CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 88 del 24/11/2017 – Ternana Calcio S.p.A/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C. Perugia Calcio S.r.l.

Decisione n. 88

Anno 2017

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente

Vito Branca - Relatore

Guido Cecinelli

Vincenzo Ioffredi

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. n. 48/2017, presentato, in data 24 aprile 2017, da parte della società Ternana Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Giotti;

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

e nei confronti

della società A.C. Perugia Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone,

per l’annullamento

della decisione della Corte Sportiva d'Appello - Sezioni Unite - della F.I.G.C., di cui al C.U. n. 110/CSA del 3 aprile 2017;

visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 15 maggio 2017, l’avv. Fabio Giotti per la ricorrente, Ternana Calcio S.p.A., gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, per la controinteressata A.C. Perugia Calcio S.r.l.;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno il relatore, avv. prof. Vito Branca.

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 24 aprile 2017 la Ternana Calcio S.p.A. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per l’annullamento della decisione delle SS.UU. della Corte Sportiva di Appello presso la FIGC del 3 aprile 2017, resa a seguito di ricorso presentato dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di cui al C.U. n. 84 del 14 febbraio 2017).

La controversia trae origine dal reclamo presentato innanzi al Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B, in data 13 febbraio 2017, da parte della Ternana Calcio S.p.A., avverso la regolarità della gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie B, disputatasi in data 12 febbraio 2017 tra Ternana e Perugia e conclusasi con il risultato di 0 a 1.

Ad avviso della ricorrente sarebbero stati violati gli artt. 95, comma 2, delle NOIF e 5, comma 3, del “Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento del Calciatori”, che prevedono che un calciatore professionista possa tesserarsi, nella medesima stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, potendo comunque disputare gare ufficiali di prima squadra solamente per due delle suddette società.

Nella fattispecie l’A.C. Perugia avrebbe schierato, nella predetta gara di campionato, il calciatore Gnahore Whakka Eddy, reo - nonostante l’ottenimento da parte del Perugia del visto di esecutività rilasciato dall’Ufficio Tesseramenti in data 31 gennaio 2017 - di essere stato, altresì, tesserato a vario titolo con le società S.S.C. Napoli, Carpi F.C. e Crotone S.r.l., nella medesima stagione sportiva 2016/2017.

All’esito del giudizio di primo grado, il Giudice Sportivo aveva rigettato il reclamo, facendo esplicito riferimento al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 362/A (“Termini di tesseramento per la stagione 2016/2017 per le società di Serie A, B, e Lega Pro”) il quale prevedeva che la decorrenza del tesseramento, e per i professionisti anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, laddove l'utilizzazione sportiva del calciatore sarebbe stata possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Il primo Giudice aveva, altresì, ritenuto assorbenti taluni pareri della FIFA, su cessioni  di contratto analoghi a quello avvenuto  tra la società  S.S.C.  Napoli e la A.C.  Perugia per  il calciatore Gnahore, che, considerando meramente “tecniche” alcune operazioni di tesseramento precedenti, avrebbero di fatto confermato il corretto operato del sopra citato Ufficio Tesseramenti.

Nei confronti di detta pronuncia, la ricorrente Ternana Calcio S.p.A. ha proposto ricorso avanti alla Corte Sportiva di Appello F.I.G.C., lamentando il mancato accoglimento dei propri rilievi, chiedendo l’integrale riforma della decisione, nonché reiterando la richiesta di irrogazione, nei confronti della società Perugia Calcio S.r.l., della sanzione della perdita della gara per 0-3.

La Corte Sportiva di Appello, a Sezioni Unite, nel rigettare il ricorso ha ritenuto, in via preliminare, di poter prescindere dall’analisi della censura relativa alla violazione, da parte del Giudice Sportivo, della previsione di cui all’art. 29, comma 8 bis, del C.G.S F.I.G.C., atteso che detta violazione, pure riscontrata, non si era risolta in un pregiudizio del diritto di difesa delle parti, e segnatamente della società ricorrente, le quali avevano avuto modo di esporre compiutamente le proprie posizioni difensive senza nocumento per le stesse.

Secondo il Giudice del gravame risultava, poi, destituita di fondamento la asserita violazione dei citati artt. 95, comma 2, NOIF e 5, comma 3, del Regolamento FIFA, sia per la portata normativa del suddetto Comunicato Ufficiale n. 362/A che per la assenza del supposto eccesso di potere in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo, per avere utilizzato, ai fini della propria decisione, della documentazione (pareri della FIFA) non attinente alla fattispecie sulla quale era chiamato a giudicare, poiché tali elementi di valutazione risultavano irrilevanti ai fini del giudizio.

Nell’emendare la motivazione del Giudice Sportivo, la Corte Sportiva di Appello ha dunque accertato, verificando preliminarmente che, “in data 31.1.2017,  l’Ufficio Tesseramento della LNPB rilasciava regolare “visto di esecutività” alla soc. Perugia per il tesseramento dal calciatore Gnahore autorizzandone, di fatto, l’utilizzo”, come sia “evidente che la Società Perugia Calcio

S.r.l.    ha correttamente impiegato nella gara Ternana/Perugia, disputatasi in data 12.2.2017, il calciatore Gnahore Vhakka Eddy, avendo ricevuto il visto di esecutività sul trasferimento dello stesso da parte dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Serie B”. Ed ha ribadito, quindi, che “la Società Perugia Calcio S.r.l. non era tenuta a porre in essere alcun ulteriore adempimento al fine della regolare utilizzazione del calciatore Gnahore Vhakka Eddy nella gara Ternana/Perugia, disputatasi in data 12.2.2017”.

Con l’odierno ricorso, la Ternana Calcio ha impugnato la descritta decisione avanti al Collegio di Garanzia dello Sport, censurando i capi della pronuncia per:

-           Violazione dell’art. 29, comma 8 bis, C.G.S.-F.I.G.C. ed artt. 2, comma 2 - 9, comma 1 – 20 e 21 del Codice della giustizia sportiva C.O.N.I., nonché per omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al diritto di difesa e del contraddittorio nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice Sportivo c/o LNP-B;

-           Omessa e/o insufficiente motivazione sulle eccezioni di eccesso di potere del Giudice Sportivo c/o LNP-B in relazione all’art. 29 C.G.S.-F.I.G.C. ed omessa e/o apparente motivazione della decisione del Giudice Sportivo c/o LNP-B;

-           Violazione  e/o  errata  interpretazione  ed  applicazione  del  Comunicato  Ufficiale  della F.I.G.C. n. 362/A del 26 aprile 2016 e dell’art. 29, comma 7, C.G.S.-F.I.G.C.;

-           Violazione dell’art. 95, comma 2, N.O.I.F. in relazione all’art. 5, comma 3, Regolamento F.I.F.A. sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori;

Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Atto del 3 maggio 2017, concludendo per la reiezione del ricorso, nonché l’A.C. Perugia S.r.l., con Atto del 4 maggio, concludendo anch’essa per il rigetto del gravame.

Con successiva Memoria ex art. 60, comma 4, C.G.S., la ricorrente Ternana Calcio S.p.A., svolgendo comunque le medesime censure nel merito e chiedendo l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio alla Corte Sportiva di Appello, ha tuttavia rinunciato alla eccezione preliminare di annullamento delle decisioni endofederali e di rinnovazione del procedimento, a causa della asserita violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

All’udienza del 15 maggio 2017 le parti resistenti hanno accettato tale rinuncia, concludendo, comunque, per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il Collegio ritiene preliminarmente di dover rilevare che l’odierno procedimento risulta interessato da un limite procedurale che, tuttavia, non impedisce allo stesso di pronunziarsi. Invero, in ordine alla fattispecie sottoposta al proprio esame, a mente dall’art. 30, comma 18, lett. b, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, il procedimento dinnanzi al Tribunale Federale a livello nazionale – Sezione Tesseramenti – è instaurato (altresì) “su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo”.

Al riguardo, l’odierno Giudice di legittimità non può esimersi dal rilevare come il corretto svolgimento del procedimento endofederale avrebbe dovuto comportare il rituale coinvolgimento del Tribunale Federale della FIGC/Sezione Tesseramenti a seguito di una “richiesta” di giudizio da parte del Giudice Sportivo o dalla Corte Sportiva di Appello quali “Organi della giustizia sportiva”, trattandosi di controversia per la quale era necessaria la preventiva definizione della riferita “posizione di tesseramento”. Si rinvengono, infatti, nella giurisprudenza federale, casi sovrapponibili (cfr. ex plurimis Comunicato Ufficiale n. 19/TFN – Sezione Tesseramenti (2016/2017); Comunicato Ufficiale n. 25/TFN – Sezione Tesseramenti (2016/2017) alla vicenda de qua che hanno comportato una “richiesta” di giudizio al Tribunale funzionalmente competente in materia di tesseramenti, rimettendo allo stesso gli atti del procedimento già devoluto alla cognizione del Giudice Sportivo ovvero della Corte Sportiva di Appello, affinché decidesse, preliminarmente, in ordine alla validità ed all’efficacia del vincolo di tesseramento.

Quanto ai profili sostanziali del ricorso, il Collegio osserva che la Corte Sportiva di Appello ha correttamente ritenuto regolare la posizione del calciatore giacchè, nella fattispecie dedotta in lite, è stata soddisfatta la condizione necessaria e sufficiente prevista diffusamente dal C.U. 362/A e segnatamente:

-           quanto previsto dal punto 1: “La variazione di tesseramento diviene efficace, [salvo quanto previsto dal punto 11 secondo capoverso], con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal giorno successivo alla data del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore”;

-           quanto previsto al punto 11: “La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività”.

Invero, essendo stato concesso il visto di esecutività a seguito delle verifiche dell’Ufficio Tesseramenti, il calciatore è stato schierato in campo dal Perugia per la gara Ternana – Perugia del 12/2/2017 in conformità alle norme che regolano la questione e comunque facendo legittimo affidamento sull’esito del preventivo scrutinio da parte di detto Ufficio.

Ha, poi, correttamente statuito la Corte Sportiva di Appello non attribuendo rilevanza a quanto contenuto nei pareri della FIFA, ritenendoli ultronei, e dissentendo dal Giudice Sportivo, giacché tali argomentazioni esulano, infatti, dalla cognizione del medesimo Giudice Sportivo che avrebbe dovuto accertare la regolarità della posizione del calciatore esclusivamente sulla scorta dell’esistenza del visto di esecutività e della normativa di riferimento.

Quanto alla censura riguardante la concessione del suddetto visto di esecutività, che sarebbe stato emanato in spregio agli artt. 95, comma 2, delle NOIF e 5, comma 3, del Regolamento FIFA, il Collegio rileva ancora  che dallo storico del tesserato  emerge che nel corso  della stagione sportiva 2016/2017 il calciatore, nella perdurante appartenenza del suo cartellino al Napoli, è stato tesserato a titolo temporaneo con Carpi, Crotone e Perugia, ma disputando, tuttavia, incontri ufficiali solo con Crotone e Perugia.

Alla stregua di quanto previsto dal citato art. 95 – “Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.” - il visto di esecutività risulta quindi pienamente legittimo.

Ed ancora, il doppio rientro al Napoli da due prestiti risulta esclusivamente formale e non può comportare la violazione dell’art. 5, comma 3, del Regolamento FIFA, con ulteriore affermazione della correttezza dell’operato dell’Ufficio Tesseramenti e della regolarità della posizione del calciatore nella gara oggetto di contestazione.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC e di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente A.C. Perugia Calcio S.r.l., che, per quest’ultima, vengono compensate nella misura del 50%.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 maggio 2017.

Il Presidente               Il Relatore

F.to Mario Sanino      F.to Vito Branca

Depositato in Roma in data 24 novembre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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