CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35 del 08/05/2017 – A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5/Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)/ Lega Nazionale Dilettanti/ Divisione Calcio a 5 FIGC-LND/A.S.D. Pescara
Decisione n. 35
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
Composta da:
Mario Sanino – Presidente
Giuseppe Andreotta - Relatore
Vito Branca
Vanda Giampaoli
Cesare San Mauro – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2017, presentato, in data 8 febbraio 2017, dalla A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, in persona del sig. Luciano Chinelli, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo,
contro
- la A.S.D. Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente, sig. Danilo Iannascoli, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani;
- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente, sig. Carlo Tavecchio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta;
- la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 (F.I.G.C.-LND-Divisione Calcio a 5), in persona del Presidente, sig. Andrea Montemutto, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio;
- la Lega Nazionale Dilettanti (F.I.G.C.-L.N.D.), non costituitasi in giudizio;
avverso
la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello, resa con dispositivo n. 045/CSA dell’ 1 dicembre 2016 e pedissequa sentenza n. 063/CSA del 12 gennaio 2017;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 4 aprile 2017, gli avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo, per la ricorrente, A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5; l’avv. Mattia Grassani, per la resistente A.S.D. Pescara; l’avv. Stefano La Porta, per la resistente F.I.G.C., nonché l’avv. Di Cintio, per la resistente FIGC-LND – Divisione Calcio a 5;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.
Ritenuto in fatto
1. A seguito dell’incontro di calcio a 5 dell’8 ottobre 2016 contro la ASD Pescara Calcio a 5 – terminato 4 a 5 per quest’ultima e valevole per la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie A 2016/2017 –, la ASD SS Lazio Calcio a 5 ha proposto reclamo, in data 11 ottobre 2016, dinanzi al Giudice Sportivo, lamentando l’impiego irregolare di un giocatore (Giovanni Pulvirenti) dell’ASD Pescara, poiché squalificato nella stagione sportiva precedente in costanza di tesseramento con altro sodalizio.
Più precisamente, si era verificato che l’atleta impiegato nella gara oggetto di contestazione aveva subito una squalifica nel Campionato Nazionale Under 21 – stagione 2015/2016 e ciò, secondo la reclamante, ne avrebbe imposto il divieto di partecipare alla prima gara della prima squadra del nuovo sodalizio, non potendo il medesimo scontare la squalifica nel Campionato Nazionale Under 21, cui pure era iscritta la ASD Pescara Calcio.
Il Giudice Sportivo, con delibera n. 153 del 3 novembre 2016, accoglieva il ricorso, aderendo alla tesi secondo cui il giocatore “avendo cambiato società, la sanzione andava scontata nelle gare ufficiali della prima squadra così come stabilito dall’art. 22, comma 6 CGS, ancorché riferentesi al campionato Under 21”.
Tanto veniva ritenuto in odio della tesi della ASD Pescara Calcio a 5 che, innanzi a detto Giudice Sportivo, affermava la correttezza della posizione del calciatore impiegato il quale, essendo nato il 19 febbraio 1996, avrebbe scontato la squalifica non disputando la gara tenutasi il 09 ottobre 2016 con la squadra dell’Under 21 della stessa ASD Pescara.
2. La Corte Sportiva d’Appello, adita dall’ASD Pescara Calcio A5, con dispositivo n. 045/CSA del 1 dicembre 2016 e sentenza n. 063/CSA del 12 gennaio 2017, riformava il decisum del Giudice Sportivo, ritenendo la decisione viziata, perché basata sull’errato presupposto che la sanzione della squalifica riportata dal giocatore Giovanni Pulvirenti nella pregressa stagione sportiva del Campionato Nazionale Under 21 poteva essere scontata nella prima gara ufficiale della nuova squadra di appartenenza (A.S.D. Pescara Calcio A5), e perciò nella prima gara del Campionato di Serie A (quella dell’08 ottobre 2016) nel mentre, militando la ASD Pescara anche Campionato nazionale Under 21, era in detto torneo che andava scontata la squalifica e ciò in ragione delle regole proprie della omogeneità e della continuità, dal medesimo Giudice individuate nell’art. 19, comma 11, punti 1 e 3, CGS FIGC, regimanti, specificatamente, gli anzidetti tornei.
3. La decisione della Corte Sportiva d’Appello veniva pertanto gravata innanzi a questo Collegio di Garanzia con ricorso presentato nei termini di cui all’art. 59 CGS CONI, deducendosi violazione e falsa applicazione dell’art. 22 CGS FIGC, laddove, in deroga ai principi di continuità ed omogeneità fissati al comma 3 di detto art. 22, il successivo comma 6 si occupa specificatamente del caso di trasferimento ad altro sodalizio, prevedendo che la sanzione debba essere scontata nelle gare ufficiali della prima squadra, cioè quelle relative alla competizione di più alto rango cui la società di nuova appartenenza prende parte.
4. Resisteva la ASD Pescara Calcio a 5, sostenendo la correttezza della decisione della Corte Sportiva d’Appello e, al contempo, ribadendo la prevalenza dei principi generali di continuità ed omogeneità, oltreché di corrispettività, desumibili dalla lettura del comma 3, art. 22, CGS FIGC.
4bis. Inoltre, secondo la società resistente – che tale argomento faceva valere solo con la memoria del 20 febbraio 2017, ex art. 60, comma 4, CGS CONI –, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport sarebbe stato inammissibile perché proposto in violazione dell’art. 30, comma 3, Statuto FIGC, secondo cui non sono soggetti alla cognizione del Collegio di Garanzia i provvedimenti che siano stati decisi in via definitiva dagli organi di giustizia federale quando questi comminano, tra l’altro, la perdita della gara.
5. Ancora, la ASD Pescara Calcio a 5, replicando alla costituzione della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, ne eccepiva la inammissibilità, in quanto la Lega non era stata parte nei precedenti gradi di giudizio, e non era litisconsorte necessario, essendo la LND - Divisione Calcio a 5 una mera articolazione della FIGC, priva di autonomia; di più, la società resistente stigmatizzava la mancanza di un interesse giuridico legittimante e qualificato ai fini della partecipazione al giudizio de quo della costituitasi LND - Divisione Calcio a 5.
6. In effetti, la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, risultata destinataria dell’avvenuta proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, si costituiva con apposita memoria, manifestando la propria adesione alla tesi della società ricorrente, ASD SS Lazio Calcio a 5.
7. Invece, la FIGC, parimenti costituitasi in giudizio, si opponeva all’accoglimento del ricorso, costituendosi con apposita memoria del 16 febbraio 2017, nella quale faceva prevalentemente richiamo alla Circolare n. 017 del 21 settembre 2016 della LND Divisione Calcio a 5, a leggere la quale si sarebbe evinto che solo i calciatori che avessero superato il limite di età per la partecipazione al Campionato Under 21 potevano scontare la squalifica nel Campionato di competenza della prima squadra.
8. Per completezza, occorre denotare che un po’ tutte le parti costituite hanno lamentato che le argomentazioni opposte alle rispettive tesi avrebbero consentito un’inammissibile discrezionalità ed arbitrio in grado di favorire, a dispetto degli obblighi regolamentari, una scelta sleale da parte del sodalizio sportivo di far scontare la squalifica del giocatore “acquisito” in una, anziché in altra competizione.
Inoltre, quasi tutti le parti costituite si richiamavano a precedenti decisioni (pronuncia della Corte Federale, C.U. n. 5/CF del 15 marzo 2001, e pronuncia della Corte Federale, C.U. n. 12/CF del 12 gennaio 2004; parere consultivo reso dalla Corte Federale, C.U. n. 13/CF dell’11 aprile 2006), con letture contrapposte.
Considerato in diritto
9. Il ricorso è meritevole di accoglimento previo rigetto delle spiegate eccezioni preliminari.
10. Invero, l’eccezione prospettata dalla A.S.D. Pescara Calcio a 5 di supposta inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia, oltre a risultare tardiva, per essere stata spiegata nella memoria integrativa prevista dall’art. 60, comma 4, CGS CONI, che è disciplinata esclusivamente in termini funzionali alla replica e non alla proposizione di nuove eccezioni, è comunque infondata. Invero, più volte questo Collegio di Garanzia si è già espresso, stabilendo, per un verso, la prevalenza della disciplina dell’art. 54, comma 1, CGS CONI sui diversi regolamenti di giustizia adottati dalle Federazioni in modo non perfettamente aderente a detta disciplina.
Indubbiamente, l’ambito di giurisdizione desumibile dalla lettura della disposizione appena richiamata non consente dubbi sul fatto che tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale, emesse dai relativi organi di giustizia, sono di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport.
Benvero, vi è, poi, una competenza residuale del Collegio di Garanzia dello Sport in unico grado, in relazione a quegli atti che non sono assoggettati alla giurisdizione endofederale, in quanto devolutagli, a mente del comma 3 dell’art. 54 CGS CONI, dagli Statuti e dai Regolamenti federali, ma, com’è evidente, nel caso che ci occupa non è stato eccepito che dovesse la ASD SS Lazio Calcio a 5 ricorrere direttamente al Collegio di Garanzia dello Sport, quanto esattamente il contrario.
Ne consegue la infondatezza dell’eccezione stessa per quanto appena considerato.
11. Per quel che concerne la legittimazione a stare in giudizio della Lega Nazionale Dilettanti, occorre preliminarmente considerare che questa non ha spiegato, sotto il profilo squisitamente processuale, un intervento (così come si assume da parte della ASD Pescara Calcio a 5), bensì ha proposto una memoria di costituzione, ai sensi dell’art. 60, comma 1, CGS, essendo stata evocata in giudizio dalla parte ricorrente. Occorre pure sottolineare che il fatto che la LND – Divisione Calcio a 5 non fosse stata parte dei precedenti gradi di giudizio non è argomento risolutivo circa la sua legittimazione a partecipare al giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, atteso che il procedimento endofederale si svolge normalmente nel solo contraddittorio tra le contrapposte società ed è, quindi, soltanto innanzi all’Organo di giustizia estraneo alla Federazione che emerge la legittimazione delle Federazioni sportive.
Circa la LND, tuttavia, non può non considerarsi che questa non è un’articolazione della FIGC, bensì un organismo di creazione convenzionale cui le società sportive affidano la regolamentazione delle loro relazioni sportive ed alcuni poteri di rappresentanza anche presso la stessa Federazione, che dunque costituisce entità distinta dalle diverse Leghe a latere costituite.
Lo stesso Statuto della FIGC prevede, infatti, all’art. 9, la formazione di una o più associazioni la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l’indicazione “lega” ovvero “lega nazionale dilettanti”; il medesimo articolo prevede, altresì, la nomina di un Presidente e l’approvazione, da parte della FIGC, dello Statuto regolante il funzionamento della Lega.
La FIGC demanda alle Leghe perfino l’organizzazione dell’attività agonistica e attribuisce alla Lega la rappresentanza per la stipula degli accordi di lavoro. Seguono altre prerogative delle Leghe che non lasciano dubbi sulla loro autonomia rispetto alla FIGC.
Sempre lo Statuto della FIGC prevede la costituzione della Lega Nazionale Dilettanti (cfr. art. 10), con caratteristiche analoghe a quelle disciplinate più in generale all’art. 9 per le Leghe.
Ne consegue che la LND è a sua volta organismo autonomo rispetto alla FIGC, come si rileva anche dalla normativa di controllo cui è assoggettata (cfr. citato art. 9).
Tutto ciò spiega perché, anche in giurisprudenza (Cass., SS.UU., 18 marzo 1999, n. 154), spesso si definiscano le Leghe come organi della Federazione ma, sotto il profilo squisitamente giuridico, le stesse sono associazioni privatistiche di cui la Federazione si serve per il raggiungimento delle proprie finalità (cfr., anche per i riferimenti giurisprudenziali,
M. Sanino - F. Verde “ Il Diritto Sportivo”, CEDAM, Padova, 2015, pag. 175 e ss.).
La questione, dunque, della legittimazione a stare in giudizio della LND – Divisione Calcio a 5, in termini generali, va risolta positivamente, salvo, ovviamente, valutare se la materia di cui si discute investa interessi effettivamente riconducibili alla Lega.
Nel caso che ci occupa si sarebbe potuta configurare una piena legittimazione se fosse stata oggetto di impugnazione la Circolare n. 017 del 21/09/2016, circolare che, pervero, viene invocata in particolare dalla FIGC, ma che non viene impugnata da parte della ADS SS Lazio, né in questo grado di giudizio, né nei precedenti; pertanto, nello specifico del giudizio che qui occupa, deve escludersi la sussistenza di un interesse alla contraddizione, secondo il principio di cui all’art. 100 c.p.c., ma non è da escludere la possibilità di un intervento adesivo, atteso che, come già detto, la questione devoluta all’esame del Collegio di Garanzia, pur non comportando una pronuncia di merito in relazione alla Circolare n. 017 del 21/09/2016, implica una valutazione sulla rilevanza di tale atto della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5.
Del resto, anche ai soli fini dell’interpretazione di una norma endofederale, non può escludersi in radice un interesse - nell’ambito di materie conseguentemente disciplinate dalle Leghe – al contraddittorio di queste ultime.
Si pone, pertanto, la questione se innanzi il Collegio di Garanzia dello Sport, in disparte il caso di legittimazione passiva in senso stretto, come appena descritto, possa riceversi, processualmente parlando, un intervento adesivo, ex art. 105, comma 2, c.p.c.
Sotto questo ultimo aspetto non sembra revocabile in dubbio che non vi è nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI, alcuna previsione specifica disciplinante l’intervento adesivo, ma è pur vero che sussiste la norma generale di rinvio di cui all’art. 2, comma 6, CGS.
Ne consegue che, ad avviso di questo Collegio, la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, non solo può essere legittimata attiva (cfr. art. 6, CGS CONI) e passiva rispetto al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ma, quando tale legittimazione non dovesse configurarsi alla stregua dei principi di cui al codice di rito, nondimeno non sussisterebbero preclusioni per il dispiegamento, da parte sua, per un intervento adesivo, ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.c.
Ovviamente, non si sconosce che è in atto una profonda riflessione sulla opportunità di mantenere in vita, con una loro specifica autonomia, taluni organismi formatisi a latere delle Federazioni, ma ciò, oltre a non essere ancora oggetto di apposite disposizioni, non sembra riguardi direttamente le Leghe, quanto piuttosto le articolazioni Regionali, Provinciali, ecc., di una stessa Federazione, articolazioni che, attualmente e legittimamente, promuovono regolamenti in relazione alle competizioni da loro organizzate (e che, in effetti, trovano dignità proprio nella eccezione di cui appresso si dirà, a proposito dell’art. 19, comma 11, punti 1 e 3, CGS FIGC).
Dunque, l’eccezione proposta dalla ASD Pescara va rigettata.
12. Sempre in via preliminare, va affrontata la questione – che si lega al ruolo, nella fattispecie, della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 – della sussistenza di una circolare, la n. 17 del 21 settembre 2016, che viene interpretata dalla FIGC e dalla ASD Pescara nel senso che la stessa importerebbe l’obbligatorietà di far scontare la squalifica nel Campionato Under 21, anche quando la società di nuova appartenenza militi con una prima squadra in campionato di categoria superiore.
In argomento, a parte doversi considerare il fatto che la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, negli atti versati nel presente giudizio, interpreta (“autenticamente”) detta circolare in senso assolutamente opposto alla tesi, testé richiamata, delle altre parti in causa, viene in discussione la rilevanza della mancata impugnazione di detta circolare da parte della ASD SS Lazio Calcio a 5 e se la circolare in questione possa prevalere su eventuali diverse disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.
Per quanto concerne questo ultimo aspetto, non v’è dubbio che, anche in materia di diritto sportivo, si debba far governo della cosiddetta gerarchia delle fonti, sicché – come già altrove deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport – la circolare non possa prevalere sul Codice di Giustizia Sportiva della Federazione.
E’ vero, infatti, che lo stesso Statuto della FIGC, come innanzi richiamato, delega (cfr. art. 9, comma 6) alle Leghe talune funzioni anche di tipo regolamentare, ma ciò non può legittimare una interpretazione di detti regolamenti, ovvero una loro applicazione che risulti contraria al Codice di Giustizia Sportiva del delegante. In altre parole, se anche si volesse ritenere che la Circolare n. 17 del 21 settembre 2016 avesse a pieno titolo regolamentato il meccanismo di scomputo delle squalifiche in caso di trasferimento di un calciatore da una società ad altra, ciò non toglie che detta regolamentazione non potrà spiegare alcun effetto (se non eventualmente ai fini – che qui verranno valorizzati – di una buona fede atta ad incidere sul regolamento delle spese di lite) se contrario alle disposizioni primarie contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della Federazione.
Pertanto, poiché, come appresso si spiegherà, dette disposizioni primarie, così come contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, prevalgono sulle circolari applicative, in caso di conflitto tra le due previsioni (ancorché riconducibili - in forza della delega - allo stesso soggetto disponente) non può che concludersi per la inefficacia della circolare, laddove contrastante con le disposizioni della norma primaria (cfr. da ultimo, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 20/04/2016, n. 362).
Nel caso, poi, dell’attività delegata alle Leghe, il già citato comma 6 dell’art. 9 prevede espressamente che la stessa debba avvenire “in aderenza alla normativa federale e ai principi informatori di cui all’art. 3, comma 1, lett. m)”.
In consimili casi, perciò, non altro occorre, ai fini del decidere, che una mera disapplicazione della circolare in questione (cfr. Cons. Stato, n. 2094/2013).
Ne consegue, altresì, che è del tutto irrilevante che non vi sia stata una specifica impugnazione del ricorrente avverso la Circolare n. 17 del 21 settembre 2016, la quale, peraltro, come già si è ricordato, non si presta ad una univoca interpretazione, al punto che è la stessa Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 a smentirne la portata nei termini così come dedotti dalla FIGC e dalla ASD Pescara.
13. Passando, pertanto, all’esame delle norme del regolamento di Giustizia Sportiva della FIGC, ritiene questo Collegio, in armonia con il parere consultivo espresso dalla Corte Federale nel C.U. n. 13/CF dell’11 aprile 2006 e con la decisione n. 14/2012 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, che la norma generale, contenuta nel comma 3 dell’art. 22, nel senso proprio della continuità ed omogeneità soffra una deroga espressa quale si legge nella stessa disposizione (comma 3) in forza della espressione: “…salvo quanto previsto nel comma 6”.
Ed, in effetti, al successivo comma 6, il medesimo art. 22 del CGS FIGC, testualmente prevede: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”.
A tal proposito, non sembra che l’uso dell’espressione “prima squadra” sia casuale, mirando specificatamente ad identificare la fattispecie in cui una stessa società sportiva militi in campionati di categoria superiore, rispetto, ed oltre, a quello in cui il giocatore avrebbe dovuto scontare la squalifica se non avesse cambiato “casacca” (o la relativa competizione non si fosse esaurita prima).
Non sembra, perciò, doversi aggiungere molto sul punto, giacché, una volta chiarito che la norma di cui al comma 6 è norma derogatrice e una volta sottolineato l’unico significato attribuibile all’espressione “prima squadra”, siccome riferibile proprio al caso in cui la stessa società sportiva militi in diversi campionati, non sembra possano sussistere residui dubbi sul fatto che il giocatore Pulvirenti dovesse scontare il turno di squalifica esattamente nella prima partita del Campionato Nazionale di Serie A 2016/2017 e, cioè, quella disputasi l’8 ottobre 2016 contro la ASD SS Lazio Calcio a 5.
Di più, è da sottolinearsi che, proprio per salvaguardare esigenze di certezza della pena, la norma in esame si è fatta carico di evitare equivoci di sorta atti a favorire una libera determinazione della società/associazione sportiva, nel senso che la squalifica va sempre scontata, non in una competizione “a scelta”, bensì nella prima gara ufficiale della “prima squadra” e, dunque, nella competizione di più alta categoria in cui militi la “nuova” società/associazione sportiva.
In tal guisa è da censurare quanto ritenuto dalla decisione endofederale impugnata che procede ad un’inammissibile estensione analogica della seconda parte del comma 6, art. 22, CGS FIGC, in quanto non sembra revocabile in dubbio che detta precisazione (“Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo) comporti l’assoluta specialità della norma e, pertanto, la sua inestendibilità analogica, a maggior ragione se per contrastare la deroga più generale, espressa nella prima parte del comma.
Peraltro, detta speciale previsione normativa è ancora “circoscritta” dalla ulteriore precisazione tesa a recuperare la deroga principale contenuta nello stesso comma 6, secondo cui: “Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività”.
Pertanto, nella fattispecie in cui la società sportiva militi sia nella “categoria di appartenenza” (cioè di provenienza) che in altra categoria, prevale sui principi di omogeneità e corrispondenza, previsti dall’art. 22, comma 3, CGS FIGC, la deroga espressa, di cui al comma 6, rilevando, come nel caso di specie, essersi verificato il trasferimento dell’atleta verso una ASD, che, oltre a partecipare al campionato di categoria in cui doveva essere scontata la sanzione, partecipa ad un campionato di categoria superiore, cioè abbia una “prima squadra” e, cioè, versi nel caso letteralmente previsto.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso proposto dalla ASD SS Lazio, con l’effetto di confermare la decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo e comminare alla ASD Pescara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6.
14. Infine, come si è visto ragionando sulla legittimazione della LND, il ricorso della ASD SS Lazio non si fa carico di impugnare la Circolare della Divisione Calcio a 5 n. 017 del 21 settembre 2016 e, d’altra parte, la circolare in questione può avere determinato l’affidamento della ASD Pescara in una diversa decisione della lite.
Per tali ragioni si ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 4 aprile 2017.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
F.to Mario Sanino F.to Giuseppe Andreotta
Depositato in Roma in data 8 maggio 2017.
IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face
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