CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 64 del 06/09/2017 – A.S.D. Calcio Romanese/Lega Nazionale Dilettanti/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 64

Anno 2017

 

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da

Mario SaninoPresidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Guido Cecinelli

Vincenzo Ioffredi

Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Nel  giudizio  iscritto  al  R.G.  ricorsi  n.  85/2017,  presentato,  in  data  10  agosto  2017,  dalla società A.S.D. Calcio Romanese, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Scalco,

contro

 

 la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta,

e nei confronti

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.),

 

per l’impugnazione della delibera del Presidente della LND del 20 luglio 2017, pubblicata con Dipartimento Interregionale n. 5, nella parte in cui esclude dalla graduatoria di eventuale ripescaggio la società ricorrente; della comunicazione della LND - Dipartimento Interregionale del 28 luglio 2017, ricevuta in data 31 luglio 2017, nella parte in cui conferma, a carico della stessa società ricorrente, la preclusione prevista dal C.U. n. 183 del 21 dicembre 2016; del C.U. LND n. 51 del 1 agosto u.s., nella parte in cui non contempla la società ricorrente tra quelle ripescate, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche endoprocedimentali, ai suddetti provvedimenti impugnati.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 1 settembre 2017, il difensore della ricorrente A.S.D. Calcio Romanese, avv. Andrea Scalco, nonché l’avv. Carlo Gallavotti, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Stefano La Porta, per la resistente LND;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno,  il Relatore, avv.  Giuseppe Andreotta.

Ritenuto in fatto

 

  1.  L’A.S.D. Calcio Romanese (di seguito “Romanese”) ha impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport il provvedimento del Presidente della LND (pubblicato con Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale della LND numero 5 del 20 luglio 2017) che ha estromesso la A.S.D. Romanese dall’elenco delle società che potevano ambire al “ripescaggio” nel campionato di Serie D, stagione 2017/2018.

L’esclusione è stata determinata dal fatto che la stessa Romanese (rectius la società

U.S.D. Calcio, dalla cui fusione con la società A.S.D. Romanese è nata l’odierna istante) aveva beneficiato del ripescaggio in relazione all’iscrizione al campionato 2015/2016

2. La Romanese ricorre al Collegio sulla base di due motivi:

a) il primo motivo ha per oggetto la presunta violazione e falsa applicazione del C.U. della LND n. 183 del 21 dicembre 2016, nella parte in cui sono state fissate le cause di preclusione ai fini del ripescaggio nel campionato di Serie D, per la stagione 2017/2018.

Sostiene la Società ricorrente, con argomentazioni diffuse e puntuali, che la preclusione ivi prevista non troverebbe applicazione con riferimento alla propria situazione, in quanto la dante causa della Romanese, la U.S.D. Calcio, in occasione dell’iscrizione al campionato 2015/2016, non avrebbe beneficiato di un vero e proprio ripescaggio, bensì di una “ammissione in sostituzione”.

b) Con il secondo motivo di ricorso, la Romanese ha dedotto che la preclusione non potrebbe comunque applicarsi, in quanto la società che ha beneficiato del precedente ripescaggio era soggetto diverso rispetto all’odierna ricorrente.

Si è costituita in giudizio anche la Lega, con memoria con la quale ha contestato la fondatezza del ricorso della Romanese.

Considerato in diritto

 

 

Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che il ricorso debba ritenersi fondato limitatamente alla censura dedotta con il primo mezzo. Valgano in argomento le seguenti considerazioni.

In realtà, la normativa applicabile nella fattispecie non sembra chiara e puntuale. L’ordinamento federale, infatti, prevede il “ripescaggio” di squadre nei campionati della Lega, ma la normativa fa riferimento, sempre per ottenere il medesimo risultato, anche alla “ammissione in sostituzione”.

Trattasi, in definitiva, di due istituti che hanno presupposti diversi (di fatto e di diritto) e per i quali è previsto un differente procedimento, ma sembrerebbe potrebbero dar luogo ad effetti diversi.

Insomma, sembra verosimile una sostanziale differenza che supporterebbe le due ipotesi e quindi le eventuali differenti conseguenze cui dovessero dar luogo le ipotesi richiamate (si richiama in argomento anche l’intervento del TAR Lazio, Sez. I ter, 24/05/2017, n. 6121).

Per il ripescaggio la conseguenza è individuabile, ma non è così per la ammissione con riserva, certamente istituto che ha presupposti diversi dal ripescaggio.

Ne discende che in questa prospettiva, sempre auspicando un illuminato e decisivo intervento chiarificatore del legislatore sportivo, sul punto merita accoglimento il primo motivo di appello con il quale la ricorrente si duole di una errata applicazione della normativa (e comunque denuncia la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia), assumendo che la

U.S.D. Calcio non sarebbe stata destinataria di un ripescaggio, nel qual caso sarebbe inevitabile la esclusione della ricorrente, bensì di una ammissione in sostituzione che sarebbe istituto diverso e per il quale la normativa non prevedrebbe alcun effetto pregiudizievole per la squadra.

L’incertezza delle disposizioni sull’argomento non può riverberarsi in senso negativo sulla posizione delle squadre, che conseguentemente possono a ragione dolersi nel caso la Federazione applicasse l’uno e l’altro dei due istituti, senza rendere consapevole la squadra beneficiaria delle eventuali diverse conseguenze che si potrebbero verificare nei suoi confronti.

L’accoglimento del motivo dedotto dalla ricorrente non consente, peraltro, che il Collegio si dia carico di valutare la sussistenza dei requisiti per la ammissione al campionato, così come esonera il Collegio dal doversi pronunciare sul secondo motivo di ricorso perché assorbito.

Di qui, appunto, la rimessione degli atti alla Lega per la prosecuzione e definizione del procedimento avente per oggetto la iscrizione al campionato 2015/2016.

In considerazione della delicatezza della questione, appare giusto compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Accoglie il primo motivo di ricorso e, per l’effetto, annulla, per quel che riguarda la posizione della A.S.D. Calcio Romanese, la delibera della LND di cui al C.U. n. 5 del 20 luglio 2017 e la delibera della LND di cui al C.U. n. 51 del 1 agosto 2017, rimettendo alla Lega medesima la verifica della sussistenza dei requisiti per il ripescaggio della A.S.D. Calcio Romanese, senza tener conto della precedente goduta sostituzione.

Dichiara assorbita ogni altra doglianza.

 

Spese compensate.

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 settembre 2017.

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                            F.to Giuseppe Andreotta


 Depositato in Roma in data 6 settembre 2017.

Per il Segretario

F.to Gabriele Murabito

 

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