CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72 del 04/10/2017 – Antonio Rosati/Federazione Italiana Giuoco Calcio

 

Decisione n. 72

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SE

CONDA SEZIONE

 

 

 

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Ferruccio Auletta

Silvio Martuccelli

Gabriella Palmieri - Componenti

Angelo Piazza - Relatore

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. n. 63/2017, presentato, in data 6 giugno 2017, dal sig. Antonio Rosati, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Amirante,

avverso

 

 

la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC (Sez. Disciplinare) del 23 marzo 2017 (pubblicata con il C.U. n. 128/CFA dell'8 maggio 2017) che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dallo stesso sig. Rosati contro la decisione del Tribunale Federale FIGC, ha ridotto le sanzioni irrogate a carico del ricorrente nell’inibizione a 12 mesi e nell’ammenda pari a € 5.000,00.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 1 agosto 2017, l’avv. Stefano Amirante, per il ricorrente, sig. Antonio Rosati, nonché l’avv. Matteo Annunziata, giusta delega all’uopo ricevuta dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Angelo Piazza.

Ritenuto in fatto

 

1. In data 11.10.2016 la Procura della FIGC ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - tra gli altri - il signor Antonio Rosati, Presidente del club dalla s.s. 2010/2011 alla s.s. 2012/2013 (nonché Presidente del C.d.A. dal 2008 al 2013 e socio di riferimento, per il tramite della Holding Del Conte S.r.l, fino al 25.6.2013), per violazione dell’art. 1 bis, c. 1, CGS FIGC, in relazione all’art.19 dello Statuto FIGC, per avere:

A. Attuato la cattiva gestione della Società, improntata all’antieconomicità, e caratterizzata da una forte dipendenza dal capitale dei terzi, sintomo dell’incapacità di autofinanziamento della Società, dovuta a una gestione caratteristica deficitaria e non idonea a gestire i flussi di cassa necessari a far fronte alle esigenze finanziare di breve periodo e a ripagare il debito contratto, che, peraltro, ha sempre registrato un costante e progressivo trend di crescita generando una situazione di grave crisi economica e finanziaria già in essere al momento della sua cessazione dalla carica e dalla cessazione delle azioni tenuto conto che alla fine della stagione sportiva 2012/2013, in particolare al 31.5.2013, l’esposizione debitoria era pari a euro 11.098.166,46 circa”,

B. “sistematicamente ritardato ovvero omesso il pagamento degli oneri fiscali e contributivi sorti a carico dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa, sistema che ha portato, nel triennio 2010/2012, ad una crescita costante delle esposizioni debitorie nei confronti dell’Erario e degli Istituti Previdenziali, nonché alla necessità di chiedere ed ottenere numerose rateizzazioni di tali debiti con gravi ripercussioni di natura finanziaria negli esercizi successivi”.

2. Il TFN, accertata la responsabilità disciplinare dell’incolpato, gli ha inflitto la inibizione per mesi 24 e la ammenda di euro 10.000,00 (C.U n. 44/TFN del 21.12.2016).

3. Avverso la decisione di prime cure, il signor Rosati ha adito la Corte Federale d’Appello, che - pur ribadendo l’affermazione di responsabilità - ha ridotto la sanzione inibitoria a mesi 12 e quella pecuniaria ad euro 5.000,00 (cfr. C.U n. 128/CFA dell’8.5.2017).

4. Il sig. Rosati ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia chiedendo:

- in via preliminare, di dichiarare la nullità dell’originale avviso di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 41, comma 1, CGS FIGC;

- in via ulteriormente preliminare, di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art 34 bis, comma 2, CGS FIGC;

- in via principale, di dichiarare la nullità della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, per inesistenza della motivazione e, per l’effetto, dichiarare nel merito l’assoluzione di Antonio Rosati;

- in via subordinata, di dichiarare la nullità della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, per inesistenza della motivazione e, per l’effetto, restituire il fascicolo ad altra sezione per la valutazione del merito;

- in via ulteriormente subordinata, di riformare in toto la decisione della Corte Federale di Appello, dichiarando l’assoluzione di Antonio Rosati per entrambe le incolpazioni;

- in via residuale, nel non creduto caso di conferma della decisione di condanna, di rideterminare la sanzione contendendola nel minimo edittale non superiore a quanto determinato nei confronti degli altri deferiti, in particolare di coloro i quali hanno gestito la Società nei due anni che hanno portato al fallimento.

5. La FIGC, costituitasi in giudizio, ha chiesto che il ricorso avversario venga dichiarato in parte qua inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito.

 

Considerato in diritto

 

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. Antonio Rosati ha articolato quattro motivi, che possono così sintetizzarsi:

- Mancato rispetto del termine a comparire, di cui all’art. 41 C.G.S. FIGC, in quanto la CFA avrebbe violato il termine a comparire di venti giorni previsto dal comma 3: il termine per comparire innanzi all’Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione”. L’avviso di convocazione era del 30 gennaio, l’udienza fissata originariamente del 9 febbraio.

- Mancato rispetto del termine, di cui all’art 34 bis, comma 2, C.G.S FIGC, il quale prevede che “Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo”. Sostiene il sig. Rosati che tra il preannuncio di reclamo del 27 dicembre 2016 ed il deposito della decisione sarebbero decorsi più di 60 giorni.

- Mancata o insufficiente motivazione della decisione di primo grado.

- Insussistenza delle condotte contestate.

II. Da parte sua, la F.I.G.C. ha chiesto che il ricorso avversario sia dichiarato inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito, in quanto:

  • con riferimento al primo motivo, trattandosi di un procedimento disciplinare promosso per violazione dell’art. 1 bis e non per illecito sportivo o amministrativo, non troverebbero applicazione i termini di cui all’art. 41 CGS FIGC, applicabili solo ai procedimenti “per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica”. In ogni caso, il termine di 20 giorni sarebbe stato rispettato poiché, a seguito dell’eccezione spiegata dal difensore del Rosati all’udienza del 9 febbraio, la Corte avrebbe rinviato il dibattimento, dapprima al 22 febbraio e poi, in ragione dell’impedimento rappresentato dal difensore a presenziare, alla data del 23.03.2017 (con sospensione dei termini per la conclusione del procedimento).
  • neppure la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso meriterebbe accoglimento, in quanto, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 2, CGS FIGC, il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di opposizione del reclamo e non dalla dichiarazione con la quale si preannunzia il reclamo. Ed infatti, il successivo art. 38 distinguerebbe nettamente “La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo”, che “deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare”, ed il reclamovero e proprio, che “deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare”. In ogni caso, anche a seguire la tesi avversaria, afferma la FIGC, la decisione gravata risulterebbe, comunque, tempestivamente adottata, posto che:
  • il preannuncio di reclamo risalirebbe al 27.12.2016;
  • il  procedimento  sarebbe  rimasto  sospeso,  ai  sensi  dell’art.  38  CGS  CONI,  dal 22.2.2017 al 23.3.2017, data di deposito del dispositivo;
  • il giudizio si sarebbe concluso in 57 giorni, rispettando il termine di 60 giorni previsto dall’art. 34 bis, comma 2, CGS FIGC.
  • Per quanto attiene al terzo motivo, secondo la FIGC nel caso di specie non vi sarebbe alcun vizio di mancata o insufficiente motivazione della decisione di primo grado”: sarebbe, infatti, pacifico il principio secondo cui i vizi di insufficienza o totale carenza di motivazione della decisione di prime cure non possono essere dedotti mediante ricorso per cassazione, dal momento che la pronuncia di appello assorbe integralmente la sentenza gravata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 4.2.2016, n. 2194). Detto principio sarebbe valevole per tutti gli ordinamenti che prevedono il doppio grado di giudizio,potrebbe ritenersi la decisione del TFN inesistente, in quanto, come avrebbe correttamente evidenziato la CFA, il tribunale di prime cure (ha) adeguatamente motivato la decisione…impugnata dal  sig. Rosati,  esplicitando, seppur  in modo sintetico,  come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto all’accoglimento di parte del deferimento, con specificazione dei principali elementi probatori a supporto del proprio convincimento”.
  • Con riferimento al quarto ed ultimo motivo, la FIGC eccepisce l’inammissibilità della censura nella parte in cui, anziché prospettare argomenti riconducibili al perimetro delineato dall’art. 54.1 del CGS CONI (“…Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”), pretenderebbe di offrire una lettura dei fatti alternativa rispetto a quella dei giudici di merito: la Corte Federale d’Appello avrebbe, invece, puntualmente individuato gli specifici episodi di mala gestio imputabili al Rosati e posti alla base dell’affermazione di responsabilità, ex art. 1 bis CGS FIGC;

III. Il ricorso è infondato ed in parte inammissibile e, pertanto, deve essere rigettato.

Le argomentazioni poste alla base delle censure sollevate dal sig. Rosati non appaiono, infatti, meritevoli di accoglimento.

Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, non trova applicazione, nel caso di specie, l’art. 41 CGS FIGC, i cui termini sono, invero, applicabili ai procedimenti per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica e non anche ai procedimenti disciplinari promossi per violazione della disposizione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC.

Neppure la tesi prospettata dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso può essere condivisa dal Collegio. Ed infatti, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 2, CGS FIGCil termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di opposizione al reclamo” e non dalla dichiarazione con la quale si preannunzia il reclamo. D’altra parte, l’art. 38 CGS FIGC distingue chiaramentela dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo” dal reclamo stesso. Mentre, infatti, la prima deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare”, il reclamo “deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare”.

Gli ultimi motivi di ricorso sono, infine, del tutto inammissibili. Ed infatti, parte ricorrente:

  • con il terzo motivo, lamenta vizi della decisione del Tribunale Federale Nazionale, provvedimento riformato da quella della Corte Federale d’Appello, oggetto di impugnativa dinnanzi al Collegio;
  • con il quarto motivo, prospetta doglianze che non sono riconducibili alle fattispecie individuate dall’art. 54.1 del CGS CONI.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

 

Rigetta il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 agosto 2017.

Il Presidente                                                                             Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                                  F.to Angelo Piazza

Depositato in Roma, in data 4 ottobre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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