’amnistia.

Ferme le considerazioni sin qui svolte, appare opportuno precisare che il parere reso dal Collegio in relazione alla delibera assunta dal Consiglio Federale della [omissis] si fonda sulla mera analisi ed interpretazione della documentazione presente in atti.

Resta fermo, quindi, il potere in capo all’organo deliberativo della [omissis] di assumere qualsivoglia ulteriore provvedimento di clemenza, nel rispetto della sua natura giuridica e degli effetti, tanto anche al fine di meglio perseguire l’interesse sociale (qui della Federazione) ovvero a tutela delle aspettative del destinatario.

Esprime il parere come in motivazione.

Deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2015.

Depositato in Roma, in data 21 settembre 2015.

Il Presidente                                                               Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                                            F.to Mario Tonucci 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it