CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 69 del 03/10/2017 – Roberto Polledro/Federazione Italiana Giuoco Bridge

Decisione n. 69

 

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Laura Santoro - Componenti

Alfredo Storto - Relatore 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. n. 76/2017, presentato, in data 10 luglio 2017, dal sig. Roberto Polledro, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio De Gregori;

 

 

contro

 

 

 

la F.I.G.B. – Federazione Italiana Gioco Bridge;

per l’annullamento

 

 

 

della decisione della Corte Federale dAppello FIGB n. 15, pubblicata il 10/11 giugno 2017, che, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, ha irrogato, a carico del ricorrente, la sanzione della sospensione da ogni attivifederale per 9 mesi, per l’asserita violazione degli artt. 15 e 48 dello Statuto Federale FIGB, nonché degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 26 settembre 2017, l’avv. Antonio De Gregori, per il ricorrente – sig. Roberto Polledro -; il Procuratore Federale, avv. Claudio Brugnatelli, per la Procura Federale presso la F.I.G.B., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Alfredo Storto.

 

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Nel febbraio del 2017 il Procuratore Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Bridge (FIGB) aveva deferito i tesserati Roberto Polledro e Giorgio Rivara per violazione dell’art. 15 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 3 del Codice di comportamento del CONI, richiamato dal primo, per aver infranto i principi di lealtà e probità.

In particolare, a seguito di una segnalazione di anomalia del tesserato Roberto Boazzo, relativa all’incontro di semifinale di Coppa Italia, selezione per la Liguria, disputato il 19 novembre 2016 a porte chiuse tra le squadre «Artuffo» (composta dal Polledro e dal Rivara) e «Rosso» (composta dal Boazzo e da Marco Parrella), la Procura aveva avviato un’indagine, ascoltando i giocatori delle due squadre e altri tesserati, ed aveva contestato al Polledro, con l’aggravante della recidiva: a) di aver preparato in anticipo una mano che avrebbe dovuto essere smazzata al tavolo, replicando unaltra mano, quasi identica, giocata quindici giorni prima nel Campionato regionale a squadre;

b) di aver quindi inserito nel board carte dallo stesso preparate e conosciute e di aver poi effettivamente giocato la mano, mantenendo il contratto di 7SA, così conseguendo per la propria squadra, quale effetto dell’alterazione del gioco, il diritto di disputare la finale regionale.

 

Al compagno di gioco di questi, Giorgio Rivara, la medesima alterazione del gioco era stata contestata a titolo di concorso col Polledro, avendo serbato una condotta colpevolmente omissiva.

1.1.  Il Tribunale Federale aveva prosciolto entrambi i tesserati per insussistenza degli elementi indiziari a loro carico.

1.2.  Parzialmente diverso è stato l’avviso della Corte Federale dAppello la quale, con la sentenza n. 15 del 6 giugno 2017, pubblicata il 10 giugno immediatamente successivo, riconosciuta l’estraneità del Rivara, ha invece ritenuto la responsabilità del Polledro, condannandolo a nove mesi di sospensione da ogni attivifederale, a fronte della richiesta di due anni di sospensione. Con la stessa decisione, il Giudice dAppello ha anche irrogato alla squadra Artuffo la sanzione accessoria dell’esclusione dalla Coppa Italia 2016-2017 e della restituzione di ogni premio ricevuto o punteggio FIGB conseguito, a partire dalla fase semifinale nella quale si è verificato l’illecito.

1.2.1. La Corte Federale, richiamando i principi declinati in punto di standard probatorio dalle Sezioni Unite di questo Collegio con la decisione n. 6 del 2016, ha ritenuto sussistere a carico del Polledro un significativo fascio convergente di indizi gravi e puntuali costituiti: a) dal fatto che la mano in questione era sostanzialmente identica (nel posizionamento delle carte chiave, con difformità soltanto nelle lunghezze) ad altra giocata dal Polledro quindici giorni prima, entrambe connotate da rarità della combinazione e spettacolarità del colpo; b) dalla circostanza che questi, a fronte del dubbio manifestato in proposito dai suoi avversari, aveva dichiarato al tavolo di non ricordare se tutte le carte dei boards fossero state smazzate in precedenza, rilevando contestualmente l’inutilità della verifica in quanto le due squadre avevano giocato l’incontro precedente in tavoli diversi; c) dall’ulteriore fatto che, dopo una prima licitazione che aveva già indicato i controlli dopo unapertura forte, il Polledro aveva licitato 4SA e poi direttamente il grande slam a SA, all’evidenza per evitare che il proprio compagno potesse giocare il contratto con il morto a SA; d) dall’aver scelto l’incolpato una linea di gioco con percentuali minimali, «non ipotizzando neppure la possibilità di realizzare l’impasse come ultima chance ma ideando una compressione progressiva che presupponeva la caduta preventiva di una D fuori impasse»; e) dall’aver inoltre spiegato al proprio avversario, prima di vederne le carte restanti e dopo che questi aveva commesso uno sbaglio nello scarto liberando il palo di fiori del dichiarante, che nulla sarebbe comunque cambiato, in quanto sarebbe rimasto in ogni caso compresso negli altri colori;

f) dall’avere infine il Polledro dichiarato al Procuratore Federale di non ricordare né la prima smazzata, né la seconda, né infine lo svolgimento del gioco, pur avendo questi mantenuto due contratti di 7SA nel giro di due settimane, il secondo addirittura impostando un triplo squeeze di tale rarità da meritare la pubblicazione su qualsiasi rivista specializzata del mondoDa tali elementi, la Corte ha dunque tratto e quindi argomentato il proprio univoco convincimento in ordine al fatto che il Polledro fosse già a conoscenza dellordine delle carte per averlo egli stesso preparato in precedenza, considerando in particolare l’impossibilità statistica del ripetersi della stessa distribuzione contemporanea di carte nel gioco del bridge e ritenendo frutto di un possibile comportamento studiato, ovvero di una dichiarazione amicale, il fatto, riferito da alcuni testimoni, secondo cui lo stesso Polledro aveva chiesto ad altro membro della sua squadra di poter giocare in sala “apertainvece che nella sala “chiusa” (dove poi si è effettivamente disputato l’incontro per cui oggi è causa), per evitare di incontrare il giocatore Parrella col quale in passato aveva avuto dei contrasti, venendo invece convinto dal proprio compagno di squadra, Enrico Guglielmi, a tornare a giocare nella prima sala.

  1. Ha presentato ricorso innanzi a questo Collegio il solo Roberto Polledro, lamentando:
  2. l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, l’omessa e insufficiente motivazione, la violazione dellart. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in quanto il Giudice dAppello avrebbe omesso di attribuire il corretto rilievo ad alcune decisive risultanze processuali, scaturite da altrettante dichiarazioni di testimoni, attestanti in maniera incontrovertibile che il Polledro aveva chiesto di giocare in sala aperta e che soltanto a seguito dell’intervento di un compagno di squadra si era determinato a giocare in sala chiusa, nonché alla circostanza - riconosciuta dallo stesso avversario Boazzo - che, a seguito del dubbio manifestato del Parrella in ordine al fatto che un board non fosse stato smazzato, vi avesse provveduto direttamente questi, rimanendo poi i sei boards con le carte smazzate (cinque boards dagli altri giocatori mentre il Polledro era in sala aperta e un board dal Parrella) sempre sul tavolo in presenza dei quattro giocatori, con la conseguente impossibilità di effettuare qualsiasi manovra su di esse;
  3. la violazione degli artt. 1227 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto gli argomenti presuntivi posti alla base del convincimento della Corte Federale sarebbero tuttaltro che univoci; in particolare, non sarebbero sovrapponibili le due smazzate considerate quasi identiche, diverse essendo le carte del dichiarante e del compagno e il posizionamento delle carte chiave; la dichiarazione del Polledro, in ordine al fatto che un board non era stato smazzato, sarebbe irrilevante; la circostanza riportata sub c) nella decisione sarebbe falsa, mentre nessuna linea di gioco avrebbe dovuto scegliere il ricorrente dopo l’errore del Boazzo; sarebbe da escludere che il Polledro abbia parlato subito, e senza vedere le carte dell’avversario, di una possibile compressione, trattandosi di circostanza così eclatante che avrebbe determinato l’immediato intervento arbitrale; infine, il fatto che il Polledro aveva dichiarato di non ricordare le due mani poste a raffronto sarebbe privo di rilievo probatorio, posto che nemmeno i campioni ricorderebbero con esattezza tutte le mani;

 

3)  l’irrilevanza del fatto (pure ampiamente menzionato nella sentenza gravata) che in passato al ricorrente fossero stati contestati analoghi addebiti, riguardando in realla circostanza fatti diversi ed essendo stato il Polledro sempre assolto con formula piena da ogni passata incolpazione. Pertanto, il ricorrente chiede che il Collegio annulli la decisione di secondo grado, con ogni conseguenza di legge.

2.1.  La Procura Federale ha contrastato il ricorso, deducendone sostanzialmente l’inammissibilità derivante dal tentativo di ottenere in sede di legittimità un riesame della vicenda in fatto scrutinata dal Giudice di merito, in assunto da risolvere mediante una ricostruzione fattuale alternativa a quella effettuata dalla Corte Federale.

2.2.  Entrambe le parti hanno ulteriormente interloquito con successive memorie.

3.   All’udienza del 26 settembre 2017, sentite le parti comparse, il giudizio è stato posto in decisione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Dalla narrazione in fatto contenuta nel ricorso innanzi a questo Collegio è emerso che il Procuratore Federale presso la FIGB, che ha condotto l’indagine a carico del Polledro, era stato in altre competizioni giocatore della squadra “Rosso, che, nellodierna circostanza, era opposta alla squadra “Artuffo” alla quale appartiene il ricorrente.

All’udienza del 26 settembre tale questione è stata preliminarmente dibattuta tra le parti comparse con una discussione che, pur mettendo a fuoco l’assenza di norme ostative, ha in qualche modo fatto emergere il tema dell’inopportunità dell’azione disciplinare condotta da chi ha avuto formale vicinanza con la parte offesa dalla condotta dell’incolpato.

E’ pure emerso dal contraddittorio che l’esigua composizione della Procura Federale, con la presenza di due soli Procuratori, entrambi molto ben conosciuti e significativamente prossimi all’ambiente bridgistico cui appartengono, oltre al ricorrente e ai giocatori della squadra “Rosso, anche molti testimoni, ha reso sostanzialmente inevitabile che l’indagine fosse condotta da persona non del tutto estranea ai soggetti a vario titolo coinvolti in questo procedimento.

Ciò posto e considerato che la circostanza non ha formato oggetto di ricorso, per cui nulla va statuito in proposito, non può tuttavia questo Collegio non auspicare che, in futuro, la Federazione Italiana Gioco Bridge assicuri, anche attraverso una congrua dotazione organica, una maggiore terzietà dell’organismo inquirente rispetto a fatti e persone oggetto di indagine.

  1. Venendo più propriamente all’esame del ricorso, va respinta l’eccezione di inammissibilità articolata dalla Procura Federale.

Con l’esposizione dell’intero ventaglio dei motivi di ricorso che, a tal fine, possono essere trattati unitariamente, nella sostanza il Polledro lamenta che la Corte Federale, pur avendo percepito i fatti di causa decisivi nella loro reale portata risultante dall’istruttoria, ne avrebbe, tuttavia, in parte omesso la valutazione e in parte avrebbe motivato in maniera insufficiente o illogica, giungendo così a un apprezzamento erroneo.

In tal modo il ricorrente, più che prospettare una versione alternativa dei fatti, ha in definitiva censurato il ragionamento motivatorio condotto dal Giudice dAppello su di essi e il loro conseguente apprezzamento che, ove correttamente perseguito, avrebbe a suo avviso portato a opposte conclusioni.

Inoltre, il Polledro ha criticato l’utilizzo che il Giudice dAppello avrebbe fatto dello standard probatorio fissato dalla decisione n. 6 del 2016 delle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia. L’insieme delle doglianze può, dunque, essere senzaltro racchiuso nella formula declinata dall’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, alla stregua della quale il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è esclusivamente ammesso per «violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».

  1. Per quanto più specificatamente riguarda il c.d. standard probatorio adottato dalla Corte Federale, questa ha senzaltro proceduto utilizzando un metodo corretto di valutazione delle prove, con la piena applicazione dei principi scolpiti dalla richiamata decisione nomofilattica n. 6 del 2016 che, per l’ordinamento sportivo, indica la soglia probatoria nell’avere i fatti superato lo scrutinio di semplice valutazione della probabilità, pur non dovendosi giungere all’esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Ciò che residua dalla forbice istruttoria così disegnata rende ragione dell’ammissibilità di un metodo probatorio indiretto, «ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dellillecito».

Tanto ha concretamente fatto la decisione impugnata laddove ha indicato puntualmente tutti i dati di fatto rilevanti assunti quali prove indirette, collegandoli col filo del proprio ragionamento, sulla premessa che, in particolare per le connotazioni del gioco del bridge e per un costante dato esperienziale, fosse in astratto e nel caso specifico sostanzialmente impossibile l’utilizzo di prove dirette.

In tal modo, essa ha spiegato il proprio percorso motivatorio indiziario su quel versante del crinale che, attraverso il pieno esercizio del libero convincimento del giudice, conduce al riconoscimento della fondatezza dell’accusa.

3.1.  Venendo poi all’esame minuto delle censure articolate in ordine all’apprezzamento dei singoli elementi indiziari, pure non si ravvisano i vizi contestati, emergendo nel complesso una motivazione ampia, completa, logica e correttamente ancorata alle risultanze processuali.

In particolare, quanto alla sovrapponibilità delle due eclatanti smazzate giocate a distanza di soli quindici giorni dallo stesso giocatore, la Corte ne ha correttamente chiarito, con ragionamento plausibile e immune da vizi logici, il rilevante valore indiziario - posta la difformità soltanto per elementi marginali, nella sostanziale identità dell’ossatura del gioco - rendendo così conseguentemente ragione della significatività della dichiarazione del Polledro che asseriva di non avere memoria di ben due, quasi consecutive, giocate epocali (lettere a ed f della decisione di Appello).

Allo stesso modo il Giudice dAppello ha spiegato diffusamente e plausibilmente, proprio prendendo spunto dal diagramma della smazzata, come il gioco del Polledro fosse affetto da anomalie strategiche coinusuali e vistose da rientrare certamente nell’area delle condotte indiziarie scrutinabili (lettere c e d).

Né vè stata inoltre unerrata valutazione delle dichiarazioni effettuate dal Polledro (lettere b ed e), in quanto, proprio dall’insieme della segnalazione del Boazzo (del 23 novembre 2016) e delle successive deposizioni di Boazzo e Parrella (entrambe del 16 dicembre 2016) emerge che l’ulteriore smazzatura di un board effettuata dal Parrella non sarebbe valsa da sola ad eliminare logicamente la possibilità della “preparazione” di alcuno degli altri cinque boards e, inoltre, in quanto l’immediata spiegazione fornita dal Polledro circa l’irrilevanza dell’errore dell’avversario pure costituisce ragionevole elemento idoneo a rafforzare il convincimento del giudice.

Così come, infine, è immune da censure di illogicità il ragionamento effettuato dalla Corte in ordine al fatto che l’allontanamento dalla sala chiusa del Polledro, intenzionato a non giocare la partita per cui è causa, potesse essere stata precostituita ad arte da questi, proprio per sviare da sé ogni sospetto.

Tanto premesso, occorre inoltre puntualizzare che la motivazione della decisione impugnata non fonda sulla valutazione atomistica dei singoli elementi indiziari rassegnati (tra i quali non rientrano, peraltro, le precedenti contestazioni disciplinari mosse al Polledro e conclusesi sempre con esito per lui favorevole), cosicché neppure può oggi assumere valore decisivo in sé una confutazione, altrettanto parcellizzata, dei singoli frammenti motivatori.

E’ piuttosto il complesso delle circostanze che - proprio secondo la logica indiziaria e a seguito dell’apprezzamento di elementi di fatto non esclusi da altri e contrapposti fatti assolutamente ostativi dell’ascrivibilidella condotta - ha sospinto il Giudice del secondo grado nella formazione del proprio convincimento.

Discende da tanto la complessiva tenuta del ragionamento motivatorio, non viziato da alcuna esiziale insufficienza od omissione.

In definitiva il ricorso va respinto siccome infondato.

 

  1. Le spese del giudizio sono regolate nel dispositivo, a carico di Roberto Polledro, secondo il criterio della soccombenza.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

 

 

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGB.

 

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 settembre 2017. 

 

 

 

 

Il Presidente                                                                          Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                              F.to Alfredo Storto

 

 

 

Depositato in Roma, in data 3 ottobre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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