CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71 del 04/10/2017 – Giampaolo Moscioni/Federazione Italiana Hockey

Decisione n. 71

 

Anno 2017

 

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Massimo Zaccheo – Presidente

Roberto Bocchini - Relatore

Roberto Carleo

Lorenzo Casini 

Pasquale Stanzione - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2017, presentato, in data 21 febbraio 2017, dal sigGiampaolo Moscioni, rappresentato e difeso dallavv. Flavio La Gioia,

 

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Hockey (F.I.H.), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Fontana,

 

 

 

per l'impugnazione della decisione della Corte d'Appello Federale della Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) n. 35 del 20 gennaio 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal ricorrente avverso l'asserita invalidità delle candidature presentate per l’elezione a Presidente e Componenti del Consiglio Regionale Lazio della FIH ed è stata contestualmente irrogata, allo stesso ricorrente, la sanzione dell'ammenda pari ad € 500,00.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 3 maggio 2017, l’avv. Flavio La Gioia, per il ricorrente, sig. Giampaolo Moscioni, nonché l’avv. Giovanni Fontana, per la resistente FIH;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Roberto Bocchini.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

Con il ricorso in epigrafe il sig. Giampaolo Moscioni ha impugnato la decisione n. 35 della Corte Federale dAppello della FIH del 20 gennaio 2017, con cui la predetta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal medesimo avverso l’elezione allAssemblea Regionale Lazio, tenuta il 21 gennaio 2017, del Presidente e del Consiglio del Comitato Regionale Lazio, in relazione alle quali il sig. Moscioni aveva richiesto con ricorso, a seguito di un’istanza di accesso agli atti non ancora riscontrata dalla FIH, di accertare vizi e irregolarità che avessero potuto invalidare alcune o tutte le candidature alla predetta Assemblea.

Il sig. Moscioni chiede: in totale riforma della decisione della Corte Federale di Appello della FIH, comunicata il 20 gennaio 2017, di cui al C.U. n. 76, di dichiarare la nullità della decisione impugnata ovvero di escludere le candidature convalidate perché prive delle certificazioni e del possesso dei requisiti di cui all’art. 47 R.O., ovvero perché non appartenenti alla FIH.

A supporto di tale richiesta, il sig. Moscioni, in sintesi, sostiene:

a) la nullità della decisione per violazione dellart. 49 R.O., essendo stata emessa la decisione meno di 24 ore prima della celebrazione dell’assemblea e non oltre il quarto giorno precedente la data della celebrazione dellassemblea, come previsto dall’art. 49 R.O.;

b) la violazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost. in relazione all’art. 49 R.O., per non aver potuto aver accesso agli atti della candidatura al fine di poter verificare e fugare ogni sospetto rispetto alle candidature ammesse;

c) la violazione dell’art. 47 R.O. e dell’art. 51 dello Statuto, in quanto non sarebbe stato verificato che i soggetti candidati fossero effettivamente tesserati alla Federazione, dal momento che la modulistica è priva della certificazione ai sensi di legge, come previsto dall’art. 47, comma 7, R.O.;

d) la violazione dell’art. 123 R.G., in quanto la Corte Federale di Appello ha ritenuto di irrogare unammenda sulla base della temerarietà del ricorso, a fronte dell’art. 123, comma 7, R.G., che prevede che, per lirrogazione dell’ammenda, vi debba essere una pronuncia di manifesta infondatezza o di inammissibilità.

L’intimata FIH si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso del sig. Moscioni sui seguenti profili:

a) la tardività del ricorso, in quanto la decisione del 20 gennaio è stata impugnata solo il 20 febbraio 2017 ed è, pertanto, passata in giudicato, ai sensi dell’art. 59 C.G.S.;

b) la mancanza della difesa tecnica, con conseguente inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, in quanto il sig. Moscioni ha conferito all’avv. La Gioia non il mandato alla difesa, ma solo alla sua rappresentanza;

c) l’invalidità della domanda per sua indeterminatezza, in quanto il ricorrente formula una domanda principale ove chiede la mera nullità della sentenza e, in caso di non accoglimento, l’esclusione delle candidatura;

d) l’inoppugnabilità delle elezioni svolte, in quanto, a fronte del loro svolgimento, in data 21 e 28 gennaio 2017, non sono stati sollevati problemi relativi alle candidature che andavano impugnate entro 30 giorni con ricorso al Tribunale Federale;

e) nel merito, la violazione dell’art. 49 R.O. per decisione presa oltre il termine previsto quale termine non perentorio;

f) la violazione del diritto alla difesa, in quanto il ricorso presentato dal Moscioni sarebbe meramente esplorativo;

g) la non violazione degli artt. 47 e 51 dello Statuto, in merito alla libertà delle forme e con richiamo al precedente di questo Collegio;

h) la non violazione dellart.123 R.O., per la manifesta temerarietà del ricorso e la manifesta infondatezza.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Il ricorso promosso deve essere dichiarato irricevibile e, comunque, infondato nel merito.

 

Il ricorso proposto dal sig. Moscioni, avverso la decisione della Corte Federale di Appello del 20 gennaio 2017, è stato notificato il giorno 21 febbraio 2017, alle ore 00.00, prot. n. 00141 e poiché, come risulta dalla ricezione della segreteria, il ricorso, ai sensi dell’art. 59 dello Statuto Federale FIH, deve essere proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, datata 20 gennaio 2017, ne discende la sua irricevibilità per scadenza del termine.

Ad ogni buon conto il ricorso è, comunque, infondato per i motivi che si esporranno. 

La decisione della CFA non è nulla per violazione dell’art. 49 R.O., in quanto il termine non è perentorio, né decadenziale e, quindi, è stata adottata correttamente.

Per quanto concerne la violazione del diritto alla difesa, in merito alla istanza di accesso agli atti al fine di ottenere la documentazione necessaria per impugnare eventualmente le candidature, si rileva che tale richiesta di accesso è stata rigettata dalla FIH e, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare in altra sede tale diniego, per il quale, peraltro, è elasso il termine.

Infine, per quanto concerne la violazione dellart. 47 R.O. e dell’art. 51 dello Statuto, si ricorda la decisione di questo Collegio (ricorso n. 61/16 - Grivel c./ FIH) con la quale è stato acclarato il principio di libertà delle forme, di talché, in merito al D.P.R. n. 445/2000, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, pur in talune ipotesi in cui il predetto D.P.R. si applica, comunque, per la validità delle dichiarazioni, non occorrono formule sacramentali (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 giugno 2013, n. 3146 ed in caso simile TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 7 maggio 2015, n. 191).

Da ultimo, per quanto concerne la violazione dell’art. 123 R.G., con la quale la Corte Federale d’Appello FIH ha ritenuto di irrogare l’ammenda di € 500,00, sulla base di una temerarietà del ricorso che non avrebbe motivazione di sostegno, atteso che la temerarietà non si sarebbe sostanziata in alcun comportamento processuale, si ricorda che, secondo tale norma: “La Corte Federale di Appello nelle sole ipotesi in cui dichiara inammissibile o manifestamente infondato il reclamo può condannare la parte soccombente al pagamento di un ammenda a favore delle casse federali della FIH nella misura sino al doppio del contributo previsto per la proposizione dellimpugnazioneed in questo caso “La Corte dichiara inammissibile il ricorso” del Moscioni, di talché si rientra nella statuizione di detta norma con la conseguente conferma anche di questo capo della decisione della CFA.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

 

 

Dichiara irricevibile il ricorso. Spese compensate.

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 maggio 2017.

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                            IL RELATORE

F.to Massimo Zaccheo                                                                   F.to Roberto Bocchini 

 

 

Depositato in Roma in data 4 ottobre 2017

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face

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