CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3 del 04/01/2017 – POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAMMICHELE/REAL TEAM MATERA C5/PARTENOPE NAPOLI C5 GOLDEN EAGLE/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO/LEGA NAZIONALE DILETTANTI DIVISIONE CALCIO A CINQUE

          Decisione n. 3

 

Anno 2017

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Maurizio Benincasa - Relatore

Enrico Del Prato

Oreste Michele Fasano

Angelo Piazza - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2016, presentato, in data 17 marzo 2016, dalla Polisportiva Dilettantistica Sammichele, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Colapinto e dall’avv. Carlo Colapinto, contro la società Real Team Matera C5, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, la società Partenope Napoli C5 Golden Eagle, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente pro tempore, dott. Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, e della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) – Divisione Calcio a 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento della delibera della Corte Federale d'Appello FIGC del 16 febbraio 2016, pubblicata, in pari data, con C.U. n. 082/CFA, che, in accoglimento del ricorso per revocazione, presentato dalla società Partenope Napoli C5 Golden Eagle avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale (di cui al C.U. n. 189/2015, che ha statuito l'omologazione del risultato favorevole alla Polisportiva Sammichele nella gara disputata contro la suddetta società Partenope), ha riomologato il risultato della gara disputata tra le due società, con il punteggio di 6-0 in favore della società Partenope Napoli;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 23 settembre 2016, l’avv. Filippo Colapinto, per la ricorrente, Polisportiva Dilettantistica Sammichele, e l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Maurizio Benincasa.

Ritenuto in fatto

I. Con decisione del 16 febbraio 2016, la Corte Federale d’Appello FIGC ha accolto il ricorso per revocazione, ex art. 39 C.G.S., presentato dalla A.S.D. Partenope Napoli C5 Golden Eagle e, «per l’effetto, annulla la decisione oggetto di revocazione e infligge alla Pol. Sammichele la punizione della perdita della gara per 0 – 6». Con decisione del 16 febbraio 2016, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC ha, altresì, accolto il ricorso presentato dalla A.S.D. Real Team Matera C5, infliggendo «alla predetta Pol. Sammichele la punizione sportiva della perdita della gara che, pertanto, deve ritenersi omologata con il seguente risultato: Pol. Sammichele/Real Matera 0 – 6». La vicenda trae origine dal tesseramento dell’atleta Renzo Alfredo Grasso da parte della Polisportiva Dilettantistica Sammichele; in particolar modo, le società Real Team Matera C5 e Partenope Napoli C5 Golden Eagle, con separati atti, hanno presentato ricorso avverso l’omologazione degli incontri (rispettivamente giocati contro la Polisportiva Dilettantistica Sammichele in data 3 e 10 ottobre 2015), atteso che l’atleta Renzo Alfredo Grasso ha preso parte ai predetti incontri nonostante l’illegittimo tesseramento da parte della Polisportiva Dilettantistica Sammichele. Infatti, con decisione del 30 novembre 2015, la Divisione Calcio a 5 della LND aveva revocato definitivamente il tesseramento del predetto atleta, in quanto era risultato eseguito in spregio alla normativa applicabile. Avverso le decisioni del 16 febbraio 2016 della Corte Federale d’Appello e della Corte Sportiva d’Appello, la Polisportiva Dilettantistica Sammichele ha proposto ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l’Ecc.mo Collegio adito, contrariis reiectis, ex art. 12-bis, comma 3, Statuto CONI 1) accogliere il presente ricorso per le ragioni in diritto e – per l’effetto – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, 2) accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso ex art. 36-bis C.G.S. FIGC proposto da Real Team Matera C5; 3) accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. FIGC proposto da Partenope Napoli Golden Eagle».

II. Con memoria datata 16 agosto 2016, si è costituita in giudizio la sola F.I.G.C. deducendo di non aver ricevuto dalla società ricorrente copia dell’atto introduttivo e riservandosi di svolgere le proprie difese nell’ambito della memoria ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Successivamente, la F.I.G.C. ha depositato, in data 3 settembre 2016, la preannunciata memoria, chiedendo «il rigetto delle domande avversarie, con la conseguente condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite».

Considerato in diritto

1. A. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 20 e 21 C.G.S. nonché degli artt. 36-bis e 37 C.G.S. della F.I.G.C., per violazione del principio del contraddittorio all’interno del processo disciplinare sportivo. In particolare, la società osserva come, con riferimento a quanto disposto ex art. 2 C.G.S. e art. 36-bis, comma 2, e art. 37, comma 2-bis, C.G.S. F.I.G.C., appaia, «dall’allegata documentazione, evidente che entrambi i collegi adìti non hanno preventivamente accertato la legittimità dell’instaurazione del contraddittorio e, quindi, del conseguente mancato esercizio del diritto di difesa della controinteressata società, odierna deducente». La Polisportiva Dilettantistica Sammichele, infatti, eccepisce (con riferimento al ricorso per revocazione presentato dalla Partenope Napoli C5 Golden Eagle) la mancata notifica del ricorso per parziale trasmissione del fax e, inoltre, che nessuna comunicazione è mai pervenuta alla ricorrente da parte della Corte Federale d’Appello, avuto riguardo alla fissazione dell’udienza del 16 febbraio 2016. Udienza a cui la ricorrente non ha potuto partecipare, nonostante la stessa «aveva – per contro – preso parte (producendo memorie e partecipando alle relative udienze) alla precedente fase rescindente». Detta circostanza, secondo quanto argomentato dalla ricorrente, travolgendo «la decisione assunta, lede le disposizioni codicistiche secondo cui “il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria” (art. 20, comma 2, C.G.S.) nonché “gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile (art. 9, comma 5, C.G.S.)». In relazione, invece, al giudizio di appello dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale si eccepisce il mancato recapito del plico spedito in forma privata. B. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36-bis, 38 e 39 C.G.S. F.I.G.C. Nello specifico, e per quanto riguarda il ricorso presentato dal Real Team Matera C5, la ricorrente osserva come «dall’allegata documentazione, agli atti del relativo procedimento di appello, emerge inequivocabilmente che il reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 188/2015 del 6.11.2015 è stato proposto oltre il termine perentorio - ai sensi dell’art. 38, comma 6, C.G.S. F.I.G.C. - edittalmente stabilito (spedito con lettera raccomandata in data 16.11.2015, oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione della prefata delibera che scadeva il giorno 13.11.2015)». Per quanto riguarda, poi, il ricorso per revocazione presentato dalla Partenope Napoli C5 Golden Eagle, la ricorrente lamenta come la Corte Federale d’Appello abbia «”sorvolato” a piè pari su di una decisiva circostanza, in merito alla pronuncia pregiudiziale di ammissibilità del ricorso per revocazione (art. 39, comma 4, C.G.S. F.I.G.C.), emergente dagli atti del giudizio in questione». Nello specifico, continua nel proprio ragionamento la Polisportiva Dilettantistica Sammichele, poiché la Partenope Napoli C5 Golden Eagle aveva dichiarato, sin dal 27 novembre 2015 (data di proposizione del ricorso), di essere venuta a conoscenza dell’irregolarità del tesseramento dell’atleta Renzo Alfredo Grasso, «è intempestiva la revocazione, domandata con ricorso notificato in data 6.2.2016, atteso che la “scoperta del fatto” - di cui al primo comma dell’art. 39 C.G.S. FIGC - è circostanza pacifica (in quanto ammessa dalla stessa società partenopea) a far data dal 27.11.2015. L’invocata revocazione, pertanto, avrebbe dovuto essere proposta, al massimo, entro trenta giorni dal 27.11.2015». C. Con il terzo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost. e la mancata impugnazione dell’atto presupposto. La ricorrente osserva come «nella sequenza temporale nonché logico/giuridica della vicenda de quo, il ridetto provvedimento del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015, costituisce l’atto presupposto per l’adozione – da parte del Giudice Sportivo nazionale presso la Divisione Calcio a 5 – delle due coeve delibere (Com. Uff. n. 188 e n. 189 del 5.11.2015), riformate dai provvedimenti oggetto del presente gravame». Secondo il ragionamento esposto dalla Polisportiva Dilettantistica Sammichele, infatti, «a corroborare tale assunto è l’adozione – nella riunione tenutasi in Roma, in data 13.1.2016 – del decreto presidenziale di cui al Com. Uff. n. 059/CSA, con il quale “ritenuto che è in corso la redazione dei motivi della decisione resa dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello in procedimento connesso al presente e, quindi, idoneo a determinare un nesso di collegamento logico tra i due procedimenti; ritenuta, pertanto, la necessità di sospendere i termini di cui all’art. 34 bis, comma 2 C.G.S. in attesa del deposito della decisione in questione; ritenuta l’urgenza di provvedere con decreto Presidenziale soggetto a conferma successiva da parte del Collegio competente, sospende i termini di cui all’art. 34 bis comma 2 C.G.S. nei sensi di cui in motivazione”». Pertanto, è «evidente che qualora – come nella fattispecie all’esame – sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto consequenziale». Sulla scorta di quanto sopra esposto, la Polisportiva Dilettantistica Sammichele conclude il proprio ragionamento osservando come «i due provvedimenti impugnati con il presente ricorso sono illegittimi non avendo – per contro – statuito l’inammissibilità dei gravami proposti ex adverso per mancata impugnazione della prefata decisione sulla legittimità del tesseramento a far data dal 30.9.2015, la quale costituisce l’atto presupposto rispetto a quelli consequenziali assunti dal Giudice Sportivo nazionale».

2. In relazione al primo motivo di ricorso, la F.I.G.C. deduce l’infondatezza della censura, osservando quanto segue. Con riferimento al reclamo proposto dal Real Team Matera C5, l’atto è stato trasmesso presso la sede legale della Polisportiva Dilettantistica Sammichele e, soprattutto, quest’ultima ha partecipato alle sedute del 15 e 16 febbraio 2016; la ricorrente, quindi, «è stata messa nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa». Per quanto riguarda, invece, il procedimento di revocazione proposto dalla Partenope Napoli C5 Golden Eagle, la F.I.G.C. deduce come alla ricorrente sia stata notificata copia del ricorso e che la mancata partecipazione di quest’ultima è dovuta esclusivamente ad una libera scelta della stessa. In ordine al secondo motivo di ricorso, e per quanto riguarda il reclamo proposto dal Real Team Matera C5, la Federazione Italiana Giuoco Calcio osserva come la prima abbia pienamente rispettato la disposizione di cui all’art. 36 bis C.G.S., seguendo la sequenza temporale prevista dal Codice. Con riferimento, poi, al ricorso per revocazione presentato dalla Partenope Napoli C5 Golden Eagle, la F.I.G.C. fa proprie le osservazioni enunciate dalla Corte Federale d’Appello per l’individuazione del dies a quo di cui all’art. 39 C.G.S. Infine, per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso della Polisportiva Dilettantistica Sammichele, la Federazione Italiana Giuoco Calcio osserva come la tesi della ricorrente circa l’esistenza di un atto presupposto non possa essere condivisa, dal momento che le istanze delle due società ricorrenti (id est, Partenope Napoli C5 Golden Eagle e Real Team Matera C5) sono state determinate «dal provvedimento di revoca del tesseramento adottato direttamente, e in via amministrativa, dalla Divisione (provvedimento rimasto inoppugnato) sulla base degli accertamenti svolti presso la Federazione Argentina dalla FIGC».

3. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Le argomentazioni poste alla base delle censure sollevate dalla Polisportiva Dilettantistica Sammichele non sono meritevoli di accoglimento. Infatti, da un attento esame, tanto della documentazione allegata in atti quanto delle disposizioni applicabili al caso de quo, si evince come i procedimenti azionati rispettivamente dalla Partenope Napoli C5 Golden Eagle e dalla Real Team Matera C5 e i relativi provvedimenti decisionali siano immuni dai vizi che la Polisportiva ricorrente ha denunciato con il ricorso per cui oggi è lite. Infatti, e con riferimento al primo motivo di ricorso della Polisportiva Dilettantistica Sammichele, il Collegio osserva come risulti agli atti che il reclamo proposto dal Real Team Matera C5 sia stato trasmesso presso la sede legale dalla Polisportiva Dilettantistica Sammichele, al medesimo indirizzo che quest’ultima ha indicato nella documentazione depositata in atti (cfr., doc. n. 14 di parte ricorrente). Inoltre, è da rilevare che la società ricorrente ha partecipato alle udienze del 15 e 16 febbraio 2016 innanzi la Corte Sportiva d’Appello; detta circostanza, a ben vedere, smentisce quanto dedotto dalla Polisportiva Dilettantistica Sammichele circa una lesione del principio del contraddittorio. In altri termini, il Collegio rileva come la Polisportiva ricorrente sia stata messa nelle piene condizioni di poter esercitare il proprio diritto di difesa innanzi le diverse autorità sportive chiamate a decidere la questione. Allo stesso modo, e per quanto riguarda il procedimento di revocazione attivato su impulso della Partenope Napoli C5 Golden Eagle, il Collegio rileva (a seguito del semplice riscontro probatorio con i documenti allegati in giudizio) che la copia del ricorso è stata ritualmente trasmessa alla Polisportiva Dilettantistica Sammichele. Pertanto, non colgono nel segno le argomentazioni di quest’ultima; alla Polisportiva, in altri termini, è stato comunicato il ricorso per revocazione proposto dalla Partenope Napoli C5 Golden Eagle; è condivisibile la deduzione della F.I.G.C., secondo la quale, per un verso, la ricorrente non può dolersi della propria scelta di non aver chiesto di essere sentita, ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S.; per altro verso, la partecipazione alla riunione per la decisione (che è altro rispetto ad un’udienza) è meramente eventuale. Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. I rispettivi ricorsi presentati dalla Partenope Napoli C5 Golden Eagle e dalla Real Team Matera C5 non sono inammissibili. Infatti, per quanto riguarda il reclamo presentato dalla Real Team Matera C5, è documentato che, in data 9 novembre 2015, è stato presentato il reclamo avverso la decisione (pubblicata in data 6 novembre 2015) del Giudice Sportivo; in data 10 novembre 2015, la stessa ha ricevuto la documentazione del procedimento e, in data 16 novembre 2015, ha esposto le proprie motivazioni. Il Real Team Matera C5, quindi, ha rispettato i termini ex art. 36 bis C.G.S. In relazione, invece, al ricorso per revocazione della Partenope, il Collegio condivide le considerazioni della Corte Federale d’Appello laddove, nel rispetto delle disposizioni applicabili e con motivazione non censurabile, afferma l’ammissibilità dell’impugnazione. In ordine al terzo motivo di ricorso, infine, il Collegio osserva come non abbia alcuna rilevanza l’argomentazione della Polisportiva Dilettantistica Sammichele circa la mancata impugnazione, da parte della Partenope Napoli C5 Golden Eagle e della Real Team Matera C5, dell’atto presupposto, ovvero il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, Com. Uff. n. 5/TFN del 5 novembre 2015. Infatti, le ragioni delle società ricorrenti hanno trovato fondamento non su un provvedimento proveniente dagli organi di giustizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ma su un provvedimento amministrativo di revoca, proveniente direttamente dalla Divisione Calcio a 5 della LND. Provvedimento, si badi bene, che la Polisportiva Dilettantistica Sammichele non ha impugnato. Le spese seguono il principio della soccombenza, come stabilito dall’art. 62, comma 3, C.G.S.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 settembre 2016.

IL PRESIDENTE

F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE

F.to Maurizio Benincasa

Depositato in Roma in data 4 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face

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