CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73 del 04/10/2017 – Salvatore Casapulla/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 73

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

 

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Ermanno De Francisco

Oreste Michele Fasano

Patrizia Ferrari - Componenti

Vincenzo Nunziata - Relatore

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. n. 80/2017, presentato, in data 2 agosto 2017, dal sig. Salvatore Casapulla, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. Filippo Lubrano e dagli avv.ti Lorenzo Maria Cioccolini e Fiorella Testani, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo di essi, in Roma, via Flaminia, n. 79;

 

contro

 

 

la F.I.G.C.Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri, n. 14, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa, come da procura a margine della memoria di costituzione, dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama, n. 58;

nonché nei confronti

 

 

  • della Corte Federale d’Appello FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, via Allegri, n. 14;
  • del Tribunale Federale Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, via Allegri, n. 14;
  • della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, via Allegri, n. 14;

per l’annullamento e/o la riforma

 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 005/CFA del 3 luglio 2017, con la quale è stata irrogata, a carico dello stesso sig. Casapulla, la sanzione della inibizione di quattro anni e l'ammenda di € 30.000,00, per l'asserita violazione degli artt. 6, 7 e 4 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC, nonché per l’annullamento di tutti gli atti a quello suindicato connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ivi compresa la decisione del Tribunale Federale di primo grado, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare di cinque anni di squalifica e l'ammenda di € 95.000,00, nonché il deferimento della Procura Federale, che ha attivato il giudizio in esame.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 25 settembre 2017, gli avv.ti prof. Filippo Lubrano, Lorenzo Maria Cioccolini e Fiorella Testani per il ricorrente, sig. Salvatore Casapulla; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente F.I.G.C., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Vincenzo Nunziata.

 

Ritenuto in fatto

 

 

Il ricorrente impugna la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, emanata in data 17 maggio 2017/3 luglio 2017 (motivazione), con C.U. 005/CFA, con la quale gli è stata irrogata la sanzione della inibizione di quattro anni e di euro 30.000,00 di ammenda, nonché tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.

Premette al riguardo il ricorrente, a suo tempo dirigente tesserato per la Società S.S. Barletta Calcio s.r.l., di essere rimasto coinvolto in una procedura relativa ad una frode sportiva e deferito al giudizio del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare, per la sua asserita partecipazione a due episodi relativi agli incontri Vigor Lamezia-Casertana e Salernitana-Barletta, ambedue del 25 aprile 2015.

Osserva ancora il ricorrente che il proprio coinvolgimento è avvenuto essenzialmente sulla base di intercettazioni telefoniche, dalle quali si sarebbe dedotta la sua partecipazione ai predetti episodi.

In primo grado, con decisione 17-27 marzo 2017, Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha affermato la responsabilità del sig. Salvatore Casapulla con riferimento ad ambedue gli episodi allo stesso contestati: in particolare, conformemente all'oggetto della contestazione formulata dalla Procura Federale, la condanna è stata pronunciata:

a) relativamente alla gara Vigor Lamezia-Casertana, esclusivamente per il motivo di omessa denuncia e avvenute scommesse;

b) relativamente alta gara Salernitana-Barletta, per partecipazione attiva alla presunta frode sportiva.

Avverso la decisione del Tribunale Federale, il sig. Salvatore Casapulla ha proposto ricorso alla Corte d’Appello Federale che, con la decisione impugnata, ha confermato la sua responsabilità, riducendo, peraltro, le sanzioni.

Con il gravame, il ricorrente contesta l’affermazione della propria responsabilità con riguardo ad entrambi gli episodi, sotto il profilo dell’errore sui presupposti di fatto e di diritto; dell’insufficienza ed incongruità della motivazione; del difetto di istruttoria e della contraddittorietà ed illogicità manifesta.

Si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

All’udienza di discussione, la difesa del Casapulla ha depositato fascicolo riepilogativo dei documenti in atti ritenuti rilevanti.

 

Considerato in diritto

 

 

Il ricorso è inammissibile.

Le censure del ricorrente impingono, infatti, nella valutazione delle prove e delle altre risultanze processuali effettuate dal giudice del merito, con motivazione, peraltro, congrua e scevra da vizi logico giuridici.

In particolare, la Corte Federale ha tratto puntuali argomenti di decisione dal contenuto di talune intercettazioni telefoniche, sula base delle quali il giudice del merito ha formato il proprio convincimento di colpevolezza del tesserato.

Orbene, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo Collegio (da ultimo, Sezioni Unite

n. 19/2017),i limiti di censura del sindacato motivazionale in sede di giudizio di legittimità sono estremamente ridotti”, dal che deve dedursi la inammissibilità di motivi “volti a contrapporre alla selezione dei fatti reputati rilevanti o alla loro valutazione da parte del Giudice del merito una possibile selezione o valutazione alternativa” (idem).

Nella medesima decisione, anzi, il Collegio di Garanzia si è espresso proprio con riguardo ad un caso in cui fonte di prova erano delle intercettazioni telefoniche, osservando che una censura proposta con riguardo al contenuto delle medesime (od anche alla loro utilizzabilità quali fonti di prova) richiederebbe una rinnovata valutazione di elementi già ponderatamente vagliati dai giudici federali: il che corrisponde esattamente a ciò che è precluso al Collegio di Garanzia”.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

 

 

Dichiara il ricorso inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in 1.000,00 €, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 settembre 2017.

 

Il Presidente                                                                             Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                                  F.to Vincenzo Nunziata

Depositato in Roma, in data 4 ottobre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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