CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27 del 12/04/2017 – Rugby Reggio ASD/Rugby San Donà SSD a.r.l./Federazione Italiana Rugby

 

Decisione n. 27

 

Anno 2017


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

 

 

Composta da:

 

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Vincenzo Ioffredi

Pier Giorgio Maffezzoli

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2017 presentato, in data 15 febbraio 2017, dalla Rugby Reggio A.S.D. (00628670358), con sede in Reggio Emilia, Via Assalini n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Colli,

 

 

contro

 

 

 

la Rugby San Donà S.S.D. a rl (04241820275), con sede in San Donà di Piave, Via Unità dItalia n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lanfranco Massimi

 

 

e

 

la Federazione Italiana Rugby – FIR, con sede in Roma, Stadio Olimpico - Curva Sud (97015510585), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

                                per l’annullamento

 

 

 

della decisione della Corte Federale dAppello della F.I.R. n.12, depositata il 20.1.2017, con la quale veniva accolto il reclamo della Rugby San Donà con il seguente dispositivo:

visti gli artt.3, 40, 61, 29/1, lett. e), Regolamento di Giustizia, gli artt.16, lett.b), e 25, lett.b), del Regolamento AttiviSportiva, nonché i punti 1, lett.c), pag.106, e 2.4.4.1, lett.b) pag.28 della Circolare Informativa F.I.R. – Stagione Sportiva 2016-2017, e la delibera del Consiglio Federale n.31 del 16/3/2016;

  1. accoglie il reclamo, così come proposto;
  2. revoca il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 7/12/2016, comunicato ECC/06/GS, pubblicata in pari data, e, in relazione alla gara in data 3/12/2016, Conad Rugby Reggio AD v Rugby San Donà SSD a r.l.  del Campionato nazionale di Eccellenza, conferma il risultato conseguito sul campo di 25 a 24 (mete 3-2) in favore del Rugby San Donà Rugby SSD a r.l.
  3. dispone la restituzione del contributo funzionale.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nel corso dell’udienza del 4 aprile 2017, lavv. Fabrizio Colli, per la ricorrente – Rugby Reggio A.S.D.; l’avv. Lanfranco Massimi, per la resistente Rugby San Donà SSD a r.l., nonché lavv. prof. Guido Valori, per la resistente FIR;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.

 

 

                                  Ritenuto in fatto

 

Con ricorso del 14 febbraio 2017, la Rugby Reggio ASD adiva il Collegio di Garanzia dello Sport per la riforma della decisione n. 12 della Corte Sportiva di Appello FIR, resa il 20 gennaio 2017.

A seguito della quinta giornata del campionato di Eccellenza FIR del 4 dicembre 2016 tra Rugby Reggio e Rugby San Donà, il Giudice Sportivo (con comunicato ECC/06/GS), in sede di omologazione del risultato, statuiva quanto segue:

Il Giudice Sportivo, rilevato dal referto del Sig. Emanuele Tomò che in occasione della gara in oggetto la società Rugby San Donà SSD RL ha impiegato i seguenti cinque (5) giocatori di formazione estera, Sig. Gino Neil LUPINI tess. 534885, Sig. James Nicholas AMBROSINI tess. 399903, Sig. Adam M.C. WESSELS tess. 616126, Sig. Gregory Peter BAUER tess. 613836 e Sig. Luca PETROZZI tess. 433968;

tenuto conto, che la normativa federale di cui al punto 1 lett. C) primo comma di pag. 104 della C.I. 2016/2017, prevede che: “le società di serie Eccellenza sono tenute ad inserire nella lista di ciascuna gara disputata un massimo di 4 giocatori di formazione non italiana di cui 1 soddisfi le condizioni sotto riportate, pena lapplicazione delle sanzioni di cui allart. 29 del Regolamento di Giustizia:

Dei quattro giocatori di formazione non italiana schierati in ciascuna gara almeno uno deve soddisfare una delle seguenti condizioni:

(I)  Essere nato nellanno 1992 o successivi; 

(II) Aver giocato in via continuativa in Italia per le due stagioni sportive precedenti. Per continuità si intende che il giocatore nelle due stagioni sportive non abbia giocato in campionati di altre federazioni”.

Considerato che la suddetta società ha contravvenuto a quanto disposto al punto 1 lett. C) primo comma della Circolare Informativa 2016/2017 inserendo nellelenco giocatori un numero superiore di giocatori di Formazione estera rispetto a quanto stabilito dalle prefate norme (5 in luogo di 4); Visti gli artt. 29/1 lett. e) del Reg. Giustizia e artt. 16 lett.b) e 25 lett.b) del Regolamento Attività Sportiva e il punto 1 lettC) primo comma di pag. 104 della Circolare Informativa 2016/2017 dichiara perdente la società Rugby San Donà SSD RL con il risultato di 20 a 0 (mete 4 – 0) in favore della Rugby Reggio Asd, anziché di 24 a 25 (mete 2 – 3) risultato conseguito sul campo, in favore della Rugby San Donà, e la punisce inoltre con la penalizzazione di quattro punti in classifica e con la MULTA DI € 100.00 (CENTO/00)”. Avverso tale decisione insorgeva la Rugby San Donà – odierna Resistente – presentando reclamo alla Corte Sportiva di Appello FIR.

Nelle more del procedimento di secondo grado, la Rugby San Donà rilevava che uno dei cinque giocatori (Luca Petrozzi) menzionati nella decisione del Giudice Sportivo fosse da considerarsi di formazione italiana a tutti gli effetti, ancorché inserito nella lista dei tesserati FIR – per  mero  errore materiale  dellUfficio Tesseramenti,  a detta della  Reclamante in secondo grado - come giocatore di formazione estera alla data della decisione di primo grado.

La stessa Corte, sul punto, evidenziava come nel corso dell’anno 2015 il suddetto giocatore avesse preso parte, per la nazionale italiana, a tre partite del Sei Nazioni Under 20.

Tale fattore appariva dirimente, posto il Comunicato Federale n. 7 s.s. 2016/2017 in cui si riporta il contenuto della Delibera del Consiglio Federale n. 31 del 16 Marzo 2016, in cui si è statuito che “un giocatore proveniente da Federazione straniera ma eleggibile ai sensi della Regulation 8 di World Rugby per la Nazionale Italiana per la categoria U. 20 che disputi almeno un test match ufficiale con la Nazionale U. 20, divenendo per leffetto eleggibile per la sola Nazionale Italiana, è equiparato a giocatore di formazione italiana.

Tale delibera è stata successivamente ripresa e integrata dalla Circolare informativa per ls.s. 2016/2017 (art. 2.4.1.1., lettera b) in cui si è ulteriormente specificato che tale equiparazione produce i propri effetti regolamentari dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è maturata.

Alla luce di tali considerazioni e della normativa federale la Corte Sportiva di Appello rilevava che:

Alla data in cui si è disputata la gara che ha determinato la sanzione impugnata con ireclamo il giocatore Petrozzi risultava tesserato come di “formazione non italiana” e tale status è stato modificato solo dopo che la società reclamante ha formulato una richiesta in tal senso allUfficio Tesseramento FIR. Alla luce di ciò, non ci si può esimere dal considerare che, al di là del tesseramento effettuato, il giocatore al momento del tesseramento per la stagione in corso aveva già maturato i requisiti per essere qualificato giocatore di formazione equiparata.

Nel caso di specie si è verificato che la società ha chiesto il tesseramento di Luca Pietrozzi, nato in Gran Bretagna, in passato già tesserato come di “formazione non italiana, ma lo ha fatto senza precisare nella domanda che il giocatore dovesse essere tesserato come di “formazione italiana, avendone i necessari requisiti, poiché la sua posizione era mutata rispetto allultima volta che era stato tesserato in Italia. Peraltro il Mod.11 per il tesseramento non ha uno spazio dedicato per indicare la formazione italiana o estera del giocatore, benché tale qualifica può essere comunque indicata nella domanda e, se del caso, adeguatamente documentata.

Pertanto, in assenza di diverse indicazioni da parte del soggetto richiedente il tesseramento, anche in ragione della qualifica assegnata al giocatore nella precedente stagione, nessun errore può essere imputato al competente Ufficio Tesseramenti della FIR che non disponeva delle informazioni necessarie per operare un diverso tesseramento. Appare infatti giustificato che sia onere della parte interessata chiedere il tesseramento con la precisazione dello status del giocatore, successivamente posto al vaglio del competente ufficio federale (nel caso de quo la peculiarità è rappresentata dal fatto che già nel momento del primo tesseramento il giocatore aveva già maturato i requisiti per essere tesserato come di formazione italiana”)”.

Osservava la Corte che il Giudice Sportivo ha giudicato in ragione dello stato di formazione non italianaesistente al momento della decisione assunta, e che solo in un secondo grado sono stati prodotti gli elementi comprovanti leffettivo status del giocatore.

Il giudice di Secondo Grado, prendendo in considerazione la norma del regolamento di giustizia che si assume violata e le disposizioni del summenzionato Comunicato e della Delibera federale, ammetteva che era possibile escludere che il tesseramento abbia effetti costitutivi ai fini del riconoscimento dello status e dei diritti ad esso collegati. Ai fini sanzionatori, infatti, non può non considerarsi che lelemento costitutivo dellinfrazione è dato dal difetto dei requisiti di partecipazione alla gara e, quindi, dalla insussistenza del diritto ad essere considerato giocatore di formazione equiparata italiana.

In sostanza, con le attuali disposizioni federali, il diritto ad esser considerato giocatore di formazione equiparata si acquisisce, anche ai fini della possibilità di partecipazione alle gare sotto tale qualifica, automaticamente nella stagione sportiva successiva al realizzarsi delle condizioni previste dalle norme e non è il tesseramento che incide sul prodursi degli effetti giuridici legati allacquisizione dello status.

Ragionando al contrario, infatti, si determinerebbe la pericolosa conseguenza che un giocatore che per un qualsiasi motivo si è tesserato come di formazione italiana, pur non avendone i requisiti, sarebbe legittimato a giocare  come tale in violazione delle norme federali, mentre si ritiene di affermare che in tal caso, comunque, permane la responsabilità della società che ne trarrebbe un vantaggio, in ottemperanza a quanto sancito dallart. 3, comma 2, del Regolamento di Giustizia che richiama il ben noto brocardo latino ignorantia legis non excusat.

Peraltro, in tale contesto, deve ulteriormente considerarsi che la peculiarità della fattispecie, la formulazione dellimpianto normativo e la valutazione complessiva della condotta assunta dalla società reclamante nella vicenda oggetto del reclamo, portano a ritenere che difetti anche lelemento soggettivo minimo richiesto dallart. 3, Regolamento di Giustizia per ritenere il fatto sanzionabile.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello, nell’accogliere il reclamo della Rugby San Donà, revocava in toto il provvedimento del Giudice Sportivo, ripristinando il risultato conseguito sul campo.

Si costitutiva in giudizio la Rugby San Donà, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendo, in ogni caso, il rigetto dello stesso.

Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Rugby, con intervento ex art. 59 Codice della Giustizia Sportiva.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Preliminarmente il Collegio osserva che non può essere condiviso l’assunto della Rugby San Donà, secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile. La consolidata giurisprudenza prevede che il ricorso avanti il Collegio di Garanzia dello Sport “è preordinato allannullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme, ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, o dalla evidente contraddittorietà della motivazione(Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 13/12/2016, n. 62).

Deve ritenersi, quindi, ammissibile il ricorso odierno, in quanto prospettante varie censure aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e specificamente argomentate con riferimento ai medesimi.

I motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dagli atti e dai fatti di causa, infatti, è emerso che il tesserato Luca Petrozzi non poteva essere considerato di formazione equiparata italiana al momento della disputa della gara del 4.12.2016.

Infatti, il tesseramento degli atleti è onere delle rispettive società che provvedono a richiederlo (art. 40 Regolamento Organico) e lo stesso è valido per la sola stagione sportiva per la quale è invocato; la F.I.R. tessera gli atleti su impulso della società richiedente e l’eventuale equiparazione produce effetti dalla stagione sportiva successiva senza alcun automatismo.

Quindi, nessun errore può essere imputato all’Ufficio Tesseramenti della F.I.R., il quale ha agito a seguito delle comunicazioni ricevute dalla Società.

Latleta Luca Petrozzi era stato tesserato come giocatore di formazione non italiana e solo dopo  la  gara  de  qua  la  Società  chiedeva  all’Ufficio  Tesseramenti  lequiparazione  alla formazione italiana.

Non appare corretto l’assunto difensivo che lo status del giocatore prevalga sul tipo di tesseramento poiché, in questo caso, ogni risultato delle gare potrebbe essere, a posteriori, posto in discussione.

Il Collegio osserva, infatti, che il tesseramento sportivo abilita l’atleta alla partecipazione all’attività sportiva, ma nel rispetto delle norme vigenti in quel determinato momento, e, in particolare, della Delibera del Consiglio Federale (comunicato n. 7 della stagione sportiva 2016-2017) n. 31 del 16.3.2016.

Osserva il Collegio che il disposto della delibera suddetta non può avere efficacia retroattiva, né la stessa lo prevede.

La decisione impugnata, invece, illegittimamente applica la normativa con effetto retroattivo, considerando le gare disputate dal tesserato Luca Petrozzi nellanno 2015 e, quindi, antecedenti alla delibera del 16.3.2016 e, soprattutto, contro la volondella stessa società che lo aveva tesserato, di formazione non italiana in data 10.10.2016.

Pertanto, in ogni caso, il tesserato Luca Petrozzi non aveva certamente maturato lo status di equiparato di formazione italiana (Circolare informativa FIR per la stagione 2014-2015 e circolare informativa FIR per la stagione 2015-2016) anche perché, nel dicembre 2016, lo stesso era eleggibile per la Federazione Inglese di sua formazione.

Su questo punto, la decisione impugnata ha errato ad applicare la normativa della delibera sopra detta riconoscendo l’equiparazione a giocatore di formazione italiana al tesserato Luca Petrozzi nel giorno della gara tra la Rugby Reggio e la Rugby San Donà (4.12.2016) senza alcuna richiesta in tal senso della Società di appartenenza.

Infatti, dagli atti di causa, risulta che lo stesso Petrozzi non ha preso parte a gare con la rappresentativa Nazionale Under 20 dopo il 16.3.2016 e non ha disputato dieci gare ufficiali World Rugby con la maglia della nazionale assoluta.

La formazione straniera del Petrozzi al 4.12.2016 è chiara, così come risulta palese che la Rugby San Donà il 4.12.2016 aveva schierato cinque giocatori di formazione non italiana in dispregio del limite di quattro giocatori.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto sul punto, restando assorbita ogni altra doglianza e la decisione impugnata deve essere considerata priva di giuridici effetti.

Sussistono validi motivi per compensare le spese del giudizio, vista la novità e la particolarità dei temi trattati.

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dalla società Rugby Reggio ASD contro la società Rugby San Donà SSD a.r.l. per la impugnazione e la riforma integrale della decisione della Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), n. 12, depositata il 20 gennaio 2017, con cui, in accoglimento del reclamo promosso dalla società Rugby San Donà ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale, è stato ripristinato il punteggio di 24- 25 (mete 2-3) in favore della soc. Rugby San Donà, conseguito sul campo, in riferimento alla gara Rugby Reggio/Rugby San Donà del 4 dicembre 2016.

Accoglie il ricorso. Spese compensate. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 aprile 2017.

 

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

 

F.to Mario Sanino                                                                           F.to Guido Cecinelli

 

 

 Depositato in Roma in data 12 aprile 2017.

Il Segretario

 

F.to Alvio La Face

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