CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53 del 21/07/2017 – Procura Generale dello Sport CONI- Procura Federale Federazione Italiana Tennis/T.C. San Martino Sport Società Cooperativa

Decisione n. 53

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Alfredo Storto - Relatore

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Laura Santoro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2017, presentato congiuntamente, in data 4 maggio 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, con la Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), in persona del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Francesco Polimei,

 

per l’annullamento

 

 

della decisione della Corte Federale d’Appello della FIT n. 5/2017, pubblicata il 4 aprile 2017, che, in accoglimento del reclamo proposto dal T.C. San Martino Sport Società Cooperativa, in ordine alla eccepita violazione dei termini entro i quali il Tribunale Federale avrebbe dovuto completare il giudizio disciplinare, ha annullato la decisione impugnata, emanata dal Giudice di prime cure, e ha dichiarato l’estinzione del relativo procedimento disciplinare.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 6 luglio 2017, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la ricorrente Procura Generale dello Sport, ed il Sostituto Procuratore Federale, avv. Francesco Polimei, per la ricorrente Procura Federale FIT; nonché l’avv. Fabio Azzolini, per la resistente T.C. San Martino Sport Società Cooperativa;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Alfredo Storto.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

1.  A seguito di una denuncia, presentata nel 2015, che segnalava il T.C. San Martino Sport, con sede in Reggio Emilia, per aver organizzato per quell’anno un torneo natalizio  aperto,  in assenza dell’autorizzazione federale, anche a soggetti che non erano soci del circolo, la Procura della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) aveva avviato un’indagine culminata, in data 20 luglio 2016, con la promozione dell’azione disciplinare mediante notifica del deferimento sia al Circolo affiliato sia a Marcello Malagoli e a Marco Berselli, i quali ne avevano rivestito la carica di Presidente.

1.1.   Nella prima udienza, svoltasi il 17 settembre 2016 innanzi al Tribunale Federale, alla presenza degli incolpati, tra le altre cose, venivano ammesse le prove testimoniali, richieste dalla difesa di questi ultimi, e veniva disposto d’ufficio l’espletamento dell’interrogatorio del Malagoli e del Berselli, con riserva di comunicazione della successiva udienza istruttoria, fissata, con separato atto del Presidente del Tribunale Federale dell’8 novembre 2016, alla data del 26 novembre 2016.

1.2.  In quella sede veniva disposto un ulteriore rinvio per l’assenza dei testi intimati: nel mentre il difensore dichiarava che il Malagoli, già sentito in fase istruttoria, non intendeva sottoporsi all’interrogatorio cosicché, con provvedimento del 21 dicembre 2016, veniva disposto l’ulteriore rinvio al 27 gennaio 2017.

1.3.  Ascoltati in quella sede, per via telefonica, due testi e precisate le conclusioni, il Tribunale pronunciava, in pari data, la decisione n. 7 del 2017, con la quale dichiarava i tre incolpati parzialmente responsabili degli addebiti mossi dalla Procura Federale e li condannava: a) il Berselli al pagamento della sanzione pecuniaria di € 750,00 e all’interdizione dalle cariche federali per tre mesi, ex art. 34 R.G.; b) il Malagoli al pagamento della sanzione pecuniaria di € 750,00 e alla sospensione dal diritto di rappresentanza dell’affiliato per tre mesi, ex art. 32 R.G.;

c) il T.C. San Martino al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.500,00 e alla sospensione per tre mesi dallo svolgimento di qualsiasi attività, ex art. 31 R.G., nonché al vincolo della solidarietà per le sanzioni pecuniari irrogate ai primi due.

2.  Soltanto quest’ultimo ha interposto reclamo: a) eccependo in limine l’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare per essere decorso, dalla data di esercizio della relativa azione, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 89, comma 1, del Regolamento di Giustizia della F.I.T. senza che fosse stata depositata la decisione; b) contestando, nel merito, la violazione del principio di proporzionalità e l’entità delle sanzioni irrogate e, in definitiva, invocando l’integrale riforma della decisione di prime cure.

2.1.  La Corte Federale d’Appello, ritenuto che già alla data di celebrazione dell’udienza del 26 novembre 2016 fosse effettivamente spirato il termine di estinzione del giudizio disciplinare, ancorché addizionato del lasso di tempo corrispondente al periodo feriale (dal al 31 agosto), e che non ricorresse alcun’altra causa di sospensione del termine in questione, a termini dell’art. 89, comma 5, lettera c), dell’evocato Regolamento, aveva accolto il reclamo, con la decisione n. 5 del 31 marzo 2017, dichiarando estinto il procedimento disciplinare nei soli confronti del T.C. San Martino.

3.  Hanno presentato ricorso innanzi a questo Collegio la Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura Federale della Federazione Italiana Tennis, lamentando la violazione dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché l’errata interpretazione degli artt. 8 e 89 del Regolamento di Giustizia della F.I.T.

3.1.    In particolare, le ricorrentideducendo che correttamente la Corte Federale aveva computato il termine di sospensione feriale (disposto dalla delibera federale FIT del 15 luglio 2016), includendo, altresì, tra le cause di sospensione del termine oggi controverso la richiesta di rinvio confezionata dalla difesa degli incolpati per l’escussione dei testimonihanno appuntato le loro lamentele sulla parte della decisione gravata che aveva ritenuto non rappresentare idonea causa di sospensione, ex art. 89, comma 5, del R.G. FIT, il rinvio disposto dal Tribunale per procedere all’interrogatorio degli incolpati.

Tale incombente, ad avviso delle deducenti, rientrerebbe, invece, appieno tra quelli che, richiedendo l’indispensabile collaborazione dell’incolpato predicata anche dall’art. 8 del medesimo R.G., assurgono a causa di sospensione dei termini del procedimento disciplinare, ai sensi della lettera b) del comma 5, dell’art. 89 cit., alla stregua del quale «il corso dei termini è sospeso: (…) b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario».

Infine, il ricorso ha censurato la decisione gravata proprio nella parte in cui, richiamando quali ipotesi di sospensione le sole lettere c) e d), dell’articolo in questione [le quali, rispettivamente, prevedono che «il corso dei termini è sospeso (…) c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario; d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore»], avrebbe omesso di valutare l’ipotesi di cui alla richiamata lettera b), alla quale andrebbe ascritto il rinvio disposto il

17 settembre 2016 per interrogare gli incolpati, nel mentre andrebbe collocato nell’area normativa descritta dalla lettera d) il successivo rinvio, chiesto dagli incolpati nell’udienza del 26 novembre 2016, per sentire i testimoni citati e non comparsi.

Pertanto, ad avviso delle ricorrenti, ove il Tribunale avesse tenuto conto di tutti periodi di sospensione del procedimento disciplinare (dall’1 al 31 agosto 2016, dal 17 settembre al 26 novembre 2016 e dal 26 novembre al 27 gennaio 2017), avrebbe certamente concluso nel senso della tempestività della decisione intervenuta il 27 gennaio 2017, cioè nel rispetto del termine di novanta giorni decorrente dall’esercizio dell’azione disciplinare da identificare con quella del 20 luglio 2016, nella quale era avvenuto il deferimento degli incolpati all’Organo di giustizia di primo grado.

In ultima analisi, riformata la decisione di secondo grado, le reclamanti chiedono di confermare, quanto al T.C. San Martino, la decisione n. 7 assunta dal Tribunale Federale il 27 gennaio 2017.

3.2.    Si è difeso il Tennis Club che ha dedotto l’infondatezza del ricorso, in particolare considerando: a) come gli incolpati da interrogare, peraltro su iniziativa officiosa, fossero già fisicamente presenti all’udienza del 17 settembre 2016, per cui non ricorreva alcuna necessità di disporre un rinvio per tale incombente; b) che, comunque, il Tribunale avrebbe potuto prevedere un rinvio a data precedente il 26 novembre 2016, che tenesse conto del rispetto del termine regolamentare di novanta giorni; c) che il termine di sospensione feriale, previsto dalla legge statale n. 742 del 1969, la quale opera in diversi settori processuali, non assurgerebbe al rango di un principio di diritto processuale civile sussumibile nell’ordinamento sportivo in forza dell’art. 45, comma 8, dello Statuto FIT, in quanto incompatibile sia con l’esigenza di celerità che informa il diritto sportivo, sia con la tassatività delle cause di sospensione codificate in questo ordinamento; d) che potevano essere ribaditi gli ulteriori motivi già spiegati in sede di reclamo e assorbiti dalla decisione n. 5/2017.

    1. All’udienza del 6 luglio 2017, sentite le parti comparse, il giudizio è stato posto in decisione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. Va in primo luogo confermato quanto statuito dalla Sezione, con la decisione n. 34 del 2017 (nonché implicitamente, ma in modo inequivoco, dalla decisione n. 8 del 2017 delle Sezioni Unite), con riguardo all’applicabilità, anche nell’ordinamento sportivo, della sospensione feriale dei termini prevista, per il periodo compreso tra il e il 31 agosto, dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificata dal decreto-legge 12  settembre 2014, n. 132, convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel caso di specie disposta dalla delibera federale FIT del 15 luglio 2016.

Utilizzando il filtro della giurisprudenza costituzionale, ben spiega, infatti, quella pronuncia come l’istituto in parola assurga al rango di principio processuale generale il quale, al di dell’istanza di celerità che permea l’ordinamento sportivo e della codifica delle ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare, esprime una sovrastante esigenza che finisce per conformare, in via strutturale e per mezzo di una fonte primaria esterna alle singole codificazioni, l’intero sistema processuale italiano e, con esso, i procedimenti giustiziali che da quello attingono con necessità le fondamenta.

  1. Ciò posto, nel caso in esame l’azione disciplinare risulta promossa, il 20 luglio 2016, col deferimento al Tribunale Federale degli incolpati, cosicché viene in immediato rilievo applicativo l’art. 89 (rubricato Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”) del Regolamento di Giustizia FIT il quale, al comma 1, dispone, per quel che qui interessa, che «il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare (…)».

Tale termine, per quanto appena detto, sarebbe dunque spirato venerdì 18 novembre 2016 (data, per la verità, identificata dal Giudice d’appello col 17 novembre 2016).

2.1.    Quanto alla possibilità di far ricorso ad ipotesi di sospensione del termine de quo (disciplinate dal successivo comma 5 e ampiamente richiamate nella ricostruzione in fatto di questa decisione), la Corte Federale d’appello l’ha esclusa, considerando che il rinvio disposto dall’udienza del 17 settembre 2016 a quella del 26 novembre immediatamente successivo, per escutere i testi indicati dagli incolpati e per procedere all’interrogatorio d’ufficio di questi ultimi, non avrebbe determinato alcuna sospensione dei termini.

Infatti, ad avviso del Giudice di secondo grado, l’interrogatorio non sarebbe causa di sospensione e le prove testimoniali, richieste dalla difesa degli incolpati sull’opposizione della Procura, neppure rientrerebbero tra le ipotesi di sospensione disciplinate dall’art. 89, comma 5, lettera c), del Regolamento FIT, nel mentre, nel caso di ammissione di un mezzo istruttorio, questo dovrebbe comunque essere assunto nel rispetto del complessivo termine di novanta giorni.

Le odierne ricorrenti concentrano il proprio disappunto sul fatto che la Corte Federale non avrebbe tenuto conto della inscrivibilità del rinvio officioso, per procedere all’interrogatorio degli incolpati, tra le cause di sospensione disciplinate dall’art. 89, comma 5, lettera b), concernente gli «accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario». Ad avviso di queste, la norma determinerebbe l’emersione del principio della collaborazione del tesserato, cruciale anche nel Regolamento FIT, ove è scolpito all’art. 8 nei termini per cui «il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti di presentarsi ad un organo di giustizia per essere sentito o di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto o renda dichiarazioni mendaci è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre a sei mesi».

Tale prospettazione non può essere accolta tenuto conto della peculiarità del caso in decisione. Infatti, per come rilevato dalla difesa del T.C. San Martino (unico degli incolpati ad aver gravato la pronuncia di prime cure), all’udienza del 17 settembre 2016 gli incolpati da interrogare erano presenti (cfr. verbale n. 03/2016 in atti, che conto della presenza dei sigg. Marcello Malagoli e Marco Berselli), ragion per cui il rinvio, disposto d’ufficio per questo incombente, non avrebbe potuto certamente fondare sulla necessità di acquisire l’indispensabile collaborazione di chi era presente e, pertanto, immediatamente escutibile.

2.2.  Alla luce di tale evenienza, bene ha fatto la Corte Federale a ritenere che l’interrogatorio degli incolpatiil quale in astratto potrebbe senz’altro assurgere a causa di sospensione del termine in parola ai sensi dell’evocata lettera b)non fosse, evidentemente in quel frangente,

«causa di sospensione dei termini», con la conseguenza che la successiva udienza del 26 novembre 2016 era stata celebrata a termini scaduti e, quindi, a valle della già intervenuta estinzione del giudizio disciplinare.

  1. La reiezione del motivo di ricorso appena esaminato rende superfluo ogni approfondimento in ordine alle ulteriori doglianze appuntate dalle ricorrenti sugli effetti sospensivi dell’ulteriore rinvio disposto dal Tribunale Federale all’udienza del 26 novembre 2016.

In definitiva, il ricorso va respinto.

  1. Le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate.

 

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 6 luglio 2017.

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                               F.to Alfredo Storto 

 

Depositato in Roma in data 21 luglio 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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