CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 90 del 04/12/2017 – Gianpaolo Pozzo/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 90
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Ferruccio Auletta - Relatore
Oreste Michele Fasano
Silvio Martuccelli
Laura Marzano - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 101/2017, presentato, in data 29 settembre 2017, dal sig. Gianpaolo Pozzo, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Ruggiero Malagnini,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
nonché contro
la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio,
con notifica effettuata anche a
Procura Generale dello Sport presso il CONI, non costituitasi in giudizio, e
Udinese Calcio S.p.A. , non costituitasi in giudizio,
per la riforma e/o l’annullamento
della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, le cui motivazioni sono state pubblicate con il C.U. n. 035/CFA del 1 settembre 2017, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la declaratoria di inammissibilità del deferimento dello stesso Organo requirente, statuita in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, è stata annullata la pronuncia di primo grado, con rinvio ai Giudici di prime cure per l'esame di merito.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 27 novembre 2017, l’avv. Luciano Ruggiero Malagnini, per il ricorrente, sig. Gianpaolo Pozzo, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Ferruccio Auletta.
Ritenuto in fatto
Con ricorso del 29 settembre 2017 - prot. n. 810 - il signor Gianpaolo Pozzo ha promosso il giudizio per la riforma della decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 35/CFA, comunicatagli il 1 settembre 2017, con la quale gli atti del procedimento venivano rimessi al primo giudice in accoglimento dell’impugnazione del Procuratore Federale. Questi aveva già deferito avanti al Tribunale Federale - Sezione Disciplinare lo stesso sig. G. Pozzo addebitandogli una condotta tenuta in violazione della deontologia degli appartenenti all’ordinamento federale, tale assumendo la sua qualità di socio della Udinese Calcio S.p.A. E tuttavia il Tribunale aveva dichiarato “inammissibile” il deferimento per “nullità/inesistenza” della relativa notificazione all’incolpato. Sennonché, la Corte Federale - adita per impugnazione del Procuratore della FIGC - opinava nel senso che dello specifico vizio della notifica, reputato di nullità sanabile, era comunque conseguita la sanatoria e dunque riformava la decisione e restituiva, per il giudizio di merito, gli atti del procedimento al primo giudice.
Ha impugnato quest’ultima decisione il sig. G. Pozzo con un unico e articolato motivo.
Ha resistito la FIGC con Memoria, che conclude per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso avversario.
La discussione delle parti è stata tenuta all’udienza del 27 novembre 2017.
Considerato in diritto
All’udienza le Parti hanno concordemente dato atto della sopravvenienza del Comunicato ufficiale n. 19/TFN – Sezione disciplinare nel quale risulta pubblicata la decisione, presa in sede di rinvio, del Tribunale Federale, che, in esito alla riunione di quel collegio del 12 ottobre 2017, ha “dichiara[to] la nullità della comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti di Gianpaolo Pozzo per invalidità della sua notifica e dichiara[to] irricevibile, per i motivi consequenziali sopra esposti, il deferimento in questione”.
Il Collegio di Garanzia, nel prendere atto della circostanza allegata hinc et inde, ritiene non più attuale l’oggetto della impugnazione già portato innanzi a sé. E l’interesse stesso all’accoglimento delle “conclusioni” del ricorso appare adesso - sia pure quale effetto dell’evidente anomalia del rinvio restitutorio operato dalla Corte Federale nonostante l’espressa inibizione che è nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI (art. 37, c. 6) - inciso dalla già dichiarata inefficacia di “atti presupposti”, che costituisce uno dei petita avanzati (pure) al Collegio di Garanzia per arrestare il corso del deferimento al Giudice disciplinare.
Questo Collegio, peraltro, ove accedesse al merito della presente impugnazione mentre nell’ambito dell’unico procedimento risulta già prodotta altra decisione suscettibile di pervenire ancora al vaglio estremo di legittimità, risulterebbe impegnato sopra questioni la cui risoluzione non potrebbe dar luogo, come in via di principio dev’essere a norma dell’art. 12-bis dello Statuto CONI, a quella decisione propria (e) soltanto dell’ “organo di ultimo grado della giustizia sportiva”.
In ogni caso, non consta alcun deficit di impulso della parte ricorrente né altrimenti appare ascrivibile alla stessa la sopravvenuta inattualità dell’oggetto e dell’interesse manifestati col ricorso introduttivo del giudizio presso il Collegio di Garanzia, e pertanto non può arrestarsi il corso del presente procedimento in modo da provocare la definitività della decisione qui impugnata (come potrebbe accadere sancendone l’improcedibilità, per es.), né altrimenti conviene alterare l’iter del giudizio di merito e dei suoi eventuali gradi.
Tanto determina la scelta per la formula conclusiva in rito della c.m.c. e la consequenziale assenza di disposizioni inerenti alle spese.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Dichiara cessata la materia del contendere. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 novembre 2017.
Il Presidente Il Relatore
F.to Attilio Zimatore F.to Ferruccio Auletta
Depositato in Roma in data 4 dicembre 2017.
Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito