CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50 del 10/07/2017 – Igor Campedelli/Federazione Italiana Giuoco Calcio – Diego Penocchio/Federazione Italiana Giuoco Calcio – Luca Mancini/Federazione Italiana Giuoco Calcio – Brescia Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 50

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

 

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Ferruccio Auletta - Relatore

Oreste Michele Fasano

Silvio Martuccelli

Laura Marzano - Componenti

ha pronunciato la seguente

                                                                                                                                    DECISIONE

Nei giudizi riuniti iscritti: 

- al R.G. ricorsi n. 59/2017, presentato, in data 18 maggio 2017, dal sig. Igor Campedelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della FIGC, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017, che, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - che si era pronunciato per l’irricevibilità del deferimento del Procuratore Federale, il quale ha richiesto, nei confronti del sig. Campedelli, l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 30 e dell’ammenda di € 300.000,00, sulla base dell'asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, e art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale FIGC - e ha rinviato il procedimento allo stesso Giudice di primo grado endofederale, per il relativo esame del merito;

al R.G. ricorsi n. 60/2017, presentato, in data 19 maggio 2017, dal sig. Diego Penocchio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della FIGC, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017, che, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato la decisione del Tribunale  Federale  Nazionale  -  che si  era  pronunciato  per  l’irricevibilità del deferimento del Procuratore Federale, il quale ha richiesto, nei confronti del sig. Penocchio, l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 22.500,00, per l’asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, e art. 8, commi 1, 2, del vigente Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale FIGC - e ha rinviato il procedimento allo stesso Giudice di primo grado endofederale, per il relativo esame del merito;

al R.G. ricorsi n. 61/2017, presentato, in data 19 maggio 2017, dal sig. Luca Mancini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della FIGC, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017, che, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato la decisione del Tribunale  Federale  Nazionale  -  che si  era  pronunciato  per  l’irricevibilità del deferimento del Procuratore Federale, il quale ha richiesto, nei confronti del  sig. Mancini, l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi dodici e l’ammenda di € 50.000,00, per l’asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, e art. 8, commi 1, 2, e 4 del vigente Codice della Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale FIGC - e ha rinviato il procedimento allo stesso Giudice di primo grado endofederale, per il relativo esame del merito;

al R.G. ricorsi n. 62/2017, presentato, in data 20 maggio 2017, dalla società Brescia Calcio

S.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della FIGC, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017, che, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - che si era pronunciato per l’irricevibilità del deferimento del Procuratore Federale, il quale ha richiesto, nei confronti della società ricorrente, l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di €30.000,00, in virtù della responsabilità diretta del precedente rappresentante legale pro tempore - e ha rinviato il procedimento allo stesso Giudice di primo grado endofederale, per il relativo esame del merito.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 12 giugno 2017, quanto ai ricorsi iscritti:

al R.G. ricorsi n. 59/2017, il difensore della parte ricorrentesig. Igor Campedelliavv. Luca Miranda, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente F.I.G.C.;

al R.G. ricorsi n. 60/2017, il difensore della parte ricorrentesig. Diego Penocchioavv. Carlo Antonio Ghirardi, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente F.I.G.C.;

al R.G. ricorsi n. 61/2017, il difensore della parte ricorrentesig. Luca Mancini,avv. Cesare Di Cintio, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente F.I.G.C.;

al R.G. ricorsi n. 62/2017, il difensore della parte ricorrentesocietà Brescia Calcio S.p.A.avv. Carlo Antonio Ghirardi, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente F.I.G.C.;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Ferruccio Auletta.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

  1. Il signor Igor Campedelli, con atto del 17 maggio 2017 iscritto al n. 59/2017 R.G., ricorre avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezioni unite, pubblicata in C.U. n. 95/CFA del 25 gennaio 2017 (dispositivo) e in C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017.

La decisione impugnata, in accoglimento,  del  ricorso  proposto  dal  Procuratore Federale, ha annullato la decisione assolutoria di primo grado e disposto il rinvio  al Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare “per il relativo esame del merito”.

In data 25 luglio 2016, I. Campedelli, presidente dell’ A.C. Cesena S.p.A., era stato deferito per violazioni al medesimo contestate dell’art. 1, comma 1-bis, nonché dell’art. 8 C.G.S.; quindi, in data 14 settembre 2016, era stato ulteriormente deferito per altra violazione degli artt. 1, comma 1-bis, e 8, commi 1, 2 e 4, C.G.S.

Il Tribunale “ordina[va] alla Procura Federale di depositare o indicare entro 10 (dieci) giorni dalla data [dell’8 novembre 2016], l’ultimo atto di indagine relativo al procedimento in questione”. In data 18 novembre, il Procuratore trasmetteva una nota con la quale concludeva “che la ricerca di uno specifico ‘ultimo atto di indagine’ non può che condurre a conclusioni equivoche e giuridicamente opinabili”, e all’esito del dibattimento orale richiedeva l’applicazione al deferito della sanzione della inibizione per mesi 30 e dell’ammenda per 300.000,00.

Il Tribunale “dichiara[va] irricevibile il […] deferimento”, motivando sull’assunto per cui l’art. 32-ter, comma 4, C.G.S. provvede termini “perentori” -rispettivamente- per l’avviso all’interessato “entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini” e “di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria” ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dell’incolpato. Non avendo “risposto alla richiesta formulata dal Tribunale” né, pertanto, avendo “fornito alcuna prova utile a far ritenere che i termini perentori previsti dall’art. 32-ter, comma 4, del CGS siano stati rispettati”, il Tribunale assolveva il deferito dall’osservanza di ogni giudizio di merito.

Proposto reclamo dal Procuratore Federale, questi faceva valere violazione e falsa applicazione della norma citata da ultima, e I. Campedelli resisteva alla pretesa di riforma della decisione assolutoria. All’esito dell’udienza del 25 gennaio 2017, prima il dispositivo di “annulla [mento]”, quindi la relativa motivazione venivano pubblicati per formare la decisione qui sub iudice.

La Corte Federale, tra l’altro, attestava che “l’avviso di conclusione indagini risulta[va] essere stato notificato entro 20 giorni dal termine massimo”, e che in ogni caso la sanzione corrispondente alla violazione del termine “sarebbe stata quella della inutilizzabilità dei detti (tardivi) atti di indagine e non anche quella della inammissibilità o improcedibilità o irricevibilità del deferimento”. Diversamente era a dirsi per  il termine di esercizio dell’azione disciplinare, invero non risultando rispettato quello (seppure meramente) acceleratorio di trenta giorni “dalla scadenza del termine concesso ai deferiti per l’invio della memoria o per essere sentiti”. Sennonché, quale ragione assorbente ogni altra, la Corte Federale richiamava la propria giurisprudenza con la quale la natura perentoria dei termini in questione dovesse rimanere esclusa anche con specifico riferimento a quello per l’esercizio dell’azione disciplinare.

Contro questa decisione, il ricorso di I. Campedelli a questo Collegio di Garanzia dello Sport presenta tre motivi di impugnazione ai quali si oppone la F.I.G.C., che propone anche ricorso incidentale condizionato in relazione all’accertata infrazione del termine, pur ritenuto non perentorio, di esercizio dell’azione: temi di discussione tra le parti sono, dunque, 1) l’eventuale preclusione alla riforma della decisione del Tribunale Federale in punto di perentorietà del termine per l’esercizio dell’azione, in quanto asseritamente rimasto estraneo al reclamo proposto dal Procuratore alla Corte Federale: termine, ad avviso della F.I.G.C., comunque non violato ancorché non sanzionabile con la decadenza; 2) l’eventuale estinzione del giudizio disciplinare per infrazione del termine di deposito delle motivazioni della decisione della Corte Federale, ulteriore -cioè- rispetto al limite dei 10 giorni dalla pubblicazione del previo dispositivo; 3) la natura, in generale ordinatoria o perentoria, dei termini dell’art. 32- ter, comma 4, C.G.S. (F.I.G.C.).

All’udienza del 12 giugno 2017, i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive posizioni e il Collegio, al termine, ha deciso come da dispositivo separatamente comunicato alle parti.

  1. Il signor Diego Penocchio, con atto del 18 maggio 2017 iscritto al n. 60/2017 R.G., ricorre avverso la medesima decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezioni unite, pubblicata in C.U. n. 95/CFA del 25 gennaio 2017 (dispositivo) e in C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017.

La decisione impugnata, in accoglimento, del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato anche nei confronti del ricorrente la decisione assolutoria di primo grado e disposto il rinvio al Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare “per il relativo esame del merito”.

In data 14 settembre 2016, anche D. Penocchio, presidente del Padova calcio S.p.A., era stato deferito per violazione della normativa federale relativa alla contabilizzazione di dati iscritti in bilancio.

Il Tribunale, già riunito il relativo procedimento, “ordina[va] alla Procura Federale di depositare o indicare entro 10 (dieci) giorni dalla data [dell’8 novembre 2016], l’ultimo atto di indagine relativo [altresì] al procedimento in questione”.

In data 18 novembre, il Procuratore trasmetteva la nota con la quale, per quanto visto retro § 1., concludeva “che la ricerca di uno specifico ‘ultimo atto di indagine’ non può che condurre a conclusioni equivoche e giuridicamente opinabili”, e al termine del dibattimento orale richiedeva nei confronti del deferito l’applicazione della sanzione dell’ammenda per22.500,00.

Il Tribunale “dichiara[va] irricevibile il [...] deferimento”, motivando negli stessi termini sopra esaminati al § 1.

Proposto reclamo dal Procuratore Federale anche nei confronti di D. Penocchio, questi resisteva alla pretesa di riforma della decisione assolutoria. All’esito dell’udienza del 25 gennaio 2017, prima il dispositivo di “annulla [mento]”, quindi la relativa motivazione venivano pubblicati per formare l’unica decisione qui sub iudice, i cui termini sono stati riassunti retro § 1.

Contro questa decisione, il ricorso di D. Penocchio a questo Collegio di Garanzia dello Sport presenta due motivi di impugnazione ai quali si oppone la F.I.G.C., che propone ricorso incidentale condizionato ancora per l’affermazione di tempestività dell’ esercizio dell’azione a prescindere dalla natura del termine comminato per il relativo promovimento: temi di discussione tra le parti sono, dunque, 1) l’eventuale “nullità/inesistenza” della decisione impugnata siccome asseritamente priva di (adeguata) sottoscrizione; 2) l’eventuale preclusione alla riforma della decisione del Tribunale Federale in punto di perentorietà del termine per l’esercizio dell’azione, asseritamente rimasto estraneo al reclamo proposto dal procuratore alla Corte Federale.

All’udienza del 12 giugno 2017, i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive posizioni e il Collegio, al termine, ha deciso come da dispositivo separatamente comunicato alle parti.

  1. Il signor Luca Mancini, con atto del 19 maggio 2017 iscritto al n. 61/2017 R.G., ricorre avverso la medesima decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezioni unite, pubblicata in C.U. n. 95/CFA del 25 gennaio 2017 (dispositivo) e in C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017.

La decisione impugnata, in accoglimento, del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato anche nei confronti del ricorrente la decisione assolutoria di primo grado e parimenti disposto il rinvio al Tribunale Federale Nazionalesezione disciplinare “per il relativo esame del merito”.

In data 20 luglio 2016, anche L. Mancini, direttore generale dell’A.C. Cesena S.p.A., era stato deferito per violazione della normativa federale relativa alla contabilizzazione di dati iscritti in bilancio.

Il Tribunale, riunito ai precedenti quest’ulteriore procedimento, “ordina[va] alla Procura Federale di depositare o indicare entro 10 (dieci) giorni dalla data [dell’8 novembre 2016], l’ultimo atto di indagine relativo al procedimento in questione”.

In data 18 novembre, il Procuratore trasmetteva la nota già menzionata anche sub § 1., e al termine del dibattimento orale richiedeva l’applicazione nei confronti del deferito della sanzione dell’inibizione per mesi 12 e dell’ammenda per 50.000,00.

Il Tribunale “dichiara[va] irricevibile il [...] deferimento”, motivando nei termini sopra esaminati al § 1. Proposto reclamo dal Procuratore Federale anche nei confronti di L. Mancini, questi resisteva alla pretesa di riforma della decisione assolutoria, i cui termini sono stati riassunti retro sub § 1.

Contro la decisione, il ricorso di L. Mancini a questo Collegio di Garanzia dello Sport presenta due motivi di impugnazione ai quali si oppone la F.I.G.C., che propone ricorso incidentale condizionato ancora per l’affermazione di tempestività dell’esercizio dell’ azione a prescindere dalla natura del termine comminato per il relativo promovimento: temi di discussione tra le parti sono, dunque, 1) l’eventuale estinzione del giudizio disciplinare per infrazione del termine di deposito delle motivazioni della Corte Federale, ulteriore -cioè- rispetto al limite dei 10 giorni dalla pubblicazione del dispositivo; 2) l’eventuale preclusione alla riforma della decisione del Tribunale Federale in punto di perentorietà del termine per l’esercizio dell’azione, asseritamente rimasto estraneo al reclamo proposto dal procuratore alla Corte Federale, nonché [ A] l’ipotetica erroneità nell’accertamento del dies a quo per il computo particolare del termine di 20 giorni dalla conclusione delle indagini ai fini dell’avviso all’interessato e [B] la natura, in generale ordinatoria o

perentoria, dei termini dell’art. 32-ter, comma 4, C.G.S. (F.I.G.C.).

All’udienza del 12 giugno 2017, i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive posizioni e il Collegio, al termine, ha deciso come da dispositivo separatamente comunicato alle parti.

  1. Il Brescia calcio S.p.A., con atto del 18 maggio 2017 iscritto al n. 62/2017 R.G., ricorre avverso la medesima decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezioni unite, pubblicata in C.U. n. 95/CFA del 25 gennaio 2017 (dispositivo) e in C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017.

La decisione impugnata, in accoglimento, del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato anche nei confronti della Società qui ricorrente la decisione assolutoria di primo grado e disposto il rinvio al Tribunale Federale Nazionalesezione disciplinare “per il relativo esame del merito”.

In data 14 settembre 2016, la Società era stata deferita per responsabilità diretta in relazione alla violazione della normativa federale relativa alla contabilizzazione di dati iscritti in bilancio contestata al suo legale rappresentante pro tempore.

Il Tribunale, riunito quest’ultimo agli altri procedimenti, “ordina[va] alla Procura  Federale di depositare o indicare entro 10 (dieci) giorni dalla data [dell’8 novembre 2016], l’ultimo atto di indagine relativo al procedimento in questione”.

In data 18 novembre, il Procuratore trasmetteva la nota indicata più volte retro, §§ 1., 2. e 3., e al termine del dibattimento orale richiedeva l’applicazione alla Società della sanzione dell’ammenda per €30.000,00.

Il Tribunale “dichiara[va] irricevibile il [...] deferimento”, motivando nei termini sopra esaminati al § 1. Proposto reclamo dal Procuratore Federale anche nei confronti della Società, questa resisteva alla pretesa di riforma della decisione assolutoria.

All’esito dell’udienza del 25 gennaio 2017, veniva resa la decisione adesso sub iudice, i cui termini sono stati già riassunti.

Contro la decisione, il ricorso della Società a questo Collegio di Garanzia dello Sport presenta due motivi di impugnazione ai quali si oppone la F.I.G.C., che propone ricorso incidentale condizionato sempre per l’affermazione di tempestività dell’esercizio dell’azione a prescindere dalla natura del termine comminato per il relativo promovimento: temi di discussione tra le parti sono, dunque, 1) l’eventuale “nullità/inesistenza” della decisione impugnata siccome asseritamente priva di (adeguata) sottoscrizione; 2) l’eventuale preclusione alla riforma della decisione del Tribunale Federale in punto di perentorietà del termine per l’esercizio dell’azione, asseritamente rimasto estraneo al reclamo proposto dal procuratore alla Corte Federale.

All’ udienza del 12 giugno 2017, nell’imminenza della quale la Società ha fatto pervenire memoria con la quale, inter alia, eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale della F.I.G.C., i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive posizioni e il Collegio, al termine, ha deciso come da dispositivo separatamente comunicato alle parti.

 

Considerato in diritto

 

 

  1. I procedimenti nn. 59, 60, 61 e 62/2017 possono essere riuniti essendo i rispettivi atti di introduzione rivolti contro la stessa decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C.
  2. I motivi, per la evidente connessione degli stessi o finanche la loro sostanziale coincidenza, possono essere convenientemente riassunti ed esaminati nell’ordine che segue: a) e b), direttamente concernenti il procedimento di formazione della decisione di appello impugnata; c) e d), viceversa, concernenti errores in judicando rilevabili in quest’ultima (nel primo caso, de jure procedendi):

    a) il primo motivo dei ricorsi presentati -rispettivamente- da D. Penocchio e Brescia calcio S.p.A. concerne l’accertamento della valida formazione della decisione impugnata, segnatamente denunciandone la “nullità/inesistenza” per mancata sottoscrizione;

    b) il secondo motivo del ricorso presentato da I. Campedelli e il primo motivo del ricorso presentato da L. Mancini fanno valere la pretesa di estinzione del giudizio disciplinare per infrazione del termine di deposito delle motivazioni della Corte Federale, ulteriore -cioè- rispetto al limite dei 10 giorni dalla pubblicazione del dispositivo;

    c) il primo motivo del ricorso presentato da I. Campedelli e il secondo motivo dei ricorsi presentati - rispettivamente- da D. Penocchio, L. Mancini e Brescia calcio S.p.A. concernono la pretesa rescindente per improseguibilità del giudizio di appello fino alla decisione di merito risultando denunciato che la perentorietà del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, già affermata in prime cure, sarebbe rimasta -diversamente da quella inerente al distinto termine per l’avviso di conclusione delle indagini- specificamente inoppugnata dal Procuratore Federale, con acquiescenza parziale;

    d) il terzo motivo del ricorso presentato da I. Campedelli e il secondo motivo del ricorso presentato da L. Mancini pongono il tema sostantivo e pregiudiziale della natura dei termini di cui all’art. 32-ter, comma 4, C.G.S. (F.I.G.C.).

  3. Nessuno dei motivi è fondato: per questa ragione, non è luogo a esaminare al fondo il ricorso incidentale della F.I.G.C., invero presentato in via incidentale (univocamente) condizionata, e del quale neppure consta -perciò- l’esigenza di delibare l’ammissibilità.

  1. Quanto ai motivi sub a): risulta acquisita agli atti del procedimento copia del Comunicato ufficiale n. 125/CFA recante “testi delle decisioni relative al Com. Uff. n. 095/CFARiunione del 22 gennaio 2017”. Si evince, dal documento rilasciato in copia conforme all’originale in data 24 maggio 2017, (anche) la sottoscrizione del presidente del collegio, “prof. Sergio Santoro”. Pertanto, in difetto di normativa altrimenti cogente per l’insufficienza dell’unica firma, quella del componente che agisce in funzione di presidente, non appare necessario far ricorso a diverse presunzioni di imputabilità della decisione (del genere invocato anche dalla difesa della F.I.G.C. e relativa alla presunzione di coincidenza nella persona del presidente della funzione di redattore), decisione che dunque risulta formalmente valida in quanto rispondente ai “principi regolatori del codice di procedura civile” ex art. 37, c. 9, CGS CONI (ciò che è altro dal rinvio alle disposizioni del medesimo c.p.c., con alterità che assume specifica rilevanza proprio in sede di legittimità e quanto ai vizi di nullità: art. 360-bis, n. 2, c.p.c.). Peraltro, avendo di recente distinto la giurisprudenza di legittimità il caso della mancanza da quello dell’insufficienza delle sottoscrizioni nelle vicende della collegialità, ed essendo in ipotesi (estrema) soltanto quest’ultima -cioè l’insufficienza- a venire qui in questione, allora sarebbe stata oltremodo necessaria l’allegazione dell’interesse vulnerato dalla pretesa deficienza formale dell’atto, viceversa denunciato di nullità senza corredo di alcun’altra idoneità offensiva e, conclusivamente, senza adeguata ammissibilità dello stesso mezzo fatto valere dal ricorrente.

I motivi in esame, conclusivamente, devono essere respinti.

  1. Quanto ai motivi sub b): le unità costitutive della decisione impugnata sono venute in essere - rispettivamente- il dispositivo in data 25 gennaio e la motivazione in data 20 aprile 2017. E’ pur vero che il termine di perfezionamento dell’atto nella sua complessi(vi)tà è stato violato stante il decorso di oltre 10 giorni dalla pubblicazione del dispositivo rispetto alla pubblicazione della decisione unita alla sua motivazione, ma è altresì vero che la comminazione di estinzione del procedimento è riferibile all’esaurimento del potere di decisione che si sostanzia nella pronuncia del dispositivo, proprio in quanto tale munito di apposita rilevanza esterna e scindibile dal resto della decisione. Del resto, è notoriamente avvinto al tempo dell’adozione del dispositivo la stessa legittimazione del giudice alla pronuncia, diversamente da ciò che riguarda il complemento argomentativo che è destinato a seguire e che, invero, rimane affidabile altresì a soggetto medio tempore divenuto carente della stessa legittimazione all’atto decisorio.

Peraltro, è conforme alla giurisprudenza di questo Collegio escludere che la sanzione estintiva (per la litispendenza nel grado oltre il limite dei 60 giorni) si connetta al tempo di pubblicazione delle motivazioni del giudizio di appello anche in ragione della espressa ammissibilità, ex art. 37, c. 7, C.G.S. CONI della “esecuzione della decisione” (pur quando) costituita dal solo dispositivo: in ciò è la prova di sistematica coerenza  dell’ordinamento particolare  che,  diversamente  opinando,  finirebbe  per  consentire l’esecuzione di una sanzione disciplinare ancora suscettibile di venir meno per la estinguibilità del procedimento da cui pure è esitata. Invece, in tanto il dispositivo sanzionatorio è dichiarato eseguibile in quanto il tempo della motivazione rimane irrilevante ai fini dell’impedimento della decadenza dal potere di pronunciare nel merito: impedimento invero avutosi già col dispositivo.

In sintesi, i motivi scorsi sono infondati.

  1. Quanto ai motivi sub c): la decisione impugnata esamina adeguatamente la quaestio voluntatis derivata dal reclamo del Procuratore Federale, e invero analiticamente conto (cfr. pg. 15) del rigetto dell’eccezione di inammissibilità del rimedio esperito dalla Procura della F.I.G.C. assumendo che una serie di elementi testuali “non lasciano dubbi in ordine alla volontà della ricorrente di contestare (quantomeno, anche) l’affermazione di perentorietà del termine di giorni trenta previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS per l’esercizio dell’azione disciplinare”.

Ora, di dei modi di deduzione in concreto impiegati, la questione in esame attiene alla ricostruzione del fatto (processuale) della manifestazione volitiva del potere di impugnazione e, pertanto, soffre di limiti di sindacabilità, in questa sede, assai stringenti, il che consente a questo Collegio di agevolmente escludere che la valorizzazione dei dati attraverso i quali inferire l’ampiezza della determinazione impugnatoria dell’Ufficio della F.I.G.C. risulti incorrere nel vizio di “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di discussione tra le parti”.

Anche diversamente argomentando, peraltro, vale a dire nel senso dell’accesso diretto alla situazione processuale del grado anteriore da cui soltanto verificare la parziale acquiescenza eventualmente preclusiva del successivo giudizio di merito della Corte Federale, questo Collegio ritiene che, di dei pur giusti rilievi della difesa della F.I.G.C. in ordine alla suitas del principio dell’art. 2, c. 6, C.G.S. CONI, debba valorizzarsi in maniera pressoché decisiva l’ampiezza dell’effetto devolutivo stabilito dall’art. 37, c. 6, C.G.S. CONI, dove -assumendosi che “la controversia è devoluta al collegio nei limiti delle domande ed eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse”- si stabilisce una tendenza traslativa verso il grado di appello della materia già sub iudice in primo grado che appare assai maggiore e intensa ove voglia farsene rapporto con l’omologa circostanza dell’impugnazione di merito disciplinata quale mezzo di impugnazione delle sentenze nel c.p.c.

Deve, insomma, concludersene per l’infondatezza anche dei motivi appena analizzati.

  1. Quanto ai motivi sub d): il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare di 30 giorni a far tempo dall’ultimo onere difensivo sostenibile dall’interessato non è perentorio, in base alla giurisprudenza di questo Collegio (anche nella sua composizione più estesa), che più volte si è occupato della natura del termine e sempre ne ha escluso, per il caso di infrazione, ogni conseguenza decadenziale sopra il potere del titolare dell’azione disciplinare (cfr., per es., C.G.S. n. 36 dell’8 maggio 2017; Sez. Un. 25/2017). Si tratta di “giurisprudenza” nei confronti della quale i motivi di ricorso adesso in esame non offrono elementi per mutare l’orientamento diverse ragioni di dissenso. E’ perciò univoca la sanzione di errore di ogni decisione assolutoria dal merito del giudizio che sia fondata esclusivamente sul rilievo dell’infrazione del termine in esame.

In definitiva, rigettati anche tali motivi, tutti i ricorsi devono essere respinti.

  1. Le conseguenze in termini di distribuzione del carico economico del procedimento vanno tratte in dispositivo secondo il principio di soccombenza, mitigato, quanto alla liquidazione dell’importo esigibile dalla parte vittoriosa, dalla parziale convergenza delle difese che la stessa parte ha speso nei confronti dei pur distinti ricorrenti.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

 Riuniti i procedimenti; rigetta i ricorsi principali;

dichiara assorbito il ricorso incidentale della FIGC.

 

Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese di difesa nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC. 

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 giugno 2017.

 

  

IL PRESIDENTE                                                                            IL RELATORE

F.to Attilio Zimatore                                                                         F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma, in data 10 luglio 2017.

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face

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