CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54 del 21/07/2017 – Fernando Ferrara/Federazione Italiana Hockey

Decisione n. 54

Anno 2017

 

 

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

QUARTA SEZIONE

 

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Laura Santoro

Alfredo Storto

Cristina Mazzamauro Componenti 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2017, presentato, in data 4 maggio 2017, dal sig. Fernando Ferrara, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio;

 

contro

 

 

la Federazione Italiana Hockey (F.I.H.), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Fontana;

 

 

avverso

 

la decisione n. 37 della Corte Federale d'Appello della FIH, di cui al C.U. n. 124/CFA del 4 aprile 2017, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi tre da qualsiasi attività federale, irrogata dal Tribunale Federale FIH nella riunione del 1 febbraio u.s., per l'asserita violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e dell'art. 57, del Regolamento di Giustizia FIH, in relazione all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto federale FIH 2015.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

uditi, nell’udienza del 6 luglio 2017, l’avv. Cesare Di Cintio, per il ricorrente, sig. Fernando Ferrara,

e l’avv. Giovanni Fontana, per la Federazione Italiana Hockey;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Giovanni Iannini.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

    1. - Il sig. Fernando Ferrara e la Federazione Italiana Hockey (in prosieguo anche FIH), a suo tempo, hanno sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in forza del quale il primo si è obbligato a svolgere, con il ruolo diSenior Coach”, dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, i compiti di responsabile tecnico - sportivo della Squadra Nazionale femminile Senior e Under 21, nonché di coordinatore tecnico delle altre squadre femminili giovanili e di consulente nel settore maschile, in caso di richiesta in tal senso del Responsabile Federale del Settore Squadre Nazionali. In tale veste il Ferrara ha curato il progetto Road to Rio”, volto alla qualificazione della Nazionale femminile di hockey su prato ai Giochi di Rio 2016.

L’obiettivo non è stato raggiunto.

Con delibera del 12/13 settembre 2015 il Consiglio Federale della FIH ha deciso di recedere dal contratto stipulato con il Ferrara, per le seguenti motivazioni:

  • per aver dichiarato, mediante una intervista rilasciata in data 28 luglio 2015 al quotidiano La Nuova Sassari, che la Federazione ha deciso di interrompere definitivamente e in maniera inattesa il progetto denominato Road to Rio 2016”, nonché per aver asserito che questa decisione ha costituito una sorpresa anche per Il sottoscritto e anche per le ragazze è stato un vero e proprio colpo basso”;
  • per aver nuociuto, con tali dichiarazioni, alla serenità dell’ambiente tanto che alcune delle ragazze “hanno aperto un profilo su Facebook dove è stata ripetutamente attaccata la Federazione”;
  • per aver indossato nella sua attività federale, anche durante l’intervista rilasciata il 14 agosto 2015 a Rai 3, materiale tecnico dell’Adidas della Nazionale Italiana Rugby”;
  • perché dopo gli Europei di Londra 2015 il Presidente Federale ha cercato di contattare il Sig. Ferrara chiamandolo al telefono e questi scriveva un sms comunicando che avrebbe richiamato senza mai dare seguito al messaggio”;
  • perché dalla fine dell’Europeo (30 agosto 2015 Italia-Belgio) il Sig. Ferrara non ha più svolto alcuna attività per la Federazione senza mai preoccuparsi e farsi parte attiva della valutazione del Progetto stesso”;
  • perché il mancato raggiungimento dell’obiettivo Rio 2016 avrebbe comunque comportato una

risoluzione del contratto anche se per diversi motivi e con diverse modalità e conseguenze”.

    1. - Sono state, quindi, avviate indagini volte ad accertare responsabilità disciplinari del Ferrara, con iscrizione nel relativo registro, avvenuta in data 13 novembre 2015.

Il 2 marzo 2016 è intervenuta la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale. Il 22 dicembre 2016 il Procuratore Federale ha deferito il Ferrara innanzi al Tribunale Federale, sulla base della seguente contestazione:

a) Per aver pronunciato, in un contesto di pubblica diffusione, espressioni offensive nei confronti della FIH sia negli articoli pubblicati su Facebook e sul giornale Nuova Sassari sia in occasione dell’intervista televisiva rilasciata il 14.8.2015 al TG3 Regionale presso il campo di hockey dell’Amsicora di Cagliari, in q. di allenatore della Nazionale femminile di Hockey, indossando, inoltre, in tale contesto la maglia della Federazione Italiana Rugby e comunque contravvenendo ad esplicite disposizioni del contratto firmato con la FIH; con conseguente violazione dell’art. 1, commi 1 e 3, e art. 57 c. del Regolamento di Giustizia FIH in relazione all’art. 11, commi 1 e 2, della Statuto federale FIH 2015;

  1. II diritto di critica non deve in ogni caso travalicare i limiti della corretta convivenza civile e non può sfociare in affermazioni di natura offensiva lesive dell’onorabilità del destinatario di essa;
  2. Le espressioni esprimono ex se una valenza denigratoria ed altamente negativa nei confronti della FIH; pertanto sono stati violati i criteri di rispetto e di educazione ed i principi di lealtà, correttezza e probità che devono caratterizzare i rapporti tra soggetti federali e a tali principi non sono ispirate le menzionate espressioni utilizzate dal soggetto interessato”.

Con decisione dell’1 febbraio 2017, il Tribunale Federale ha accolto le tesi della Procura e ha disposto la sospensione per mesi tre del sig. Ferrara.

Il Ferrara ha proposto appello avverso tale decisione.

La Corte Federale d’Appello, con decisione del 4 aprile 2017, ha confermato la decisione impugnata.

    1. - Il sig. Ferrara ha proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FIH, chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, sia annullata la sanzione di tre mesi di sospensione inflitta al ricorrente.

A fondamento del ricorso ha dedotto:

  1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 129 del Regolamento di Giustizia e del principio del contraddittorio.

La lunghezza delle indagini, che hanno ricoperto un arco di 294 giorni tra l’avvio delle indagini e il deferimento, non sarebbe giustificata dalle due richieste di proroga alla Procura Generale dello Sport, come erroneamente ritenuto dalla Corte Federale, non essendovi traccia di tali proroghe negli atti di causa. In mancanza degli atti di proroga, non sarebbe possibile stabilire il materiale probatorio da ritenere utilizzabile, in quanto raccolto entro i termini stabiliti, secondo il disposto dell’art. 132, comma 3, del Regolamento di Giustizia.

La Corte Federale, inoltre, avrebbe erroneamente applicato il Regolamento di Giustizia previgente rispetto a quello approvato il 18 giugno 2016, che non prevedeva il termine di 20 giorni dalla conclusione delle indagini per informare l’indagato. L’art. 139 del nuovo Regolamento, che prevede la non applicabilità delle nuove norme in esso contemplate nei procedimenti pendenti innanzi agli organi di giustizia federale, non sarebbe, a sua volta, applicabile nella fattispecie, in quanto il nuovo Regolamento è entrato in vigore in un momento in cui erano ancora in corso le indagini innanzi alla Procura Federale, che, nonostante quanto ritenuto dalla Corte nella decisione impugnata, non potrebbe considerarsi un organo di giustizia federale. In conseguenza, dovrebbe trovare immediata applicazione il disposto dell’art. 129, comma 4, del Regolamento 2016, per il quale il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, deve informare l’indagato dell’intendimento di procedere al deferimento.

Tale termine, da considerare di natura perentoria, non sarebbe stato rispettato, giacché il deferimento è stato notificato il 21 dicembre 2016, ben oltre il termine decorrente dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

  1. Omessa e carente motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 3, e 57

del Regolamento di Giustizia FIH, in relazione all’art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto federale.

La Corte Federale d’Appello a fondamento della decisione avrebbe richiamato solo due tra le circostanze contestate: quella relativa all’articolo di stampa del 29 luglio 2015 e quella concernente l’intervista su RAI3. La Corte avrebbe dovuto ridurre conseguentemente la sanzione e non limitarsi a confermare quanto statuito dal Tribunale Federale.

La stessa Corte, inoltre, non avrebbe adeguatamente giustificato l’assunto secondo cui le dichiarazioni del Ferrara sarebbero state di carattere diffamatorio, non avendo fornito alcun parametro oggettivo alla stregua del quale la reputazione della Federazione dovrebbe considerarsi aggredita.

Le espressioni usate si inquadrerebbero nel diritto di critica, tutelato dall’art. 21 Cost., oltre che dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo.

La decisione impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione anche riguardo all’aspetto relativo alla rilevanza, sul piano disciplinare, di una violazione di carattere contrattuale, concernente l’utilizzazione, durante l’intervista sul TG3 Regionale, di abbigliamento adottato dalla Federazione Hockey.

    1. - Si è costituita la Federazione Italiana Hockey, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, in quanto la sanzione applicata sarebbe inferiore al limine minimo di novanta giorni, previsto dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Federazione ha, inoltre, dedotto l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorrente ha replicato con memoria.

    1. - All’udienza del 6 luglio 2017, sentiti l’avv. Cesare Di Cintio per il ricorrente e l’avv. Giovanni Fontana per la Federazione Italiana Hockey, la causa è stata assegnata in decisione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

    1. -  La  Federazione  Italiana  Hockey,  nel  costituirsi  in  giudizio,  ha  eccepito  preliminarmente l’inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Essa ha richiamato, al riguardo, l’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, nella parte in cui dispone che: Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni”.

Orbene, secondo la Federazione resistente, la sanzione disciplinare della sospensione di tre mesi da qualsiasi attività, applicata dal Tribunale Federale nei confronti del ricorrente e confermata dalla decisione assunta in grado d’appello, avrebbe una durata inferiore a novanta giorni, giacché essa avrebbe determinato la sospensione dell’interessato dal 1° febbraio 2017 al maggio dello stesso anno, per una durata complessiva di ottantanove giorni, inferiore al limite dei novanta giorni di cui all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva menzionato.

L’eccezione è fondata. Si deve preliminarmente ricordare che la norma di cui all’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva si riallaccia alla previsione dettata dall’art. 12 bis dello Statuto del CONI, secondo cui “È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”.

Con tale disposizione si è voluto evitare la proposizione di ricorsi davanti al Collegio di Garanzia dello Sport per le questioni ritenute di minore rilevanza anche in relazione alla misura della sanzione irrogata.

Ciò premesso, si deve osservare che il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Hockey prevede fra le sanzioni irrogabili quella della sospensione a termine da ogni attività che consiste nel divieto, a carico di un tesserato, di partecipare a qualsivoglia attività federale, per un tempo determinato non inferiore a un mese e non superiore a due anni (art. 19).

La sanzione disciplinata dal Regolamento di Giustizia Federale, pertanto, si applica a mesi e non a giorni e la disciplina dettata dall’art. 3 dello stesso Regolamento, per il computo dei relativi termini, riflette i principi propri della disciplina dei termini fissati in mesi.

Nel caso di specie, come si è detto, a carico del sig. Ferrara è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione per tre mesi, con decorrenza dalfebbraio 2017.

La sanzione inflitta dal Tribunale Federale ha quindi comportato la sospensione dell’interessato da ogni attività per la durata di ottantanove giorni, essendo questo il numero di giorni che si può calcolare tra il febbraio 2017 e la data di scadenza, che, secondo i principi della disciplina del computo del termine a mesi, è il corrispondente giorno del terzo mese successivo (1° maggio 2017). Un numero di giorni, quindi, inferiore al limite minimo di cui al menzionato art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, che è invece determinato, come si è detto, in giorni e non in mesi.

E’ pertanto condivisibile l’osservazione della Federazione secondo la quale tre mesi non equivalgono necessariamente a novanta giorni. Nel senso che tre mesi possono corrispondere a novanta giorni o anche ad un numero di giorni superiore o ad un numero di giorni inferiore, come nel caso di specie, nel quale la sanzione è stata applicata a decorrere dall’1 febbraio 2017.

Il Collegio, pertanto, ritiene che, nella fattispecie, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport debba essere dichiarato inammissibile, in quanto la sanzione applicata in concreto è inferiore al limite minimo di novanta giorni, fissato dalle norme richiamate.

Né, tenuto conto delle regole che disciplinano il computo dei termini processuali, è possibile giungere ad una diversa interpretazione fondata su criteri di tipo sostanzialistico.

Nell’affermare ciò, il Collegio auspica peraltro l’adozione di modifiche normative tali da eliminare o ridurre il rischio che circostanze quali quelle rilevabili nel caso in questione, legate sostanzialmente a un dato estrinseco o, se si vuole, casuale, quale quello inerente al momento di applicazione della sanzione, possano condizionare l’ammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

    1. Per quanto sopra, il ricorso proposto dal sig. Fernando Ferrara deve essere dichiarato inammissibile.

La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 6 luglio 2017.

 

 

Il Presidente                                                                                        Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                   F.to Giovanni Iannini

 

 

Depositato in Roma in data 21 luglio 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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