CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39 del 12/05/2017 – RaffaeleTartaglia/Federazione Italiana Giuoco Calcio

          Decisione n. 39

Anno 2017

 

  

 

         IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

 

composta da

Attilio ZimatorePresidente

Enrico del Prato

Oreste Fasano

Angelo Piazza - Componenti

Vincenzo Nunziata - Relatore

ha pronunciato la seguente

 

 

          DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2017, presentato, in data 23 marzo 2017, dal sig. Raffaele Tartaglia, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Madìa,

          contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

 

avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 112/CFA del 17 marzo 2017, notificata in pari data, con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, è stata irrogata, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della inibizione temporanea della durata di anni uno e mesi sei, oltre all'ammenda pari ad € 10.000,00, per l'asserita violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 21 delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto FIGC;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 27 febbraio 2017, l’avv. Nicola Madìa, per il ricorrentesig. Raffaele Tartaglia, nonché l’avv. Letizia Mazzarelli, assistita dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Vincenzo Nunziata.

          Ritenuto in fatto

Con ricorso  prot. 00263 del 22 marzo 2017, l’ing.  Raffaele Tartaglia ha proposto  ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 112/CFA del 17 marzo 2017, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dell’illecito di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva e, in parziale riforma della decisione di primo grado, punito con la sanzione dell’inibizione temporanea della durata di anni uno e mesi sei e con quella dell’ammenda di € 10.000,00.

In punto di fatto, consta che:

- in data 22 dicembre 2012 la GVG Immobiliare s.r.l. acquistava la maggioranza delle quote della Carrarese Calcio s.r.l.;

- già i bilanci chiusi fino al 2015 mettevano in evidenza una situazione finanziaria precaria;

- nel settembre 2015 la Progetto Carrara s.r.l., di cui il Tartaglia era amministratore unico, acquisiva il 70% delle quote della Carrarese: nel nuovo CdA sedeva l’odierno ricorrente;

- nel successivo ottobre, anche a seguito dei rilievi del Collegio Sindacale, tutti i componenti del CdA rassegnavano le dimissioni, mentre, nel dicembre 2015, la società veniva posta in liquidazione ed infine, nel febbraio 2016, dichiarata fallita dal Tribunale di Massa;

- il Tartaglia veniva, quindi, deferito dal Procuratore Federale per aver determinato, in qualità di Amministratore, con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società…”;

- il Tribunale Federale Nazionale, riconosciutane la responsabilità, infliggeva al ricorrente la inibizione per anni tre, con ammenda di € 20.000,00;

- proposto appello dall’interessato, come detto, la Corte Federale d’Appello confermava l’affermazione di responsabilità del Tartaglia, riducendo peraltro la sanzione.

Ha proposto ricorso il Tartaglia, con il quale si censura sostanzialmente il difetto e la contraddittorietà della motivazione, il mancato esame di elementi difensivi fondamentali e l’entità della sanzione irrogata.

Resiste la FIGC, deducendo la inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

 

Ritenuto in diritto

  

Ritiene il Collegio che il ricorso proposto sia fondato sotto il profilo del difetto di motivazione. Preliminarmente, devono respingersi le eccezioni di inammissibilità proposte dalla FIGC.

Quanto alla mancata esposizione del fatto e delle ragioni di diritto, questione sulla quale la difesa della FIGC ha insistito anche in discussione, deve osservarsi che il ricorso, sia pure in forma succinta, ricostruisce il fatto ed espone le ragioni di impugnazione, così consentendo al giudicante di valutarle ed alla controparte di conoscerle e ad esse contraddire (così come in concreto avvenuto). L’atto, pertanto, ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156, comma terzo, c.p.c.).

 

Orbene, venendo alle censure proposte, il Collegio ritiene di accogliere il dedotto vizio di difetto e contraddittorietà di motivazione.

 

Va, in proposito, premesso che la difesa della FIGC contesta la deducibilità in questa sede del vizio di contraddittorietà della motivazione. Senonchè, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questo Collegio (da ultimo, decisione n. 62 del 2016) ammette la deducibilità del vizio di motivazione anche sotto il profilo della contraddittorietà, affermandosi testualmente al riguardo che “il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è (…) preordinato all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contradditorietà della motivazione”. Lo stesso principio è stato più di recente riaffermato dalla Terza sezione del Collegio di Garanzia nella sentenza 3 marzo 2017, n. 18.

Appaiono, in effetti, fondate le censure proposte dalla difesa del ricorrente, ove si segnala che dagli atti emergeva pacificamente il risalente stato di decozione della società, rispetto al quale minimo, se non propriamente inesistente, poteva essere stato il contributo causale del Tartaglia, che aveva ricoperto la carica di consigliere per soli tre mesi e si era concretamente occupato della gestione societaria per un periodo significativamente inferiore.

 

In proposito, la Corte Federale d’Appello ha mostrato di nutrire essa stessa delle perplessità, così riducendo in maniera significativa la sanzione rispetto al giudizio di primo grado.

 

Sennonché, non appare esternata la compiuta ragione del convincimento del Giudice dell’appello in ordine alla rilevanza del contributo causale del Tartaglia rispetto ad una situazione di dissesto della società già ampiamente verificatasi e che avrebbe, semmai, richiesto una consistente ricapitalizzazione al fine di evitare la altrimenti inevitabile dichiarazione di fallimento.

 

Comportamento, quest’ultimo, che non poteva comunque pretendersi dal Tartaglia, il quale però aveva provveduto a convocare l’Assemblea dei soci in data 2 ottobre 2015, ponendo all’ordine del giorno, tra l’altro, laverifica della situazione economica e patrimoniale”.

 

Tale ultimo comportamento, in particolare, appare significativo al fine di valutare nel concreto l’operato del ricorrente, che si è comunque adoperato per segnalare ai soci la situazione di degrado patrimoniale.

 

Gli atti devono dunque essere trasmessi alla Corte Federale di Appello per quanto di competenza.

 

          P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

Accoglie il ricorso e rinvia alla Corte Federale d’Appello della FIGC, perché rinnovi la sua valutazione, come specificato in motivazione.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 aprile 2017.

 

Il Presidente                                                                  Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                     F.to Vincenzo Nunziata

 

Depositato in Roma in data 12 maggio 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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