CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 6/2020 del 16/12/2020 – (SU RICHIESTA FIPAV)

Parere n. 6

 

Anno 2020

 

 

 

 

 IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

 

 

Composta da

Virginia Zambrano - Presidente

Pierpaolo Bagnasco - Relatore

Barbara Agostinis

Giuseppe Albenzio

Giovanni Bruno

Amalia Falcone - Componenti

Ha pronunciato il seguente

                                                                                       PARERE N. 6/2020

 

 

 

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 7/2020, presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE03122084631478PU del 3 dicembre 2020.

                                                       

                                                     La Sezione

 

 

 

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;

vista la richiesta di parere n. 7/2020, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 3 dicembre 2020 (prot. n. CE03122084631478PU), ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in seguito alla istanza depositata, in data 2 dicembre 2020, dal Segretario Generale della Federazione Italiana Pallavolo, dott. Alberto Rabiti;

visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;

visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

visto, in particolare, l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dellorgano de quo;

esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Pierpaolo Bagnasco, ha rilasciato il seguente parere.

 

                                                                  Fatto

 

 

 

1. Con comunicazione del 2 dicembre 2020, inoltrata al Collegio dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, la Federazione Italiana Pallavolo (dora innanzi FIPAV) ha richiesto parere alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport sui seguenti quesiti (come riassunti):

a) Se la normativa in tema di preclusioni previste dalla L. n. 8/2018, con particolare riferimento al limite dei mandati, debba essere interpretata in senso letterale e restrittivo o in senso estensivo e/o analogico;

b) Se, anche alla luce dei pareri espressi dalla Sezione Consultiva, il regime delle preclusioni operi esclusivamente in riferimento al medesimo Organo collegiale e alle medesime cariche;

c) Se, di conseguenza, il Consigliere e/o il Presidente, esaurito il numero massimo di mandati per la rispettiva funzione, possa candidarsi nella funzione non ancora ricoperta;

d) Se il numero dei mandati svolti all’interno di un Organo Federale debba o meno sommarsi a quelli svolti in un diverso Organo collegiale;

e) Se la previsione di cui all’art. 6 della L. n. 8/2018 trovi applicazione solo in riferimento alla carica di Presidente Nazionale ovvero debba applicarsi anche all’elezione a Presidente degli Organi Periferici;

f) Se per la carica di Vice Presidente della FIPAV possano candidarsi soggetti che abbiano raggiunto il numero massimo di mandati come Consigliere Nazionale o Presidente Nazionale ovvero come Consigliere o Presidente Periferico;

g) Se, tenuto conto della soppressione dei Comitati Provinciali e la loro sostituzione con i Comitati territoriali, il numero dei mandati svolti presso gli organi soppressi debba essere computato ai fini del raggiungimento del limite massimo dei mandati.

                                                                         Diritto

 

 

Giova innanzitutto premettere, come anche ricordato dalla Federazione richiedente, come gran parte dei quesiti oggetto della richiesta di parere siano stati già affrontati e risolti da questa Sezione, con i Pareri n. 6/2018 e n. 2/2020; pertanto, nel presente atto, le conclusioni colà raggiunte saranno pienamente confermate, non ravvedendosi ragioni che giustifichino un mutamento dell’orientamento espresso.

In particolare:

quanto al quesito sub a):

 

In relazione alla scelta del criterio interpretativo che deve informare la lettura della norma, il Collegio, proprio nel richiamato Parere n. 6/2018, lo ha individuato nella necessità di svolgere unattività di collegamento tra la norma e il sistema, tra la norma e i principi generali e tra una norma e unaltra.

Sull’abbrivio di una tale indicazione, il Collegio ha, dunque, affermato che linterpretazione … non è espressione della logica dellinterprete, ma della logica e della struttura del sistema.

Ne consegue, dunque, che l’interprete, non limitando il suo ragionamento al semplice dato letterale, dovrà, nell’ipotesi di lacunosità e/o ambiguità della norma, fare riferimento all’intera struttura del sistema, così da pervenire alla migliore applicazione della norma applicabile al caso concreto.

Quanto al quesito sub b):

Il secondo quesito ha già trovato la sua definizione proprio nei citati pareri.

Come appunto affermato, la norma, nel prevedere il limite dei tre mandati, ha voluto dare esclusiva rilevanza alla qualità dell’incarico ricoperto, differenziando nello specifico il ruolo del Presidente da quello del semplice Consigliere.

D’altra parte, aggiungeva questo Collegio nel parere n. 6/2018, diversamente ragionando e, pertanto, optando per una generica cumulabilità dei mandati, a prescindere dalla qualifica ricoperta, si perverrebbe, specie nell’ipotesi del Consigliere che concorre per la presidenza, ad un’irragionevole frustrazione delle esperienze già maturate, nonché al loro conseguente depauperamento, causando un evidente danno nei confronti della Federazione.

Una siffatta interpretazione, che appunto distingue nel computo complessivo dei mandati la qualifica ricoperta, non può che trovare ancor di più ragionevole applicazione allorquando dette funzioni siano state ricoperte in un Organo diverso da quello per il quale ci si candida.

Pertanto, non può che riaffermarsi come nel computo dei mandati debba tenersi conto esclusivamente di quelli ricoperti nella funzione per la quale ci si candida, non potendosi sommare funzioni, anche analoghe, svolte in organi diversi o funzioni diverse (Presidente e membro) svolte nello stesso organo.

Quanto ut sopra affermato permette di risolvere anche i quesiti sub c) e sub d).

Quanto al quesito sub e):

 

Lart. 6 della L. n. 8/2018 (disposizioni transitorie e finali) prevede la possibilità per i Presidenti e i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che abbiano già raggiunto il limite dei tre mandati, di svolgerne un ulteriore; aggiunge, però, che per il solo Presidente è necessaria, per la sua conferma, una maggioranza qualificata pari al 55% dei votanti.

Il quesito che pone la Federazione, forse alla luce delluso del sostantivo singolare (Presidente),  invece  del  plurale  (Presidenti),  è  se  la  necessi della  maggioranza qualificata trovi applicazione per il solo Presidente nazionale ovvero si estenda anche per l’eleggibilità dei Presidenti territoriali.

Ad avviso di questo Collegio la necessità di una maggioranza qualificata si deve ravvedere nell’elezione di tutti i Presidenti, a prescindere dalla natura dell’organo (sia esso nazionale che territoriale).

Militano a favore di questa interpretazione due considerazioni.

In primis, infatti, la FIPAV richiama il D.lgs. n. 15/2004 che, ricordiamo, espressamente prevedeva il limite di due mandati per il solo Presidente federale, stabilendo, ma ovviamente esclusivamente per questa figura, la possibilità di una sua rielezione, oltre il limite, con un quorum rafforzato; così argomentando ne discenderebbe, a parere della Federazione richiedente, anche nella vigenza dell’attuale Legge, la necessità del quorum rafforzato per il solo Presidente nazionale.

In realtà, a parere di questo Collegio, la lettura comparata delle due norme non permette di aderire ad una tale interpretazione,

E’ del tutto evidente, infatti, il cambio di previsione operato dalla L. n. 8/2018, che ha non solo innalzato il limite a tre mandati, eliminando, però, il requisito della consecutività, ma lo ha esteso a tutti i componenti degli Organi direttivi, tanto nazionali che territoriali.

Pertanto, il significativo cambiamento introdotto dalla L. n. 8/2018, che dunque si traduce in un sostanziale ampliamento del principio della rotazione degli incarichi, esclude che la previsione di cui al precedente decreto del 2004 possa in qualche modo essere utilizzato come criterio interpretativo della scelta del legislatore.

Di contro, unulteriore considerazione induce questo Collegio ad optare per unestensione della necessità del quorum rafforzato per l’elezione di tutti i Presidenti, compresi quelli degli Organi Periferici.

Il citato art. 6 della Legge n. 8/2018, al n. 4, nel prevedere la necessidella maggioranza qualificata, premette: Nel caso di cui al periodo precedente, … “, così richiamando, ma per la sola ipotesi di ricandidatura del Presidente, l‘intera fattispecie descritta al precedente capoverso, che, appunto, considera sia i Presidenti degli Organi direttivi nazionali che territoriali.

Per tali considerazioni, pertanto, il quorum qualificato è necessario per l’elezione di tutti i Presidenti, sia avuto riguardo alla presidenza nazionale che alla presidenza degli organi periferici.

Quanto al quesito sub f):

La Federazione richiede se alla carica di Vice Presidente FIPAV possano candidarsi soggetti che abbiano raggiunto il limite di mandati come Consiglieri Nazionali e Presidente Nazionale ovvero come Consigliere o Presidente periferico.

La risposta al quesito deve ricercarsi nella lettura dell’art. 4 della L. n. 8/2018, che espressamente prevede che “Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

La norma, come più volte ribadito da questo Collegio, ha inteso differenziare la figura del Presidente da quella degli altri membri degli organi direttivi, sì che è appunto possibile differenziare il numero dei mandati in base alla qualifica ricoperta; di contro, però, tale distinzione è limitata proprio alla sola figura del Presidente, non rilevando, stante proprio l’utilizzo del termine generico membri”, gli eventuali altri diversi incarichi svolti all’interno dell’Organo che, pertanto, risultano tra di loro equiparati.

Ne consegue, dunque, che la figura del Vice Presidente deve essere equiparata a quella del Consigliere Federale, con quanto ne consegue in tema di ineleggibilità per superamento del numero massimo di mandati.

Sull’abbrivio di tale ragionamento, ne deriva ulteriormente che, anche per lelezione a Vice Presidente, cioè a membro di un Organo direttivo centrale, non rilevano i mandati svolti a livello di organi periferici.

Quanto al quesito sub g):

Da ultimo, la FIPAV richiede se il numero dei mandati svolti nei soppressi Comitati provinciali possa essere rilevante ai fini del computo dei mandati.

A parere di questo Collegio l’eventuale espletamento dei mandati presso Organi soppressi è rilevante ai fini del computo complessivo degli stessi, proprio in virtù della chiara enunciazione contenuta nella L. n. 8/2018. La norma, infatti, come più volte evidenziato, si limita ad indicare lespletamento del mandato presso gli Organi direttivi, previsione che non può non ricomprendere, stante il suo tenore letterale, ma anche la ratio della legge tesa ad evitare situazioni di consolidamento del potere, anche quegli Organi che siano stati precedentemente soppressi.

Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che il numero dei mandati svolti presso Organi soppressi rilevi ai fini del computo del numero massimo che determina l’ineleggibilità del candidato.

PQM

 

Si rilascia il presente parere.

 

 

Deciso nella camera di consiglio del 3-4 dicembre 2020.

 

 

 

Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                                                 F.to Pierpaolo Bagnasco

 

  

Depositato in Roma, in data 16 dicembre 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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