CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34 del 08/05/2017 – Gennaro Esposito/Federazione Medico Sportiva Italiana

  

 

Decisione n. 34

 

Anno 2017

 

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Dante DAlessio – Presidente

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro 

Laura Santoro - Componenti

Mario Stella Richter - Relatore 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2017, presentato, in data 11 marzo 2017, dal dott. Gennaro Esposito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone,

 

 

contro

 

 

 la Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I., e da ora in avanti anche solo FMSI), rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Romano Vaccarella e Avilio Presutti,

 

 

nonché contro

la Procura Federale della FMSI, non costituitasi in giudizio,

 

 

 

per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FMSI n. 1/2017, assunta nella riunione del 10 febbraio 2017 e comunicata alla parte interessata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall'odierno istante avverso la decisione di primo grado n. 7/2016 del Tribunale Federale della FMSI, con cui è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della sospensione per dodici mesi, per presunta violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della FMSI, in esito all'atto di rinvio a giudizio della Procura Federale del 19 luglio 2016 (Procedimento d'indagine n. 2/2016).

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 3 maggio 2017, gli avv.ti Monica Fiorillo e Michele Cozzone, per il ricorrente – dott. Gennaro Esposito; l’avv. prof. Romano Vaccarella, per la resistente FMSI, nonché il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Stella Richter.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con atto datato 19 luglio 2016, il dott. Gennaro Esposito, tesserato della FMSI, veniva rinviato a giudizio.
  2. L’Ufficio della Procura federale della FMSI  chiedeva che al dottEsposito fosse irrogata la sanzione della sospensione per un anno per violazione dell’art. 1 del Regolamento di giustizia della stessa FMSI.
  3. In particolare, si contestava al dott. Esposito di avere lo stesso utilizzato un volantino elettorale nel quale lo stesso si fregiava di incarichi e titoli in evidente violazione del dovere di imparzialità e terzietà, cui era tenuto” e dellimpegno a tutelare limmagine della FMSI, cui era parimenti obbligato”.
  4. Il Tribunale della FMSI, con decisione assunta e depositata il 25 novembre 2016 (sentenza n. 7/2016), irrogava la sanzione della sospensione per dodici mesi per violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del citato Regolamento di giustizia della FMSI.
  1. La decisione era impugnata dal dott. Esposito davanti alla Corte federale dappello della FMSI che, con decisione assunta e comunicata il 10 febbraio 2017 (n. 1/2017), confermava la sentenza di primo grado.
  2. Con ricorso presentato in data 11 marzo 2017, il dott. Esposito ha impugnato questultima decisione, rassegnando le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare lillegittimità, ai sensi dellart. 54 comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera n. 1/2017 della Corte Federale di Appello della Federazione Medico Sportiva Italiana, assunta nella riunione del 10 Febbraio 2017 e comunicata alla parte interessata in pari data …; b) per leffetto, in via principale, dichiarare lestinzione del procedimento in questione, per lintervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla data di esercizio dellazione disciplinare, coincidente con quella di emissione del provvedimento di rinvio a giudizio, per la pronuncia della decisione di prime cure ad opera del Tribunale Federale, così come espressamente e perentoriamente stabilito, dall’art. 59 comma 1° lettera b) del Regolamento di Giustizia della FMSI nonché dallart. 38 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva del CONI; c) in subordine, dichiarare la improcedibilità e/o la nullità del giudizio di primo grado per violazione dellart. 53 del Regolamento di Giustizia della FMSI, in conseguenza sia della tardiva instaurazione del procedimento medesimo, senza il rispetto del termine massimo di dieci giorni dalla ricezione del rinvio a giudizio, sia del differimento dello stesso per più di due volte; d) in ogni caso, disporre lannullamento senza rinvio della delibera della Corte Federale di Appello, secondo quanto previsto dallart. 62 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, con integrale cancellazione della sanzione statuita a carico del Dott. Gennaro ESPOSITO; e) annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla gravata decisione, con precipuo riguardo alla pronuncia di primo grado del Tribunale Federale; f) con vittoria di spese, compensi, onorari e accessori di causa”.
  3. Con memoria datata 20 marzo 2017, si è costituita in giudizio la FMSI, chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Il dott. Esposito articola l’impugnazione attraverso due motivi di ricorso.
  1. Con il primo motivo, proposto in via principale, lamenta la violazione e falsa applicazione dellart. 59 del Regolamento di giustizia della FMSI e dell’art. 38 del Codice di giustizia sportiva del CONI, per essere la decisione del Tribunale federale (e cila decisione di primo grado) intervenuta dopo il decorso del termine  di novanta giorni dalla data del rinvio a giudizio. Il dott. Esposito chiede, conseguentemente, la dichiarazione di estinzione del procedimento.
  2. Con il secondo motivo, proposto in subordine, il dott. Esposito lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del citato Regolamento di giustizia della FMSI, per mancato rispetto del termine di dieci giorni dalla ricezione dell’atto di rinvio a giudizio alla instaurazione del procedimento di primo grado e per differimento dello stesso per più di due volte. Il dott. Esposito chiede, pertanto, che venga dichiarata “la improcedibilità e/o la nullità del giudizio di primo grado.
  3. In ordine al primo motivo di ricorso, il Collegio considera quanto segue.
  4. Il termine di novanta giorni posto dall’art. 59 del Regolamento di giustizia della FMSI (e dall’art. 38 del Codice di giustizia sportiva del CONI) per la pronuncia della decisione di primo grado è pacificamente un termine perentorio, come, del resto, afferma anche la Federazione resistente. In questo senso è, daltra parte, la costante giurisprudenza del Collegio di Garanzia.
  5. Tanto premesso, si tratta allora di stabilire se il decorso di tale termine poteva essere sospeso per effetto dellapplicazione della sospensione feriale dei termini, come ha ritenuto la Corte Federale d’Appello. E ciò anche nel caso in cui manchi una espressa disposizione in tal senso nella normativa federale: come è appunto nel caso della FMSI, la cui regolamentazione non menziona la sospensione feriale dei procedimenti.
  6. Questo Collegio ritiene che l’istituto della sospensione feriale dei termini sia un istituto di carattere generale del processo civile e sia quindi chiara espressione di quelle norme generali che disciplinano il processo civile, alle quali (unitamente ai principi generali sempre del processo civile) fa rinvio l’art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva (oltre che l’art. 20, comma 10, dello Statuto della FMSI1), quando dispone che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalidei procedimenti di giustizia sportiva”.
  1. In particolare, tale istituto è disciplinato, nel diritto processuale civile (italiano) dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificata dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).
  2. A parere di questo Collegio, non vi è dubbio che, quando il legislatore italiano dispone, all’art. 1 della citata legge n. 742 del 1969, che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione” e che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, detta disposizioni generali del processo che possono ritenersi applicabili, in assenza di diversa previsione, anche ai giudizi che si tengono davanti agli organi di giustizia sportiva, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva. Per convincersi è sufficiente ripercorrere la ricca giurisprudenza della Corte Costituzionale, dalla quale emerge con nettezza che di tale disposizione si è sempre e costantemente data una lettura in termini ampi e comprensivi, propri, per l’appunto, delle norme o principi generali (si vedano, ad esempio, le seguenti sentenze: Corte cost., 13 febbraio 1985, n. 40; Ead., 13 luglio 1987, n. 255; Ead., 23 luglio 1987, n.

278; Ead., 2 febbraio 1990, n. 49).

 

  1. Ritiene, quindi, il Collegio che, in forza del summenzionato rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, il decorso dei termini  processuali relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive sia da ritenersi sospeso nel periodo feriale (1º - 31 agosto), a meno che non sia disposto diversamente (dai regolamenti federali) e sempre che i procedimenti, per la loro intrinseca natura di urgenza, non possano subire la ridetta sospensione (come accade nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati).
  2. Alla luce della circostanza - che questo Collegio ritiene pacifica - che il procedimento disciplinare de quo agitur non era di natura urgente e che dalla correlativa decisione non dipendevano ulteriori ed improcrastinabili attivifederali, si può quindi convenire con la Federazione resistente nel ritenere, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale dello Sport, che i suoi termini fossero stati sospesi nel periodo feriale.
  3. Fissato questo primo punto, occorre peraltro anche stabilire in concreto quale fosse il predetto periodo feriale nel quale operava la sospensione del decorso dei termini.
  1. Sul punto, il Collegio ritiene che i termini processuali riguardanti il giudizio in questione potevano considerarsi sospesi solo dal 1° agosto al 31 agosto, come stabilisce la normativa statuale richiamata, e non anche fino al 10 settembre, come ha sostenuto la Federazione.
  2. La regola generale – come si è detto – posta dall’art. 1 della citata l. n. 742 del 1969, nella versione vigente dal 1° gennaio 2015, che quindi deve ritenersi applicabile nel presente giudizio (che, come si è premesso, si è svolto nel corso dellanno 2016), prevede, infatti, la sospensione dei giudizi per il periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto.
  3. Ritiene, infatti, il Collegio che, proprio perché manca nella regolamentazione della FMSI una specifica disciplina della sospensione feriale dei termini, non possa che farsi riferimento a quanto disposto dalle norme generali: e ciò, allora, non solo per quanto attiene alla operatività dellistituto, ma anche per quel che concerne la concreta individuazione del periodo di sospensione.
  4. D’altra parte, il Collegio rileva che la lettera di posta elettronica in data 14 luglio 2016 (lettera versata in atti), con la quale il Procuratore federale della FMSI comunicava alla Procura Generale dello Sport che il periodo feriale dei termini che gli organi di giustizia della FMSI osserveranno” era quello del 1° agosto – 10 settembre 2016, non può assumere in nessun modo il valore di norma dell’ordinamento federale. Ciò per la assorbente ragione che né l’ufficio del Procuratore federale né i Tribunali federali hanno potestà normativa e possono stabilire unilateralmente disposizioni generali atte a regolare il processo di cui sono organi.
  5. A diversa conclusione si sarebbe potuto giungere solo qualora vi fosse stata una norma federale che avesse disposto la sospensione feriale e espressamente stabilito anche il relativo periodo di sospensione (in autonomia e in conformità delle esigenze della singola Federazione).
  6. Ne discende, in conseguenza, che, pur computando la sospensione feriale dei termini (per il periodo feriale del 1°-31 agosto), il termine di novanta giorni posto dallart. 59 del Regolamento di giustizia della FMSI e dallart. 38 del Codice di giustizia sportiva del CONI risulta nel caso di specie decorso prima che sia intervenuta la decisione del Tribunale federale.
  7. In conclusione, (i) il primo motivo di ricorso deve essere accolto; e (ii) il secondo motivo di ricorso, proposto in subordine, deve essere dichiarato assorbito.
  1. Per quanto attiene alla  spese del giudizio,  ricorrono giusti motivi per  dichiararle compensate fra le parti.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del procedimento disciplinare a carico del ricorrente.

 

 

Spese compensate.

 

 

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 maggio 2017.

 

 

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

 

F.to Dante D’Alessio                                                                       F.to Mario Stella Richter

 

 

Depositato in Roma in data 8 maggio 2017.

 

 

Il Segretario

 

F.to Alvio La Face

 

 

 

1  L’art. 20, comma 10, dello Statuto federale della FMSI prevede: “Per quanto non disciplinato, gli Organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

 
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