CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46 del 22/06/2017 – Stefano Spalloni/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 46
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
Franco Frattini – Presidente
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Massimo Zaccheo
Attilio Zimatore – Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 1/2017, a seguito del ricorso presentato, in data 9 gennaio 2017, dal sig. Stefano Spalloni, rappresentato e difeso dagli Avvocati Denis Castorina e Davide Viola, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Conca d’Oro, 348,
contro
la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti Regione Lazio, non costituita,
per l’annullamento della delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale Lazio (FIGC-LND Regione Lazio), di cui al C.U. n. 191 del 16 dicembre 2016 (dispositivo di cui al C.U. n. 181 del 9 dicembre 2016), con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo di primo grado, è stata ridotta la squalifica a carico del ricorrente sig. Spalloni fino al 31 marzo 2021, con esclusione della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC.
Viste le difese prodotte dalla Parte ricorrente;
uditi, nell’udienza dell’8 marzo 2017, i difensori della Parte ricorrente, Avvocati Denis Castorina e Davide Viola;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Attilio Zimatore.
Ritenuto in fatto
I.
Come riferito nella decisione impugnata della Corte Sportiva di Appello Territoriale, “il competente Giudice Sportivo comminava la squalifica per cinque anni con preclusione alla permanenza nei ranghi federali a carico del calciatore Spalloni Stefano tesserato con il Fiano Romano per violenza consumata nei confronti del direttore di gara della gara in epigrafe (n.d.r. gara tra Fiano Romano e Grifone GialloVerde, disputata in Fiano in data 16.10.2016).
Nella motivazione il Giudice rilevava come il calciatore, dopo essere stato espulso per comportamento minaccioso nei confronti di un assistente, a seguito della convalida di una segnatura a favore della squadra ospitata, al 48ˈ del secondo tempo, si scagliava contro il direttore di gara colpendolo repentinamente con una gomitata al costato e poi con un calcio alla schiena quando questi era già caduto a terra”.
A seguito dei fatti riferiti, il Giudice Sportivo, oltre a sanzionare il calciatore, sig. Stefano Spalloni, aveva comminato alla Società Fiano Romano l’ammenda di € 200,00 per le intemperanze dei propri tifosi.
La Società Fiano Romano aveva proposto reclamo, deducendo l’eccessività della sanzione sia a carico del calciatore che della Società.
Con la delibera impugnata in questa sede, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur censurando il comportamento del calciatore Spalloni e ritenendolo “di particolare gravità anche perché connotato da violenza reiterata e foriero di conseguenze fisiche apprezzabili”, ha reputato di dover lievemente ridimensionare la misura della sanzione. Pertanto, il Giudice di Appello ha accolto il reclamo “riducendo la squalifica a carico del calciatore Spalloni Stefano al 31.3.2021, con esclusione della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.”.
II.
Avverso questa decisione della Corte Sportiva di Appello, il sig. Stefano Spalloni ha proposto ricorso al Collegio di Garanza, formulando le seguenti conclusioni:
“ - annullare la delibera impugnata ed assolvere il sig. Stefano Spalloni dai fatti addebitati;
- annullare la delibera impugnata e disporre il rinvio alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Lazio in diversa composizione al fine di nuovo esame;
- annullare la delibera impugnata e disporre una diminuzione della sanzione in misura maggiormente corrispondente alla fattispecie contestata;
- nella denegata ipotesi che il Collegio non accolga le richieste della scrivente difesa, si ritiene che sussistano validi motivi per compensare le spese di lite, vista la giovane età del ricorrente ancora non produttivo di reddito adeguato”.
A sostegno di tali richieste, il ricorrente ha dedotto il seguente motivo di impugnazione: “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 19 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C. – Violazione ed erronea applicazione dell’art. 35 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C.”. Il contenuto della censura sarà illustrato, per quanto occorre, nel corso della motivazione che segue.
Considerato in diritto
1.
Il ricorrente, lamentando una asserita ‘Violazione ed erronea applicazione dell’art. 19 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C. – Violazione ed erronea applicazione dell’art. 35 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C.’, deduce che la decisione impugnata farebbe “riferimento esclusivamente a quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto ed a quanto dallo stesso affermato in sede di chiarimenti; già con ciò omettendo gravemente di prendere in considerazione altri due elementi probatori aventi la medesima fede privilegiata del primo referto, cioè i referti dei due assistenti dell’arbitro”. Ad avviso del ricorrente, il fatto che la motivazione della decisione impugnata non avrebbe dedicato “nemmeno una parola circa le palesi incongruenze (per così dire) che vengono alla luce dalla semplice lettura dei tre referti (arbitro ed assistenti)” costituirebbe una ‘nullità insanabile’ della decisione, non consentendo di ritenere “adempiuto il relativo obbligo di motivazione”.
Secondo il ricorrente, il Giudice di Appello avrebbe erroneamente ritenuto di “dare piena attendibilità a quanto dichiarato dall’arbitro nonostante le sue dichiarazioni siano da un lato smentite e dall’altro mai confermate dai referti dei due assistenti in relazione alle presunte (sinora mai provate) responsabilità dello Spalloni”.
È agevole rilevare che il vizio lamentato dal ricorrente, secondo la tesi sopra illustrata, non configurerebbe comunque una violazione di legge, ma tutt’al più una insufficienza della motivazione. La censura, infatti, così come è stata svolta, mira ad evidenziare una asserita carenza della motivazione o, comunque, una sua insufficienza, laddove il Giudice di Appello non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione, senza avvedersi di alcune asserite ‘palesi incongruenze’ e senza fornire adeguata motivazione in ordine alle stesse. Tuttavia, anche ove il vizio fosse stato dedotto in tali termini, la censura sarebbe stata infondata.
La decisione impugnata, infatti, è sorretta da una motivazione adeguata e coerente, che tiene conto della ricostruzione dei fatti “riportata dall’Arbitro nel referto e confermata con dovizia di particolari in sede di audizione”. E, come è noto, l’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., regolando i mezzi di prova, prevede che “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. In proposito il ricorrente ha invocato la giurisprudenza secondo la quale la piena efficacia probatoria del rapporto arbitrale viene meno allorché sussistano ulteriori elementi di prova idonei a contrastare le dichiarazioni dell’arbitro. Ma tale giurisprudenza non risulta pertinente al caso di specie, nel quale non è stata acquisita alcuna prova idonea a confutare la ricostruzione dei fatti emergente dal referto arbitrale, infirmandone la piena efficacia probatoria.
Né si può dire – come a torto sostiene il ricorrente – che le dichiarazioni rese dall’Arbitro sarebbero state “smentite” dai referti dei due assistenti. Tali referti non forniscono alcun elemento che si ponga in contrasto con la ricostruzione dei fatti compiuta dall’Arbitro. Invero, le dichiarazioni rese dagli Assistenti Ufficiali, signori Iacopino e Del Fausto, confermano l’aggressione subita dall’Arbitro, sig. Filippo Forza, e la collocano nello stesso contesto descritto dall’Arbitro, subito dopo che questi aveva emesso il provvedimento di espulsione a carico del sig. Spalloni (sollecitato proprio dall’Assistente Del Fausto, il quale, poco prima, era stato insultato e minacciato dallo stesso Spalloni).
Pertanto, sotto i profili finora esaminati, il motivo di ricorso è infondato.
2.
Il ricorrente ha lamentato, inoltre, che la decisione impugnata sarebbe “estremamente contraddittoria nella parte in cui la Corte Sportiva di Appello afferma che le lesioni subite sarebbero state aggravate dalla condotta di un soggetto non identificato che avrebbe colpito l’arbitro nello stesso punto dello Spalloni; con ciò ritenendo pertanto di addivenire ad una modesta e non adeguata diminuzione della sanzione”.
Anche sotto il profilo in esame il motivo di ricorso è infondato, poiché la motivazione della decisione non presenta alcuna contraddizione. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il Giudice di Appello ha preso in considerazione la successiva aggressione subita dall’Arbitro, sig. Forza, nel recinto degli spogliatoi, ad opera di un soggetto rimasto ignoto, rilevando che tale nuova aggressione aveva certamente concorso ad aggravare le conseguenze fisiche patite dall’Arbitro, osservando, tuttavia, correttamente, che tale evento non rappresentava neppure una ‘minima scusante’ della condotta dello Spalloni. Peraltro, proprio in considerazione dell’entità delle lesioni subite dall’Arbitro (solo in parte ascrivibili al comportamento di Spalloni), il Giudice di Appello ha ritenuto di ridimensionare lievemente la misura della sanzione irrogata a carico di Spalloni, riducendo la squalifica sino al 31 marzo 2021.
3.
Infine, il ricorrente ha dedotto l’eccessività della sanzione sostenendo che essa risulterebbe “estremamente grave e non commisurata alla fattispecie in esame”, concludendo che “in base alle osservazioni svolte e soprattutto avuto riguardo alla personalità di Stefano Spalloni (ragazzo che lavora, non ha mai avuto precedenti né alcun episodio censurabile, giovanissima età) una eventuale e sensibile riduzione della sanzione appare più che doverosa”.
Sotto quest’ultimo profilo il motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. La censura, infatti, si risolve in una contestazione della misura della sanzione, la cui concreta determinazione è rimessa alla valutazione del Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove si collochi nell’ambito stabilito dalla norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua motivazione (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. II, 13.5.2015, n. 14; Collegio di Garanzia, Sez. II, 14.2.2017, n. 13). Come è già stato affermato, il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa sia stata irrogata “in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza” (Collegio di Garanzia, S.U., 10 agosto 2015, n. 35); e, nel caso di specie, non si ravvisa alcuno dei detti presupposti.
Peraltro, è opportuno rammentare che “la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara” è la violazione più grave prevista nell’elenco di cui all’art. 19, 4° comma, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Nel caso di specie, la sanzione stabilita (e pure lievemente ridotta) dalla Corte Sportiva di Appello appare in sintonia con i fatti posti a presupposto delle valutazioni del Giudice ed adeguata alla gravità dei comportamenti ascritti al sig. Spalloni. Né si può condividere la tesi del ricorrente che fa leva sulla “giovanissima età” del sig. Spalloni, poiché, anzi, risulta particolarmente censurabile che un atleta in giovane età possa tenere condotte così aggressive e violente sul piano verbale e fisico nei confronti dell’Arbitro e degli Assistenti. Dinanzi a comportamenti di tal genere una attenuazione della sanzione in ragione della giovane età dell’aggressore risulterebbe del tutto ingiustificata e anzi sarebbe contraria allo spirito di una corretta educazione sportiva.
4.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo a carico del ricorrente.
Per questi motivi
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 marzo 2017.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
F.to Franco Frattini F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma, in data 22 giugno 2017
IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face