CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24 del 07/04/2017 – ASD Barletta Calcio a cinque/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque/Polisportiva Dilettantistica Sammichele


 

 

 

           


          Decisione n. 24

Anno 2017

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

 

Composta da:

Mario Sanino - Presidente

Vanda GiampaoliRelatrice

Vincenzo Ioffredi

Angelo Maietta

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

                    DECISIONE

 

 

Nel procedimento iscritto al n. R.G. ricorsi n. 7/2017 presentato, in data 30 Gennaio 2017, dalla A.S.D. Barletta Calcio a 5, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Guido Valori, per l’annullamento, previa sospensione, della decisione della Corte Sportiva d’Appello - Sez. III della F.I.G.C.

 

                                                                                CONTRO

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta,

 

          E

Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), divisione calcio a 5, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare di Cintio,

 

                                              NONCHE’ CONTRO

Polisportiva Dilettantistica Sammichele

- contumace -

 

Visti tutti gli atti e i documenti di causa; 

 

uditi, nel corso dell’udienza del 27 Febbraio 2017, per la società ricorrente, l’Avv. Prof. Guido Valori, per la Federazione Italiana Giuoco CalcioF.I.G.C, l’Avv. Stefano La Porta, nonché, per la Lega Nazionale Dilettanti divisione calcio a 5, l’Avv. Cesare Di Cintio; 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno,  la relatrice Avv. Vanda Giampaoli.

                                                                                                Ritenuto in fatto

 

Con ricorso depositato in data 30 Gennaio 2017, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Barletta Calcio a 5 impugnava, con richiesta di annullamento previa sospensione, la decisione della Corte Sportiva D’Appello, sez. III della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicata in data 18.01.2017, con Comunicato Ufficiale n. 065/CSA, resa a seguito di ricorso presentato dalla Polisportiva Sammichele avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado presso la divisione Calcio a 5 della F.I.G.C. (C.U. n. 287 del 2/01/2016). Conseguentemente, il ricorrente chiedeva la conferma della sanzione emanata dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti della Polisportiva Sammichele, consistente nella perdita della gara disputata l’1.11.2016, con il punteggio di 0-6.

Preliminarmente, l’A.S.D. Barletta Calcio a 5 evidenziava la violazione dell’art. 23, co. 4,

C.G.S. del CONI, non avendo la Corte Sportiva d’Appello provveduto a comunicare all’attuale ricorrente il provvedimento di fissazione d’udienza in Camera di Consiglio, privando quindi l’A.S.D. Barletta Calcio a 5 del diritto di difesa innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.

In aggiunta, il ricorrente proponeva domanda cautelare di sospensione della decisione della Corte  Sportiva  d’Appello  della  F.I.G.C.,  di  cui  al  Comunicato  Ufficiale  n.  065/CSA

(2016/2017), evidenziando la necessità di tale richiesta cautelare nella imminenza della disputa delle “Final Eight” di Coppa Italia di categoria, che si sarebbero tenute dall’8 all’11 marzo 2017 e che avrebbero causato un pregiudizio grave ed irreparabile alla ricorrente Associazione Sportiva Dilettantistica Barletta Calcio a 5 dalla conferma della pronuncia della Corte Sportiva d’Appello.

Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente, Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, nonché la Federazione Italiana Giuoco Calcio L.N.D. Divisione Calcio a 5, in persona del legale rappresentante Andrea Montemurro, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Di Cintio, i quali chiedevano rispettivamente il rigetto dell’istanza cautelare nonché del ricorso proposto, sostenendo, nel primo caso, dato il tempo sufficiente, l’inutilità di una misura cautelare, nel secondo caso, l’assoluta bontà della decisione della Corte Sportiva di Appello della F.I.G.C., emessa con C.U. n. 065/CSA il 22.12.2016.

La F.I.G.C.Divisione Calcio a 5, dal canto suo, pur sostenendo la bontà della pronuncia del Giudice di secondo grado, da parte della Corte Sportiva d’Appello, chiedeva a codesto Collegio una pronuncia che costituisse orientamento consolidato volto a dirimere la questione e a fornire così un precedente univoco da adottarsi all’interno del sistema del diritto sportivo.

Tutta la vicenda oggetto della presente decisione nasce da un reclamo presentato innanzi al Giudice Sportivo Nazionale, in data 2.11.2016, da parte della A.S.D. Barletta Calcio a 5 (partecipante al Campionato Nazionale di Serie A2 di calcio a 5) avverso la regolarità della gara disputata in data 1.11.2016 tra A.S.D. Barletta Calcio a 5 e la Polisportiva Dilettantistica Sammichele.

Asseriva la ricorrente A.S.D. Barletta Calcio a 5 che la controparte fosse incorsa nella violazione delle regole stilate nel Comunicato Ufficiale n. 1 della Divisione Calcio a 5 2016/2017, che prevede, alla lettera f, sui limiti di partecipazione dei calciatori, “l’impiego di almeno 6 (sei) calciatori di cui almeno 1 (uno) nato successivamente al 31.12.1994 che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° (diciottesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato/annullato”.

Inoltre, sempre nelle gare di campionato di Serie A2, è fatto obbligo di impiegare almeno 3 (tre) calciatori che siano cittadini italiani di cui almeno 1 (uno) nato successivamente al 31.12.1994.”

Sosteneva sul punto la A.S.D. Barletta Calcio che nella distinta gara presentata dalla Polisportiva Dilettantistica Sammichele era inserito il giocatore Gargano Antonio, nato il 20.09.1991, tesserato per la F.I.G.C. il 27.09.2010, dopo il compimento del 18° anno di età, non avente, quindi, i requisiti per partecipare alla gara oggetto di reclamo.

Con il proprio atto, la reclamante chiedeva al Giudice Sportivo Nazionale di accertare la irregolarità del tesseramento del sopraccitato calciatore Gargano Antonio, non omologando così il risultato conseguito sul campo e attribuendo la vittoria a tavolino (0-6) a favore del Barletta Calcio a 5.

Il Giudice Sportivo di primo grado accoglieva il ricorso presentato dalla A.S.D. Barletta Calcio a 5, applicando, a carico della Società Polisportiva Sammichele, la sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino, con il punteggio di 0-6, come previsto dall’art. 17, co. 5, C.G.S. della F.I.G.C., avendo la stessa utilizzato in gara un numero di calciatori non conforme alle disposizioni diramate con Regolamento C.U. n. 1/2016-2017.

Dice, infatti, il Giudice di primo grado che, esaminata la distinta giocatori presentata all’arbitro dalla Polisportiva Sammichele, nonché sulla base degli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti, risulta corretto l’impiego di 6 calciatori tesserati presso la

F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, dei quali uno nato prima del 31.12.1994. “Non risulta soddisfatto invece il secondo requisito, che prevede l’ulteriore impiego di tre calciatori che siano cittadini italiani dei quali uno nato prima del 31.12.1994, in quanto carente proprio la presenza di quest’ultimo.”

Per questi motivi, accoglieva il ricorso, comminando alla Società Polisportiva Sammichele la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

Presentava reclamo in appello, ex art. 36-bis, co. 2, C.G.S. della F.I.G.C. la Polisportiva Dilettantistica Sammichele, sostenendo un vizio nella sentenza resa dal Giudice Sportivo Nazionale, consistente in una pronuncia extra petita, in quanto il Giudice Sportivo aveva esteso le proprie valutazioni a situazioni non dedotte nel reclamo, violando così il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c.

Si esprimeva la Corte Sportiva d’Appello - Sezione III presso la F.I.G.C., accogliendo il ricorso della Polisportiva Sammichele, ritenendo la presenza di un vizio di ultrapetizione nella pronuncia del Giudice di prime cure, consistente nell’aver il Giudice Sportivo Nazionale esteso la sua pronuncia a fatti ed elementi non portati alla sua attenzione, con conseguente violazione di quanto stabilito e previsto dall’art. 3 della Costituzione.

Continua, inoltre, la Corte sostenendo che, sotto il profilo processuale, essendosi pronunciato il Giudicante su una questione non sollevata dalle parti, si avrebbe una esplicita violazione del principio del contraddittorio ed una contrazione del diritto di difesa, così come sancito dall’art. 111 della Costituzione.

Per questi motivi, la Corte d’Appello Federale accoglieva il ricorso proposto dalla società Polisportiva Sammichele, annullando la pronuncia del Giudice Nazionale Sportivo e, conseguentemente, la sanzione inflitta, ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1-2 a favore della reclamante Polisportiva Sammichele.

 

                                        Considerato in diritto 

 

Preliminarmente, il Collegio evidenzia che la vicenda sollevata con il presente ricorso dalla ricorrente A.S.D. Barletta Calcio a 5 risulta di tutto rilievo, investendo il Collegio, nella sua funzione nomofilattica, di una questione la cui soluzione costituisce un precedente univoco, da applicarsi da parte del Giudice Sportivo Nazionale in situazioni analoghe.

Esaminando i fatti evidenziati col presente reclamo, come prima cosa, in riferimento all’eccezione sollevata in via preliminare circa la violazione dell’art. 23, co. 4, C.G.S. CONI, va osservato che, pur rivestendo la stessa i caratteri della fondatezza, rimane comunque assorbita dalla decisione riguardante gli ulteriori fatti dedotti nel ricorso della A.S.D. Barletta Calcio.

Non risulta, infatti, di pregio la difesa di parte F.I.G.C., laddove la stessa evidenzia, in risposta alla sollevata eccezione di cui sopra, una mancanza procedurale commessa dalla ricorrente, la quale, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 37, co. 2, C.G.S. della F.I.G.C., non avrebbe richiesto di essere sentita dagli Organi Giudicanti.

In realtà, la norma sovraordinata del C.G.S. del C.O.N.I prevede all’art. 23, co. 4 e 5, che la fissazione da parte della Corte Sportiva d’Appello dell’udienza in Camera di Consiglio debba avvenire con “provvedimento comunicato senza indugio agli interessati”, per consentire alle altre parti di costituirsi in giudizio con propria memoria difensiva “entro il termine di due giorni prima dell’udienza”.

Non risulta che la Corte abbia comunicato la data dell’udienza, privando così la A.S.D. Barletta Calcio a 5 di poter far valere le proprie difese nel procedimento di secondo grado.

Tale eccezione preliminare risulta comunque assorbita, come detto più sopra, dalla decisione del presente Collegio sugli ulteriori fatti dedotti nel presente reclamo.

La questione verte sulla possibilità per il Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale di pronunciarsi ultra petita, ovvero oltre ciò che è sottoposto alla Sua attenzione dal reclamante.

Sul punto ha sostenuto la Corte Sportiva D’Appello presso la F.I.G.C. che non sia possibile, per il Giudice Sportivo, pronunciarsi oltre il dedotto incorrendo, in caso contrario,  in un vizio di ultrapetizione, in aperta violazione del dettato dell’art. 112 c.p.c., che stigmatizza l’obbligatorietà della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Nella pronuncia oggi impugnata ritiene, infatti, la Corte che, seppur possibile per il Giudice non essere vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti allegati offerti dalle partialle argomentazioni giuridiche da queste sostenute, secondo il noto principio iura novit curia (ex art. 113 c.p.c.), è altrettanto vero che l’interpretazione e il potere di indagine del Giudice (estensibile anche alla materia sportiva) non può spingersi fino a configurare una domanda diversa rispetto a quella espressamente dedotta ed allegata dalle parti.

Erra, a parere del Collegio, il Giudice di Secondo Grado in questa statuizione, trascurando completamente la portata ed il contenuto delle norme di diritto sportivo quali, nel caso di specie, quelle contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.

Questo prevede espressamente, all’art. 29 commi 7 e 8, che i Giudici Sportivi giudichino in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e/o degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell’art. 17 comma 5”. Prosegue poi il comma 8 stabilendo che il procedimento di cui sopra è instaurato:a) d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; b) sul reclamo che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara a cui si riferisce”.

E’, quindi, di tutta evidenza che il Giudice Sportivo, sulla base delle norme federali nonché dei dettami del C.G.S. del C.O.N.I. (art. 14), decide senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, potendo pronunciarsi o su reclamo di una delle parti o, come dice espressamente il C.G.S. della F.I.G.C., d’ufficio, sulla base di quanto risulta dai documenti ufficiali di gara.

Risulta quindi assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo Nazionale di pronunciarsi sulla regolarità dei giocatori disputanti una gara, laddove risulti alla Sua conoscenza, per tabulas, la presenza di irregolarità inficianti il risultato ottenuto.

E’ evidente, infatti, che, laddove si vincolasse il Giudice Sportivo Nazionale al concetto di pronuncia solo ed unicamente sulla questione reclamata in presenza di altra evidente irregolarità, si violerebbe il principio generale di tutela dell’ordinamento sportivo di natura evidentemente pubblicistica.

Risulta, quindi, assolutamente corretto il comportamento del Giudice Sportivo Nazionale che, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte Sportiva d’Appello, era investito dell’obbligo di rilevare la violazione risultante dai documenti esaminati, seppur non evidenziata dal reclamante.

Del resto la procedibilità d’ufficio, così come prevista e stabilita per il Giudice Ordinario, rientra anche fra i poteri del Giudice Sportivo il quale finisce per pronunciarsi su questioni di interesse pubblico.

Non sfugge quindi a tale interpretazione neppure la giustizia ordinaria che sancisce, anche in assenza di apposita previsione, il potere-dovere del Giudice di pronunciarsi oltre il dedotto su questioni considerate rilevabili ex officio, prima fra tutte, ad esempio, la nullità contrattuale, oggetto di obbligatorietà, nella rilevazione officiosa, come sancito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass., Sez. Un., n. 14828/2012).

Vista l’importanza, sul punto si era pronunciata in passato anche l’Alta Corte di Giustizia Sportiva che, con propria decisione n. 19/2011, in un caso simile, riteneva assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo nell’instaurazione d’ufficio del procedimento sanzionatorio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara.

Un’interpretazione contraria del potere d’ufficio del Giudice comporterebbe, infatti, un vero e proprio vulnus al principio di coerenza dell’ordinamento sportivo, che, quale ordinamento disciplinante interessi pubblici collettivi, deve vedere l’assoluto rispetto delle norme organizzative di un campionato sportivo.

Non a caso, il C.G.S. della F.I.G.C. parla di potere di rilevazione d’ufficio da parte del Giudice Sportivo di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara, e che sono dallo stesso conosciute, indipendentemente dall’impulso di parte.

In tal senso, erra la Corte Sportiva d’Appello nel ritenere limitato il potere di indagine del Giudice Sportivo di Primo Grado, che, al contrario, ha il potere di verificare, laddove ritiene, sulla scorta di accertamenti effettuati presso l’Ufficio tesseramenti, la regolarità di una gara. Una limitazione al potere di indagine sugli atti di gara finirebbe per svilire la funzione del Giudice Sportivo Nazionale che, al contrario, ha il compito di pronunciarsi con immediatezza e senza indugio su tutte le questioni inerenti la regolarità di una gara e la conseguente sua omologazione, secondo il principio sancito dall’art. 14 C.G.S. del CONI.

 

                                                                       P.Q.M.

                                                                    Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione della Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C., pubblicata, in data 18.01.2017, con il Comunicato Ufficiale n. 065/CSA (2016/2017), e,  per l’ulteriore  effetto,  conferma  la  sanzione  nei  confronti  della  Società  Polisportiva Sammichele della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara disputata l’1.11.2016 contro l’Associazione Sportiva Dilettantistica Barletta Calcio a 5 nel Campionato Nazionale Calcio a cinque, Serie A2 maschile.

Dispone la restituzione della tassa camerale del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 27 Febbraio 2017.

 

Il Presidente                                                                    La Relatrice

F.to Mario Sanino                                                            F.to Vanda Giampaoli 

 

Depositato in Roma in data 7 Aprile 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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