CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60 del 22/08/2017 – Rende Calcio 1968 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione 60

Anno 2017

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

Composta da:

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Giuseppe Andreotta

Guido Cecinelli

Vincenzo Ioffredi - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2017, presentato, in data 7 agosto 2017, dalla società Rende Calcio 1968 s.r.l., in persona del presidente e legale rapp.te p.t., sig. Fabio Coscarella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone;

 

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

avverso

 

la delibera del Consiglio Federale FIGC (C.U. n. 30/A del 4 Agosto 2017)avente ad oggetto la reiezione della domanda di ripescaggio al Campionato di Serie C 2017/18, presentata dall’odierna ricorrente, per la stagione sportiva  2017/2018.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nel corso dell’udienza dell’ 11 agosto 2017, gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, per la ricorrente, Rende Calcio 1968 s.r.l., e l’avv. Letizia Mazzarelli, assistita dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

Ritenuto in fatto

 

 

Con il ricorso a questo Collegio di Garanzia, la Rende Calcio 1968 s.r.l. ha impugnato la delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 30/A del 4 agosto 2017, dolendosi del fatto che il Consiglio Federale della FIGC aveva deliberato il non accoglimento della domanda di ripescaggio avanzata dalla medesima società, sul presupposto che “la società Rende Calcio 1968 S.r.l., fermo il rispetto degli altri adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017, quanto alle garanzie richieste dal citato comunicato, ha depositato: a) entro il termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due fideiussioni bancarie, per le quali, come attestato dalla Lega Pro, non è pervenuta conferma di validità; b) in dataagosto 2017, quindi oltre il suddetto termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due polizze fideiussorie assicurative per le quali è pervenuta conferma di validità e quindi ritenuto che, alla luce di quanto esposto, la società Rende Calcio 1968

S.r.l. non ha soddisfatto nel termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, tutti i requisiti prescritti per l’accoglimento della domanda di ripescaggio, visto l’art. 27 dello Statuto federale, delibera di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda presentata, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017, dalla società Rende Calcio 1968 S.r.l.

La ricorrente affida le sue doglianze ad un unico motivo di gravame, avente ad oggetto la assoluta illegittimità ed erroneità della impugnata delibera”, per non aver tenuto conto, sempre a dire della ricorrente, del fatto che la Rende avrebbe rispettato il termine del deposito delle garanzie fideiussorie, facendo leva non tanto sulla data di deposito (delle seconde fidejussioni) quanto sulla decorrenza della copertura dei richiamati documenti (il 27 luglio 2017) e sottolineando che, quanto alle prime fidejussioni depositate, essa ricorrente, appena avuto sentore per le vie brevi (sic!) del dubbio sollevato dalla Lega Pro, si era subito attivata a sostituirle con altre rilasciate da emittente diverso. Aggiunge, altresì, invocando la buona fede e l’errore scusabile dovuto al fatto che, laddove dimostrata la non validità delle fidejussioni inizialmente depositate, essa ricorrente fosse stata vittima di una truffa a cui avrebbe posto rimedio non solo con il deposito di altre due fidejussioni (ritenute dalla Lega Pro valide) in data 1 agosto 2017 (ergo oltre il termine perentorio del 28 luglio 2017), ma anche presentando denuncia di querela dinanzi alla Guardia di Finanza per i fatti narrati.

Concludeva, pertanto, per il suddetto annullamento, all’uopo domandando la concessione della Licenza Nazionale per essere iscritta al Campionato di serie C, per la stagione 2017/2018.

La Figc si è ritualmente costituita in giudizio con memoria di difesa, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Su queste premesse in fatto, è opportuno svolgere le seguenti considerazioni in

 

diritto

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La vicenda oggetto di delibazione da parte dello scrivente Collegio è connotata da caratteristiche di estrema complessità e particolarità sulle quali è bene, anche facendo leva sulla funzione nomofilattica del Collegio di Garanzia, disegnare un perimetro di riferimento in tema di interpretazione autentica delle norme di diritto sportivo e, in una prospettiva de iure condendo, per alcune lacune formali e sostanziali che lo scrivente Collegio ha “scoperto” proprio grazie al caso in esame.

E’ bene da subito precisare come Questo Collegio ha ben presente l’orientamento quasi monolitico formatosi in seno al Collegio di Garanzia medesimo in ordine alla perentorietà dei termini ed alla importanza del deposito puntuale della documentazione richiesta per poter accedere ai campionati sia in via diretta che a seguito di ripescaggi (cfr. Collegio di Garanzia, Decisione 31/2016; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 38/2014; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 21/2014; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 24/2013; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 17-18/2011)precedenti peraltro puntualmente richiamati dalla difesa della FIGC - ma è proprio dall’analisi di detti precedenti - che sono ovviamente da ribadire in questa sede - che si giunge ad un approdo diverso nel caso in esame.

Invero, tutti i precedenti citati fanno sempre riferimento alla mancata produzione dei documenti nel termine fissato per il deposito e/o in presenza di atti formali di prova della non validità e/o efficacia delle fidejussioni depositate. Il giudizio cui è chiamato a decidere il Collegio in questa sede, invece, sebbene prima facie sembrerebbe innervarsi nel solco delle richiamate casistiche, ad un approfondimento puntuale si connota di sue specificità.

E valga il vero. La delibera di diniego del ripescaggio oggidì impugnata afferma testualmente che la società Rende Calcio 1968 S.r.l., fermo il rispetto degli altri adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017, quanto alle garanzie richieste dal citato comunicato, ha depositato: a) entro il termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due fideiussioni bancarie, per le quali, come attestato dalla Lega Pro, non è pervenuta conferma di validità; b) in dataagosto 2017, quindi oltre il suddetto termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due polizze fideiussorie assicurative per le quali è pervenuta conferma di validità”. Come è agevole notare, è lo stesso Consiglio Federale a statuire che la società ha assolto l’onere di presentazione della documentazione nel termine del 28 luglio 2017 (ovvero quello stabilito nel C.U. 10/A del 14 luglio 2017), ma la esclude dal ripescaggio per una circostanza del tutto singolare e cioè perché per le fidejussioni depositate in quella data non è pervenuta conferma di validità”, ergo la esclusione dal ripescaggio non è da ancorarsi al mancato rispetto del termine perentorio stabilito per la presentazione della documentazione, ma per un motivo “altro” per il quale non v’è traccia nelle norme federali di una sanzione di decadenza o di rifiuto della domanda depositata. Il vulnus normativo è di tutta evidenza e si è palesato anche in sede di discussione orale, laddove lo scrivente Collegio ha chiesto ai difensori delle parti, a fronte comunque di fidejussioni con decorrenza dal 27 luglio 2017, quale fosse ed in capo a chi cadesse l’onere di “confermare la validità” delle medesime fidejussioni, senza ricevere risposta esaustiva, se non un richiamo a due note inviate via e- mail (non posta elettronica certificata ma semplice e-mail, quindi anche senza una dotazione di autenticità e paternità cristallizzata ai sensi del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68) alla Lega Pro, con cui un impiegato di banca riferisce che le fidejussioni non sarebbero state valide. Ma il dato più significativo è da rivenirsi nel fatto che le citate e-mail recano data 8 agosto 2017 e 9 agosto 2017, cioè rispettivamente quattro e cinque giorni dopo che la FIGC aveva già deliberato di respingere la domanda di ripescaggio della ricorrente e pubblicato la decisione con il C.U. 30/A del 4 agosto 2017. Orbene, non v’è chi non veda come non esista un   sistema   di   “collaudo”   delle   garanzie   depositate   da   parte   degli   organi   che, normativamente, a ciò sono deputati nell’ordinamento italiano, ovvero la Banca d’Italia e l’Ivass a seconda se le garanzie siano prestate da Istituti di Credito o da Assicurazioni Private, affidandosi, le Leghe e le Federazioni, a canali e/o fonti personali ai quali non può attribuirsi il requisito di certezza, ancor più se quest’ultima non viene cristallizzata in atti formali la cui provenienza possa essere a monte certificata e/o verificata. può valere sul punto il richiamo alla necessità di speditezza delle verifiche per le imminenze di avvio dei campionati, atteso che gli strumenti informatici ed elettronici oggi conosciuti consentono verifiche istantanee per ottenere le quali, sarebbe opportuno, de iure condendo, stipulare apposite intese da parte del CONI (con Banca d’Italia e Ivass) a beneficio delle Federazioni e delle Leghe, per dare uniformità e certezza alle disposizioni adottate sul tema che, in caso contrario, comporterebbero, come nel caso di specie, l’adozione di provvedimenti basati su ipotesi probabilistiche che comprimono diritti soggettivi ed interessi legittimi qualificati delle società affiliate a scapito dell’affermazione e della promozione del movimento sportivo, la cui promozione, ancor prima che nelle norme di dettaglio, è custodita nella Carta Costituzionale all’art. 3.

D’altra parte, questo stato di incertezza è stato denunciato dalla ricorrente alla pagina 5, terzo capoverso, del ricorso introduttivo, laddove si legge “…allorquando, subito dopo l’avvenuto deposito (delle prime fidejussioni, ndr), la Lega Pro manifestava qualche perplessità circa la validità delle medesime, la Rende Calcio 1968 s.r.l., nel dubbio, non esitava un solo istante e, nello stesso giorno 27 luglio 2017, provvedeva….(omissis) a richiedere ed ottenere dalla ArgoGlobal SE, due nuove polizze”. E’, pertanto, di tutta evidenza, che non vi è alcuna certezza sulle dinamiche di accertamento di validità o meno delle fidejussioni,tampoco v’è traccia agli atti della resistente FIGC di documenti antecedenti alla adozione del provvedimento di diniego al ripescaggio che attestino, dimostrino e sanciscano la effettività di quelle “perplessità” palesate in modi ad oggi ancora non chiariti.

Ma non solo. Il C.U. 10/A del 14 luglio 2017, nello stabilire quali fossero i criteri ed i termini di ripescaggio delle società aspiranti, richiama per relationem il C.U. 113/A del 3 febbraio 2017, con il quale venivano approvati i criteri per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di serie C. Ebbene, il Sistema Licenze Nazionali 2017/2018 approvato col richiamato C.U. 113/A del 3 febbraio 2017, al Titolo I, lett. E, n. 9, nello stabilire l’obbligo di depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata dalle Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia o dai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., secondo le prescrizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 122/A del 20 febbraio 2017, dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali”, non sanziona la mancata presentazione con il respingimento della domanda di ripescaggio, ma unicamente con la penalizzazione di un punto in classifica a seguito di deferimento della Procura Federale (che nel nostro caso non v’è stato), ritenendo tale omissione un illecito disciplinare.

Quest’ultimo aspetto, sia chiaro, non vuol dire che il termine perentorio prescritto dalla FIGC sia in qualche modo sforabile a causa di eventi imponderabili, atteso che va precisato come la decadenza sia un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all’annullamento di uno stato o rapporto giuridico. È disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. e, secondo un’opinione piuttosto diffusa, sarebbe una causa di estinzione di un diritto soggettivo, ma si osserva, in contrario, che effetto della decadenza è l’impossibilità di esercitare un potere in un singolo caso, nonostante che il potere medesimo rimanga in vita per tutti gli altri casi in cui ricorre. Apertis verbis, la decadenza ha la funzione di assicurare che lo stato di incertezza relativo ad alcune situazioni giuridiche sia limitato a periodi assai contenuti nel tempo: ciò spiega perché sono irrilevanti le circostanze soggettive ed oggettive che abbiano impedito ad un soggetto di esercitare il diritto (o assolvere ad un obbligo) e che siano invece idonee a interrompere la prescrizione o, salvo che sia disposto altrimenti, a sospenderla (art. 2964 c.c.). Nel caso che ci occupa, la ricorrente non è incorsa nel mancato rispetto dei termini previsti per il deposito dei documenti utili al ripescaggio ed è lo stesso Consiglio Federale ad ammetterlo, laddove afferma che la Rendeha depositato”, ma è stata esclusa dal ripescaggio per una motivazione ulteriore relativa alla “mancata conferma di validità” di quei documenti che, giova ribadirlo, non costituisce un onere a carico della società medesima e non è presente nell’elenco dei requisiti utili al beneficio dell’ammissione al campionato.

Dinanzi ad un quadro così delineato - e che nulla ha a che vedere con le conseguenze sulla inottemperanza ad una perentorietà dei termini - non è né giusto in linea coi principi del movimento sportivo ripercuotere una lacuna normativa o un lapsus calami o una distrazione del legislatore sportivo su di una società che, in ogni caso, pur in presenza di uno stato di assoluta incertezza nel senso innanzi descritto, si è resa parte diligente, provvedendo alla integrazione documentale sebbene, in linea concettuale, a tanto non sarebbe stata neppure tenuta, perché alcun atto formale, comprovante la mancata validità delle prime fidejussioni, le era stato notificato.

Ad adiuvandum - senza voler affermare che questo sia un principio di autonomo valore motivazionale utile di persolo ad una pronuncia favorevole - neppure può sottacersi che non vi sono contro interessati nel presente procedimento e, pertanto, anche in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite di Questo Collegio (cfr. Decisione 44/15,  nella parte in cui si è stabilito che “non risulta vi siano possibili contro interessati e che appare, in tale quadro prevalente l’interesse di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva”), il ricorso deve essere accolto.

La manifesta ed evidente complessità della vicenda, le lacune normative denunciate e la novità delle questioni trattate, impongono la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla FIGC e alla Lega Pro, ciascuna per le proprie competenze, previa concessione della Licenza Nazionale, l’iscrizione della società ricorrente al Campionato di Lega ProSerie C 2017/2018.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 agosto 2017.

Il Presidente                                                                                       Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                              F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma in data 22 agosto 2017.

Per il Segretario

F.to Gabriele Murabito

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