CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2 del 04/01/2017 – MAURIZIO DE GIORGIS/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

          Decisione n. 2

 

Anno 2017

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

 

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Ferruccio Auletta - Relatore

Maurizio Benincasa

Oreste Michele Fasano

Silvio Martuccelli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2016, presentato, in data 16 novembre 2016, dal sig. Maurizio De Giorgis, rappresentato e difeso dall’avv. Annalisa Roseti, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché nei confronti della Procura Federale FIGC,

per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 051/CFA del 17 ottobre u.s., la quale, in parziale accoglimento del gravame presentato dal ricorrente, ha ridotto la sanzione inflittagli dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - FIGC (decisione n. 7/TFN del 22 luglio 2016), rideterminandola nel pagamento dell'ammenda pari ad € 10.000,00 e nella inibizione nei limiti del presofferto, per l'asserita violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti dei calciatori in vigore all'epoca dei fatti; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 21 dicembre 2016, l’avv. Annalisa Roseti, per il ricorrente, sig. Maurizio De Giorgis, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Ferruccio Auletta. Ritenuto

in fatto

1. Con ricorso del 16 novembre 2016 (prot. n. 594), Maurizio De Giorgis ha domandato la «l’annullamento della impugnata delibera», segnatamente della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., di cui al C.U. n. 051/CFA del 17 ottobre 2016, con la quale - in parziale accoglimento dell’impugnazione già proposta dal ricorrente avverso la decisione di primo grado - M. De Giorgis rimaneva sanzionato con «inibizione» e «ammenda», rispettivamente «nei limiti del presofferto» e per € 10.000,00.

2. La sanzione veniva irrogata per il giudizio di colpevolezza che, quale agente di calciatori, era maturato in suo danno in dipendenza dell’unico addebito (residuato all’esito del 1° grado di giudizio e) concernente la vicenda del trasferimento del calciatore Granoche Pablo Louro in data 01.09.2008 alla società Triestina. In particolare, l’agente M. De Giorgis veniva confermato quale responsabile di illecito disciplinare «per aver ricevuto formale mandato dalla Società Triestina con validità dal 28.08.2008 all’1.02.2009 finalizzato al tesseramento ed alla stipula del contratto tra il calciatore Granoche Pablo Louro e la società Triestina avvenuto in data 1.09.2008, mentre l’agente Fabio Grossi prestava attività di assistenza in favore della società Chievo Verona in forza di formale mandato conferitogli con validità dal 19 agosto al 1 settembre 2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della I.S.S. Srl, ed avevano, peraltro, entrambi conferito alla stessa società i diritti economici discendenti dai mandati ricevuti (violazione continuata fino al 30.11.2012)». La Corte Federale di Appello accertava, quindi, la responsabilità per tale addebito, e irrogava sanzione diminuita per gravità rispetto all’inflizione disposta in primo grado.

3. La decisione federale, qui impugnata, accerta il conflitto di interessi del ricorrente con F.F. Grossi. In particolare, Maurizio De Giorgis risulta intervenuto in assistenza della società Triestina presso cui si trasferiva il calciatore Granoche P.L. dalla società Chievo Verona, invece patrocinata da F.F. Grossi, ma entrambi gli agenti apparivano co-interessati, con accertamento di fatto, alla conclusione dell’indicato contratto tra calciatore e società. 4

. M. De Giorgis ha promosso ricorso stabilito sopra due motivi.

5. Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’istituto della prescrizione ex art. 25 C.G.S./F.I.G.C. ed art. 45 C.G.S./C.O.N.I.»; il secondo motivo contiene, invece, denuncia di «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 8, e dell’art. 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8 aprile 2010».

6. Ha resistito la F.I.G.C. con «Memoria di costituzione» del 25 novembre 2016 (prot. n. 618): quanto al motivo concernente la questione preliminare, sulla dichiarata premessa «che le infrazioni disciplinari di cui trattasi si prescrivono, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 25 CGS, al termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarlo», la difesa di parte resistente supporta l’iter decisorio seguito in sede federale dove per «ultimo atto diretto a realizzare le fattispecie infrattive» si assume il pagamento intervenuto in data 1° febbraio 2011 a opera della società Triestina, sicché non sarebbe ancora maturata la prescrizione. Quanto al motivo ulteriore di ricorso, la stessa difesa della F.I.G.C. respinge il contenuto della censura, intesa a un riesame non consentito dell’accertamento di fatto, ed evoca il carattere anche soltanto «potenziale» del conflitto d’interessi, quale fattore di inibizione normativa della condotta di ogni agente che intenda rimanere osservante del Regolamento.

7. La discussione orale è stata tenuta, con la partecipazione dei difensori delle parti, in data 21 dicembre 2016. 8. All’esito dell’udienza pubblica, in camera di consiglio il Collegio ha deliberato la decisione di cui è stato pubblicato il dispositivo, previa sottoscrizione del Presidente e del Relatore.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente, stante la questione agitata nel corso della discussione, occorre dare continuità all’indirizzo (anche) di questa Sezione (cfr. Decisione n. 25/2016), che riconosce l’ammissibilità del ricorso inerente alle sanzioni di durata ancorché inferiore ai 90 giorni le volte che nell’ambito dell’ordinamento federale sia stato comunque registrato, come nel caso è accaduto in primo grado, l’evento di una sanzione eccedente il limite suddetto.

2. Risulta, quindi, opportuno esaminare la questione recata dal primo motivo di ricorso, che appare idonea a definire il procedimento.

3. Non è controverso tra le parti che il termine di estinzione dell’illecito disciplinare applicabile alla fattispecie maturi al compimento della sesta stagione sportiva successiva alla consumazione dell’illecito, ma è la data di tale evento che espone le parti su posizioni di antagonismo. Si tratta peraltro di antagonismo che ripete le oscillazioni interpretative presenti all’interno della stessa giustizia federale, come attesta la difesa della F.I.G.C. segnalando l’attuale investitura dell’organo di componimento del contrasto che si registra tra l’opzione per l’individuazione del dies a quo del tempo di prescrizione nella data «del mandato rilasciato all’agente» e quella che, viceversa, lo pospone fino alla data del «contratto tra atleta e club» ovvero oltre, come accaduto nel caso che occupa.

4. La tesi di parte ricorrente, pur non univoca, muove dal rilievo che l’infrazione di cui si discute risalga non oltre la s.s. 2009/2010, sicché, computato il termine di prescrizione nel massimo, comunque non oltre il 30 giugno 2016, avrebbe potuto ricevere sanzione l’addebito, viceversa, essendo soltanto del 14-22 luglio 2016 la decisione di condanna del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 7/TFN). Non sarebbe, per converso, accettabile assumere quale data discriminante, per ritenere - secondo la Decisione impugnata - impedita la prescrizione dell’addebito, quella del «pagamento effettuato», che «il sig. De Giorgis espressamente riconosce come intervenuto in data 1 febbraio 2011».

5. La contraria tesi di parte resistente assume che la Corte Federale, assumendo quale «ultimo atto diretto a realizzare le fattispecie infrattive» proprio il pagamento, specificamente intervenuto in data 1° febbraio 2011 a opera della società Triestina, abbia compiuto un ragionamento corretto al quale prestare adesione, salvo confortare l’iter argomentativo con il richiamo al carattere non istantaneo dell’illecito de quo, che sarebbe destinato a reiterarsi al «percepimento di compensi derivanti da prestazioni rese in violazione di norme regolamentari».

6. Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non sia corretta quanto all’individuazione del tempo di decorrenza della causa estintiva dell’illecito: non appare, invero, sanzionabile la condotta dell’agente, specificamente per conflitto d’interessi, in relazione al tempo in cui sia comunque cessata la durata del mandato che, col suo contributo consapevole ed efficace, concorre(va) a realizzare la situazione, viceversa, da evitare per dovere deontologico. Dunque, senza necessità di prendere partito per le divergenti tesi già sostenute dagli organi federali a proposito della data puntualmente rilevante per la perfezione della fattispecie illecita (e tanto meno sulla rilevanza del fatto del pagamento), basta nel caso di specie considerare come il mandato di M. De Giorgis «con validità dal 28.8.2008 all’1.2.2009» abbia cessato ogni sua efficacia (e con essa sia terminato il contributo punibile dell’agente) entro il termine della s.s. 2009/2010, e dunque che le situazioni in concreto riferibili al patrocinio degli interessi in conflitto non potrebbero per lui ritenersi ultrattive rispetto al termine di quella medesima s.s. Ne deriva che la prescrizione è maturata alla data del 30 giugno 2016, prima della quale nessuna sanzione era intervenuta in danno dell’agente.

7. Tanto basta ad accogliere il ricorso e la pretesa di annullamento senz’altro della decisione di condanna, con assorbimento del secondo motivo di ricorso. 8. Ex art. 63, comma 3, C.G.S. nessun rimborso di spese in favore della parte resistente rimane da regolare.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 dicembre 2016.

IL PRESIDENTE

F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE

F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma in data 4 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face

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