CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 48 del 04/07/2017 –Carlo Roscini/Federazione Ciclistica Italiana

Decisione n. 48

Anno 2017


 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

Dante D’Alessio - Presidente e Relatore

Tommaso Edoardo Frosini

Giovanni Iannini Antonio

Massimo Marra

Laura Santoro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorso n. 49/2017, presentato, in data 28 aprile 2017, dal sig. Carlo Roscini, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Maccarone,

 

contro

 

 

la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), rappresentata e difesa dall’Avv. Nuri Venturelli,

 

 

e nei confronti della

 

 

Procura Federale della FCI;

 

 

per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FCI (I^ Sezione), pronunciata e comunicata il giorno 3 aprile 2017, con la quale è stata confermata integralmente, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione dell’inibizione per mesi tre, irrogata dal Tribunale Federale della FCI (I^ Sezione), con decisione resa in data 5 gennaio u.s., per l’asserita violazione dell’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI, in relazione agli artt. 3 e 9 del Codice di Comportamento sportivo del CONI.

 

Visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

uditi, nell’udienza del 9 giugno 2017, l’Avv. Vincenzo Maccarone, per il ricorrente - sig. Carlo Roscini -, e l’Avv. Nuri Venturelli, per la resistente FCI;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Dante D’Alessio.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

    1. Con ricorso proposto ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il sig. Carlo Roscini, Presidente del Comitato Regionale Umbria della FCI, ha impugnato la sentenza, pronunciata e comunicata il 3 aprile 2017, con la quale la Corte d’Appello della Federazione Ciclistica Italiana ha confermato integralmente, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione dell’inibizione per mesi tre, irrogata dal Tribunale Federale della FCI (I^ Sezione), con decisione resa in data 5 gennaio u.s., per l’asserita violazione dell’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI, in relazione agli artt. 3 e 9 del Codice di Comportamento sportivo del CONI.
    2. La decisione impugnata ha avuto origine dall’esposto presentato il 7 settembre 2016 dal sig. Sauro Pioppi, Presidente e legale rappresentante pro tempore della società sportiva GS Forno Pioppi Fortebraccio ASD, mediante il quale lo stesso aveva denunciato all’Ufficio della Procura Federale la mancata convocazione nella Rappresentativa regionale umbra per la partecipazione alla corsa denominata 41° Giro della Lunigiana degli atleti Giacomo Cassarà e Federico Rosati. La Procura Federale della FCI, all’esito dell’attività inquirente, con atto del 30 novembre 2016, comunicato all’odierno ricorrente il 7 dicembre 2016, deferiva il sig. Carlo Roscini avanti il Tribunale Federale per violazione dell’art. 1 n.1 RGS FCI, per aver abusato dei poteri a lui riconosciuti dall’art. 25 Statuto Federale, disponendo arbitrariamente l’esclusione degli atleti Cassarà e Rosati, iscritti con l’ASD Forno Pioppi Fortebraccio dalla rappresentanza regionale che doveva disputare la gara “41.mo Giro della Lunigiana”, benché fossero stati valutati positivamente dal punto di vista delle capacità atletiche e per aver in tal modo violato oltre il principio di lealtà (art. 1 RGS FCI), anche il divieto di alterazione dei risultati sportivi e di imparzialità (artt. 3 e 9 Cod. Comportamento Sportivo CONI) per non  aver rispettato il criterio del merito sportivo prestazionale”.
    1. Fissata udienza per il giorno 5 gennaio 2017, il Tribunale Federale, alla luce delle risultanze dibattimentali, ritenute fondate le contestate violazioni disciplinari, con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n.1, comminava al sig. Roscini la sanzione dell’inibizione per mesi tre.
    2. Avverso tale decisione il sig. Roscini presentava, in data 20 gennaio 2017, reclamo presso la Corte d’Appello Federale, chiedendo la riforma della stessa per insussistenza dell’addebito; in subordine, la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in relazione alle richieste avanzate dalla difesa; infine, in via ulteriormente subordinata, in riferimento alla sanzione applicata, la rideterminazione della stessa in quanto ritenuta sproporzionata e non sufficientemente motivata.

Con decisione del 3 aprile 2017, comunicato n. 9/2017 nel procedimento n. 2/2017, la Corte d’Appello Federale (I^ Sezione) ha dichiarato il reclamo proposto non fondato e, per l’effetto, ha confermato il provvedimento di primo grado.

Nel rigettare il reclamo, la Corte d’Appello Federale, con riferimento alla questione riguardante la partecipazione degli atleti alla gara Mocaiana di Gubbio, ritenuta decisiva per poter essere convocati al successivo Giro della Lunigiana, ha così motivato: Risulta, infine, provato - ad abundantiam - come non sia mai esistita alcuna norma o regola scritta che subordinasse la partecipazione al Giro della Lunigiana alla condizione della previa ed obbligatoria partecipazione alla gara denominata Gran Premio Mocaiana di Gubbio. A tal fine, non può assolutamente considerarsi quale prova documentale attestante il contrario l’estratto, depositato dalla difesa del deferito, del regolamento tecnico attività giovanissimi della FCI, poiché facente riferimento a categoria ed a fattispecie del tutto estranee e diverse rispetto alla vicenda oggetto del presente procedimento disciplinare. Al contrario è pacificamente emerso come questa condizione fosse, in realtà, da considerarsi esclusivamente quale una sorta di “consiglio e/o raccomandazione” (in tal senso si leggano le dichiarazioni rese in data 5 ottobre 2016 dal sig. Marco Calderini, tecnico di società) del tutto priva di specifica ed automatica sanzione, circostanza ulteriormente provata anche dal tenore letterale della decisione assunta dal Comitato Direttivo della regione Umbria del 3 agosto 2016, dove la partecipazione alla gara di Mocaiana risulta quale (semplice) criterio di valutazione e non, al contrario, quale specifica condizione preclusiva alla partecipazione al successivo Giro della Lunigiana (“si terrà conto della partecipazione e dei risultati ottenuti alla gara di Mocaiana del 21 agosto 2016”). Detta circostanza, correttamente, è stata peraltro confermata oralmente dallo stesso deferito davanti ai giudici della CAF. Tutte queste considerazioni, pertanto, rendono del tutto superflue - in quanto non apportanti elementi di novità e, come tali, non necessarie ai fini della decisione - le richieste di integrazione istruttoria, sia testimoniali che documentali (peraltro già in parte depositate in atti) formulate dalla difesa del deferito”.

    1. Con l’odierno ricorso il sig. Carlo Roscini ha impugnato la descritta decisione avanti il Collegio di Garanzia dello Sport, censurando i capi della pronuncia per il seguente unico motivo:

- violazione dell’art. 34 Regolamento Giustizia Federale FCI e dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto CONI. Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), con atto del 5 maggio 2017, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque infondato e, per l’effetto, di confermare la decisione della Corte d’Appello Federale.

 

Considerato in diritto

 

 

    1. Con un unico e articolato motivo di impugnazione il signor Carlo Roscini ha sostenuto l’erroneità della decisione impugnata per la violazione dell’art. 34 R.G. FCI e dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto CONI.

Dopo aver ricordato che la scelta degli atleti (sei titolari e tre riserve) che avrebbero dovuto partecipare al Giro della Lunigiana, gara per rappresentative regionali, era stata collegialmente condizionata alla partecipazione ed ai risultati della gara di Mocaiana di Gubbio, come da delibera del Consiglio direttivo del Comitato Regionale in data 3 agosto 2016, il ricorrente Carlo Roscini ha sostenuto che, correttamente, con la delibera impugnata, erano stati esclusi dalle convocazioni i quattro assenti (fra i preselezionati) alla gara di Mocaiana, fra i quali gli atleti Cassarà e Rosati. Infatti, la scelta degli atleti, da parte del Tecnico regionale, rispondeva a criteri preventivamente concordati all’unanimità con le società, e deliberati dal Comitato direttivo della Federazione regionale, nonché a specifiche valutazioni tecnico-comportamentali.

Con il conseguente difetto di motivazione della decisione impugnata.

Peraltro, ha aggiunto il signor Roscini, la Corte Federale, nella sua decisione, non ha tenuto conto che l’atto impugnato è stato firmato dal Presidente del Comitato Regionale, in quanto atto ufficiale di un Organo collegiale che non può che essere sottoscritto da colui che rappresenta l’Organo federale da cui quella decisione promana, ma deve ritenersi riferito alla volontà di più soggetti che hanno determinato la scelta effettuata e, in particolare, alla selezione fatta dal tecnico regionale Giancarlo Montedori.

    1. Ciò premesso, si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla Federazione Ciclistica italiana (FCI), considerato che il ricorso non è fondato.
    2. In relazione alla prima questione sollevata, riguardante la mancata considerazione delle ragioni, di carattere tecnico-sportivo, che avevano determinato la mancata convocazione degli atleti Cassarà e Rosati per la partecipazione al Giro della Lunigiana, il Collegio deve rilevare che gli organi di giustizia federale hanno ampiamente esposto le ragioni, che si sono prima ricordate, sulla base delle quali hanno ritenuto che la mancata convocazione dei due atleti Cassarà e Rosati doveva ritenersi illegittima perché adottata in violazione della fondamentale regola del rispetto del merito sportivo prestazionale.

La Corte d’Appello Federale ha correttamente ed esaurientemente motivato sul punto ritenendo che la convocazione per il Giro della Lunigiana doveva ritenersi subordinata esclusivamente a valutazioni di carattere tecnico-sportivo e non poteva ritenersi preclusa dalla mancata partecipazione alla gara di Mocaiana di Gubbio.

Dalla decisione assunta dal Comitato Direttivo della Regione Umbria del 3 agosto 2016 emergeva, infatti, che la partecipazione alla gara Mocaiana di Gubbio avrebbe consentito la valutazione delle capacità tecnico agonistiche degli atleti e del loro stato di forma, anche in vista delle convocazioni per il successivo giro della Lunigiana, ma la partecipazione alla gara non era un requisito imprescindibile ai fini della selezione per la successiva partecipazione al Giro della Lunigiana.

Peraltro, le conclusioni raggiunte dagli organi di giustizia federale, anche con riferimento ai contenuti della delibera adottata dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale, in data 3 agosto 2016, non risultano viziate da errori di fatto e nemmeno risultano manifestamente irragionevoli.

Considerato, quindi, che gli atleti esclusi, Rosati e Cassarà, tesserati con la società sportiva GS Forno Pioppi Fortebraccio ASD, erano ai primi posti delle classifiche regionali juniores (Rosati era al primo posto della classifica e Cassarà era al quarto posto) ed erano, quindi, fra gli atleti che avrebbero potuto (e dovuto) essere valutati, dal punto di vista delle capacità atletiche e tecnico- sportivo, in vista delle convocazioni per il successivo Giro della Lunigiana, è evidente che la selezione per la partecipazione al Giro della Lunigiana, come hanno affermato gli organi di giustizia federale, è stata condotta in base a criteri diversi rispetto a quelli concernenti il merito sportivo e, come tale, correttamente la selezione effettuata è stata considerata illegittima.

    1. Il ricorrente ha poi sostenuto che il fatto che l’impugnato comunicato sia stato sottoscritto dal Presidente non costituisce motivo sufficiente per considerare lo stesso espressione della volontà del soggetto cui è riferito, in quanto «un atto ufficiale non può che essere sottoscritto da colui che rappresenta l’Organo Federale da cui quella decisione promana».

Ma anche sotto tale profilo il ricorso non è fondato.

Infatti, il signor Roscini, Presidente del Comitato Regionale dell’Umbria, è il sottoscrittore dell’atto oggetto del procedimento e risponde comunque della volontà espressa dall’Organo collegiale. Per principio pacifico, infatti, di un atto adottato da un Organo collegiale rispondono tutti i componenti dell’Organo, con l’esclusione solo di quelli che hanno fatto constare a verbale il proprio dissenso.

Dalla sottoscrizione dell’atto impugnato risulta, senza alcun dubbio, la riferibilità al ricorrente dello stesso, con ogni conseguente sua responsabilità.

si può escludere la responsabilità del Presidente Roscini in relazione al mancato deferimento, in relazione all’illecito disciplinare rilevato, degli altri soggetti (i componenti del Comitato Regionale e il selezionatore tecnico) che hanno concorso alla formazione del contestato atto.

Anche sotto tale profilo il ricorso risulta quindi infondato.

 

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 9 giugno 2017.

Il Presidente e Relatore

 

Depositato in Roma in data 4 luglio 2017

II Segretario

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