CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 5/2020 del 11/12/2020 – (SU RICHIESTA FIBIS)

Parere n. 5

 

Anno 2020

 

 

 

 IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

 

 

Composta da

Virginia Zambrano - Presidente

Giovanni Bruno - Relatore

Barbara Agostinis

Giuseppe Albenzio

Pierpaolo Bagnasco

Amalia Falcone - Componenti

Ha pronunciato il seguente

                                                                   PARERE N. 5/2020

 

 

 

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 6/2020, presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE271120173731442PU del 27 novembre 2020.

                                                          La Sezione

 

 

 

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;

vista la richiesta di parere n. 6/2020, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 27 novembre 2020 (prot. n. CE271120173731442PU), ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in seguito alla istanza depositata, in pari data, dal Presidente della Federazione Italiana Biliardo Sportivo, dott. Andrea Mancino;

visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;

visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

visto, in particolare, l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dellorgano de quo;

visto lo statuto del CONI;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali;

visto lo Statuto della Federazione Italiana Biliardo Sportivo deliberato dal Commissario ad acta della predetta Federazione con decreto 16 aprile 2019 e, successivamente, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 16 maggio 2019, con deliberazione n. 203;

esaminati gli atti e udito il relatore, avv. prof. Giovanni Bruno, ha rilasciato il seguente parere:

 

Fatto

 

 

 

Il Presidente della Federazione Italiana Biliardo Sportivo ha presentato, per il tramite del Segretario Generale del CONI, richiesta di parere alla quale è stato attribuito protocollo n. CE271120173731442PU, al fine di avere indicazioni rispetto al seguente quesito:

“se la sottoscrizione delle candidature per lAssemblea Nazionale possa essere effettuata da tutti i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici appartenenti ad ASD aventi diritto di voto o solamente da quelli eletti in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici nelle rispettive Assemblee Regionali deputati a partecipare allAssemblea Nazionale.

Diritto

 

La problematica interpretativa prospettata, anche alla luce di alcune apparenti contraddizioni del dispositivo testuale dello statuto della FIBiS (ed in particolar modo dell’art. 26 del predetto atto), richiede lo svolgimento di unattività ermeneutica di tipo sistematico che tenga in adeguata considerazione il sistema integrato di fonti che regola il fenomeno sportivo.

In questa  prospettiva le regole endoassociative  devono essere interpretate ed applicate  in combinato disposto con i principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive dettati dal CONI, nonché con le norme di fonte primaria che assumono specifica rilevanza con riferimento al caso concreto da definire.

Come già questo Collegio ha avuto modo di specificare (parere n. 3/2020), i principi fondamentali degli statuti federali assumono la natura di norme di ordine pubblico del sistema sportivo ed hanno, conseguentemente, la funzione di conformare gli atti regolamentari (di natura negoziale) delle Federazioni sportive al fine di rendere uniforme la disciplina generale delle attività sportive. Le Federazioni Sportive Nazionali, pertanto, devono adottare regole interne idonee a realizzare i valori e gli indirizzi generali di sistema espressi dal CONI.

L’interpretazione dell’art. 26, c. 4, dello statuto FIBiS deve, quindi, essere orientata alla realizzazione del principio di separazione dei poteri espresso dall’art. 3 dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali (con particolare riferimento all’art. 3, c. 5, per il quale la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni territoriali regionali alle assemblee nazionali è tipizzata e retta da canoni di tassatività), nonché alla realizzazione del principio di territorialità espresso dall’art. 9 dei predetti Principi Fondamentali.

Inoltre, avendo lo statuto di una Federazione sportiva natura negoziale, la sua interpretazione impone di fare uso delle regole interpretative previste dal codice civile.

Lattiviinterpretativa dell’art. 26, c. 4, dello Statuto in esame richiede di tenere in adeguata considerazione tutte le altre clausole del dispositivo pattizio che possono assumere rilevanza nel contesto dell’interpretazione complessiva dell’atto, ex art. 1363 cod. civ.

Assumono, quindi, ai nostri fini rilievo l’art. 13 (in particolare i commi 3 e 4), gli altri commi dell’art. 26, l’art. 17, l’art. 38 e l’art. 42 dello Statuto FIBiS.

Lart. 13, c. 2, dello Statuto definisce chi sono i rappresentati degli atleti/tecnici e li individua in coloro i quali - eletti da assemblee regionali - partecipano con diritto di voto alla Assemblea Nazionale. Il successivo c. 4 stabilisce, invece, la percentuale di rappresentanza, nella misura del 20% e del 10% rispettivamente per atleti e tecnici, nel rispetto della paridi genere.

L'art. 17, c. 2, dello Statuto determina la composizione dell'Assemblea (Presidenti degli affiliati, rappresentanti degli atleti e dei tecnici sempre che tesserati per società aventi diritto al voto).

I due dispositivi negoziali sopra richiamati risultano coerenti con il profilo strutturale della Federazione che si caratterizza per essere multilivello (livelli provinciali, regionali e nazionali).

La formulazione dell’art. 26, invece, presenta apparenti contraddizioni tra il primo ed il secondo periodo della clausola. Vi è, infatti, un difetto di coordinamento tra le due partizioni della clausola che genera alcune contraddizioni. Tali contraddizioni sono, tuttavia, risolvibili per via interpretativa. Svolgendo, infatti, un’interpretazione coerente con l’impostazione metodologica sopra delineata si deve ritenere che la seconda parte dell’art. 26, c. 4, abbia il contenuto prescrittivo di seguito esplicato. La partecipazione di tutti gli atleti e tecnici a supporto delle candidature alle cariche nazionali o regionali non opera in senso generalizzato, bensì in senso funzionalizzato e, quindi:

a) la candidatura alle cariche nazionali può essere supportata esclusivamente dagli atleti e tecnici che partecipano alla Assemblea Nazionale (e che sono il 30% dei componenti di tale organo); b) la candidatura alle cariche regionali può essere esclusivamente supportata dagli atleti e tecnici che partecipano alle assemblee regionali ma, in questo ultimo caso, in mancanza di una previsione che garantisca, al pari dell’Assemblea Nazionale, ai tecnici ed atleti una partecipazione minima del 30% all’assemblea regionale, non è necessario che il supporto alla candidatura sia fornito dagli atleti e tecnici che partecipano alla assemblea regionale essendo, invece, sufficiente la mera appartenenza dei predetti ad una società affiliata nella regione di riferimento che abbia diritto di volto nell’ambito dell’assemblea regionale.

PQM

 

Il quesito posto dalla FIBiS deve essere riscontrato come in motivazione, auspicando che la Federazione si attivi ai fini di una conseguente riformulazione dell’art. 26 del proprio Statuto.

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 3-4 dicembre 2020.

 

 

Il Presidente                                          Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                         F.to Giovanni Bruno

 

 

Depositato in Roma, in data 11 dicembre 2020.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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