CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63 del 06/09/2017 – U.S. Città di Palermo S.p.A./Delfino Pescara S.p.A./Empoli Football Club S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B (contributo promozione)

Decisione n. 63

Anno 2017

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

Dante D’AlessioPresidente

Giovanni Iannini - Relatore

Cristina Mazzamauro

Laura Santoro

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2017, presentato, in data 27 giugno 2017, dalle società Unione Sportiva Città di Palermo S.p.A., Delfino Pescara 1936 S.p.A. ed Empoli Football Club S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Maurizio Zamparini, per la U.S. Città di Palermo, Daniele Sebastiani, per la Delfino Pescara 1936, e Fabrizio Corsi, per l’Empoli FC, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Vittorio Rigo e Massimo Diana,

contro

 

 la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del vicepresidente p.t., avv. Andrea Corradino, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ferrari e Matilde Rota;

 

 

per la dichiarazione di illegittimità della pretesa della Lega di Serie B di far gravare sulle ricorrenti un prelievo sulle somme che la Lega Nazionale Professionisti di Serie A distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato di calcio, derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché per l’annullamento delle delibere dell’8 luglio 2009, 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014 e 15 aprile 2014, di approvazione della norma oggi trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione, all’art. 1, punto 1.1, Capo I, a base della pretesa, e di ogni altro atto presupposto o consequenziale, tra cui la nota n. 769 del 13 giugno 2017, avente ad oggetto, comunicazione adempimenti Serie B stagione sportiva 2017/2018”, con cui la Lega di Serie B ha imposto, a garanzia del pagamento del contributo di solidarietà promozione, l’invio entro il 30 giugno 2017, quale condizione per l’ammissione al Campionato di Serie B, di un triplice atto di cessione di crediti futuri che le società odierne ricorrenti dovessero maturare nei confronti della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 24 luglio 2017, i difensori delle società ricorrenti, avv.ti Gianluigi Pellegrino, Vittorio Rigo e Massimo Diana, nonché l’avv. Matilde Rota, per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, come da verbale;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Giovanni Iannini.

Ritenuto in fatto

 

 

1.- Alla conclusione della stagione 2016/2017 del Campionato di calcio di Serie A, le società

U.S. Città di Palermo S.p.A., Empoli Football Club S.p.A. e Delfino Pescara S.p.A. sono state retrocesse nella serie inferiore. Esse, pertanto, disputeranno la prossima stagione calcistica nel Campionato di Serie B.

Con nota n. 769 del 13 giugno 2017, avente ad oggetto comunicazione adempimenti Serie B stagione sportiva 2017/2018”, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (in prosieguo anche LNPB o Lega di B) ha chiesto alle società menzionate la sottoscrizione, a norma dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della Lega, di un triplice atto di cessione di crediti futuri che le società odierne ricorrenti dovessero maturare nei confronti della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, in sede di riparto dei diritti televisivi, in caso di conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A e di permanenza nelle stagioni successive alla prima. La Lega ha imposto la sottoscrizione di tale atto entro il 30 giugno 2017, condizionando a tale adempimento l’iscrizione nel Campionato di Serie B.

I crediti da cedere, secondo le previsioni del Codice di Autoregolamentazione, ammontano a € 3.000.000,00 per il primo anno successivo all’eventuale promozione in Serie A, a € 1.500.000,00 in caso di permanenza nella stagione successiva e a ulteriori2.000.000,00 nel caso in cui la società acquisisca titolo a partecipare a una terza stagione nella massima serie.

2.- Le tre società destinatarie della comunicazione hanno inteso contrastare le pretese della Lega di Serie B e hanno proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, deducendo l’illegittimità dell’art. 1, punto 1.1, del Codice di Autoregolamentazione, per contrasto con i principi di lealtà e regolarità sportiva, nonché per violazione degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 9/2008, dell’art. 16.1.j dello Statuto della Lega di Serie B e dell’Accordo di separazione dei proventi tra Lega Serie A e Lega di Serie B, di cui alla Delibera LNP del 25 agosto 2009.

Il previsto spostamento patrimoniale sarebbe privo di giustificazione e manifestamente iniquo e comporterebbe la violazione dei principi di lealtà e regolarità sportiva.

Il contributo di solidarietà, per il caso di permanenza in Serie A per altre due stagioni oltre la prima, sarebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 16, punto 16.1.j, dello Statuto della Lega di Serie B.

Le ricorrenti hanno concluso chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità della pretesa della Lega di Serie B di far gravare sulle ricorrenti stesse un prelievo sulle somme che la Lega Nazionale Professionisti di Serie A distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato di calcio derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi e che siano annullate le delibere dell’8 luglio 2009, 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014 e 15 aprile 2014, di approvazione della norma oggi trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione, all’art. 1, punto 1.1, Capo I, a base della pretesa, nonché la nota n. 769 del 13 giugno 2017. Con vittoria di spese del giudizio.

3.- Si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Professionisti Serie B che, effettuata un’ampia ricostruzione delle norme che disciplinano il funzionamento della Lega, ha rilevato che la regola di cui all’art. 1.3 del Codice di Autoregolamentazione, che sanziona con la mancata ammissione al Campionato l’inosservanza degli obblighi di cessione dei crediti in questione, è priva di validità ed efficacia, giacché spetta solo alla Federazione disciplinare le condizioni di ammissione ai campionati.

La Lega resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sotto vari profili, rilevando che:

  • pur essendo stata impugnata la delibera dell’8 luglio 2009 della Lega Nazionale Professionisti, oggi in liquidazione, che ha introdotto per la prima volta il contributo di promozione, tale Lega non è stata evocata in giudizio;
  • l’Empoli ha partecipato all’Assemblea del 29 novembre 2012 e ha votato a favore  della modifica del contributo promozione, nell’ammontare oggi previsto per i tre anni; - tale deliberazione è pienamente vincolante, oltre che nei confronti dell’Empoli, anche nei confronti delle società del Palermo e del Pescara,  che hanno assunto  la qualità di  associate  nella stagione 2013/2014;
  • l’azione proposta dalle ricorrenti è tardiva, in quanto avanzata a distanza di anni dall’adozione della deliberazione e dal momento in cui essa è divenuta vincolante nei confronti delle società, per effetto dell’acquisizione dello status di associate alla Lega Nazionale di Serie B.

Riguardo al merito, la Lega ha specificato  che il contributo promozione ha la funzione di mantenere alto il livello della competizione e ha una funzione perequativa, tenendo conto del significativo aumento delle risorse finanziarie delle società promosse in Serie A.

La Lega resistente ha, quindi, rilevato l’infondatezza delle argomentazioni delle ricorrenti e ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.

Le ricorrenti hanno prodotto memoria di replica.

4.- Alla pubblica udienza del 24 luglio 2017, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione.

 

Considerato in diritto

 

 

5.- Appare opportuno premettere una breve ricostruzione degli atti deliberativi che hanno determinato l’insorgere della controversia.

Con delibera dell’8 luglio 2009, la Lega Nazionale Professionisti ha previsto, in relazione alla stagione calcistica 2010/2011, il versamento in favore della Lega di Serie B, da parte delle squadre neopromosse in Serie A, della somma di euro 2,5 milioni, derivante dal riparto dei diritti televisivi acquisiti a seguito dell’approdo nella massima serie.

Con delibera del 29 novembre 2012, assunta nella stagione 2012/2013, nella quale il Palermo e il Pescara militavano in Serie A e l’Empoli in Serie B, l’Assemblea della Lega di Serie B ha stabilito una modifica della disciplina, essendosi previsto, oltre al versamento del contributo relativo al primo anno, nel frattempo elevato ad euro 3 milioni, in caso di ulteriore permanenza nella Serie A per due anni successivi a quello della promozione, il versamento:

  1. di euro 1,5 milioni per il secondo anno di permanenza;
  1. di euro 2 milioni per il terzo anno di permanenza.

La disciplina del contributo è contenuta essenzialmente nella delibera richiamata, che ha subìto alcune marginali modifiche con delibere del 20 gennaio e 15 aprile 2014 ed oggi è rinvenibile nell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di Serie B.

Per quel che interessa in questa sede, il punto 1.1 dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione prevede, quindi, che: Ciascuna Società che, al termine di una stagione sportiva, consegue il titolo sportivo per partecipare al Campionato di Serie A ed iscriversi alla LNPA nella stagione sportiva successiva, dovrà corrispondere alla Lega una somma,  per ciascun anno di partecipazione effettiva e consecutiva al Campionato di Serie A, pari ad Euro 3.000.000,00 per il primo anno, Euro 1.500.000,00 per il secondo anno, Euro 2.000.000,00 per il terzo anno (“Contributo di Solidarietà Promozione”) ...Omissis”.

Il punto 1.2 dell’art. 1 prevede, inoltre, che: Il Contributo di Solidarietà Promozione dovrà essere versato dalle Società promosse alla Lega in tre rate  di pari importo, con scadenza al 30 settembre, 30 novembre e 31 marzo delle stagioni sportive successive a quella in cui il Contributo di Solidarietà Promozione è maturato... Omissis”.

Il punto 1.3 dell’art. 1, infine, dispone che “A garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, tutte le Società, contestualmente all’iscrizione e quale condizione di ammissione al Campionato di Serie B, dovranno depositare presso la Lega, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A, conforme ai modelli di cui agli allegati I.A, I.A- bis e I.A- ter... Omissis”.

6.- Le società Unione Sportiva Città di Palermo S.p.A., Delfino Pescara 1936 S.p.A. ed Empoli Football Club S.p.A. nella stagione 2016/2017 hanno disputato il Campionato di calcio di Serie A, in esito al quale sono state retrocesse nella serie inferiore.

In conseguenza, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con comunicazioni del 13 giugno 2017, ha chiesto alle società ricorrenti, per l’iscrizione al campionato di Serie B, l’invio della cessione di credito futuro condizionato a garanzia, di cui al punto 1.3 del Codice di Autoregolamentazione.

Le tre società hanno, quindi, adito il Collegio di Garanzia dello Sport, ritenendo illegittima e infondata la pretesa della LNPB.

7.- Il Collegio prende atto, innanzi tutto, di quanto precisato dalla Lega resistente con riferimento alla previsione, contenuta al citato punto 1.3 dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione, che subordina l’iscrizione al Campionato al deposito dell’atto di cessione di credito.

La Lega ha, infatti, precisato che la disciplina delle condizioni di ammissione ai campionati spetta unicamente alla FIGC e che la citata disposizione di cui al menzionato punto 1.3, che si è impegnata a modificare, deve ritenersi priva di validità ed efficacia.

La Lega si è, quindi, impegnata a non applicare, come ha poi fatto, la sanzione prevista al punto

1.3 dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione e le ricorrenti sono state comunque iscritte al Campionato di Serie B.

Ciò, tuttavia, non determina la cessazione della materia del contendere, giacché la controversia investe lo stesso fondamento delle pretese che sono state avanzate dalla Lega, qualunque sia la conseguenza derivante dalla mancata cessione di credito prevista a garanzia.

8.- Va, quindi, esaminata, in via preliminare, l’eccezione con la quale la Lega di Serie B ha dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione della deliberazione dell’8 luglio 2009, con la quale la Lega Nazionale Professionisti, oggi in liquidazione, ha introdotto per la prima volta il contributo di solidarietà promozione. Questo in quanto le società ricorrenti non hanno convenuto in giudizio (anche) la Lega Nazionale Professionisti.

L’eccezione può essere respinta, atteso che le questioni poste nel presente giudizio riguardano comunque il contributo di promozione nella sua configurazione attuale, che è stata delineata con la deliberazione del 29 novembre 2012 dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B ed è oggi contenuta nell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di Serie B.

9. - Altra eccezione riguarda l’ammissibilità del ricorso proposto dall’Empoli Football Club S.p.a., in quanto la deliberazione del 29 novembre 2012, ora richiamata, è stata adottata con il voto favorevole di tutte le società che hanno partecipato alla relativa assemblea, tra le quali l’Empoli. L’eccezione è fondata.

Va considerato, innanzi tutto, il principio generale valevole in materia di associazioni e di società per il quale l’associato o il socio non è legittimato a proporre impugnazione al fine di far valere l’annullabilità di deliberazioni adottate con il voto favorevole dello stesso, essendo legittimati (a proporre l’impugnazione) i soli associati o soci assenti o dissenzienti (i principi in materia di impugnazione delle delibere assembleari sono richiamati, sia pure in termini problematici, da Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1973, n. 579).

9.1.- Va rilevato, inoltre, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso dell’Empoli, legato alle previsioni statutarie che importano l’incompetenza dell’adito Collegio di Garanzia dello Sport.

L’art. 6.15 dello Statuto della Lega di Serie B prevede:Reclami. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data dell’Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura del lavori dell’Assemblea. Le società che non hanno partecipato all’Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del relativo verbale”.

La norma prevede, dunque, che possono proporre reclamo alla Corte di Giustizia Federale, nel termine di dieci giorni, le società presenti all’Assemblea che abbiano formulato riserva scritta.

Orbene, tale previsione conduce ad escludere, nella fattispecie, la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

L’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI e l’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva ammettono il...ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

L’art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC dispone che Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”.

Alla luce delle norme ora richiamate, considerato che la menzionata norma dello Statuto della Lega prevede esplicitamente un rimedio avverso le deliberazioni adottate dall’Assembla di Lega, proponibile dagli associati, quale era la società dell’Empoli al momento dell’adozione della deliberazione del 29 novembre 2012, non sussiste la competenza di questo Collegio in relazione al ricorso proposto dall’Empoli Football Club S.p.a.

Il ricorso proposto dall’Empoli deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

9.2.- Problemi analoghi non si pongono, invece, nei confronti delle società del Palermo e del Pescara, che, alla data di adozione della deliberazione indicata, non erano associate alla Lega di Serie B. Il fatto che sia previsto un rimedio esperibile dagli associati non può, infatti, escludere le possibilità di tutela innanzi al Collegio di Garanzia da parte dei soggetti che, non essendo associati al momento dell’adozione della deliberazione, non hanno avuto la possibilità di avvalersi di tale rimedio.

A tali società deve essere, pertanto, riconosciuta la possibilità di tutelare i propri interessi, non attraverso un reclamo avverso la delibera, ma mediante la diretta contestazione delle pretese avanzate sulla base delle previsioni della delibera stessa.

10.- Altra questione sollevata dalla Lega di Serie B attiene alla tempestività del ricorso.

Il Collegio di Garanzia ha già avuto occasione di occuparsi di questione concernente la tempestività del ricorso proposto avverso le pretese della Lega di B, relative al contributo di solidarietà promozione, in relazione ad altra controversia a suo tempo instaurata con ricorso proposto dalla società del Palermo.

In quella occasione il Collegio, con decisione n. 71, deliberata il 16 dicembre 2015 e depositata il successivo 29 dicembre, ha affermato, innanzitutto, il carattere vincolante delle decisioni della Lega nei confronti delle società che abbiano aderito ad essa, in qualità di associate, anche in epoca successiva all’adozione della deliberazione.

Il Collegio di Garanzia ha poi ritenuto, anche in ossequio al principio di concentrazione che caratterizza in maniera particolare l’intero sistema di giustizia sportiva, che la proponibilità del ricorso debba essere contenuta entro un breve termine di decadenza, fatto coincidere con quello di trenta giorni previsto in via generale per la proposizione dei ricorsi dall’art. 59, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

Quanto all’individuazione del dies a quo, il Collegio, in quella occasione, ha affermato che il termine non può decorrere da un momento antecedente a quello in cui la deliberazione in questione è divenuta vincolante nei confronti della società, mediante la sua adesione alla Lega di Serie B, con l’iscrizione della società alla Lega di Serie B e la sottoscrizione degli atti di ricognizione di debito con contestuale cessione di credito a garanzia, per gli importi di  € 3.000.000,00,1.500.000,00 ed € 2.000.000,00, dovuti a titolo di contributo promozione, rispettivamente, per il primo, per il secondo e per il terzo anno di permanenza nella massima serie.

Tale momento è stato individuato come quello in cui le previsioni della deliberazione hanno acquisito efficacia vincolante anche nei confronti della società del Palermo e in cui quest’ultima ha acquisito piena conoscenza della portata e degli effetti di tali previsioni, con l’assunzione delle obbligazioni che ne sono derivate.

Il Collegio, infine, ha precisato, ma tale specificazione non rileva in questa sede, che il dies a quo non avrebbe comunque potuto collocarsi in un momento successivo a quello in cui la società del Palermo si è assicurata la permanenza nella massima serie per il secondo anno consecutivo.

Per quanto sopra, la domanda a suo tempo proposta dal Palermo è stata dichiarata inammissibile per tardività.

Nel caso di specie, un problema di tempestività del ricorso, almeno nei confronti degli atti con i quali è stato chiesto alle società ricorrenti, per l’iscrizione al campionato di Serie B, l’invio della cessione di credito futuro condizionato a garanzia, di cui al punto 1.3 del Codice di Autoregolamentazione, non si pone, giacché il ricorso è stato proposto ampiamente nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della nota del 13 giugno 2017 e, precisamente, il 27 giugno 2017.

Ogni obbligazione, infatti, è legata, non solo all’efficacia vincolante esplicata dalla citata delibera dell’Assemblea di Lega, ma anche al verificarsi dei presupposti richiesti dalla stessa delibera e, naturalmente, all’acquisizione della qualità di associato mediante l’iscrizione alla Lega.

Nessun effetto preclusivo, d’altra parte, può derivare, nei confronti della società del Palermo, dalla precedente decisione n. 71/2015 del Collegio di Garanzia, trattandosi di decisione in rito, che ha affermato l’inammissibilità del ricorso per tardività, senza alcuna statuizione in ordine al merito della controversia.

11.- Peraltro, la circostanza che le società del Palermo e del Pescara sono state già associate alla Lega di Serie B ed hanno già corrisposto (in diverse precedenti stagioni sportive) il contributo promozione, in applicazione delle delibere impugnate, non può consentire alle stesse, per le ragioni che si sono già esposte nel precedente punto 10 (e nella citata decisione del Collegio di Garanzia n. 71/2015), di mettere nuovamente in discussione nel merito il contenuto delle delibere in questione che non siano state tempestivamente impugnate. Con la conseguenza che l’impugnazione dovrebbe ritenersi ammessa nei soli limiti riguardanti la corretta applicazione delle medesime delibere.

12.- Ma anche a voler ritenere ancora ammissibile la contestazione dei contenuti delle delibere, in virtù della rinnovata associazione delle due citate ricorrenti alla Lega di Serie B, il ricorso risulta comunque infondato nel merito.

13.- Al riguardo, va rilevato che le società ricorrenti hanno dedotto che il principio per il quale ogni spostamento patrimoniale deve avere una valida giustificazione, valevole anche in ambito associativo, sarebbe rafforzato nell’ordinamento sportivo, nel quale ogni discriminazione  in danno di singoli concorrenti importa un vantaggio per gli altri concorrenti che, con deliberazione assunta in seno agli organi associativi, ne hanno stabilito l’introduzione.

Ciò implicherebbe una netta violazione dei principi di lealtà e regolarità sportiva, che informano lo Statuto della FIGC, al quale devono attenersi statuti e regolamenti delle Leghe aderenti alla Federazione.

Le Leghe, cui è delegata l’organizzazione dei Campionati, non potrebbero imporre oneri ingiustificati, adempimenti o restrizioni a carico solo di alcuni soggetti.

L’imposizione del contributo di solidarietà promozione, prevista con le attuali modalità da una delibera del 29 novembre 2012 dell’Assemblea della Lega, risulterebbe manifestamente iniqua e priva di giuridico fondamento.

Gli atti di cessione che le società ricorrenti sono costrette a sottoscrivere ai fini dell’iscrizione al Campionato di Serie B sarebbero nulli per l’assenza di sinallagma e di uno scopo comune alla base della fattispecie negoziale.

Le ricorrenti non sarebbero tenute ad alcuna controprestazione per il risultato ottenuto, vale a dire la retrocessione in Serie B, non avendo ricevuto alcuna prestazione da parte della Lega di Serie B.

La cessione di credito sarebbe, pertanto, priva di giustificazione causale.

Il meccanismo del contributo di solidarietà promozione delineato dalle deliberazioni della Lega sarebbe iniquo, in quanto porrebbe a carico di una sola società un onere che, al più, dovrebbe gravare sulla Lega di Serie A oppure su tutte le società di Serie A e contrasterebbe con le norme del d.lgs. n. 9/2008, che hanno introdotto un meccanismo di distribuzione dei proventi derivanti dai diritti televisivi teso a realizzare un equilibrio competitivo (40% dei proventi in uguale misura ai partecipanti al campionato; 30% in base al bacino di utenza; 30% in base ai meriti sportivi).

La questione relativa al contributo di solidarietà promozione sarebbe, inoltre, per molti versi analoga a quella che aveva riguardato il prelievo forzoso della somma di € 2.500.000,00 a carico delle società neopromosse da destinare alle società qualificate in Europa League. Le ricorrenti hanno evidenziato che, in quella occasione, l’Alta Corte di Giustizia, con la decisione n. 21/2010, aveva censurato il meccanismo previsto.

Le ricorrenti hanno poi sottolineato che la previsione del contributo di solidarietà sarebbe stata determinata da un inadempimento della Lega di Serie A, che non avrebbe onorato l’accordo relativo al trasferimento alla serie cadetta del 7,5% dei proventi derivanti dai diritti televisivi, a suo tempo assunto in occasione della separazione dell’originaria Lega Nazionale Professionisti. Ulteriore censura è relativa alla mancata opposizione della Lega di Serie A, che importerebbe un abuso  del  principio  maggioritario,  giacché  le  altre  squadre  militanti  nella  massima  serie sarebbero ben liete di addossare l’onere solo su alcune società.

Le società ricorrenti hanno, infine, dedotto che il contributo di solidarietà, per il caso di permanenza in Serie A per altre due stagioni oltre la prima, sarebbe in contrasto con l’art. 16, punto 16.1.j, dello Statuto della Lega di Serie B.

14.- La Lega di Serie B, al fine di contrastare le argomentazioni avversarie, ha specificato che il contributo promozione mira alla remunerazione del valore tecnico organizzativo della categoria e a mantenerne elevato il valore tecnico competitivo, anche al fine di consentire il salto delle società nella categoria superiore. Esso, ha aggiunto la resistente, ha una funzione perequativa, tenendo conto del significativo aumento delle risorse finanziarie delle società che sono promosse in Serie A.

Secondo la Lega resistente sarebbe del tutto fuorviante e fuor di luogo il richiamo alle norme concernenti la mutualità per le categorie inferiori, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 9/2008 (c.d. decreto Melandri), in forza delle quali l’organizzatore del campionato di calcio di Serie A, per valorizzare e incentivare l’attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A, alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori”. Il contributo promozione non sarebbe, infatti, legato a tale previsione, basandosi esso su un’obbligazione a carico di una singola società alla Lega, assunto su base volontaria, con finalità solidaristiche.

Il Palermo, ha sottolineato la Lega resistente, ha regolarmente pagato due annualità del contributo promozione. Il Pescara ha pagato3.000.000,00 alla LNPB per la stagione sportiva 2016/2017. L’Empoli ha pagato le tre annualità per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

La Lega di Serie B ha proseguito deducendo l’infondatezza delle censure mosse dalla ricorrente, in quanto la deliberazione del 29 novembre 2012, assunta nel rispetto dell’autonomia concessa alla Lega, non creerebbe alcuna discriminazione. Il previsto meccanismo del contributo promozione si inserirebbe, infatti, in un sistema perfettamente bilanciato e coordinato di contribuzione, previsto in relazione ad eventi quali la promozione e la retrocessione. Ciò, tra l’altro, sarebbe dimostrato dal fatto che il contributo promozione subisce una decurtazione pari a quanto eventualmente dovuto dalla società alla Lega Pro in caso di doppia promozione consecutiva. Il vero squilibrio sarebbe determinato dalla soppressione del contributo promozione, a causa della penalizzazione che subirebbero le squadre militanti in Serie B, che non hanno accesso agli introiti ben più sostanziosi delle associate alla Lega di Serie A e che sarebbero comunque costrette a versare il contributo promozione alla Lega Pro.

Non sarebbe fondata, infine, la censura relativa alla violazione dell’art. 16, punto 16.1.j, dello Statuto della Lega di Serie B, che, nel contemplare, tra le entrate della Lega, i contributi a carico delle società partecipanti al campionato di Serie A che nella stagione sportiva precedente erano associate alla Lega, limiterebbe l’onere di contribuzione alle società neopromosse.

15. - Le argomentazioni delle ricorrenti sono prive di fondamento.

15.1- Il contributo di solidarietà promozione risponde a un’evidente finalità solidaristica, giacché pone a carico delle società neopromosse nella massima serie, che usufruiscono di un cospicuo incremento degli introiti derivanti, in particolare, dalla cessione dei diritti televisivi, un onere mirante all’innalzamento del livello competitivo del Campionato dal quale provengono e, quindi, delle singole società che aspirano, a loro volta, ad accedere alla serie superiore.

Lo spostamento patrimoniale che esso realizza risulta non eccessivo nella misura e non è affatto privo di giustificazione sul piano della causa del contratto associativo.

Al riguardo, occorre tenere presente che l’adesione stessa alla Lega importa la fruizione del beneficio derivante dal pagamento del contributo. Da tale beneficio non sono escluse le società neopromosse nella serie superiore, che, avendo partecipato al Campionato di Serie B, lo hanno ricevuto e che, in caso di retrocessione, potranno percepirlo in futuro.

Non può, quindi, sostenersi che lo spostamento patrimoniale abbia carattere unilaterale e non sia caratterizzato, quindi, da sinallagmaticità. È anche grazie ad esso che le società neopromosse sono poste in condizione di raggiungere un livello tale da poter competere con le altre società partecipanti al massimo campionato.

Quanto fin qui detto, riguardo all’aspetto causale, vale anche ad escludere, sul piano dell’ordinamento sportivo, il carattere iniquo del contributo di solidarietà promozione e la violazione dei principi di lealtà e regolarità sportiva.

Il meccanismo del contributo in questione si inserisce, innanzi tutto, nel quadro più vasto di un sistema di contribuzione con finalità solidaristiche previsto in relazione ad eventi quali la promozione e la retrocessione, che coinvolge le tre Leghe professionistiche.

Il contributo di solidarietà promozione non crea un effettivo squilibrio competitivo, ma, al contrario, come evidenziato, esso concorre a porre le basi anche per una partecipazione competitiva nella massima serie delle società che, provenendo dalla serie inferiore, hanno usufruito di introiti di gran lunga inferiori.

La ripartizione del contributo di solidarietà promozione tra le società che partecipano al Campionato di Serie B è volto, pertanto, a favorire l’equilibrio competitivo, mediante un incremento dei mezzi finanziari a disposizione delle stesse società.

Esso, quindi, mira ad elevare il livello tecnico e sportivo del Campionato della serie inferiore e di ciò si giovano tutte le squadre che partecipano ad esso, comprese le squadre che, al termine del campionato, conquistano la promozione e che hanno potuto acquisire la competitività necessaria ai fini della partecipazione al successivo Campionato di Serie A.

La previsione di un contributo a carico di queste ultime appare, quindi, del tutto conforme all’obiettivo di una distribuzione delle risorse che, in ottica solidaristica, tiene conto dell’esigenza che gli introiti assai maggiori derivanti dalla partecipazione delle neopromosse al massimo Campionato siano in piccola parte destinati ad accrescere il livello della competizione nel Campionato di provenienza

15.2 Come rilevato dalla Lega di Serie B, non appare poi appropriato  il riferimento alla decisione n. 21/2010, a suo tempo presa dall’Alta Corte di Giustizia in relazione al prelievo forzoso di € 2,5 milioni a carico della squadre neopromosse in Serie A in favore delle squadre qualificate in Europa League.

In quel caso, infatti, era del tutto assente la logica solidaristica di cui si è detto, giacché si disponevano, in effetti, operazioni finalizzate ad accrescere la competitività delle (sole) squadre partecipanti al torneo europeo. Il meccanismo previsto finiva, quindi, per alterare l’equilibrio competitivo in danno proprio delle società neopromosse rispetto alle altre società, partecipanti allo stesso Campionato nazionale, che fruivano di introiti uguali o addirittura superiori.

15.3  Le ricorrenti hanno rilevato che l’introduzione del contributo di solidarietà sarebbe dovuta al fatto che la Lega di Serie A non avrebbe onorato l’impegno di trasferire alla serie cadetta il 7,5% dei proventi derivanti dai diritti televisivi.

L’assunto è del tutto indimostrato, ma esso, comunque, è irrilevante, giacché le motivazioni di carattere economico che possono avere indotto a prevedere il contributo non sono in grado di influire sulla legittimità delle decisioni adottate.

Peraltro risulta inconferente il richiamo, operato dalle ricorrenti, alle previsioni del d.lgs. n. 9/2008, in materia di distribuzione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, in quanto le delibere impugnate non costituiscono una diretta applicazione  delle relative disposizioni

15.4. Quanto alla mancata opposizione della Lega di Serie A, di cui si lamentano le società ricorrenti, è chiaro che, anche in questo caso, si tratta di argomento privo di ogni rilevanza, giacché il dedotto comportamento omissivo della Lega di Serie A risulta ininfluente ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa della Lega di Serie B

15.5 Le società ricorrenti hanno, infine, dedotto la violazione dell’art. 16, punto 16.1.j, dello Statuto della Lega di Serie B, che prevede che le entrate della Lega sono costituite, tra l’altro, da eventuali contributi a carico delle società ammesse a partecipare al Campionato di Serie A che nella stagione sportiva precedente erano associate alla Lega”.

Sarebbero esclusi prelievi forzosi in danno di società che non siano neopromosse.

La tesi delle ricorrenti è priva di fondamento, giacché, come rilevato dalla difesa della Lega di Serie B e come chiaramente desumibile dal disposto dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione, l’obbligazione di pagamento del contributo promozione, anche se lo stesso deve essere pagato per tre annualità, in caso di permanenza nella massima serie per tre anni (o per 2 annualità, nel caso di permanenza nella massima serie per due anni), insorge nel suo complesso con la promozione in Serie A.

16.- I ricorsi proposti dalla Unione Sportiva Città di Palermo S.p.A. e dalla Delfino Pescara 1936

S.p.A. sono quindi anche infondati nel merito.

Mentre non si rilevano vizi riguardanti la corretta applicazione delle delibere impugnate, fatta salva la questione riguardante la sanzione della mancata iscrizione al Campionato che, per quanto prima esposto al punto 7, deve ritenersi oramai superata.

17.- Per tutto quanto sopra, il ricorso proposto dall’Empoli Football Club S.p.A. deve essere dichiarato inammissibile. I ricorsi proposti dalla Unione Sportiva Città di Palermo S.p.A. e dalla Delfino Pescara 1936 S.p.A. devono essere respinti.

La relativa novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’Empoli Football Club S.p.A. e rigetta i ricorsi presentati dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. e dalla Delfino Pescara 1936 S.p.A.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 luglio 2017.

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                        F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma in data 6 settembre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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