CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 62 del 06/09/2017 – A.C. Lumezzane S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 62

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da

Mario SaninoPresidente

Guido Cecinelli - Relatore

Giuseppe Andreotta V

incenzo Ioffredi

Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 84/2017 presentato, in data 9 agosto 2017, dalla Società

A.C. Lumezzane S.p.A., in persona del Presidente, dr. Renzo Cavagna, rappresentata e difesa dall’avv. Gianmaria Daminato,

 

contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dell’avv. Letizia Mazzarelli,

avverso la mancata riammissione della A.C. Lumezzane S.p.A. alla Serie “C” (C.U. n. 30/A del 4 agosto 2017) per la stagione sportiva 2017/2018.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, all’udienza del 1 settembre 2017: l’avv. Gianmaria Daminato, per la ricorrente A.C. Lumezzane S.p.A., nonché gli avv.ti Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Guido Cecinelli.

 

Ritenuto in fatto

 

 

Con ricorso in data 9 agosto 2017, la A.C. Lumezzane S.p.A. ha impugnato la propria, mancata riammissione al Campionato di Serie “C” per la stagione 2017/2018, pubblicata sul C.U. n. 30/A del 4/8/2017, e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio della FIGC in relazione all’omessa decisione sull’ammissione della ricorrente al medesimo Campionato.

La vicenda trae origine dalla istanza di riammissione al Campionato di Serie C 2017-2018 presentata il 28 luglio 2017 dall’A.C. Lumezzane, nonostante la retrocessione maturata sul campo nel Campionato di Serie “D”.

Il 4 agosto 2017, il Consiglio federale FIGC, nello statuire in merito alle vacanze di organico campionati professionistici 2017-2018: provvedimenti conseguenti”, emanava nei confronti di altre società istanti (Triestina, Rieti e Rende) i conseguenti provvedimenti espressi di accoglimento o rigetto delle rispettive domande di ripescaggio.

Orbene, non risultando destinataria di alcun provvedimento, la società ricorrente, in data 8 agosto 2017, chiedeva delucidazioni in merito alla Lega Pro: Con la presente chiedo cortesemente due righe, alla mia lega, di attestazione per completare il mio ricorso al TAR che ufficializzino che la mia società secondo i parametri del comunicato ufficiale figc n. 163/a è l’unica di tutta la serie C ad avere titolo per il ripescaggio/riammissione […]”.

Nelle more, l’A.C. Lumezzane promuoveva ricorso dinanzi al TAR per il Lazio avverso il silenzio della Federazione, formulando le medesime conclusioni rassegnate al Collegio di Garanzia con violazione della clausola compromissoria. In risposta alla suddetta comunicazione, la Direzione Generale della Lega Pro, nello stesso giorno, confermava che la Società aveva titolo per la presentazione della domanda di ripescaggio, entro i termini previsti dal C.U. della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 10/A del 14 luglio 2017, in quanto nessuna delle cause di preclusione previste dai punti D1, D2, D3, D4 e D5 del C.U. della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 163/A del 26 maggio 2017 le avrebbero impedito un eventuale ripescaggio”.

Quanto agli aspetti riguardanti la richiesta riammissione cautelare, occorre rilevare che la ricorrente sosteneva che la decisione del Collegio sarebbe dovuta intervenire in tempi brevi, atteso che, in data 11 agosto 2017, sono stati emanati i calendari di Serie C e che, in data 27 agosto 2017, iniziava il Campionato.

L’A.C. Lumezzane, nei motivi di ricorso, rilevava preliminarmente come il gravame veniva proposto sulla base della suindicata comunicazione della Lega Pro dell’8 agosto, in quanto provvedimento conseguenziale che potrebbe far ipotizzare un rigetto della pregressa istanza di riammissione”.

Sulla base di ciò, sosteneva la ricorrente che il silenzio dalla Federazione era illegittimo in quanto serbato in violazione di legge, poiché, nello statuire su vacanze di organico campionati professionistici 2017-2018: provvedimenti conseguenti”, la Federazione non si sarebbe pronunciata, nonostante l’istanza presentata dall’odierna ricorrente in data 28 luglio 2017.

Da tale motivo, a detta dell’A.C. Lumezzane, deriverebbe altresì un eccesso di potere per disparità di trattamento poiché la società ricorrente, a differenza di Triestina, Rende e Rieti, non sarebbe stata destinataria di un provvedimento espresso. Siffatta situazione avrebbe dunque costretto l’A.C. Lumezzane a proporre ricorso al TAR contro il silenzio sul punto serbato nella delibera del Consiglio Federale, rimanendo questa impossibilitata a proporre ricorso al Collegio di Garanzia, ai sensi del Regolamento di cui all’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

Da ultimo, l’A.C. Lumezzane rilevava come già nell’istanza di riammissione era stato evidenziato il rispetto, da parte della società, degli adempimenti retributivi,  contributivi e fiscali previsti durante la passata stagione, ciò a differenza di quanto posto in essere da altre compagini societarie. Infatti, le condotte omissive di Maceratese e Mantova – come pure di Messina, Como e Latinavincitrici sul campo a discapito della ricorrente, non avrebbero consentito, a detta di quest’ultima, la regolarità del campionato appena concluso.

Concludeva l’A.C. Lumezzane per l’accoglimento del ricorso, censurando il silenzio della Federazione in relazione all’istanza di riammissione proposta dalla ricorrente, e per l’annullamento di ogni deliberazione relativa alle ammissioni per il Campionato di Serie C 17/18; inoltre, chiedeva di ordinare alla FIGC il reintegro nel suddetto campionato.

A seguito del deposito del ricorso, la segreteria del Collegio di Garanzia, in data 11 agosto 2017, provvedeva a comunicare alla Federazione e alla ricorrente la data fissata per l’udienza di discussione. La Federazione segnalava, in pari data, che nessun ricorso le era stato notificato. A ciò faceva seguito il deposito, da parte dell’A.C. Lumezzane, delle evidenze documentali delle PEC inviate alla segreteria Federale contenenti il ricorso de quo; le copie delle PEC recano evidenza prima del non recapito (9 agosto), cui ha fatto seguito il re-invio andato a buon fine (9 agosto), e poi delle ulteriori ricevute di avvenuta consegna e accettazione dell’11 agosto.

Con  atto  del  24  agosto  2017,  la  Federazione  si  costituiva  in  giudizio  eccependo  per  la inammissibilità del ricorso e, comunque, la reiezione dello stesso in quanto infondato nel merito. La FIGC osservava che la società ricorrente non aveva seguito le corrette procedure, limitandosi ad inviare solo una “istanza di riammissione al campionato di Serie C” (sub all. 3 del ricorso) in data 28 luglio 2017.

Pertanto, non essendo tale domanda riconducibile a nessuna delle procedure concorrenziali delineate dalla normativa, la FIGC non si era pronunciata, non sussistendo in capo ad essa nessun obbligo in merito. Rilevava, altresì, che, nella summenzionata istanza, la società chiedeva non già di poter concorrere al ripescaggio, bensì di essere riammessa tout court al Campionato di Serie C (“pur non avendone titolo sportivo, al di fuori delle procedure ufficiali, per come disciplinate dai relativi Comunicati”), ciò evidenziando, a detta della Federazione, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, atteso che il 4 agosto 2017 il Consiglio Federale si era riunito per decidere sull’esito delle procedure di ripescaggio (procedura che mai è stata avviata dall’A.C. Lumezzane, poiché non osservante le procedure di cui ai C.U. n. 113/A del 3 febbraio 2017, n. 163/A del 26 maggio 2017 e n. 10/A del 14 luglio 2017).

Considerato in diritto

 

 

Dagli atti e dai fatti di causa, è emerso che la A.C. Lumezzane S.p.A. non ha mai presentato la prevista domanda di ripescaggio, ma solo una istanza di riammissione. In detta situazione, non potevano gli organi federali pronunciarsi su una domanda di ripescaggio mai depositata con il corredo della documentazione e dei versamenti economici previsti dalle norme (Comunicati Ufficiali n. 163/A e 10/A).

La mancata presentazione della domanda di ripescaggio con i previsti versamenti e con le previste fideiussioni (che non possono essere subordinate alla preventiva ammissione al campionato)  ha  causato  l’irricevibilità  della  domanda,  per  cui  la  FIGC  non  si  è  potuta pronunciare, avendo ricevuto solo una atipica domanda di riammissione non contemplata dalla vigente normativa.

Il  C.U.  n.  113/A  del  3  febbraio  2017  stabiliva  che  le  società,  per  essere  ammesse  al Campionato, dovevano acquisire il titolo di abilitazione (licenza nazionale) con i relativi requisiti economici, finanziari e legali, infrastrutturali, sportivo-organizzativi, mai ottenuto dalla ricorrente. Il Collegio osserva, inoltre, che la A.C. Lumezzane, senza il rispetto della previsione dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni, depositava anche ricorso al TAR per il Lazio (RG 7856/20179), avverso il silenzio rifiuto della FIGC sulla non prevista domanda di riammissione al campionato di Serie “C”, priva dei presupposti di cui al C.U. n. 10/A del 14 luglio 2017 (assegno circolare intestato alla FIGC di € 300.000,00 a titolo di contributo straordinario, fideiussioni a prima richiesta di € 350.000,00 e di € 200.000,00) per l’ottenimento della Licenza Nazionale al fine della partecipazione al Campionato di Serie “C”.

Il Collegio osserva, comunque, che il ricorso odierno, con riferimento alla domanda di riammissione al Campionato di Serie “C” stagione 2017/2018, presentata il 28 luglio 2017, ai sensi dell’art. 54.3, C.G.S. CONI, veniva depositato il 9 agosto 2017 e notificato alla FIGC via PEC in data 11 agosto 2017, senza il rispetto dei termini previsti dall’art. 1.3 del Regolamento che prevede: “il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo PEC, sia alla parte intimata, che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata [omissis] a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato“.

La ricorrente stessa sosteneva che il rigetto della domanda di riammissione (silenzio) veniva esplicitato nel Consiglio Federale del 4 agosto 2017 (omessa pronuncia); pertanto, il ricorso doveva essere notificato alla FIGC entro il 7 agosto 2017, visto che il giorno 6 agosto era domenica.

La notifica del ricorso avvenuta in data 11 agosto 2017 è, comunque, tardiva poiché era già maturato il termine decadenziale della A.C. Lumezzane S.p.A. avverso la mancata ammissione al Campionato.

Il Collegio osserva, ancora, che l’unica data dalla quale decorreva il termine per impugnare era quella del 4 agosto 2017 in sede di riunione per l’esame delle domande di ripescaggio.

Invece, la domanda di riammissione al Campionato di serie “C” presentata dalla ricorrente è irrituale e non riconducibile ad alcuna procedura vigente.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra doglianza; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della costituita F.I.G.C. nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 84/2017, presentato, in data 9 agosto 2017, dalla società A.C. Lumezzane S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), per l’asserita, mancata riammissione della società ricorrente al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  vengono  liquidate  nella  misura  di   1.500,00,  oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 settembre 2017.

  

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                            F.to Guido Cecinelli

  

Depositato in Roma in data 6 settembre 2017.

 

Per il Segretario

F.to Gabriele Murabito

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