CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68 del 03/10/2017 – A.S.D. Muravera/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/A.S.D. Sporting Fulgor

Decisione n. 68

Anno 2017

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da

Mario Sanino - Presidente Vito Branca

Giuseppe Musacchio

Cesare San Mauro - Componenti

Vincenzo Ioffredi - Relatore

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 nel giudizio iscritto al R.G. n. 86/2017, presentato, in data 22 agosto 2017, dalla società A.S.D. Muravera Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Chiesa e Umberto Cossu;

contro

 

 

  • la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);

 

  • la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta;

 

nonché nei confronti

 

 

- della A.S.D Sporting Fulgor;

per l’annullamento, previa sospensione

 

 

  1. della delibera del Consiglio direttivo della LNDLega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato ufficiale n. 51 del 1.08.2017, limitatamente alla parte in cui ha disposto l’accoglimento del ricorso presentato dall’A.S.D. Sporting Fulgor relativo alla sua esclusione dal Campionato di Serie D Nazionale per la stagione sportiva 2017/2018;
  2. dell’atto della CoViSoDCommissione di Vigilanza delle Società Dilettantistiche, di data e contenuto sconosciuti, mediante il quale è stato espresso il parere favorevole all’accoglimento del ricorso di cui al capo che precede;
  3. della deliberazione del Presidente della LNDLega Nazionale Dilettanti dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 12 del 11.08.2017, limitatamente alla parte in cui ha inserito la ASD Sporting Fulgor nel girone H per la stagione 2017/2018 del Campionato Nazionale di Serie D e non ha inserito la ASD Muravera Calcio nel girone G, o altro diverso girone, del medesimo campionato;
  4. nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, comune connesso.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

 

uditi, nell'udienza dell’8 settembre 2017, gli avv.ti Renato Chiesa e Umberto Cossu, per la ricorrente - A.S.D. Muravera Calcio, nonché l’avv. Stefano La Porta, per la resistente LND;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Vincenzo Ioffredi.

 

Ritenuto in fatto

 

 

La ASD Muravera, sul presupposto di avere interesse al ripescaggio nel campionato di serie D (in quanto prima delle non ripescate nell’apposita graduatoria), lamenta l’ammissione, disposta dalla LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 51 del 1.08.2017, al campionato 2017/2018 della ASD Sporting Fulgor.

La ASD Sporting Fulgor, invero, aveva visto accolto il proprio ricorso davanti la Commissione di Vigilanza per Società Dilettantistiche (CoViSoD) e, per l’effetto, era stata ammessa al campionato di serie D.

La ricorrente Muravera, quindi, lamenta, con il primo motivo, la violazione dell’art. 19 delle NOIF della FIGC, la carenza di motivazione e la violazione del principio di territorialità deducendo, in particolare, che la ASD Sporting Fulgor, società ammessa al campionato di serie D, aveva scelto di utilizzare un impianto di gara sito nel territorio di un comune diverso da quello ove la società sportiva aveva la propria sede legale. A fondamento del proposto ricorso, la Muravera rappresenta che, con riferimento all’utilizzo da parte della ASD Sporting Fulgor di impianto sportivo al di fuori del Comune riferito alla sede legale, non vi fosse giustificazione alcuna tra quelle previste dai vigenti regolamenti.

La ricorrente lamenta, poi, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 20 delle NOIF della FIGC e la violazione del principio di territorialità, rappresentando come la ASD Sporting Fulgor, con sede operativa a Molfetta (Provincia di Bari), con utilizzo di impianto sportivo a Canosa di Puglia (nella Provincia di Barletta-Andria-Trani) sia sorta dalla non legittima fusione tra la società Madrepietra Daunia, avente sede a Castelnuovo della Daunia (nella Provincia di Foggia), ed un’altra società di Zapponeta (anch’essa nella Provincia di Foggia).

Contestualmente alla proposizione del ricorso la ASD Muravera formulava istanza cautelare, chiedendo la sospensione degli atti impugnati, nonché l’ammissione della stessa ricorrente

<<anche in sovrannumero, al Campionato di Serie D per la stagione 2017/2018, adottando, se del caso, anche provvedimenti di proroga del termine per il tesseramento degli atleti, in modo di consentire alla ricorrente di approntare una squadra competitiva per il campionato di categoria superiore>>.

Con ordinanza n. 61/2017 del 1.09.2017, resa all’esito dell’udienza di trattazione dell’istanza cautelare appositamente fissata, questo Collegio respingeva l’istanza cautelare, rinviando al merito per la pronuncia sulle spese. Con la predetta ordinanza il Collegio fissava per la discussione del merito la seduta dell’8.09.2017.

 

Considerato in diritto

 

 

Il ricorso è infondato ed è, pertanto, da rigettare.

 

Quanto al primo motivo, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, come risulta documentato dagli atti del procedimento, la ASD Sporting Fulgor ha rivolto istanza ai competenti organi della LND, ai sensi dell’art. 19 NOIF, al fine di essere autorizzata a disputare le proprie “gare casalinghe” della stagione 2017/2018 in un impianto sportivo differente rispetto a quello sito nel Comune di Zapponeta ove vi è la propria sede legale.

La LND ha, quindi, autorizzato la ASD Sporting Fulgor all’utilizzo dell’impianto sportivo “San Sabino”, sito nel comune di Canosa di Puglia al di fuori del comune di Zapponeta (sede della società ASD Sporting Fulgor).

Avverso detto provvedimento autorizzatorio della LND alcuna censura (sempre che la stessa fosse stata ammissibile e tempestiva) è stata giammai sollevata dalla ricorrente Muravera, con la conseguenza che non potranno essere presi in esame profili di criticitàin ordine alla concessa autorizzazionein ordine all’istruttoria effettuata dalla LND relativamente alla possibilità, dal punto di vista tecnico, di utilizzo dell’impianto di Canosa di Puglia.

Non è possibile, di conseguenza, come adombra la ricorrente nella memoria depositata in relazione alla udienza di merito, ritenere e ammettere che il provvedimento della LND <<sia stato impugnato anche nella parte in cui ha concesso la deroga>>.

Ad ogni modo, anche qualora si volesse accedere all’assunto della ricorrente, circa la possibilità di sindacato della concessa autorizzazione, è da evidenziare, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa ricorrente, che la concessa deroga si è posta in linea con la normativa federale, in quanto la stessa aveva quali presupposti (non smentiti dagli atti del procedimento) la riqualificazione strutturale del locale impianto, la dichiarata disponibilità dalla Amministrazione proprietaria (Comune di Canosa di Puglia) della struttura dell’impianto individuato per la disputa delle gare casalinghe, nonché l’idoneità di detto impianto per lo svolgimento degli incontri.

 

La richiesta “deroga” da parte della ASD Sporting Fulgor è stata, quindi, legittimamente accolta dal Consiglio Direttivo della LND, con la conseguenza che la predetta società è stata legittimamente ammessa al campionato di serie D per la stagione sportiva 2017/2018.

Quanto al secondo motivo di ricorso le censure non sono tempestive.

 

La ricorrente non ha impugnato alcun provvedimento federale che ha disposto la fusione tra le società che ha dato origine alla ASD Sporting Fulgor, con la conseguenza che non potrà essere considerato ed esaminato quanto la ricorrente farebbe discendere da detta fusione ritenuta non legittima.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate, anche relativamente alla fase cautelare, in favore della costituita LND, nella misura di € 1.500,00 oltre accessori di legge.

 

                                             P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

 

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LND.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 settembre 2017.

Il Presidente                                                                             Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                    F.to Vincenzo Ioffredi

 

 

Depositato in Roma, in data 3 ottobre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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