CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40 del 24/05/2017 – Denis Fiorin/Federazione Italiana Giuoco Calcio

          Decisione n. 40

Anno 2017

 

 

          IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

composta da:

Attilio Zimatore - Presidente

Oreste Michele Fasano - Relatore

Enrico del Prato

Vincenzo Nunziata

Angelo PiazzaComponenti

ha pronunciato la seguente

 

                                                                                   DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2017 presentato, in data 24 febbraio 2017, dal sig. Denis Fiorin, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Giotti,

 

contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta,

 

per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, III sez., di cui al C.U. n. 101/CFA del 7 febbraio 2017, nella parte relativa alla contestata violazione del vincolo di giustizia e con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso presentato dall’odierno ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale Federale NazionaleSez. Disciplinare, che aveva irrogato al medesimo ricorrente la sanzione dell’inibizione per anni uno, con decorrenza a far data dal 7 ottobre 2016, poi ridotta in appello fino al 30 giugno 2017;

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

uditi, nell’udienza del 21 aprile 2017: l’avv. Fabio Giotti, per il ricorrente sig. Denis Fiorin, anch’egli presente in aula -, nonché l’avv. Letizia Mazzarelli, giusta delega all’uopo ricevuta da parte dell’avv. Mario Gallavotti, assistita dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Oreste Michele Fasano.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso presentato all’intestato Collegio il 27 febbraio 2017, il signor Denis Fiorin ha impugnato la decisione della Corte Federale d’appello, III Sezione, FIGC, pubblicata sul C.U. n. 101/CFA del 7 febbraio 2017, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso dallo stesso proposto avverso la decisione resa nei suoi confronti dal Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sezione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 21/TFN del 6 dicembre 2016, la sanzione dell’inibizione per 1 anno, con decorrenza 7 ottobre 2016, inflittagli in primo grado, è stata ridotta fino al 30 giugno 2017.

Entrambi i giudizi di merito hanno avuto ad oggetto i fatti descritti nei due capi di incolpazione, di cui all’atto di deferimento della Procura federale FIGC del 6 giugno 2016, così formulati: A) violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, e 15, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto, per avere depositato avanti il Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, un ricorso per ingiunzione di pagamento (poi accolto con emissione da parte del Giudice del Lavoro del decreto ingiuntivo n. 327/2015 in data 10.11.2015) nei confronti della Sacilese Calcio SSD per presunti crediti maturati in ragione delle prestazioni di direttore sportivo espletate nell’interesse della predetta società, senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale della F.I.G.C., e per aver poi attivato la procedura esecutiva mediante pignoramento presso terzi di crediti vantati dalla Sacilese Calcio SSD”; B) violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 8, CGS, per avere procurato nella Stagione Sportiva 2015/2016 e, comunque, fino al 7.1.2016, nello svolgimento in via di fatto della funzione di direttore sportivo nell’interesse della Sacilese Calcio SSD, un evidente danno sia tecnico che patrimoniale alla predetta società, favorendo la cessione ad altre società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, sia alla Lega Pro di promettenti calciatori, procurandosi degli indebiti vantaggi sia di natura economica, che di natura professionale, così ottenendo il successivo tesseramento a far data dal gennaio 2016 presso la Società Pordenone Calcio (Lega Pro) con l’incarico di responsabile del Settore giovanile”.

L’impugnazione di legittimità è espressamente limitata alla parte in cui la Corte Federale d’Appello ha confermato la sussistenza della violazione del vincolo di giustizia sportiva, oggetto del primo capo d’incolpazione dell’atto di deferimento della Procura Federale. In particolare, la Corte Federale d’Appello, avendo accertato che il sig. Fiorin ha proposto ricorso per ingiunzione all’Autorità Giudiziaria Ordinaria senza preventivamente richiedere alcuna autorizzazione o deroga al Consiglio Federale (la circostanza è pacifica), ha disatteso la tesi difensiva dell’incolpato, fondata sull’assunto dell’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 94 quater NOIF (che devolve alla Commissione Accordi Economici, in primo grado, ed al Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche, in Appello, la cognizione di tutte le controversie economiche relative agli accordi tra società di calcio di serie D ed i propri Collaboratori della gestione sportiva), sul rilievo che: Come correttamente già affermato dal TFN, il contratto di lavoro sottoscritto dal sig. Fiorin è antecedente (30.06.2012, successivamente rinnovato fino a giugno 2015) l’obbligo (introdotto il 4.8.2015 con Com. Uff. n. 79/A) per i collaboratori di società di Serie D di stipulare accordi su moduli federali da depositare presso il Dipartimento, con devoluzione delle controversie al TFN, e, tuttavia, occorre avere riguardo, ai fini che qui ci occupano, non già alla data di pattuizione dell’accordo bensì a quella in cui il diritto di credito, fondato sull’inadempimento contrattuale, è stato azionato”.

Avverso tale statuizione, il sig. Fiorin ha proposto la presente impugnazione.

 

          Considerato in diritto

 

Avverso la decisione impugnata, il sig. Fiorin ha articolato un unico motivo di ricorso, deducendo Violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 ed art. 15 C.G.S. in relazione all’art. 30 comma 2 e 4 Statuto federale di cui al capo d’incolpazione 1 lett. A) atto di deferimento ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”.

In sostanza, il sig. Fiorin assume che la decisione impugnata sarebbe affetta da vizio motivazionale, per essere stata troppo succintamente esposta la ratio decidendi, nonché da errore di diritto, per avere la Corte Federale d’Appello ritenuto applicabile l’art. 94 quater NOIF, che, per contro, a parere del ricorrente, non sarebbe applicabile al caso di specie.

In particolare, ferma la ricostruzione in fatto come accertata nel doppio grado di merito, il ricorrente sostiene l’insussistenza della contestata violazione del vincolo di giustizia, sul rilievo che, essendosi il rapporto contrattuale tra il sig. Fiorin e la Sacilese Calcio SSD - oggetto dell’azione monitoria fatta valere davanti all’AGO senza la prescritta autorizzazione federale - esaurito a giugno 2015, ai fini dell’individuazione degli strumenti di tutela giudiziale dei diritti originati da detto rapporto, dovrebbe aversi esclusivo riguardo alla normativa federale in vigore a detta data: l’art. 94 quater NOIF, che devolve alla Commissione Accordi Economici della LND la decisione di tutte le controversie economiche relative all’inadempimento degli accordi tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società LND, sarebbe inapplicabile al caso di specie, perché entrato in vigore a seguito di pubblicazione con C.U. 4 agosto 2015, cioè, in data successiva all’esaurimento del rapporto de quo.

Inoltre, il menzionato art. 94 quater NOIF si applicherebbe esclusivamente agli accordi tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società LND redatti con le formalità ivi previste, ovvero, mediante l’utilizzo di moduli ed il successivo deposito presso il Dipartimento Interregionale ed il Dipartimento Calcio Femminile di competenza.

Di conseguenza, il rapporto contrattuale tra il sig. Fiorin e la Sacilese Calcio SSD ben poteva, ad avviso del ricorrente, essere azionato davanti all’AGO in assenza di autorizzazione federale, in quanto redatto senza le formalità previste dall’art. 94 quater NOIF ed esauritosi a giugno 2015, atteso che, a detta data, ancora non sussisteva un apposito organo giudiziale interno per la tutela dei diritti di natura economica tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società della LND e dovendosi applicare, ad avviso del ricorrente, il principio affermato nella giurisprudenza federale, in base al quale non sussiste violazione del vincolo di giustizia, allorché, in mancanza di rimedi interni alla giustizia federale, i tesserati adiscano il giudice statale in assenza di preventiva autorizzazione.

Il motivo è infondato.

L’art. 94 quater NOIF istituisce, infatti, la Commissione Accordi Economici della LND quale organo interno al sistema di Giustizia federale competente a giudicare su tutte le controversie relative agli accordi economici stipulati tra Collaboratori Gestione Sportiva e le Società di Calcio della LND, dovendosi correttamente ritenere che gli accordi devoluti alla competenza di detta Commissione siano individuati in base al criterio della materia.

Giusto il generale rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile, di cui all’art. 2 CGS CONI, il momento determinante della competenza deve, poi, correttamente essere individuato in applicazione del principio c.d. della perpetuatio jurisdictionis, di cui all’art. 5 c.p.c., per il quale [La giurisdizione e] la competenza si determina[no] con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.

Applicando tali principi al caso di specie, vertendo sul rapporto di natura economica tra la Società Sacilese Calcio SSD, militante nella LND, ed il sig. Denis Fiorin, Direttore Sportivo della medesima società, ed essendo stata pacificamente azionata in data 2 novembre 2015, la controversia era senz’altro attribuita alla competenza della Commissione Accordi Economici della LND di cui all’art. 94 quater NOIF.

Pertanto, l’avere il sig. Fiorin, anziché correttamente rivolgersi all’organo federale di giustizia competente, depositato ricorso monitorio al Tribunale di Pordenone in mancanza della prescritta autorizzazione federale, configura inequivocabilmente la contestata violazione degli artt. 1 bis, commi 1, 5 e 15, CGS, in relazione all’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto.

 

          P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

Rigetta il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di €. 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 aprile 2017.

 

Il Presidente                                                         Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                             F.to Oreste Michele Fasano

 

Depositato in Roma in data 24 maggio 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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