CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38 del 11/05/2017 – ASD LUISS – sez. Pallacanestro/Federazione Italiana Pallacanestro

Decisione n. 38

 

Anno 2017


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

Composta da:

Vito Branca – Presidente

Cesare San Mauro - Relatore

Vincenzo Ioffredi

Pier Giorgio Maffezzoli

Angelo Maietta – Componenti

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

                             Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2017, proposto, in data 3 marzo 2017, dallASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUISS, SEZIONE PALLACANESTRO (di seguito ASLuiss), rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dai professori e avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con elezione di domicilio presso lo Studio del primo, in Roma, via Flaminia, n. 79;

contro

 

 

la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (di seguito FIP), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Petrucci, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Guarino, con elezione di domicilio presso lo Studio del medesimo legale in Roma, Via Cesare Ferrero di Cambiano, n. 82;


 

 

nonché nei confronti

 

 

 

della CORTE  SPORTIVA  DI  APPELLO  DELLA  FEDERAZIONE  ITALIANA  PALLACANESTROipersona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Vitorchiano,  n. 113/115

 

 

del  GIUDICE  SPORTIVO  NAZIONALE  DELLA  FEDERAZIONE  ITALIANA  PALLACANESTRO,  ipersona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Vitorchiano,  n. 113/115;

 

 

per l’annullamento, previa sospensione dellesecuzione,

 

 

 

della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIP n. 882 del 23 febbraio 2017, con la quale la Corte ha confermato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n. 765 del 18 gennaio 2017), di disposizione della sanzione disciplinare della omologazione della gara n. 2218 del Campionato di Serie B, Luiss-Catanzaro, con il punteggio di 0-20 a favore della compagine calabrese, nonché l'ammenda di euro 750,00 a carico della ASD LUISS, per aver asseritamente violato l’obbligo di iscrizione a referto di un numero minimo di giocatori under, avendo sostituito a referto un giocatore under con altro di maggiore età (art. 49 Regolamento Disposizioni Organizzative Annuali dilettantistiche, c.d. Regolamento DOA, pag. 28).

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 04 aprile 2017, l’avvocato e professore Enrico Lubrano, per la ricorrente ASD Luiss, il quale rinunciava allimpugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello FIP, limitatamente alla parte in cui ha confermato l’ammenda di euro 750,00 disposta dal Giudice Sportivo Nazionale; l’avvocato Giancarlo Guarino, per la resistente FIP;

 

 

udito, nella successiva Camera di Consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Cesare San Mauro.

 

Ritenuto in fatto 

 

 

- LASD Luiss, con reclamo del 20 gennaio 2017, chiedeva alla Corte Sportiva di Appello della FIP, ai sensi dellart. 96 del Regolamento di Giustizia FIP, l’annullamento/riforma, previa audizione in camera di consiglio, di due sanzioni irrogate, con provvedimento del 18 gennaio 2017, dal Giudice Sportivo Nazionale,  entrambe relative alla gara n. 2218 del Campionato di Serie B, ASD Luiss - Catanzaro.

- In particolare, le sanzioni riguardavano la asserita violazione  dell’art. 49 del Regolamento DOA, per avere la ASD Luiss sostituito a referto un giocatore under con altro di maggiore età, nonché la violazione degli artt. 140 e 141 del Regolamento Organico, per avere la ASD Luiss utilizzato un marchio di sponsorizzazione (BNL) non autorizzato.

- In conseguenza di tali violazioni, la ASD Luiss, per la prima, subiva la sanzione disciplinare della omologazione della gara con punteggio di 0-20 e unammenda di euro 750,00 e, per la seconda, unammonizione.

- A sostegno delle proprie ragioni, la ASD Luiss, con il richiamato reclamo, evidenziava, in merito alla violazione dell’art. 49 del Regolamento DOA, di essere stata sempre esonerata dagli obblighi relativi all’attivigiovanile, poiché, in generale, appartenente ad una Università, e, in particolare, per espressa concessione da parte del Presidente del Settore Agonistico FIP, su istanza dellASD Luiss, anche con riferimento all’obbligo di porre a referto il prescritto numero di giocatori under, sin dalla stagione sportiva 2014/2015. Inoltre, in merito alla violazione degli artt. 140 e 141 del Regolamento Organico, la ASD Luiss evidenziava di aver regolarmente esperito la procedura per l’autorizzazione alla utilizzazione del marchio, salvo poi venire a conoscenza, a seguito della contestata sanzione, dell’ulteriore obbligo di comunicazione della collocazione”.

- La Corte Sportiva dAppello della FIP, con decisione n. 882 del 23 febbraio 2017, rigettava il ricorso proposto dall’ASD Luiss, confermando la sanzione adottata per la mancata comunicazione della cosiddetta collocazione” dello sponsor sulla divisa di gioco e quella relativa alla violazione dell’obbligo di iscrizione a referto di un numero minimo di giocatori under. In relazione a tale ultimo provvedimento, la Corte rilevava che agli atti della FIP, infatti, oltre alla e-mail dell1.10.2014 prodotta dalla ricorrente (che, effettivamente, non riporta il periodo o la stagione sportiva di validità della deroga, che potrebbe sembrare pertanto conferita sino alleventuale revoca), ne esiste una successiva del 24.9.2015 che, nel confermare lesenzione per la società ricorrente dallobbligo di iscrizione di atleti under a referto rilasciato lanno precedente, precisa che tale deroga è valida per il corrente anno sportivo’ (2015/2016), mentre non risulta siano state concesse ulteriori deroghe od autorizzazioni per la stagione sportiva 2016/2017”.

- In data 3 marzo 2017 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00196 del 3.3.17), la ASD Luiss ha presentato ricorso contro la FIP, nonché nei confronti della Corte Sportiva d'Appello FIP e del Giudice Sportivo Nazionale presso la FIP, per lannullamento, previa sospensione, dellesecuzione della decisione indicata in epigrafe, anche con sentenza breve, di annullamento senza rinvio alla Corte Sportiva di Appello della FIP. Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e di onorari..

- La ASD Luiss ha impugnato il provvedimento della Corte Sportiva dAppello della FIP n. 882 del 23 febbraio 2017, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per tre motivi, che possono essere così riassunti.

Con il primo motivo, la ricorrente assume la violazione dell’art. 49 del Regolamento DOA, per insussistenza, in capo alla ASD Luiss, dell’obbligo di schierare un numero minimo di under, derivante dall’esonero dallo svolgimento di attivigiovanile, poiché appartenente ad una Università.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento, essendo stata  l’ASD  Luiss  espressamente esonerata  negli anni precedenti dall’obbligo di schierare un numero minimo di under, stante l’esonero dallo svolgimento di attivigiovanile.

Con il terzo motivo, la ricorrente rileva la violazione del principio del silenzio-assenso, in ragione della avvenuta presentazione, anche per l’anno 2016-2017, di una richiesta di esonero dall’obbligo di iscrizione a referto di un numero minimo di giocatori under, a cui la FIP non ha fornito riscontro negativo.

Da ultimo, all’udienza del 4 aprile 2017, la ASD Luiss rinunciava allimpugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello FIP, limitatamente alla parte in cui ha confermato l’ammenda di euro 750,00, disposta dal Giudice Sportivo Nazionale.

- La FIP si è costituita in giudizio con memoria del 10 marzo 2017 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00230 del  13.3.17), contestando le deduzioni svolte dalla ricorrente con memoria successivamente depositata, ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, in data 24 marzo 2017 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00266 del 27.3.17).

La FIP, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per due motivi, ovvero: per mancato superamento della soglia di rilevanza di cui all’art. 12-bis dello Statuto CONI; per incompetenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nonché per violazione del divieto di novum, avendo la ricorrente introdotto almeno due censure per la prima volta in questa sede.

Nel merito, poi, ha osservato che non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 49 Regolamento DOA, non essendo l’ASD Luiss esentata dal rispettare gli obblighi di iscrizione a referto e, inoltre, comportando le precedenti istanze presentate dall’ASD Luiss per l’ottenimento di una deroga alla predetta regola un implicito riconoscimento della esistenza della stessa. Senza considerare che, da ultimo, l’ASD Luiss non è nella impossibilioggettiva di schierare degli under, dal momento che l’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 non prevede alcuna limitazione per società sportive universitarie”, per cui è una scelta della società quella di ammettere esclusivamente studenti universitari, così contravvenendo alle regole federali, in termini di regolarità dell’affiliazione alla FIP.

Conclude, quindi, la FIP chiedendo che il ricorso della ASD Luiss venga dichiarato “inammissibile ovvero nel merito infondato per le ragioni dedotte in narrativa”.

 

 

Considerato in diritto

 

 

Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che il ricorso della ASD Luiss non sia meritevole di accoglimento per i seguenti

In via preliminare e pregiudiziale al merito, il Collegio, vista la rinuncia della società ricorrente all’impugnazione della sanzione pecuniaria, ritiene superate le eccezioni in tema di ammissibilità del ricorso, così come sollevate dalla FIP, ai sensi degli artt. 12-bis Statuto CONI e 54 CGS CONI, a mente dei quali al Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato lirrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro” (art. 12-bis, comma 1, Statuto CONI), ed ancora, “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nellambito dellordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato lirrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui allart. 12 bis dello Statuto del Coni” (art. 54, comma 1, CGS CONI).

In ogni caso, nel merito, secondo questo Collegio, alla luce delle considerazioni svolte in fatto e in diritto, nonché di quanto disposto dall’art. 54 CGS CONI, a mente del quale il ricorso al Collegio è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (così Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 2 marzo 2016, n. 13; 24 novembre 2015, n. 58; 3 dicembre 2015, n. 63 e 14 gennaio 2016, n. 2), i motivi posti dalla ASD Luiss a sostegno del proprio ricorso non appaiono fondati e meritevoli di accoglimento.

Relativamente alla natura del provvedimento richiesto, infatti, già dall’esame della documentazione in atti, come evidenziato dalla Corte Sportiva di Appello FIP con il provvedimento impugnato, la ricorrente è ben consapevole della efficacia limitata nel tempo del provvedimento autorizzatorio.

Giova rammentare che la normativa di riferimento, peraltro richiamata anche dalla società ricorrente, è chiara nel prevedere che, se, da un lato, fermo restando quanto disposto dalla normativa che segue, la FIP effettuerà una verifica delle iscrizioni ai Campionati giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali..” (pag. 27 Reg. DOA FIP),sono esentati dallattività giovanile … le Società appartenenti alle Università ” (pag. 27 Reg. DOA FIP), in ogni caso, relativamente al diverso ambito delle sanzioni per mancato rispetto degli obblighi Under”, è fatto divieto di sostituire un giocatore under con altro di maggiore età e, qualora ciò dovesse accadere, alla Società in difetto, alla specifica sanzione economica, è assegnata la partita persa per 0 a 20” (pag. 28 Reg. DOA FIP).

E’ evidente che le argomentazioni svolte dalla società ricorrente sono fondate su una interpretazione errata delle disposizioni appena richiamate, non essendo prevista una esenzione dall’obbligo di iscrizione a referto di atleti under.

Come correttamente argomentato dalla Corte Sportiva dAppello FIP con l’impugnato provvedimento, la corrispondenza intercorsa tra le parti, con oggetto Obbligo di iscrizione under  a  referto  campionato  SERIE  B”,  chiarisce  incontrovertibilmente  che  la  FIP,  con comunicazione del 25 settembre 2015, rilasciava formale autorizzazione anche per il corrente anno sportivo”, a cui seguiva una successiva richiesta della ASD Luiss, datata 15 settembre 2016, di conferma dellautorizzazione rilasciata lo scorso anno riguardo la possibilità di disputare il campionato di serie B maschile con lesenzione dellobbligo di iscrizione di atleti under a referto...

Pertanto, oltre alle richiamate Regole DOA,  è lo stesso comportamento tenuto dalla società ricorrente a confermare la errata interpretazione della normativa di riferimento, come prospettata in questa sede, essendo smentita dalle richiamate richieste di autorizzazione, le quali, come di seguito meglio illustrato, neppure possono fondare alcun legittimo affidamento da parte della società ricorrente.

Sul punto, infatti, questo Collegio non può non evidenziare come l’affidamento rappresenti l’interesse alla tutela di una situazione giuridica generata da un comportamento altrui che ha indotto la parte interessata a confidare nel conseguimento di un dato risultato o sull’esistenza di una certa situazione giuridica. Come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la convinzione dellagente, pertanto, si basa sullatteggiamento altrui e lo presuppone(cfr. Cass. civ., sez. III del 18 luglio 2003, n. 11246). Ed ancora, il principio del legittimo affidamento viene a realizzarsi in tutte le ipotesi in cui una situazione giuridica favorevole al soggetto viene a creare un determinato grado di stabilinella sfera giuridica del destinatario (coT.A.R. Lazio del 10 gennaio 2007, n. 76).

In altre parole, un legittimo affidamento non può formarsi quando il destinatario dell’atto risulti fin dall’inizio al corrente della portata dell’atto richiesto. Ebbene, nel caso di specie, la formazione di un legittimo affidamento in capo alla società ricorrente è smentita sia dalla natura (eccezionale ed autorizzatoria) sia dalla efficacia limitata nel tempo (la corrente stagione sportiva) del provvedimento.

In altri termini, è proprio la chiara ed incontrovertibile percezione della natura e degli effetti del provvedimento richiesto a rendere labili tutte le considerazioni svolte in merito alla asserita lesione del legittimo affidamento della ASD Luiss, mancandone gli elementi di fatto e di diritto. Ancor più nella misura in cui, attraverso un inevitabile bilanciamento di interessi, sorge l’esigenza di tutelare  il preminente  interesse pubblico,  che nel caso di specie si estrinseca nel principio di legalità alla base dell’ordinamento sportivo complessivamente considerato.

Inoltre, avendo maturato la ASD Luiss, rispetto al provvedimento richiesto, una posizione di mera aspettativa di fatto, inevitabilmente, essa cede rispetto al più generale principio di certezza del diritto. Laffidamento, infatti, può dirsi qualificato, non configurando una mera aspettativa di fatto, laddove, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, risulti in modo inequivoco che la P.A. abbia indotto nel privato la ragionevole consapevolezza che gli atti posti in essere comportino vantaggi, anche a seguito del lungo tempo trascorso dalla loro adozione senza atti di autotutela (in questi termini, anche se in riferimento alla lesione del legittimo affidamento a seguito di intervento in autotutela della Amministrazione Pubblica, v. Cons. St., sez. VI, 21 aprile 2015, n. 2019; negli stessi termini, Cons. St., sez. V, 3 agosto 2012, n. 4440).

Volendo sostenere la tesi della società ricorrente, infatti, tale ultimo principio verrebbe inevitabilmente pregiudicato, favorendo un uso strumentale della normativa FIP in materia. Lobbligo di iscrivere a referto un numero minimo di giocatori under, infatti, rappresenta una regola generale, pacificamente imposta dal Regolamento DOA della Federazione e, pertanto, la sua deroga non può che essere disposta dalla FIP in relazione ai singoli casi di volta in volta esaminati e, in ogni caso, limitatamente alla stagione sportiva di riferimento.

Senza considerare che, peraltro, la sua sistematica violazione, per diversa interpretazione della normativa richiamata, comprometterebbe la regolarità del campionato stesso, integrando, così, una violazione del principio di uguaglianza tra i partecipanti.

Per ogni stagione sportiva, quindi, la FIP è chiamata ad una valutazione degli interessi coinvolti, al fine di garantire il rispetto della richiamata normativa di riferimento e dei relativi principi di diritto, motivo per cui, è ulteriormente smentita la asserita natura meramente confermativa del provvedimento richiesto.

Da ultimo, per tutte le considerazioni svolte in ordine alla posizione della ricorrente (mera aspettativa di fatto) e alla natura (derogatoria) del provvedimento richiesto, è da ritenersi infondata anche la pretesa violazione del principio del silenzio – assenso.

Il silenzio-assenso è descritto all’art. 20, L. n. 241/1990, come istituto generale, applicabile a tutti i procedimenti ad istanza di parte finalizzati al rilascio di provvedimenti amministrativi. Pertanto, solo per questi casi il silenzio dellamministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda” se la stessa amministrazione non comunica all’interessato, nel termine indicato dall’art. 2, commi 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dallistanza, non indice una conferenza di servizi. Di fondamentale importanza, quindi, è la determinazione dei limiti e dei presupposti, oltre che la determinazione delle caratteristiche per cui la domanda del privato finalizzata ad un provvedimento ampliativo è accolta, con la conseguenza che il privato potrà svolgere la relativa attività come se fosse stato emanato nei suoi riguardi il corrispondente provvedimento favorevole. In altre parole, ciò che rileva, in primis, sono i requisiti di perfezionamento della fattispecie del silenzio richiesti per la completezza della domanda del privato, che presuppongono, inoltre, il decorso del termine per provvedere dell’Amministrazione, qualora questultima sia obbligata in tal senso (ex multis, v. T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 aprile 2013, n. 704; T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. IV, 6 marzo 2013, n. 1247; Cons. St., Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15).

Nel caso in esame, diversamente, come già evidenziato, la posizione della ASD Luiss è del tutto peculiare, nella misura in cui, estrinsecandosi in una mera aspettativa di fatto, vertendo sulla deroga ad una regola imposta dalla FIP, questultima è chiamata ad esercitare una valutazione discrezionale in base agli interessi coinvolti, senza alcun obbligo provvedimentale. Pertanto, in tale ipotesi non è prescritto alcun procedimento e, anche laddove fosse previsto, non potrebbe certo concludersi con un silenzio-assenso, soprattutto in ragione dell’oggetto e delle modalità della richiesta avanzata dalla società ricorrente.

Anche da questo punto di vista, infine, a fronte del mancato riscontro da parte della FIP, appare irragionevole, oltre che smentito dalla normativa di riferimento più volte richiamata, il comportamento della ASD Luiss, la quale ben avrebbe dovuto rispettare l’obbligo imposto dal Regolamento DOA.

 

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

definitivamente pronunziando sulla controversia in epigrafe, rigetta il ricorso.

 

Spese compensate.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori con il mezzo della posta elettronica.

  Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 04 aprile 2017.

 

 

 

 

Il Presidente                                                                                       Il Relatore

 

F.to Vito Branca                                                                                 F.to Cesare San Mauro

 

 

 

Depositato in Roma in data 11 maggio 2017.

Il Segretario

 

F.to Alvio La Face
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