CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42 del 01/06/2017 – Maurizio Magri/Federazione Italiana Giuoco Calcio – Susanna Ghirardi – Giovanni Schinelli/Federazione Italiana Giuoco Calcio – Pietro Leonardi/Federazione Italiana Giuoco Calcio Tommaso Ghirardi/Federazione Italiana Giuoco Calcio – Arturo Balestrieri/Federazione Italiana Giuoco Calcio

          Decisione n. 42

Anno 2017

 

 

 

                    IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

composta da

Franco Frattini - Presidente

Mario Sanino - Relatore

Massimo Zaccheo

Dante D’Alessio - Componenti

Gabriella Palmieri - Relatrice

ha pronunciato la seguente

 

 

          DECISIONE

 

 

Nei giudizi iscritti:

- al R.G.  ricorsi n. 32/2017, presentato, in data 8 marzo 2017, dal Dott. Maurizio Magri (all'epoca dei fatti, sindaco della società Parma Calcio FC s.p.a.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e contro la Procura Federale della FIGC per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, con la quale, in riforma della pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare (C.U. 17/TFN del 23 settembre 2016), che ha prosciolto il ricorrente dalla violazione ascrittagli, è stata irrogata al Dott. Magri la sanzione di 6 mesi di inibizione e l'ammenda pari ad € 15.000,00, per l'asserita violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 2, del Codice della Giustizia Sportiva;

  • al R.G. ricorsi n. 33/2017, presentato congiuntamente, in data 9 marzo 2017, dalla Sig.ra Susanna Ghirardi e dal Sig. Giovanni Schinelli (all'epoca dei fatti, Consiglieri di Amministrazione della Società Parma FC) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, che ha irrogato, in capo alla Sig.ra Susanna Ghirardi, la sanzione della inibizione di anni 2, oltre all'ammenda pari ad € 40.000,00, ed al Sig. Giovanni Schinelli la sanzione della inibizione per anni 2, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00;
  • al R.G.  ricorsi n. 34/2017, presentato, in data 9 marzo 2017, dal Sig. Pietro Leonardi (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della società Parma FC) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Procura Federale della FIGC, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00;
  • al R.G. ricorsi n. 35/2017, presentato, in data 9 marzo 2017, dal Sig. Tommaso Ghirardi (all’epoca dei fatti Presidente della società Parma FC) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U.
  1. 099/CFA del 7 febbraio 2017, che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00;
  • al R.G. ricorsi n. 36/2017, presentato, in data 9 marzo 2017, dal Sig. Arturo Balestrieri (all’epoca dei fatti membro del CdA della società Parma FC) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Procura Federale della FIGC avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per anni uno, oltre all’ammenda pari ad euro 10.000,00.

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 26 aprile 2017, quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2017, il difensore della parte ricorrenteSig. Maurizio Magriavv. Gustavo Ghidorzi, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC; quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2017, il difensore delle parti ricorrentiSigg. Susanna Ghirardi e Giovanni Schinelliavv. Cesare Di Cintio, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Federica Ferrari, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC; quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2017, il difensore della parte ricorrenteSig. Pietro Leonardiavv. Paolo Rodella, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC; quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2017, i difensori della parte ricorrente  – Sig. Tommaso Ghirardiavv.ti Cesare Di Cintio e Sirio D’Amanzo, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC; quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2017, il difensore della parte ricorrenteSig. Arturo Balestrieriavv. Alessandro Calcagno, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Alessio Centanaro, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC.

Uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, i relatori, avv. prof. Mario Sanino e avv. Gabriella Palmieri.

 

          Ritenuto in fatto

 

 

1. Occorre premettere, per una migliore comprensione della vicenda, una, seppure sintetica, ricostruzione degli eventi che hanno originato le controversie all’esame del Collegio di Garanzia.

1.1 Nel gennaio 2007, Eventi Sportivi S.p.a. acquisiva le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di Parma FC S.p.a (l’acquirente era a sua volta detenuta per il 21,16% dalla Sig.ra Gabriella Pasotti, per il 17,40% dalla Pasfin S.r.l., per il 16,92% dalla società Carpine S.r.l., per il 15% dal Signor Alberto Rossi, per l’8,46% dalla TG Finim S.r.l., per il 5% da Marco Ferrari, per il 4,23% da Brixia INCIPIT S.r.l., per il 4,22% dalla Banca Monte Parma, per il 2,5% dal Salumificio Volpi S.r.l., e per il 2,59% dalla società La Leonessa S.p.a.).

Nel novembre 2010, Eventi Sportivi S.p.a. costituiva la Società Parma Brand S.r.l. (“Parma Brand” partecipata al 100% dalla capogruppo), con l'intento di delegare la gestione dell'attività di Merchandising e promozione del marchio Parma FC ad una Società appartenente al medesimo gruppo e correlata con la società sportiva.

Nell’ottobre 2014, il Sig. Tommaso Ghirardi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione delle società Eventi Sportivi e Parma FC, riceveva da parte del Sig. Rezart Taci una proposta irrevocabile di acquisto dell'intero capitale sociale delle società.

Dopo alterne vicende, il Signor Taci specificava che, all'acquisto di Eventi Sportivi (titolare a tale data del 95% del capitale sociale di Parma FC), avrebbe proceduto tramite la società Dastraso Holding Ltd.

In data 19 dicembre 2014, Dastraso Hoding Ltd acquistava le azioni di Eventi Sportivi.

L'atto di cessione delle azioni veniva quindi sottoscritto, previa apposita conferma ottenuta via mail da parte del Sig. Taci, in pari data.

All'atto di cessione venivano allegati una serie di documenti precedentemente trasmessi, visionati ed approvati dai professionisti incaricati dallo stesso Sig. Taci, tra i quali la situazione patrimoniale aggiornata al 30 ottobre 2014 di Eventi Sportivi e di Parma FC, l'elenco dei pagamenti più urgenti da eseguire, l'elenco delle fideiussioni rilasciate dai cessionari in favore degli istituti di credito (cfr. doc. 17).

Nel febbraio 2015, le azioni di Eventi Sportivi (insieme a Parma FC) venivano nuovamente cedute in favore di tale Mapi Group, società riferibile al Signor Giampiero Manenti.

A causa della mancata esecuzione dei finanziamenti soci che il Sig. Taci e/o Dastraso Holding si erano impegnati ad eseguire, Eventi Sportivi non era in grado di sostenere finanziariamente Parma FC e, di conseguenza, ne veniva richiesto e disposto il fallimento, dichiarato in data 19 marzo 2015.

2.1.1 Per quanto riguarda il profilo relativo ai precedenti gradi di giudizio, va ricordato, seppure brevemente, che, non ravvisando i termini per procedere all'archiviazione, il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale i Sigg.ri Leonardi Pietro, Ghirardi Tommaso, Pasquale Giordano, Emir Kodra, Ghirardi Susanna, Rossi Alberto, Sebinelli Giovanni, Balestrieri Arturo, Bonzi Roberto, Scalia Giuseppe, Pasotti Gabriella, Ghirardi Enrico, Manenti Giampietro, Bastianon Mario, Sorlini Francesco, Magri Maurizio, Roccobene Osvaldo Francesco.

I capi di incolpazione, formulati dal Procuratore Nazionale riguardavano sostanzialmente la violazione delle norme di funzionamento delle Società Sportive, nonché gli obblighi di trasparenza cui sono tenuti i relativi organi amministrativi.

Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione comunicata sul C.U. n. 17/TFN del 23 settembre 2016, dopo avere disposto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, nei confronti della deferita Serena Silvia, con chiusura del relativo procedimento; dopo aver separato la posizione del deferito Giuli Roberto con rinvio a nuovo ruolo, e dopo aver rilevato la nullità della notifica del deferimento nei confronti di Volpi Alberto, con conseguente restituzione dei relativi atti alla Procura Federale per l'ulteriore corso, irrogava, nei confronti di Tommaso Ghirardi, la sanzione di anni 5 di inibizione e di € 150.000 di ammenda; nei confronti di Pietro Leonardi, la sanzione di anni 5 di inibizione e di € 150.000 di ammenda, disponendo, altresì, la preclusione del medesimo alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; e deliberava di prosciogliere dalle violazioni loro rispettivamente ascritte Susanna Ghirardi, Alberto Rossi, Giovanni Schinelli, Arturo Balestrieri, Roberto Bonzi, Giuseppe Scalia, Gabriella Pasotti, Enrico Ghirardi, Pasquale Giordano, Emir Kodra, Giampietro Manenti, Mario Bastianon, Francesco Sorlini, Maurizio Magri e Osvaldo Francesco Riccobene.

Avverso la predetta sentenza n. 17/TFN, proponeva appello (ricorso n. 47) il Sig. Pietro Leonardi, il quale chiedeva, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito, con annullamento e/o revoca delle sanzioni a suo carico; in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata nella misura ritenuta di giustizia; in via istruttoria, l'ammissione all'audizione personale col ministero dei propri legali di fiducia.

Avverso la predetta sentenza n. 17/TFN, proponeva appello (ricorso n. 49) anche il Sig. Tommaso Ghirardi, il quale, oltre alla richiesta di attività istruttoria con audizione testi, chiedeva, in via principale, la riforma della decisione impugnata, con proscioglimento e annullamento della sanzione dell'inibizione e dell'ammenda comminata; in via subordinata, chiedeva la riduzione della sanzione nella misura minima edittale prevista e, in via ulteriormente subordinata, l'applicazione della sanzione nel minimo edittale, previa conversione della medesima in sanzione pecuniaria.

Avverso la medesima sentenza n. 17/TFN, proponeva appello (ricorso n. 51) anche il Procuratore Federale per la riforma in parte qua della stessa, in relazione: a) alla mancata irrogazione della sanzione della preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC nei confronti di Tommaso Ghirardi; b) al proscioglimento dalle accuse degli amministratori non esecutivi della società Parma FC S.p.a. e/o della società Eventi Sportivi S.r.l. e/o della società Parma Brand S.r.l., Sigg. Susanna Ghirardi, Alberto Rossi, Giovanni Schinelli, Arturo Balestrieri, Roberto Bonzi e Giuseppe Scalia; c) al proscioglimento dalle accuse dei Sindaci della società Parma FC S.p.a., Sigg. Mario Bastianon, Francesco Sorlini, Maurizio Magri e Osvaldo Francesco Riccobene; d) al proscioglimento dalle accuse dei soci diretti ed indiretti della società Parma FC Spa, Gabriella Pasotti ed Enrico Ghirardi; e) al proscioglimento dalle accuse degli amministratori esecutivi pro-tempore e/o soci di riferimento della società  Parma FC Spa,  Sigg.  Pasquale Giordano, Emir Kodra e Giampietro Manenti.

La Procura Federale chiedeva alla Corte Federale d’Appello di: a) irrogare, nei confronti di Ghirardi Tommaso, in aggiunta alla sanzione della inibizione già inflitta dal Tribunale Federale con la decisione impugnata, la preclusione dello stesso da ogni rango e/o categoria della FIGC;

b) ritenere tutti gli altri soggetti deferiti, nei cui confronti era stato affermato il proscioglimento con la decisione impugnata, responsabili disciplinarmente per tutte le violazioni agli  stessi ascritte e, conseguentemente, condannarli alle sanzioni richieste dalla Procura Federale nell'udienza tenutasi nel primo grado di giudizio, confermandole, da ritenersi congrue e coerenti, attesa l'estrema gravità delle condotte contestate e comprovate dalla documentazione versata in atti, ovvero alle diverse sanzioni ritenute di giustizia.

2.1.2. La Corte Federale d'Appello, con C.U. n. 060/CFA Sezioni Unite dell'1 Novembre 2016 (limitatamente al dispositivo), e con C.U. n. 099/CFA Sezioni Unite del 7 Febbraio 2017 (completa di motivazioni), riuniti in rito i ricorsi nn. 4, 5 e 6, li respingeva, con le conseguenze di rito quanto alla tassa reclamo.

Avverso tale decisione venivano proposti i ricorsi indicati in epigrafe.

In tutti i ricorsi si costituiva con ampia memoria la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Tutti i ricorsi venivano trattati all’udienza del 26 aprile 2017 e, in quella occasione, i difensori delle parti, la Procura Federale e la FIGC illustravano le conclusioni rassegnate, insistendo nel loro accoglimento.

          Considerato in diritto

 

1. Attesa la connessione oggettiva di tutti i ricorsi indicati in epigrafe, perché tutti vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, essi venivano riuniti ai fini della trattazione e della decisione.

Le ragioni di diritto sostenute dal ricorrente saranno illustrate ed esaminate, per quanto occorra, nella motivazione di questa decisione.

Gli argomenti e le eccezioni forniti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio  (in  prosieguo “FIGC”) a sostegno delle conclusioni saranno riportati – per quanto possa occorrerenella motivazione di questa decisione.

2. Occorre, innanzitutto, soffermarsi sul profilo attinente alla violazione dell’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva (in prosieguo “CGS”) FIGC, che costituisce l’aspetto fondamentale dei motivi di impugnazione articolati in tutti i ricorsi indicati in epigrafe.

Come risulta dagli atti di causa, nella specie trattasi di valutare il comportamento dei soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo, ai fini dell’applicazione di sanzioni per violazione del CGS della Federazione Italiana Gioco Calcio e, in particolare, per la violazione dell’articolo 1 del Codice.

Tale norma, inserita nel Titolo I dedicato alle “Norme di comportamento”, prescrive che le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggettosono tenuti all’osservanza delle norme … e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Orbene, è noto che nel quadro del problema della pluralità degli ordinamenti giuridici va valutata la soggezionetalvolta volontaria ed elettiva, frutto di una adesione spontanea del singolo (come nel caso degli ordinamenti sportivi, sia nazionali che internazionali), talaltra necessaria ed indeclinabile – di ciascun individuo alle regole di uno od anche di più ordinamenti (si pensi al cittadino di uno Stato straniero che si trovi in Italia e viceversa; ovvero al cittadino di religione cattolica, sottoposto, in quanto fedele, all’ordinamento canonico).

La pluralità possibile degli ordinamenti giuridici risulta, perciò, dalla concepibilità di più di un tipo di ordinamento (oltre quello statale). I vari tipi di ordinamenti, ossia le species del genus, risultano dalle differenze distinguibili in ciascuno degli aspetti essenziali del genus.

Così sono possibili altri ordinamenti, rispetto a quello statale, ogni volta che la soggettività è diversa da quella stabilita dall’ordinamento statale (cittadinanza, riconoscimento della personalità a tutti gli esseri umani che si trovino nell’ambito dell’ordinamento statale, riconoscimento della personalità ad alcuni ben determinati gruppi di uominiassociazioni o corporazioni – o di cose unitariamente considerate e destinatefondazioni o istituzioni  – riconoscimento di altre forme non personificate di soggettività), ogni volta che la normazione non è, almeno in parte, di provenienza statale, ma è prodotta da un’altra collettività o comunità, e dunque ogni volta che l’organizzazione è distinta, almeno in parte, da quella propriamente statale.

La pluralità di ordinamenti è possibile proprio in quanto siano concepibili ordinamenti sociali, con una propria predeterminazione dei soggetti, con una propria (almeno parziale) produzione normativa, con una propria (almeno parziale) organizzazione (autorità).

Sarà sufficiente rilevare come sia oggi comune la divisione degli ordinamenti giuridici in due categorie:

a) ordinamenti  giuridici  esprimenti  interessi  collettivi  (fra  i  quali,  soprattutto,  gli  enti pubblici territoriali, e fra questi, innanzitutto, lo Stato);

b)ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali (come, ad esempio, le associazioni).

Il  rapporto  tra  le  due  categorie  di  ordinamenti  deve  essere  risolto  in  termini  di  non autosufficienza degli ordinamenti settoriali, se pur autonomi sotto il profilo funzionale; e la detta mancanza di autosufficienza deve esprimersi, quanto meno nella conseguenza che gli effetti connessi ad atti provenienti da un ordinamento esprimente interessi settoriali e determinanti conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dello Stato (o di altro ente pubblico territoriale) possono legittimamente essere conosciuti e giudicati da quest’ultimo.

Deve, quindi, aderirsi alla ricostruzione secondo cui tra gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali e gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi, che a quelli corrispondono, si instaura un rapporto asimmetrico, in quanto i secondi hanno giuridica ragion d’essere soltanto ove riconosciuti dai primi.

Sotto un profilo di assoluta generalità, è, dunque, configurabile l’ordinamento giuridico sportivo: ordinamento esprimente interessi settoriali e connotato dal carattere dell’autonomia, ma non dell’autosufficienza, dunque, necessariamente in rapporto di collegamento con il corrispondente ordinamento giuridico esprimente interessi collettivi (o con i corrispondenti ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi).

Il rapporto tra i due ordinamenti è stato anche puntualizzato dallo stesso legislatore ed invero l’art. 1 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220 (“Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”), convertito con modificazioni con la legge 17 ottobre 2003, n. 280, disciplina il rapporto tra l’ordinamento statale e quello sportivo, garantendo due diverse esperienze costituzionalmente rilevanti: da un lato, quella dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e, dall’altro, quella a che non sia lesa la pienezza della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive che, connesse con quell’ordinamento, rilevino per l’ordinamento giuridico generale; da un lato, quindi, l’art. 1, co, D.L. n. 220 del 2003, citato, salvaguarda l’autonomia dell’ordinamento sportivo, dall’altro, espressamente precisa che questa autonomia non osta a che, allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento generale, sia riconosciuta l’operatività della tutela giurisdizionale.

Ne consegue che il comportamento dei soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo vanno senz’altro valutati contestualmente, in correlazione sia alle norme dell’ordinamento statale, ma sia, anche, come specificato supra, alle norme dell’ordinamento settoriale e, in particolare, alla luce dell’articolo 1 del CGS della Federazione Italiana Gioco Calcio all’inizio ricordato; con l’ulteriore specificità che l’osservanza delle norme dell’ordinamento statale non esclude che non si siano violate le norme  dell’ordinamento settoriale, con  la  necessità  di valutare il comportamento del soggetto anche alla luce dell’ordinamento di settore.

In questa prospettiva vanno ora valutate le doglianze di tutti i ricorrenti, tenendo conto delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e, in particolare, dell’art. 54 di detto Codice.

3. Nell’esame dei singoli ricorsi si seguirà l’ordine dei ricorsi come indicati in epigrafe, salvo, come si vedrà in prosieguo, la trattazione in ordine logico successivo dei ricorsi RG n. 33/2017 e n. 36/2017, attesa la loro trattazione unitaria nella sentenza della Corte Federale d’Appello oggetto dell’impugnazione.

4. Il Dott. Maurizio Magri, all’epoca dei fatti sindaco della società Parma Calcio FC S.p.a., ha impugnato la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, con la quale, in riforma della pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare (C.U. 17/TFN del 23 settembre 2016), che l’aveva prosciolto dalla violazione ascrittagli, è stata irrogata la sanzione di 6 mesi di inibizione e l'ammenda pari ad € 15.000,00, per la violazione dell'art. 1-bis, commi 1 e 2, del CGS FIGC (ricorso RG n. 32/2017).

Il ricorso è imperniato sul vizio di omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, declinato e con riferimento agli articoli 1-bis e 5 citati in relazione all’art. 2407

c.c. e alle risultanze della c.t.u. disposta nel giudizio cautelare promosso innanzi al Tribunale di Bologna  dalla  società  fallita,  avuto  riguardo  alla  datazione  della  perdita  della  continuità aziendale; e con riferimento a profili di contraddittorietà e illogicità e di omessa valutazione di prove decisive rappresentate dalle relazioni della società di revisione e della Co.Vi.So.C. Dall’esame degli atti di causa, il Collegio ritiene sussistere il vizio di difetto di motivazione nella sentenza della Corte Federale d’Appello impugnata che, a pag. 20 della decisione, si è limitata a richiamare il ruolo rivestito dai Componenti del Collegio sindacale, fra i quali va annoverato, quale sindaco effettivo, dal 24.12.2012 al 21.7.2014 (data delle dimissioni), il Dott. Magri, e la specifica competenza intrinsecamente connessa al ruolo rivestito, per dedurne la sussistenza della responsabilità disciplinare in base all’art. 1 del CGS FIGC citato.

Peraltro, dagli atti di causa, in particolare dalla richiamata c.t.u., sembra potersi far risalire, con sufficiente grado di certezza, il momento della perdita della continuità aziendale alla data del 15 novembre 2014, successiva, quindi, a quella delle dimissioni volontarie dalla carica di Sindaco da parte del Dott. Magri, ancorandola a un preciso evento societario identificato nel venire meno dell’impegno da parte dell’azionista Eventi Sportivi.

Occorre ricordare che il criterio della continuità aziendale, principio di redazione del bilancio di cui al n. 1 dell’art. 2423-bis, consiste nella prospettiva della continuazione dell’attività della società ed è il necessario presupposto logico della prevedibile evoluzione della gestione societaria attraverso la relazione accompagnatoria del bilancio.

Dalla motivazione della decisione della Corte d’Appello Federale non si evince sotto quale specifico aspetto si possa, quindi, attribuire al Dott. Magri il mancato adempimento dei suoi doveri di sindaco alla luce del parametro di riferimento normativamente previsto e costituito dalla “professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico”, di cui all’art. 2407, comma 1, c.c.

Non si tratta, infatti, del generico canone della diligenza del buon padre di famiglia, ma del criterio più specifico della media diligenza professionale, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., in riferimento al quale occorreva una specifica motivazione collegata agli elementi fattuali di supporto, per affermarne positivamente la sussistenza.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento con il rinvio alla Corte Federale d’Appello della FIGC, affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali l’omissione dell’attività di vigilanza di un Sindaco di una società sportiva possa integrare, motivando sui fatti che ne costituiscono la base, il principio di cui all’art. 1 del CGS FIGC citato, in combinato disposto con gli artt. 2403, 2403-bis 2407 cod. civ.

5.1. Con ricorso congiunto, la Sig.ra Susanna Ghirardi e il Sig. Giovanni Schinelli, all'epoca dei fatti Consiglieri di Amministrazione della Società Parma FC, hanno impugnato la citata decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, nella parte in cui ha irrogato, in capo alla Sig.ra Susanna Ghirardi, la sanzione della inibizione di anni 2, oltre all'ammenda pari ad € 40.000,00, ed al Sig. Giovanni Schinelli la sanzione della inibizione per anni 2, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00 (ricorso RG n. 33/2017).

5.2.1 Occorre, innanzitutto, rigettare, perché infondata, l’eccezione preliminare di estinzione del procedimento per violazione degli artt. 34 e 34-bis del CGS FIGC, per mancato rispetto del termine previsto dal citato art. 34.

In base alla giurisprudenza, ormai costante, di questo Collegio di Garanzia (Sezioni Unite, 11 ottobre 2016, n. 46, 22 marzo 2016, n. 13 e, da ultimo, 7 marzo 2017, n. 19), ai fini dell’individuazione del termine per la conclusione dell’azione disciplinare, l’ordinamento federalerilievo al momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare o del giudizio di secondo grado è adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della pronuncia decorrono i termini per la sua possibile impugnazione.

Ne consegue che per i giudizi collegialiil momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata…è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E da tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione.”

Rilevato che, nel caso in esame, la pubblicazione del dispositivo è avvenuta in data 11 novembre 2016 e, quindi, dopo trentacinque giorni dalla proposizione del reclamo (7 ottobre 2016), l’eccezione è infondata e va respinta.

5.2.2. Infondata è anche l’ulteriore eccezione preliminare relativa a una asserita violazione dell’art. 32-ter, comma 4, del CGS FIGC da parte del Procuratore Federale per l’attivazione del deferimento a giudizio.

Correttamente la sentenza della Corte Federale d’Appello ha ritenuto che il dies a quo per l’esercizio dell’azione, nel caso di compresenza di più soggetti incolpati, debba essere “ancorato con effetto per tutti (perché discendente da un principio di carattere generale) dalla data dell’ultima notifica della chiusura delle indagini effettuate”.

Tale conclusione è coerente con la disciplina generale dell’ordinamento processuale civile e, come osservato esattamente, nella sua memoria, dalla FIGC, è in linea con quanto affermato in una fattispecie analoga rinvenibile nel codice del processo contabile dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (sentenza n. 1/20057QM). Secondo la FIGC, la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notifica sarebbe anche più coerente con la volontà del legislatore sportivo di concentrare in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. La questione è stata risolta da una recentissima sentenza di questo Collegio di Garanzia, che ha ritenuto corretta un’analoga, impugnata pronuncia della Corte Federale d’Appello, quanto all’individuazione di un unico dies a quo per tutti i soggetti coinvolti, coincidente con quello dell’ultima notifica (Sezioni Unite, decisione n. 25/2017 del 7 aprile 2017).

“A militare per tale conclusione vi sono vari argomenti di carattere sistematico e teleologico. La fattispecie del deferimento con pluralità di destinatari non è espressamente previstadal CGS FIGC che dal CGS CONI; infatti, l’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC si limita a stabilire che il termine per la proposizione del deferimento decorre “dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”, disciplinando, con ogni evidenza, l’ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato.

Non rimane, quindi, che rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile, così come richiamate dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS FIGC e 2, comma 6, CGS CONI. Si ritiene condivisibile il richiamo, da parte della Corte d’Appello Federale, delle norme relative all’iscrizione a ruolo dei giudizi e degli appelli - artt. 165, com. 2, 347 e 369, com. 1, c.p.c.le quali prevedono la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notificazione.

Parimenti condivisibile e pertinente è il richiamo, da parte della FIGC, della disciplina processualistica di una fattispecie analoga a quella in esame, ossia la citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti a seguito dell’invito a dedurre. L’art. 67, com. 6, del codice del processo contabile prevede che “Nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 (il deposito dell’atto di citazione, quindi nel caso in esame il deferimento) decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato”.

L’individuazione del dies a quo nella data dell’ultima notifica appare anche più coerente con ragioni di ordine logico.

Far decorrere il termine con scansioni temporali differenti per ciascun avvisato significherebbe imporre al Procuratore federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo.

Tale conclusione contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare (fatte salve eccezioni) in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse.

Ancorare la decorrenza del termine alla data dell’ultima notifica è, quindi, la conclusione più ragionevole e più coerente con i principi e le esigenze del procedimento disciplinare sportivo.L’11 febbraio 2016 la Procura Federale ha contestualmente emesso nei confronti di tutti gli incolpati l’atto (unico) di CCI, notificato all’ultimo di essi, il Sig. Alberto Rossi, il 13 maggio 2016 (circostanza di fatto non contestata) e, quindi, il deferimento azionato il 30 giugno 2016 deve considerarsi tempestivo.

5.3. Nel merito, il ricorso è articolato con un unico motivo relativo all’omessa o carente motivazione o falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., in relazione all’art. 1-bis del CGS FIGC citato e all’art. 19 dello Statuto FIGC.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

In effetti, la decisione della Corte Federale ricostruisce la responsabilità dei due amministratori odierni appellanti sulla base di una mera elencazione di elementi fattuali, senza indicare specificamente i criteri in base ai quali tali elementi di fatto sono collegati in modo specifico ai profili della riscontrata responsabilità.

Non è stato neanche esplicitato l’elemento di connessione della predetta responsabilità con la previsione contenuta nel citato art. 1 del CGS FIGC, che è stato ritenuto essenziale al fine di determinare la sussistenza della responsabilità disciplinare;  nel caso di specie,  ancora più necessario, trattandosi di amministratori privi di poteri esecutivi perché privi di deleghe e la decisione della Corte di Appello Federale, quindi, ne avrebbe dovuto tenere conto attraverso una motivazione più diffusa e articolata.

Il Collegio, pertanto, accoglie i ricorsi e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale d’Appello della FIGC, affinché valuti i criteri in base ai quali la funzione di amministratore di società sportiva privo di delega possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all’art. 1 CGS FIGC citato.

6.1. Il Sig. Arturo Balestrieri, all’epoca dei fatti membro del CdA della società Parma FC, ha proposto appello avverso la citata decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U.

n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per anni uno, oltre all’ammenda pari ad euro 10.000,00 (ricorso RG n. 36/2017).

6.2. Preliminarmente, va disattesa la censura di violazione dell’art. 32 CGS FIGC citato, come già esplicitato al precedente punto 5.1.2.

Correttamente la sentenza della Corte Federale d’Appello ha ritenuto che il dies a quo per l’esercizio dell’azione, nel caso di compresenza di più soggetti incolpati, debba essere “ancorato con effetto per tutti (perché discendente da un principio di carattere generale) dalla data dell’ultima notifica della chiusura delle indagini effettuate”.

Tale conclusione è coerente con la disciplina generale dell’ordinamento processuale civile e, come osservato esattamente, nella sua memoria, dalla FIGC, è in linea con quanto affermato in una fattispecie analoga rinvenibile nel codice del processo contabile dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (sentenza n. 1/20057QM). Secondo la FIGC, la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notifica sarebbe anche più coerente con la volontà del legislatore sportivo di concentrare in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. La questione è stata risolta da una recentissima sentenza di questo Collegio di Garanzia, che ha ritenuto corretta un’analoga impugnata pronuncia della Corte Federale d’Appello, quanto all’individuazione di un unico dies a quo per tutti i soggetti coinvolti, coincidente con quello dell’ultima notifica (Sezioni Unite, decisione n. 25/2017 del 7 aprile 2017).

A militare per tale conclusione vi sono vari argomenti di carattere sistematico e teleologico.

La fattispecie del deferimento con pluralità di destinatari non è espressamente previstadal CGS FIGC che dal CGS CONI; infatti, l’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC si limita a stabilire che il termine per la proposizione del deferimento decorre “dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”, disciplinando, con ogni evidenza, l’ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato.

Non rimane, quindi, che rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile, così come richiamate dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS FIGC e 2, comma 6, CGS CONI. Si ritiene condivisibile il richiamo, da parte della Corte d’Appello Federale, delle norme relative all’iscrizione a ruolo dei giudizi e degli appelli - artt. 165, com. 2, 347 e 369, com. 1, c.p.c.le quali prevedono la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notificazione.

Parimenti condivisibile e pertinente è il richiamo, da parte della FIGC, della disciplina processualistica di una fattispecie analoga a quella in esame, ossia la citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti a seguito dell’invito a dedurre. L’art. 67, com. 6, del codice del processo contabile prevede che “Nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 (il deposito dell’atto di citazione, quindi nel caso in esame il deferimento) decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato”.

L’individuazione del dies a quo nella data dell’ultima notifica appare anche più coerente con ragioni di ordine logico.

Far decorrere il termine con scansioni temporali differenti per ciascun avvisato significherebbe imporre al Procuratore Federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo.

Tale conclusione contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare (fatte salve eccezioni) in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse.

Ancorare la decorrenza del termine alla data dell’ultima notifica è, quindi, la conclusione più ragionevole e più coerente con i principi e le esigenze del procedimento disciplinare sportivo.L’11 febbraio 2016 la Procura Federale ha contestualmente emesso nei confronti di tutti gli incolpati l’atto (unico) di CCI, notificato all’ultimo di essi, il Sig. Alberto Rossi, il 13 maggio 2016 (circostanza di fatto non contestata) e, quindi, il deferimento azionato il 30 giugno 2016 deve considerarsi tempestivo.

6.3. Per quanto attiene, invece, al merito delle dedotte censure, incentrate essenzialmente sui profili dell’omessa motivazione, anche con riferimento all’art. 2381 c.c., esse meritano di essere accolte sulla base delle analoghe considerazioni svolte al precedente n. 5.1.1., essendo state, peraltro, trattate, nella sentenza impugnata, unitariamente le posizioni dei Signori Ghirardi, Schinelli e Balestrieri.

Va anche considerata la circostanza di fatto, rilevante ai fini della individuazione della specifica responsabilità del Sig. Balestrieri, che lo stesso era cessato dalla carica il 14 febbraio 2014.

Peraltro, come già osservato supra al n. 4., dagli atti di causa sembra potersi far risalire, con sufficiente grado di certezza, il momento della perdita della continuità aziendale alla data del 15 novembre 2014, successiva, quindi, a quella della cessazione dalla carica da parte del Dott. Balestrieri, ancorandola a un preciso evento societario identificato nel venire meno dell’impegno da parte dell’azionista Eventi Sportivi.

Occorre ricordare che il criterio della continuità aziendale, principio di redazione del bilancio di cui al n. 1 dell’art. 2423-bis, consiste nella prospettiva della continuazione dell’attività della società ed è il necessario presupposto logico della prevedibile evoluzione della gestione societaria attraverso la relazione accompagnatoria del bilancio.

Dalla motivazione della decisione della Corte d’Appello Federale non si evince sotto quale

specifico aspetto si possa, quindi, attribuire al Dott. Balestrieri il mancato adempimento dei suoi doveri di sindaco alla luce del parametro di riferimento normativamente previsto e costituito dalla “professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico”, di cui all’art. 2407, comma 1, c.c.

Non si tratta, infatti, del generico canone della diligenza del buon padre di famiglia, ma del criterio più specifico della media diligenza professionale, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., in riferimento al quale occorreva una specifica motivazione collegata agli elementi fattuali di supporto, per affermarne positivamente la sussistenza.

7.1. Il Sig. Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della società Parma FC, ha impugnato la citata sentenza della Corte d’Appello Federale, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, che ha irrogato la sanzione dell’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00 (ricorso RG n. 34/2017).

7.2.1       Vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate nel ricorso.

Innanzitutto, l’eccezione di violazione dell’art. 6, comma 1, della CEDU per non essere stata la causa esaminata da un giudice terzo e imparziale, poiché i Giudici della Corte Federale d’Appello sono nominati dalla Federcalcio.

In disparte la considerazione che tale eccezione avrebbe potuto e dovuto essere sollevata più tempestivamente con apposita istanza innanzi al Giudice Federale,  va rilevato che essa è articolata in modo assertivo e assiomatico, senza fornire alcuna prova concreta della effettività della lesione del principio dell’imparzialità dell’organo giudicante.

Come correttamente rilevato nella memoria della FIGC, l’autodichìa dell’ordinamento sportivo rappresenta un naturale e imprescindibile corollario del principio di autonomia sportiva, in tal senso anche l’art. 28 del CGS della FIGC, principio sancito e riconosciuto espressamente dal legislatore nell’art. 1 della legge n. 280/2003, citata al n. 2. del Considerato in diritto.

7.2.2. Infondata è anche l’eccezione relativa alla asserita violazione dell’art. 34-bis, commi 2 e 4, del CGS al fine di far ritenere estinto il procedimento.

Come  già  precisato  supra  al  punto  5.2.1.  del  Considerato  in  diritto,  occorre,  innanzitutto, rigettare, perché infondata, l’eccezione preliminare di estinzione del procedimento per violazione degli artt. 34 e 34-bis del CGS FIGC, per mancato rispetto del termine previsto dal citato art. 34. In base alla giurisprudenza, ormai costante, di questo Collegio di Garanzia (Sezioni Unite, 11 ottobre  2016,  n.  46;  22  marzo  2016,  n.  13  e,  da  ultimo,  7  marzo  2017,  n.  19),  ai  fini dell’individuazione del termine per la conclusione dell’azione disciplinare, l’ordinamento federalerilievo al momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare o del giudizio

di secondo grado è adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della pronuncia decorrono i termini per la sua possibile impugnazione.

Ne consegue che per i giudizi collegialiil momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata…è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E da tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione.”

Rilevato che, nel caso in esame, la pubblicazione del dispositivo è avvenuta in data 11 novembre 2016 e, quindi, dopo trentacinque giorni dalla proposizione del reclamo (7 ottobre 2016), l’eccezione è infondata e va respinta.

7.2.3. Come già osservato supra, al punto 5.2.2. del Considerato in diritto, infondata è anche l’ulteriore eccezione preliminare relativa a una asserita violazione dell’art. 32-ter, comma 4, del CGS FIGC da parte del Procuratore Federale per l’attivazione del deferimento a giudizio. Correttamente la sentenza della Corte Federale d’Appello ha ritenuto che il dies a quo per l’esercizio dell’azione, nel caso di compresenza di più soggetti incolpati, debba essere “ancorato con  effetto  per  tutti  (perché  discendente  da  un  principio  di  carattere  generale)  dalla  data dell’ultima notifica della chiusura delle indagini effettuate”.

Tale conclusione è coerente con la disciplina generale dell’ordinamento processuale civile e, come osservato esattamente, nella sua memoria, dalla FIGC, è in linea con quanto affermato in una fattispecie analoga rinvenibile nel codice del processo contabile dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (sentenza n. 1/20057QM). Secondo la FIGC, la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notifica sarebbe anche più coerente con la volontà del legislatore sportivo di concentrare in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. La questione è stata risolta da una recentissima sentenza di questo Collegio di Garanzia, che ha ritenuto corretta un’analoga impugnata pronuncia della Corte Federale d’Appello, quanto all’individuazione di un unico dies a quo per tutti i soggetti coinvolti, coincidente con quello dell’ultima notifica (Sezioni Unite, decisione n. 25/2017 del 7 aprile 2017).

A militare per tale conclusione vi sono vari argomenti di carattere sistematico e teleologico.

La fattispecie del deferimento con pluralità di destinatari non è espressamente previstadal CGS FIGC che nel CGS CONI; infatti, l’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC si limita a stabilire che il termine per la proposizione del deferimento decorre “dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”, disciplinando, con ogni evidenza, l’ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato.

Non rimane, quindi, che rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile, così come richiamate dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS FIGC e 2, comma 6, CGS CONI. Si ritiene condivisibile il richiamo, da parte della Corte d’Appello Federale, delle norme relative all’iscrizione a ruolo dei giudizi e degli appelli - artt. 165, com. 2, 347 e 369, com. 1, c.p.c.le quali prevedono la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notificazione.

Parimenti condivisibile e pertinente è il richiamo, da parte della FIGC, della disciplina processualistica di una fattispecie analoga a quella in esame, ossia la citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti a seguito dell’invito a dedurre. L’art. 67, com. 6, del codice del processo contabile prevede che “Nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 (il deposito dell’atto di citazione, quindi nel caso in esame il deferimento) decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato”.

L’individuazione del dies a quo nella data dell’ultima notifica appare anche più coerente con ragioni di ordine logico.

Far decorrere il termine con scansioni temporali differenti per ciascun avvisato significherebbe imporre al Procuratore Federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo.

Tale conclusione contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare (fatte salve eccezioni) in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse.

Ancorare la decorrenza del termine alla data dell’ultima notifica è, quindi, la conclusione più ragionevole e più coerente con i principi e le esigenze del procedimento disciplinare sportivo. L’11 febbraio 2016 la Procura Federale ha contestualmente emesso nei confronti di tutti gli incolpati l’atto (unico) di CCI, notificato all’ultimo di essi, il Sig. Alberto Rossi, il 13 maggio 2016 (circostanza di fatto non contestata) e, quindi, il deferimento azionato il 30 giugno 2016 deve considerarsi tempestivo.

7.3. Nel merito, in estrema sintesi, il ricorso è articolato con riferimento al vizio di omessa e insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità della sanzione e dell’art. 2392 c.c.

Le censure sono infondate e, perciò, vanno rigettate.

La sentenza della Corte Federale d’Appello è correttamente motivata in fatto e immune dai vizi logici e giuridici che sono eccepiti dalla parte ricorrente.

Il Dott. Leonardi era titolare di una delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione in virtù della quale esercitava poteri relativi alla gestione tecnico-sportiva del Parma F.C.

La decisione impugnata spiega (pagg. 18-19), invero, con articolata e diffusa motivazione, le ragioni per le quali gli elementi di fatto sono stati correttamente posti a base del comportamento sanzionato. La decisione, infatti, ricostruisce da una dettagliata disamina di tutti gli aspetti della complessa questione, anche dei verbali della riunione del Consiglio di Amministrazione, la posizione ricoperta dal Sig. Leonardi e, soprattutto, la sua piena consapevolezza sulla situazione finanziaria del Parma F.C.

Non gli sfuggivano, infatti, per la sua specifica professionalità e la pluriennale specifica esperienza esattamente considerata, gli effetti contabili sul bilancio societario, ad esempio, dell’anticipazione delle plusvalenze e del ricorso agli incentivi all’esodo e suggeriva iniziative e operazioni che avrebbero dovuto avere seria rilevanza in sede di verifica della contabilità della Società.

La decisione della Corte Federale d’Appello, infine, richiama con precisione alcune operazioni non certamente favorevoli alla società, alle quali il Sig. Leonardi non poteva essere estraneo in virtù della carica ricoperta, quali la cessione del marchio o il contratto con la Società GSport S.r.l.

D’altronde, la norma di cui all’art. 2381 c.c., com’è stato sottolineato sia nella Relazione di accompagnamento alla legge di riforma societaria, sia dalla dottrina in sede di commento, recepisce l’opinione prevalente, anche nella giurisprudenza, secondo la quale, seppure non esista un dovere degli amministratori di non commettere errori e nemmeno di essere “periti” nei più diversi settori dell’organizzazione e della gestione dell’impresa sociale,  tuttavia, è espressione del principio che le loro scelte devono essere informate e meditate, frutto di rischio calcolato”.

D’altronde, la sentenza della Corte Federale d’Appello, nella ricostruzione fattuale al fine di correlarla alla sussistenza delle affermate violazioni, fa esatta applicazione della c.d. business judgement rule o giudizio prognostico postumo, poiché, contrariamente all’assunto del ricorrente, non ha effettuato ex post un vaglio del merito della bontà delle operazioni, ma ha svolto l’indagine esclusivamente per verificare e accertare la correttezza procedurale delle decisioni assunte, escludendola, appunto, nel caso di specie.

In tale ottica interpretativa delle richiamate norme codicistiche di riferimento, appare corretta ed esaustiva la ricostruzione storica dei fatti contenuta nella sentenza della Corte Federale d’Appello, anche con riferimento alla proporzionalità della sanzione irrogata, che è, dunque, anch’essa insuscettibile di riesame in sede di legittimità.

8.1. Il Sig. Tommaso Ghirardi, all’epoca dei fatti Presidente della società Parma FC, ha impugnato la citata decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, nella parte in cui ha irrogato la sanzione dell’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00 (ricorso RG n. 35/2017).

8.2.1. Vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate nel ricorso.

Infondata è, innanzitutto, l’eccezione relativa alla asserita violazione 34-bis, commi 2 e 4, del CGS al fine di far ritenere estinto il procedimento.

Come già precisato supra ai punti 5.2.1. e 7.2.2 del Considerato in diritto, occorre, innanzitutto, rigettare, perché infondata, l’eccezione preliminare di estinzione del procedimento per violazione degli artt. 34 e 34-bis del CGS FIGC, per mancato rispetto del termine previsto dal citato art. 34. In base alla giurisprudenza, ormai costante, di questo Collegio di Garanzia (Sezioni Unite, 11 ottobre  2016,  n.  46;  22  marzo  2016,  n.  13  e,  da  ultimo,  7  marzo  2017,  n.  19),  ai  fini dell’individuazione del termine per la conclusione dell’azione disciplinare, l’ordinamento federale dà rilievo al momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare o del giudizio di secondo grado è adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della pronuncia decorrono i termini per la sua possibile impugnazione.

Ne consegue che per i giudizi collegialiil momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata…è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E da tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione.”

Rilevato che, nel caso in esame, la pubblicazione del dispositivo è avvenuta in data 11 novembre 2016 e, quindi, dopo trentacinque giorni dalla proposizione del reclamo (7 ottobre 2016), l’eccezione è infondata e va respinta.

8.2.2. Come già osservato supra, al punto 5.2.2. e al punto 7.2.3. del Considerato in diritto, infondata è anche l’ulteriore eccezione preliminare relativa a una asserita violazione dell’art. 32- ter, comma 4, del CGS FIGC da parte del Procuratore Federale per l’attivazione del deferimento a giudizio.

Correttamente la sentenza della Corte Federale d’Appello ha ritenuto che il dies a quo per l’esercizio dell’azione, nel caso di compresenza di più soggetti incolpati, debba essere “ancorato con effetto per tutti (perché discendente da un principio di carattere generale) dalla data dell’ultima notifica della chiusura delle indagini effettuate”.

Tale conclusione è coerente con la disciplina generale dell’ordinamento processuale civile e, come osservato esattamente, nella sua memoria, dalla FIGC, è in linea con quanto affermato in una fattispecie analoga rinvenibile nel codice del processo contabile dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (sentenza n. 1/20057QM). Secondo la FIGC, la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notifica sarebbe anche più coerente con la volontà del legislatore sportivo di concentrare in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. La questione è stata risolta da una recentissima sentenza di questo Collegio di Garanzia, che ha ritenuto corretta un’analoga impugnata pronuncia della Corte Federale d’Appello, quanto all’individuazione di un unico dies a quo per tutti i soggetti coinvolti, coincidente con quello dell’ultima notifica (Sezioni Unite, decisione n. 25/2017 del 7 aprile 2017).

A militare per tale conclusione vi sono vari argomenti di carattere sistematico e teleologico.

La fattispecie del deferimento con pluralità di destinatari non è espressamente previstadal CGS FIGC che dal CGS CONI; infatti, l’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC si limita a stabilire che il termine per la proposizione del deferimento decorre “dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”, disciplinando, con ogni evidenza, l’ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato.

Non rimane, quindi, che rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile, così come richiamate dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS FIGC e 2, comma 6, CGS CONI. Si ritiene condivisibile il richiamo, da parte della Corte d’Appello Federale, delle norme relative all’iscrizione a ruolo dei giudizi e degli appelli - artt. 165, com. 2, 347 e 369, com. 1, c.p.c.le quali prevedono la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notificazione.

Parimenti condivisibile e pertinente è il richiamo, da parte della FIGC, della disciplina processualistica di una fattispecie analoga a quella in esame, ossia la citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti a seguito dell’invito a dedurre. L’art. 67, com. 6, del codice del processo contabile prevede che “Nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 (il deposito dell’atto di citazione, quindi nel caso in esame il deferimento) decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato”.

L’individuazione del dies a quo nella data dell’ultima notifica appare anche più coerente con ragioni di ordine logico.

Far decorrere il termine con scansioni temporali differenti per ciascun avvisato significherebbe imporre al Procuratore federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo.

Tale conclusione contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare (fatte salve eccezioni) in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse.

Ancorare la decorrenza del termine alla data dell’ultima notifica è, quindi, la conclusione più ragionevole e più coerente con i principi e le esigenze del procedimento disciplinare sportivo.L’11 febbraio 2016 la Procura Federale ha contestualmente emesso nei confronti di tutti gli incolpati l’atto (unico) di CCI, notificato all’ultimo di essi, il Sig. Alberto Rossi, il 13 maggio 2016 (circostanza di fatto non contestata) e, quindi, il deferimento azionato il 30 giugno 2016 deve considerarsi tempestivo.

8.3. Nel merito, in estrema sintesi, il ricorso è articolato con riferimento al vizio di omessa e insufficiente motivazione avuto riguardo anche a specifiche operazioni societarie.

Il Sig. Ghirardi, come è noto, era proprietario della maggioranza delle quote societarie e rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La decisione della Corte Federale d’Appello (pagg. 16-17) ricostruisce con una motivazione dettagliata ed esaustiva e con riferimento preciso agli elementi di fatto e alle vicende societarie, ricostruite in senso diacronico e con riguardo agli effetti da esse prodotti, il ruolo di “figura predominante in tutta la vicenda” svolto dal Sig. Tommaso Ghirardi; anche con riferimento alla chiara situazione di conflitto di interessi in cui si trovava, rivestendo la carica di Presidente e Consigliere delegato del Parma Calcio FC, di amministratore di Parma Brand e di Presidente di eventi Sportivi (socio unico di Parma Brand), determinandosi “identità del soggetto amministratore di controllante e controllato e di cedente e cessionario”.

Non può certo porsi in dubbio che fosse perfettamente a conoscenza della singolare situazione finanziaria del Parma e del suo progressivo e ineluttabile deterioramento, anche per l’adozione di una serie di iniziative (che la decisione si cura di elencare) che hanno finito per compromettere senza alternative la condizione della società.

La lettura dei fatti e la loro correlazione con la normativa applicata da parte della Corte Federale d’Appello appare coerente con la disciplina codicistica in materia, in particolare gli artt. 2381 e 2392 c.c., alla luce della elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in materia, che hanno sottolineato come i poteri del presidente del consiglio di amministrazione costituiscano altrettanti obblighi ai quali deve adempiere, non con la diligenza del mandatario, quella, cioè, del buon padre di famiglia, bensì con quella richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue specifiche competenze.

Ritiene, in conclusione, il Collegio di Garanzia che il ricorso proposto dal Sig. Ghirardi debba essere respinto, con conferma della citata decisione della Corte Federale di Appello.

 

Per tutti i suesposti motivi

 

          PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, per connessione oggettiva.

Accoglie il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2017 (Magri/FIGC/Procura Federale FIGC) e, per l'effetto, rinvia alla Corte Federale d'Appello della FIGC, affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali l'omissione dell'attività di vigilanza di un Sindaco di una società sportiva possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all'art. 1 CGS FIGC.

Accoglie i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 33/2017 (Ghirardi e Schinelli/FIGC) e al R.G. ricorsi n. 36/2017 (Balestrieri/FIGC/Procura Federale FIGC) e, per l'effetto, rinvia alla Corte Federale d'Appello della FIGC, affinché valuti i criteri in base ai quali la funzione di Amministratore di società sportiva privo di delega possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all'art. 1 CGS FIGC.

Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2017 (Leonardi/FIGC/Procura Federale FIGFC).

Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2017 (T. Ghirardi/FIGC). Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 aprile 2017.

 

IL PRESIDENTE                               I RELATORI

F.to Franco Frattini                              F.to Mario Sanino

F.to Gabriella Palmieri

 

Depositato in Roma in datagiugno 2017.

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face

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