CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 47 del 04/07/2017 – Giuseppe Bracone/Centro Nazionale Sportivo Libertas

Decisione n. 47

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Giovanni Iannini

Laura Santoro

Mario Stella Richter - Componenti

Cristina Mazzamauro - Relatrice

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2017, presentato, in data 17 marzo 2017,  dal Sig. Giuseppe Bracone, rappresentato e difeso dall’avv. Achille Reali;

 

 

contro

 

 

il Centro Nazionale Sportivo Libertas (CNS Libertas), rappresentato e difeso dall’avv. Roberto

Colagrande;

 

 

 

per l’annullamento della decisione della Commissione Nazionale d’Appello del CNS Libertas del 15 febbraio 2017, con la quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di revocazione proposta dallo stesso ricorrente, ex art. 19 del Regolamento di Giustizia del CNS Libertas, per ottenere la revocazione della Sentenza n. 01/2016 del 20 luglio 2016 che aveva dichiarato “il Sig. Giuseppe Bracone responsabile della violazione di cui all’art. 1, Lett. A) e B) Regolamento Generale di Giustizia, per aver tenuto una condotta in palese dispregio alle disposizioni delle norme statutarie e dei regolamenti in vigore, agendo in violazione delle predette norme e del principio di lealtà e con l’aggravante di cui all’art. 14, lett. A), Reg. Gen. di Giustizia, per aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti dalla posizione di Consigliere Nazionale”, irrogando allo stesso la sanzione della squalifica da ogni attività istituzionale sino al 30 giugno 2018.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 3 maggio 2017, l’avv. Achille Reali per il ricorrente, nonché l’avv. Roberto Colagrande, per il resistente CNS Libertas;

udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, avv. Cristina Mazzamauro.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

  1. Con ricorso depositato in data 17 marzo 2017, il Sig. Giuseppe Bracone ha adìto il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della Delibera della Commissione Nazionale d’Appello del Centro Sportivo Nazionale Libertas, n. 625 del 15 febbraio 2017, con la quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di revocazione, ex art. 19 del Regolamento di Giustizia del Centro Nazionale Sportivo Libertas, proposta dal Sig. Giuseppe Bracone per ottenere la revocazione della Sentenza n. 01/2016 del 20 luglio 2016 della Commissione Nazionale d’Appello del CNL Libertas, che aveva dichiarato: “il Sig. Giuseppe Bracone responsabile della violazione di cui all’art. 1, Lett. A) e B) Regolamento Generale di Giustizia, per aver tenuto una condotta in palese dispregio alle disposizioni delle norme statutarie e dei regolamenti in vigore, agendo in violazione delle predette norme e del principio di lealtà e con l’aggravante di cui all’art. 14, lett. A), Reg. Gen. di Giustizia, per aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti dalla posizione di Consigliere Nazionale”.
  2. Preliminarmente, il reclamante argomenta in ordine alla competenza dell’invocato Collegio di Garanzia. In particolare, la competenza del Collegio di Garanzia viene invocata per effetto delle seguenti previsioni: art. 12, comma 2, dello Statuto CONI, il quale recita che: “la disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni Sportive Nazionali si applica integralmente anche(omissis), ove previsto dai rispettivi Statuti, agli Enti di Promozione Sportiva”; art. 34, comma 2, dello Statuto del CNS Libertas, il quale prevede espressamente che: “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ordinamento sociale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping(omissis), è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI” ed il successivo comma 3, art. cit., il quale precisa che: “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione delle norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. 
  1. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Regolamento di Giustizia del CNS Libertas, perché la decisione impugnata è stata assunta con la medesima composizione del Collegio della Commissione Nazionale d’Appello del CNS Libertas, che ha emesso la sentenza oggetto del procedimento di revocazione. A sostegno della censura, il ricorrente cita la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2009, che ha ritenuto sussistere il dovere di astensione, ai sensi dell’art. 51, n. 4, c.p.c., anche nei confronti dei giudici chiamati a pronunciarsi nuovamente su di una questione, a seguito del ricorso per revocazione della precedente sentenza.
  2. Con il secondo motivo di ricorso, il Sig. Giuseppe Bracone si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del Regolamento di Giustizia nonché dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione perché, a dire del ricorrente, il video prodotto in giudizio costituiva nuova prova, proveniente da un terzo e non prodotta per cause di forza maggiore.

Inoltre, il ricorrente impugna il citato provvedimento ritenendo la motivazione contraddittoria nella parte in cui la decisione non si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza dei requisiti richiesti dal citato art. 19 del R.G., ma ha deciso di entrare nel merito e ritenere il video ininfluente perché carente dei requisiti di novità rispetto agli elementi acquisiti. 

  1. Con il terzo ed ultimo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, lett. E), del R.G. nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo, parte ricorrente censura la sentenza per non aver valutato l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione Nazionale d’Appello.

Secondo la tesi prospettata dal Sig. Giuseppe Bracone, la CNA avrebbe del tutto omesso di considerare un secondo motivo di revocazione e cioè l’errore di fatto nel quale era incorsa ritenendo applicabile l’art. 43 dello Statuto nella versione integrata solo a novembre 2016 con le parole residenti nella regione”, non presenti, invece, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti. 

  1. Con memoria depositata in data 27 marzo 2017, si è costituito il Centro Nazionale Sportivo Libertas chiedendo il rigetto integrale del ricorso, ritenendolo inammissibile per  violazione dell’art. 2 dei “Principi di Giustizia Sportiva” ed elusione degli artt. 54 Codice di Giustizia Sportiva e 8, punto 11, del Regolamento di Giustizia CNSL e, comunque, infondato.
  2. – In particolare, nel costituirsi, il Centro Nazionale Sportivo Libertas ha ritenuto infondato il primo motivo, ritenendo il dovere di astensione di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c., che prevede l’obbligo del Giudice di astenersi quando ha conosciuto la causa come magistrato in altro grado del giudizio, sussistente solo quando sia lamentato il dolo del Giudice o quando il Giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa.
  3. Quanto al secondo motivo di ricorso, il resistente ha ritenuto infondato il motivo, ritenendo corretto quanto affermato nella sentenza e cioè che l’istanza non era supportata da elementi idonei a rivestire il carattere della novità. Inoltre, sempre a dire del resistente, non ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti in fatto ed in diritto previsti dall’art. 19 R.G. per poter proporre una istanza di revocazione. Ed invero, sostiene il Centro Nazionale Sportivo Libertas che il Sig. Bracone non ha provato di non aver potuto presentare la prova video per forza maggiore o per fatto altrui, essendosi limitato a fare riferimento alle dichiarazioni del Sig. De Palma, il quale, a sua volta, non ha fornito la prova dei problemi tecnici che avrebbero impedito il deposito della prova video nel corso del giudizio di appello.
  4. Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, il resistente ha concluso per la sua totale infondatezza. L’erronea applicazione del testo dello Statuto, successivo alla data della decisione e contenente il riferimento alla residenza della Regione quale presupposto per  la partecipazione dei Consiglieri nazionali al Consiglio regionale, costituisce, a detta del CNS, un errore di diritto e non revocatorio, essendosi nell’ambito della presunta applicazione di legge, e dunque andava fatto valere impugnando la sentenza e non con successiva istanza di revocazione.
  1. All’udienza del 3 maggio 2017, sentiti i difensori delle parti costituitesi, il ricorso è passato in decisione.

  

Considerato in diritto

  

 

  1. Il Collegio ritiene, preliminarmente, che la presente controversia rientri nella propria sfera di competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, degli articoli 54 e 63 del Codice di Giustizia Sportiva CONI e dell’art. 34, comma 2, dello Statuto del CNS Libertas.

 

Ciò in coerenza con il principio che individua nel Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI l’organo di chiusura del sistema di tutela della giustizia sportiva.

 

Ciò premesso, è ora possibile passare all’esame della controversia.

 

  1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett.) g, del Regolamento di Giustizia del CNS Libertas e, quindi, la nullità della sentenza, in quanto assunta con la medesima composizione del Collegio della Commissione Nazionale di Appello, che ha emesso la sentenza oggetto del procedimento di revocazione.

 

Il motivo è infondato.

 

E, infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c., il giudice ha l’obbligo di astenersi se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico”.

 

L’obbligo del Giudice di astensione sussiste, quindi, quando lo stesso Giudice ha già conosciuto la questione in «altro grado del processo». Ciò non si verifica nei casi di revocazione nei quali non vi è un altro grado del processo.

 

La revocazione è, infatti, uno strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate in grado di appello (o in unico grado), nei casi indicati dall'articolo 395 del codice di procedura civile, che trova fondamento nella scoperta di nuove circostanze che, se conosciute in precedenza, avrebbero comportato (nello stesso grado di giudizio) una decisione diversa da quella già presa.

 

Attraverso la revocazione, la parte può, quindi, ottenere una nuova valutazione del caso dallo stesso Giudice che si è già pronunciato sulla questione e che potrà ora tenere conto delle nuove circostanze. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i cui principi sono condivisibili, “salva ovviamente l’ipotesi di dolo del giudice, non sussiste, per i magistrati che avevano pronunciato la sentenza revocanda, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, atteso che essa non predica, per sua natura, un errore di giudizio” (Cass. n. 2342/1962, 1624/1965, 2222/1987 e 19498/2006).

 

Anche il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, modificando in parte il proprio precedente orientamento, ha affermato che “anche alla luce del nuovo codice del processo amministrativo deve escludersi l’applicabilità della norma di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c. - richiamata dalla norma di rinvio di cui all’art. 17 c.p.a. - che prevede l’obbligo del giudice di astenersi quando abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, allorquando sia lo “stesso ufficio giudiziario” che ha reso la pronuncia oggetto di revocazione competente a decidere nuovamente; ne consegue che, ad eccezione dell’ipotesi del dolo del giudice o, comunque, dell’ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del collegio investito della cognizione del giudizio revocatorio” (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza n. 5 del 24 gennaio 2014).

 

  1. – Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali l’istante lamenta l’insufficienza a la contraddittorietà della motivazione della impugnata decisione della Commissione Nazionale di Appello del CNS Libertas, possono essere trattati congiuntamente.

 

I motivi meritano di essere accolti.

 

 

La Delibera con la quale la Commissione Nazionale di Appello ha rigettato l’istanza di revocazione si limita, infatti, a ritenere “l’istanza non supportata da elementi idonei a rivestire quel carattere di novità rispetto agli elementi acquisiti da questa CNA che ha consentito l’emissione della indicata sentenza”. Null’altro si legge nella motivazione, a parte un riferimento alle memorie rese dall’Ufficio Nazionale Inquirente del Centro Nazionale Sportivo Libertas che, tuttavia, non vengono neanche riportate o commentate nell’ambito della motivazione della Delibera.

 

Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, assolutamente carente di motivazione nella parte in cui, rigettando l’istanza promossa, non specifica e non chiarisce in alcun modo quali siano gli elementi e le valutazioni logico giuridiche dalle quali sarebbe emersa l’assenza del carattere di novità dei nuovi elementi forniti dalla parte rispetto agli elementi già acquisiti.

 

La motivazione del provvedimento impugnato, più che contraddittoria, risulta, quindi, apparente. La motivazione, benché graficamente esistente, non rende, infatti, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dall’organo decidente per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

 

Ritiene, pertanto, il Collegio che la motivazione posta a base del diniego, pur caratterizzata da considerazioni che potrebbero anche non essere incongrue, rispetto alle questioni prospettate, risulta comunque inidonea a sorreggere la decisione e non consente al Collegio di assolvere al dovere di controllo sulla esattezza e sulla logicità della coerenza logica del provvedimento giudiziale.

 

Tutto ciò premesso, 

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata e rinvia alla Commissione Nazionale d'Appello del CNS Libertas.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge,

in favore del ricorrente, Sig. Giuseppe Bracone.

 

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 maggio 2017.

 

Il Presidente                                                                           La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                       F.to Cristina Mazzamauro

 

 

Depositato in Roma il 4 luglio 2017.

Il Segretario

  1. to Alvio La Face
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