CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18 del 03/03/2017 – William Grivel/Federazione Italiana Hockey

 

Decisione n. 18

 

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

TERZA SEZIONE

 

 

 

Composta da 

Massimo Zaccheo – Presidente

Roberto Carleo - Relatore

Lorenzo Casini

Pasquale Stanzione

Aurelio Vessichelli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2016, presentato, in data 11 novembre 2016, dal sig. William Grivel, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in Roma, Via Carlo Poma, n. 4;

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Hockey (F.I.H.), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Fontana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sezze, Via Fanfara, n. 46;

 

                  per l’annullamento

 

 

 

della decisione n. 28 della Corte Federale dAppello della FIH del 12 ottobre 2016, con cui la predetta Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso promosso dal sig. William Grivel avverso la decisone di convalida delle candidature comunicata in data 2 ottobre 2016, con la circolare n. 12 (2016/2017), prot. 4515 del 1 ottobre 2016, in relazione alle lettere di candidature dei sig.ri Sergio Mignardi, Bonacini Marco, Cinti Francesco, Di Guardo Lorenza, Giuliani Pierpaolo, Pagliara Stefano, Palmieri Giuseppe, Pisano Luca, Sarnari Paolo, Scalisi Sebastiano, Medda Enrico, Ruscello Bruno, Spignolo Giacomo, Della Motta Giulia, Livoli Tommaso, Rossi Marco Telemaco, Spignolo D’Antonio, Zamboni Francesca in relazione alle quali il sig. Grivel aveva domandato l’invalidità e, per l’effetto, l’esclusione della lista elettorale. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 20 dicembre 2016, gli avv.ti Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti per il ricorrente, sig. William Grivel, anchegli presente in aula; il difensore della resistente FIH, avv. Giovanni Fontana, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; 

 

udito, nella successiva Camera di Consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Roberto Carleo.

 

 

                     Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. William Grivel ha impugnato la decisione n. 28 della Corte Federale dAppello della FIH del 12 ottobre 2016, con cui la predetta Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso promosso dal medesimo avverso la decisone di convalida delle candidature comunicata in data 2 ottobre 2016, con la circolare n. 12 (2016/2017), prot. 4515 del 1 ottobre 2016, con riferimento alle lettere di candidature dei sig.ri […] in relazione alle quali il sig. Grivel stesso aveva domandato l’invalidità e, per l’effetto, l’esclusione della lista elettorale.

Il Grivel chiede di dichiarare nulle, inefficaci e comunque invalide le candidature dei Sig.ri [], con tutte le conseguenze di legge in ordine alla loro definitiva esclusione dalla tornata elettoralein caso di rinvio alla CFA, enunciare il principio di diritto secondo cui lassenza della dichiarazione autografa attestante i requisiti di eleggibilità (art. 51 Statuto) con certificazione ai sensi di legge rende nulle, inefficaci e comunque invalide le candidature presentate con conseguente e definitiva esclusione dalla tornata elettorale [].

  1. A sostegno di tale richiesta il sig. Grivel, in sintesi, denuncia:

 

 (i) “errore di diritto della CFA nella parte in cui ha dichiarato il ricorso irricevibile.

 

Viene censurata la decisione federale nella parte in cui si afferma che la documentazione che è stata utilizzata dal sig. William Grivel a sostegno del ricorso era di carattere riservato” e, poiché “il ricorso appare fondato su informazioni abusivamente ed illecitamente raccolte, questa Corte ritiene che il ricorso vada dichiarato irricevibile. Per il ricorrente, invece, le informazioni che hanno originato il primo ricorso” altro non sarebbero che delle deduzioni difensivee, comunque, non si tratterebbe di “materiale riservato, o la cui divulgazione possa essere – per qualsiasi ragione – limitata ovvero impedita.

(ii) Lassenza della dichiarazione autografa, la quale renderebbe illegittimealcune “candidature: più in particolare, alcuni candidati non avrebbero allegato le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorielimitandosi a depositare la c.d. lettere di candidatura e le dichiarazioni a sostegno.

  1. L’intimata F.I.H si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso del sig. Grivel.

 

In estrema sintesi, a dire della Federazione:

 

3.1.        In via pregiudiziale la decisione della CFA sarebbe inoppugnabile;

3.2.        sempre in via pregiudiziale, il ricorso del Grivel sarebbe, inoltre, inammissibile ed improcedibile, stante la mancanza dei requisiti di cui all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

3.3.             sarebbe da condividere la decisione della CFA;

3.4.             non sarebbe necessaria unautocertificazione.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Devono essere respinte entrambe le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Federazione.
    • Einfondata la tesi della Federazione – fondata sull’art. 49 del Regolamento Organico – secondo cui la decisione della CFA sarebbe inoppugnabile.

 

Deve, invece, applicarsi l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nellambito dellordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia […] è proponibilricorso al Collegio di garanzia dello sport, di cui allart. 12 bis dello Statuto. Del resto, una fonte secondaria, quale è l’art. 49 del Regolamento Organico, non può mai derogare ad una fonte primaria, quale è, invece, l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

    • Non può neanche essere condiviso lassunto della Federazione secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile ovvero improcedibile per la mancanza dei requisiti  di cui all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Sul punto questo Collegio richiama la propria consolidata giurisprudenza secondo cui “Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è, invece, preordinato allannullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contraddittorietà della motivazione(Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 13 dicembre 2016, n. 62).

Deve ritenersi, quindi, ammissibile il ricorso odierno, in quanto prospettante una sequela di censure aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e specificamente argomentate con riferimento ai medesimi.

  1. I due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente.
    • Con riguardo al primo motivo di ricorso, il Collegio lo accoglie, non potendo essere condivisa la tesi della irricevibilità del ricorso proposto dal sig. Grivel.

E’ erronea l’affermazione secondo cui il ricorso del Grivel appare fondato su informazioni abusivamente e illecitamente raccolte: nel codice di procedura civile, a differenza di quello di procedura penale (art. 191 c.p.p.), non sussiste alcuna norma che sancisca un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite in violazione di legge (cfr. Trib. Milano, Sez. Impresa, n. 9431/2016).

    • Quanto al secondo motivo di ricorso – secondo cui l’assenza della dichiarazione autografa renderebbe illegittimealcune “candidature” – esso deve essere rinviato all’esame di merito della CFA FIH, la quale dovrà uniformare la decisione ai principi di cui allart. 15, secondo comma, D.Lgs. n. 242/1999 e succ. mod. (secondo cui le Federazioni Sportive Nazionali hanno natura privatistica), e, comunque, al principio di libertà delle forme proprio del fenomeno associativo.

Peraltro, anche a prescindere dalla questione se il T.U. sulla documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000, si possa applicare o meno anche alle Federazioni aventi natura privatistica, in ogni caso, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, pur in talune ipotesi in cui il predetto D.P.R. si applica, comunque pela validità delle dichiarazioni non occorrono formule sacramentali (Cons. Stato, Sez. III, 10/06/2013, n. 3146, in senso simile, T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 07/05/2015, n. 191).

  1. La decisione della CFA, inoltre, non può essere condivisa neanche nella parte in cui condanna il ricorrente al pagamento di unammenda nella misura del doppio del contributo previsto per la proposizione dell’impugnazione (art. 123, comma 7, del Regolamento di Giustizia).

In primo luogo, secondo tale norma, “La Corte federale di appello nelle sole ipotesi in cui dichiara inammissibile o manifestamente infondato il reclamo può condannare la parte soccombente al pagamento di una ammenda, a favore delle casse della FIH, nella misura sino al doppio del contributo previsto per la proposizione dell'impugnazione.

Nel caso di specie, il ricorso del sig. Grivel non venne dichiarato dalla CFA FIH “inammissibile” ovvero “manifestamente infondato”, bensì “irricevibile”, sicché non si può fare applicazione dell'art. 123, comma 7: l'irricevibilità è cosa diversa dall'inammissibilità e tale distinzione ormai è ben nota anche al legislatore (cfr., sul punto, art. 35 c.p.a., secondo cui “1. Il giudice dichiara, anche dufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito; b) inammissibile quando è carente linteresse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito).

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

 

Dichiara ammissibile il ricorso.

 

In parziale accoglimento del ricorso, rinvia alla Corte Federale dAppello della Federazione Italiana Hockey affinché uniformi la decisione ai principi di cui al secondo comma dell’art. 15 del D.Lgs. 242/1999 e successive modifiche e comunque al principio di libertà delle forme proprio del fenomeno associativo.

Annulla la condanna all’ammenda.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 dicembre 2016. 

 

 

Il Presidente                                                                                   Il Relatore

 

Massimo Zaccheo                                                                      Roberto Carleo

 

 

Depositato in Roma in data 3 marzo 2017.

Il Segretario

 

Alvio La Face

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