CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19 del 07/03/2017 – Avv. Vincenzo Nucifora /Federazione Italiana Giuoco Calcio – Andrea Ulizio/ Federazione Italiana Giuoco Calcio

          Decisione n. 19

Anno 2017

 

 

 

               IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONI UNITE

 

 

 

Composta da 

Franco FrattiniPresidente

Mario Sanino

Massimo Zaccheo

Dante D’AlessioComponenti

Attilio Zimatore - Relatore 

ha pronunciato la seguente

 

 

          DECISIONE

 

 

nei procedimenti riuniti iscritti al R.G. n. 24/2016 e n. 26/2016, e precisamente:

 

 

- al R.G. n. 24/2016 a seguito del ricorso proposto in data 28 maggio 2016 da

Avv. Vincenzo Nucifora, residente in San Benedetto del Tronto, via Spinozzi n. 15, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Sandro Pelillo e dagli Avvocati Angelo Raffaele Pelillo, Carlo Manfredi e Gaetano Aita, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Gaetano Aita in Eboli (SA), via Leonardo Da Vinci n. 27, 

          contro

la F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58 

                                          avverso 

la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata nelle motivazioni, con C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal medesimo ricorrente, è stata rideterminata, in capo allo stesso, la sanzione della squalifica, nella misura di 3 anni, e dell’ammenda, nella misura pari a € 60.000, 00, per l’asserita violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente alla gara MonzaTorres del 17/12/2014, nonché dell’art. 7, comma 7, del Codice, relativamente alla gara TorresPro Patria dell’11/01/2015;

 

- nonché al R.G. n. 26/2016 a seguito del ricorso proposto in data 3 giugno 2016 dal Sig. Andrea Ulizio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberto Filocamo e Fausto Bruzzese, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Bologna, via Santo Stefano n. 29, 

                                     contro

la F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58 

                                      avverso 

la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata nelle motivazioni, con C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della squalifica per 4 anni e dell’ammenda pari a € 50.000, 00;

riuniti i ricorsi, aventi entrambi ad oggetto l’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016; 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 27 luglio 2016, gli Avvocati:

  • quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 24/2016, Prof. Sandro Pelillo, Angelo Raffaele Pelillo, Carlo Manfredi e Gaetano Aita, nell’interesse dell’Avv. Vincenzo Nucifora; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nell’interesse della F.I.G.C.;
  • quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 26/2016, Roberto Filocamo e Fausto Bruzzese, nell’interesse del Sig. Andrea Ulizio; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nell’interesse della F.I.G.C.;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore Prof. Attilio Zimatore. 

                                          Ritenuto in fatto

 

I.

Sulla base di elementi emersi nel corso dell’inchiesta penaledirty soccer della Procura della Repubblica di Catanzaro, l’Avv. Vincenzo Nucifora, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la società S.E.F. TORRES 1903 Srl, e il Sig. Andrea Ulizio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, sono stati deferiti, in data 4.11.2015, dalla Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale Nazionale.

In sintesi, a entrambi i ricorrenti sono state contestate condotte finalizzate a condizionare i risultati di alcune partite di calcio svoltesi nel 2014 e nel 2015 nell’ambito del Campionato di Lega Pro Girone A, e, solo al primo, altresì l’omessa denuncia della proposta di alterazione di una gara (e precisamente la gara Torres/Pro Patria dell’11.1.2015).

Il giudizio di primo grado si è concluso, con decisione pubblicata sul C.U. n. 48/TFN del maggio 2016, con l’irrogazione, per quanto qui rileva, delle seguenti sanzioni:

A. NUCIFORA Vincenzo: in continuazione, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per 4 anni e 2 mesi e l’ammenda di € 50.000,00 per illecito sportivo ex art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva relativamente alla gara Monza/Torres del 17.12.14 e per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva relativamente alla gara Torres / Pro Patria del 11.1.15;

B. ULIZIO Andrea: in continuazione, la squalifica per 4 anni e 6 mesi e l’ammenda di € 50.000,00 per illecito sportivo ex art. 7, commi 1 e 2, del CGS FIGC, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS FIGC per la pluralità di illeciti, relativamente alle gare Cremonese/Pro Patria del 15.12.2014, Torres/Pro Patria dell’11.1.15 e Pro Patria/Pavia del 17.1.15.

Avverso tale pronuncia gli interessati hanno proposto reclamo alla Corte Federale d’Appello, la quale, con decisione pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, in accoglimento parziale dell’appello proposto, ha così rideterminato le sanzioni disciplinari:

A. NUCIFORA Vincenzo: inibizione di 3 anni ed ammenda di € 60.000,00;

B. ULIZIO Andrea: squalifica di 3 anni e ammenda di € 50.000,00.

 

          II.

Sia l’Avv. Nucifora che il Sig. Ulizio hanno impugnato detta decisione, con distinti ricorsi, dinanzi a questo Collegio di Garanzia.

In particolare, l’Avv. Nucifora, con ricorso depositato in data 28.5.2015, ha chiesto al Collegio di Garanzia di accogliere le seguenti conclusioni:

<< 1. accertata la illegittimità, ai sensi dell’art. 54 comma 1 CGS - C.O.N.I., della decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C.Sezioni Unite, il cui dispositivo è stato pubblicato sul

C.U. n. 86/CFA del 07 marzo 2016 e le motivazioni pubblicate sul C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, notificate in data 4 maggio 2016, per essersi il procedimento di secondo grado concluso oltre il termine previsto dalla normativa di settore (artt. 34 e 34 bis CGS FIGC e degli artt. 37 e 38 CGS CONI) dichiarare l’estinzione dell’intero procedimento disciplinare annullando senza rinvio la decisione impugnata unitamente alla decisione del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare, pubblicata sul CU n. 48/TFN del 01/02/16 ed a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti 2. ritenuta la illegittimità, ai sensi dell’art. 54 comma 1 CGSC.O.N.I., della decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C.Sezioni Unite, il cui dispositivo è stato pubblicato sul C.U. n. 86/CFA del 07 marzo 2016 e le motivazioni pubblicate sul C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, notificate in data 4 maggio 2016 con la quale è stata rideterminata la sanzione nella squalifica per anni 3 e nell’ammenda di Euro 60.000,00 per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS relativamente alla Gara MONZA-TORRES del 17.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A) e della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS relativamente alla Gara TORRESPRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A) DISPORNE, per i motivi sopra esposti, ai sensi dell’art. 62 CGSCONI l’ANNULLAMENTO SENZA RINVIO OVVERO CON RINVIO unitamente alla decisione del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare, pubblicata sul CU n. 48/TFN del 01/02/16 ed a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti, mandando indenne il Nucifora delle contestazioni a lui mosse; 2. ritenuta insussistente al caso di specie la violazione dell’art. 7 comma 7 del C.G.S. per la gara Monza-Torres annullare la decisione impugnata con rinvio alla Corte Federale d’Appello per la rideterminazione della sanzione, la quale dovrà tenere in considerazione l’istituto della continuazione anche in riferimento alla gara Torres-Pro Patria. …. >>.

A sostegno del ricorso l’Avv. Nucifora ha dedotto quattro motivi; e precisamente:

<< 1. Violazione degli artt. 34 e 34 bis CGS FIGC e degli artt. 37 e 38 CGS CONIEstinzione dell’azione disciplinare. 2. Violazione dell’art. 30 Statuto F.I.G.C. in riferimento agli artt. 34 e 34 bis CGS FIGC e degli artt. 37 e 38 CGS CONINullità della decisione di secondo grado – Estinzione dell’azione disciplinare. 3. Violazione di norme di diritto per omessainsufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 commi 1 e 2 CGS (illecito sportivo) in riferimento all’art. 1bis CGS (lealtà e correttezza sportiva) ed all’art. 7 comma 7 CGS (omessa denuncia di illecito sportivo). 4. (relativamente alla gara TorresPro Patria) Omessainsufficientecontraddittoria motivazioneviolazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 7 CGS (omessa denuncia di illecito sportivo) in riferimento all’art. 1bis CGS (lealtà e correttezza sportiva) >>.

Detti motivi, per quanto occorre, saranno illustrati nel seguito della motivazione.

Il Sig. Ulizio, con ricorso depositato in data 3.6.2016, ha chiesto al Collegio di Garanzia di accogliere le seguenti conclusioni:

<< - annullare le decisioni impugnate e, per l’effetto, annullare e/o revocare le sanzioni irrogate nei confronti del Sig. Ulizio, ovvero, in subordine, ridurre la stessa nella misura ritenuta di giustizia>>.

A sostegno del ricorso il sig. Ulizio ha dedotto i seguenti tre motivi:

<< 1. Violazione degli artt. 34, 34 bis C.G.S. federale in relazione agli artt. 37, 38 CGS CONIEstinzione dell’azione disciplinare. 2. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’art. 7. Mancata individuazione delle condotte ascrivibili all’incolpato. Annullamento. 3. Violazione dell’art. 16 CGS. Mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Annullamento >>.

Anche tali motivi saranno illustrati, per quanto necessario, nel corso della motivazione.

La FIGC si è costituita, depositando distinte memorie difensive, e chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati perché infondati.

I due ricorsi, aventi entrambi ad oggetto l’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, sono stati riuniti per connessione oggettiva.

Considerato in diritto

1.

Preliminarmente il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente Avv. Nucifora corrisponde nella sostanza e nello sviluppo argomentativo al primo motivo proposto dal ricorrente Sig. Ulizio. Pertanto, nel seguito della motivazione di questa decisione, detti motivi possono essere e saranno esaminati congiuntamente.

Con detto primo motivo, l’Avv. Nucifora ha censurato la decisione impugnata per violazione degli artt. 34 e 34 bis del CGS FIGC e degli artt. 37 e 38 CGS CONI.

Premesso di aver proposto reclamo in appello il 7.2.16, e considerato che la Corte Federale, riunitasi in data 26/27.12.16, ha depositato il dispositivo in data 7.3.16 - giusta pubblicazione sul

C.U. n. 86/CFA in pari data – e ha reso note le motivazioni il successivo 4.5.16, con il C.U. n. 118/CFA, il ricorrente ha sostenuto l’avvenuta estinzione del procedimento disciplinare di secondo grado perché esso si sarebbe concluso tardivamente, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa vigente.

Sostanzialmente negli stessi termini si presenta il primo motivo formulato dal ricorrente Sig. Ulizio, il quale, avendo presentato ricorso in appello il 5.2.16, ha dedotto la tardività della decisione e, conseguentemente, l’estinzione del procedimento. Il Sig. Ulizio, inoltre, ha dedotto che la pubblicazione del dispositivo sarebbe avvenutafuori udienza”, e dunque – secondo il ricorrente - non produrrebbe alcun effetto.

Il motivo in esame è infondato sotto tutti i profili dedotti dai ricorrenti.

Gli artt. 34 bis CGS FIGC e 38 CGS CONI dispongono che “Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo” a pena diestinzione del giudizio disciplinare”.

Come più volte ribadito da questo Collegio, ai fini dell’individuazione del termine per la conclusione dell’azione disciplinare, l’ordinamento federalerilievo al momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare o del giudizio di secondo grado è adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della pronuncia decorrono i termini per la sua possibile impugnazione.

Ne consegue che “Per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciatain conformità alle disposizioni sopra indicate - è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 11 ottobre 2016, n. 46; conf. Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 22 marzo 2016, n. 13).

Rilevato che nel caso in esame il dispositivo è stato pubblicato il 7.3.16 e che i reclami sono stati presentati dall’Avv. Nucifora e dal Sig. Ulizio rispettivamente il 7.2.16 e il 5.2.16, se ne desume che la decisione è intervenuta entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di ciascun reclamo, come prescritto dalle citate disposizioni. Ne consegue che i motivi qui esaminati sono infondati.

può aver alcun effetto invalidante la circostanza, dedotta dal Sig. Ulizio, per cui la pubblicazione del dispositivo delle decisioni adottate in occasione della riunione del 26-27 febbraio sarebbe avvenuta fuori udienza il 7.3.16, poiché nessuna disposizione prescrive che la pronuncia del dispositivo avvenga in udienza (ipotesi che risulterebbe perfino poco plausibile in presenza di procedimenti disciplinari complessi, con pluralità di parti). Ciò che rileva è che la decisione, con la pronuncia del dispositivo, venga resa nel termine di regolamento. Il che, nel caso di specie, si è puntualmente verificato.

 

          2.

Parimenti diretto a sostenere la tesi dell’asserita estinzione dell’azione disciplinare, è il secondo motivo di ricorso proposto dal solo ricorrente Avv. Nucifora, il quale ha censurato la decisione impugnata per violazione dell’art. 30 dello Statuto FIGC in riferimento agli artt. 34 e 34 bis del CGS FIGC e degli artt. 37 e 38 CGS CONI.

Secondo il ricorrente, attesa la natura arbitrale della pronuncia gravata, essa dovrebbe essere dichiarata nulla per vizi del patto compromissorio di cui all’art. 30 Statuto Federale, ovvero per l’omesso deposito delle motivazioni entro 10 giorni dal deposito del dispositivo (termine questo da intendersi a pena di decadenza) e, per l’effetto, dovrebbe essere annullata e dichiarata anche l’estinzione dell’azione disciplinare”.

Il motivo è infondato, anche indipendentemente dalla premessa – che, peraltro, non può essere condivisa nel vigente sistema di  giustizia sportiva, successivo alla abolizione del TNASsecondo la quale il vincolo di giustizia sportiva integrerebbe una clausola compromissoria e darebbe luogo a un arbitrato irrituale.

Infatti, alla luce di quanto illustrato nel paragrafo precedente – e a prescindere dalla natura della decisione - si ribadisce che, con la pubblicazione del dispositivo in data 7.3.16 a fronte della proposizione dei ricorsi il 7.2.16 e il 5.2.16, la pronuncia de qua è da ritenersi avvenuta nel pieno rispetto del termine perentorio sancito dai regolamenti di settore a pena di estinzione del giudizio disciplinare (artt. 34 bis del CGS FIGC e 38 del CGS CONI), non potendosi attribuire natura decadenziale al termine di cui all’art. 37, comma 7, del CGS CONI, affidato alla discrezionalità del Presidente per il deposito della motivazione.

 

          3.

Il terzo motivo proposto dall’Avv. Nucifora e il secondo motivo proposto dal Sig. Ulizio saranno esaminati congiuntamente, poiché analoghi nella sostanza e nello sviluppo argomentativo, benché ciascun ricorrente abbia dedotto riferimenti fattuali a sé pertinenti, e benché le censure si riferiscano a gare diverse.

In particolare, con il terzo motivo, l’Avv. Nucifora ha contestato la decisione impugnata per omessa e/o insufficiente motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS in riferimento all’art. 1 bis CGS FIGC ed all’art. 7, comma 7, CGS FIGC, relativamente alla squalifica comminata per la gara MonzaTorres.

Il ricorrente assume che la Corte Federale sarebbe pervenuta ad affermare la sua responsabilità basandosi essenzialmente sulle conversazioni telefoniche intercettate, avendo totalmente pretermesso il materiale probatorio idoneo a far convergere la decisione in direzione opposta, in particolare le dichiarazioni dei testi e la confessione resa dal Sig. Maurizio Antonio Pagniello. Tale omissione avrebbe determinato un grave difetto di motivazione su questioni decisive.

Il ricorrente, inoltre, ha lamentato la carenza e la contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto degli elementi utilizzati per pervenire alla condanna del deducente a titolo di omessa  denunzia, anche  per lo  scrutinio  della  contestata partecipazione a titolo di illecito sportivo.

Sostanzialmente allo stesso modo, nel secondo motivo del suo ricorso, il Sig. Ulizio ha lamentato l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione nonché la violazione dell’art. 7 CGS FIGC per mancata individuazione delle condotte ascrivibili all’incolpato.

Secondo il ricorrente Ulizio, la decisione impugnata avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza sulla base di elementi inidonei a motivare  gli addebiti a lui contestati e cioè sul rapporto parentale con il sig. Mauro Ulizio e sull’interpretazione di alcune intercettazioni telefoniche.

In particolare, con riferimento alla partita CremonesePro Patria, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della pronuncia per avere la Corte affidato il proprio convincimento ad alcune telefonate tra padre e figlio inerenti a rapporti economici, apoditticamente liquidati dai giudici federali “quale prezzo dell’illecito”. Secondo il ricorrente Ulizio la Corte avrebbe dovuto motivare l’interpretazione di tali conversazioni con rigore, in modo da escludere ogni causale alternativa e avrebbe dovuto misurarsi con tutte le risultanze oggettive (che, invece, sarebbero state trascurate).

Con riferimento alla partita Torres Pro Patria, poi, il ricorrente Ulizio ha dedotto che la motivazione sarebbe praticamente inesistente, laddove la Corte avrebbe desunto la sua responsabilità dalla conversazione telefonica intercorsa tra lo stesso ricorrente e il sig. Marcello Sollazzo, senza curarsi di dare alcun rilievo ad elementi favorevoli all’incolpato, quali il suo schieramento in campo dal 37º minuto.

Dello stesso tenore è la doglianza relativa alla motivazione riguardante la partita Pro PaviaPadova, la quale si esaurirebbe nel richiamo a una telefonata tra il ricorrente e il padre, senza tenere conto di risultanze oggettive quali il fatto che l’incolpato non è stato convocato per la garavi ha partecipato, nonché il proscioglimento da parte dei giudici di merito dell’allenatore Tosi e del portiere Melillo.

 

          4.

Procedendo all’esame (per entrambi i ricorrenti) dei motivi brevemente illustrati nel paragrafo che precede, il Collegio osserva che, per unanime giurisprudenza, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 46/2016; Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 4/2016; n. 46; giurisprudenza conforme ai principi enunciati in materia dalla Cassazione: per tutte v. Cass. n. 13054/2014; n. 42/2009; Cass. n. 21412/2006) .

Il Collegio rammenta che il primo comma dell’art. 54 CGS CONI dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti".

La norma riprende (parzialmente anche sotto il profilo lessicale) quanto disposto dall'art. 360 c.p.c., in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende continuare a uniformarsi.

Con specifico riferimento al vizio motivazionale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ciò che rileva è solo l’omesso esame circa un fatto (punto nell’art. 54 del CGS) decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè la pretermissione di quei dati materiali, già acquisiti e dibattuti nel processo, aventi portata idonea a determinare direttamente un diverso esito del giudizio.

Ne consegue che i limiti di censura del sindacato motivazionale in sede di giudizio di legittimità sono estremamente ridotti, al punto che l’omesso esame di atti istruttori non integra di peril vizio di cui al n. 5, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un., n. 19881/2014, n. 8053/2014, n. 11025/2014, n. 14447/2015).

Anche nel testo previgente del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’ammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto” (Cass., n. 25905/2014).

Tali considerazioni conducono quindi alla declaratoria di inammissibilità dei motivi illustrati in questo paragrafo, volti a contrapporre alla selezione dei fatti reputati rilevanti o alla loro valutazione da parte del Giudice di merito una possibile selezione o valutazione alternativa. La stessa formulazione delle censure proposte dai ricorrenti denota tale profilo di inammissibilità, laddove, ad esempio, l’Avv. Nucifora lamenta che il Giudice di Appello avrebbe omesso di motivare in base a quali elementi concreti la confessione non avrebbe potuto offrirequantomenouna lettura della vicenda del tutto diversa rispetto alla interpretazione che ha condotto alla condanna del deducente”; ovvero lamenta che il Giudice avrebbenon correttamente ponderato anche altre circostanze emerse in sede istruttoria”;  e,  allo stesso modo, il ricorrente Ulizio riportala congerie di elementi favorevoli all’incolpato che – a suo avvisonon sarebbero stati considerati.

Per le considerazioni che precedono, i motivi di ricorso ora in esame (il terzo proposto dall’Avv. Nucifora e il secondo proposto dal Sig. Ulizio) devono essere dichiarati inammissibili.

 

          5.

Con il quarto motivo del suo ricorso, l’Avv. Nucifora lamenta la omessa e/o insufficiente motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 7, CGS FIGC in riferimento all’art. 1 bis CGS, relativamente alla gara TorresPro Patria.

Precisamente, il ricorrente censura la decisione impugnata per avere la Corte Federale di Appello fondato la propria decisione unicamente sull’intercettazione telefonica intercorsa tra lo stesso e il Sig. Mauro Ulizio. Secondo il ricorrente, questa non costituirebbe un “sufficiente elemento di prova idoneo a dimostrare che egli avesse contezza della volontà dell’Ulizio di combinare illecitamente la partita, all’atto del tentativo di coinvolgerlo nell’illecito nella sua qualità di D.S. della Torres. Deduce, tra l’altro, che detta intercettazione sarebbe inutilizzabile a fini probatori, poiché non trascritta interamente.

Anche questa questione, per come prospettata, richiede una rinnovata valutazione di elementi già ponderatamente vagliati dai giudici federali: il che corrisponde esattamente a ciò che è precluso al Collegio di Garanzia, così come ampiamente illustrato nel paragrafo precedente.

Ne consegue che la censura è da dichiararsi inammissibile.

 

          6.

Rimane da esaminare il terzo e ultimo motivo di ricorso proposto dal solo Sig. Ulizio, il quale contesta la decisione impugnata per violazione dell’art. 16 CGS FIGC per mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello Federale avrebbe riformato il trattamento sanzionatorio in modo immotivato, incidendo esclusivamente sulla continuazione e senza tenere conto delle circostanze attenuanti invocate dalla difesa.

In proposito, si ricorda che “Il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza.” (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 10 agosto 2015, n. 35).

Nella fattispecie, tuttavia, non si ravvisa l’esistenza di alcuno dei presupposti sopra indicati. La sanzione irrogata, già ridotta nella sua misura dalla Corte Federale, non risulta, infatti, erronea per la valutazione degli elementi di fatto o di diritto esaminatipuò ritenersi manifestamente incongrua o sproporzionata nella misura.

Atteso che la sanzione irrogata rientra nell’ambito di quelle astrattamente applicabili in relazione alla fattispecie contestata, la sua determinazione non può formare oggetto di censura, perché ciò significherebbe riconoscere a questo Collegio il potere di sostituirsi al Giudice Federale nella determinazione della sanzione ritenuta più congrua [nello stesso senso v. Coll. Gar. CONI, Sez. II, 14.2.2017, n. 13, ove si ribadisce che laconcreta determinazione (n.d.r. della sanzione) è rimessa alla valutazione del Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove si collochi nell’ambito stabilito dalla norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua motivazione”; nello stesso senso, cfr. pure Coll. Gar. CONI , 13.5.2015, n. 14].

Dunque, sulla base delle considerazioni che precedono, anche tale censura deve essere dichiarata inammissibile.

 

          7.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti Avv. Vincenzo Nucifora e Sig. Andrea Ulizio.

 

          PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva, dichiara i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati, come specificato in motivazione.

Condanna i ricorrenti Avv. Vincenzo Nucifora e Sig. Andrea Ulizio al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in2.000,00 per ciascun ricorrente, oltre accessori di legge, in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 luglio 2016.

Il Presidente                                                                Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                     F.to Attilio Zimatore

 

Depositato in Roma in data 7 marzo 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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