CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 67 del 12/09/2017 – Basket Juvecaserta s.r.l./Federazione Italiana Pallacanestro

Decisione n. 67

 

Anno 2017


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

 

 

composto da

 

Franco Frattini - Presidente

Massimo Zaccheo - Relatore

Dante DAlessio

Mario Sanino

 

Attilio Zimatore - Componenti 

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2017, presentato, in data 19 luglio 2017, dalla società Basket Juvecaserta s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Cicala, Achille Reali e Giovanni Allegro,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), rappresentata e difesa dallavv. Giancarlo Guarino,

 

avverso e per l'annullamento

 

 

 

della delibera n. 4/2017, di cui allo Stralcio Comunicato Ufficiale n. 25 del 14 luglio 2017, del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, con la quale è stato rilasciato parere negativo per l’ammissione della società Basket Juvecaserta s.r.l. al campionato professionistico 2017/2018 di serie A.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 26 luglio 2017, i difensori della parte ricorrente – Basket Juvecaserta s.r.l. – avv.ti Giuseppe Cicala, Achille Reali e Giovanni Allegro; il difensore della resistente FIP, avv. Giancarlo Guarino; il difensore della controinteressata Guerino Vanoli Basket Cremona s.r.l., avv. Enrico Zorzi, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo.

 

Ritenuto in fatto

 

 

  1. Con verbale n. 253 del 13 luglio 2017, la Commissione Tecnica di Controllo (di seguito: Com.Te.C.) ha espresso parere negativo sull’ammissione al campionato professionistico 2017/2018 di serie A della società Basket Juvecaserta s.r.l. (di seguito: Juvecaserta). Il diniego è stato motivato dal fatto che la ricorrente non avrebbe rispettato alcune delle condizioni previste dalla delibera n. 346/2017 del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito: FIP). Con Delibera n. 4/2017, di cui allo Stralcio Comunicato Ufficiale n. 25 del 14 luglio 2017, il Consiglio Federale della FIP ha stabilito, in accoglimento del parere espresso dalla Com. Te.C., di ...non ammettere al Campionato di serie A, anno sportivo 2017/2018, la Società Basket Juvecaserta s.r.l..
  2. Con ricorso presentato in data 19 luglio 2017, la società Juvecaserta ha chiesto al Collegio di Garanzia (di seguito più brevemente: Collegio) di: Ogni contraria eccezione reietta, si compiaccia, previo lannullamento e/o revoca della delibera n.4 del 17/7/2017, di cui allo stralcio degli atti del Consiglio Federale n.1, tenutosi a Roma in data 14/7/2017, con il quale, sul mero parere novincolante espresso dallorganismo interno di controllo (Com.Te.C.), il Consiglio Federale, escludeva la ricorrente dal diritto, maturato, alla partecipazione al Campionato di Serie A1 2017/18, nonché di ogni ulteriore atto ad esso presupposto e/o consequenziale, voler per le motivazioni che precedono statuire il pieno diritto dellistante a partecipare al prossimo campionato 2017/8 quale sedicesima effettiva avente diritto rendendo ogni consequenziale statuizione affinché ne venga data concreta attuazione.

In subordine, previo annullamento dellimpugnata delibera, nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale, statuire ogni provvedimento ritenuto utile e/o di giustizia che consenta allistante Juvecaserta la partecipazione al campionato di serie A1 2017/18.

  1. Con memoria di costituzione e risposta del 21 luglio 2017, la FIP ha concluso chiedendo al Collegio di: “respingere lavverso ricorso in quanto infondato,  confermando i provvedimenti impugnati”.
  2. Con memoria di intervento, presentata in data 22 luglio 2017, la società Guerino Vanoli Basket s.r.l. (di seguito: Guerino Vanoli), in qualità di controinteressata, ha chiesto al Collegio di Rigettare il ricorso proposto dalla Basket Juvecaserta s.r.l. e per leffetto confermare la delibera n. 4/2017 – C.U. n. 25 del 14.7.2017 Consiglio Federale n. 1 della F.I.P..

 

  1. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 1. Avuto riguardo al punto 1) della Delibera n. 346/2017 del Consiglio Federale della FIP, lamenta la Juvecaserta che la Comtec avrebbe errato nel valutare non soddisfatto, da parte dalla Società ricorrente, il rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio netto.

Secondo la Comtec, infatti, nonostante la situazione economico patrimoniale allegata alla documentazione integrativa il 10/7/2017, proprio su richiesta della medesima Comtec, la Juvecaserta non avrebbe attestato l’avvenuto ripianamento della carenza relativa all’eccedenza dell’indebitamento, accertata per € 266.401,00.

La doglianza della Juvecaserta si appunta essenzialmente su tre aspetti: il primo riguarda, innanzitutto, la rateizzazione, ottenuta dalla Società in data 6 e 7 luglio, del debito Equitalia, con versamento della somma di € 72.811,37; il secondo ha ad oggetto l’erroneità delle rettifiche portate dalla Comtec, che sarebbe incorsa in errore, non avendo applicato, a deconto del debito tributario, la somma di € 49.337,49; il terzo aspetto riguarderebbe l’omissione della Comtec per non aver tenuto conto che, in data 30/6/2017, la Società aveva provveduto al ripianamento del debito mediante rinuncia, da parte dei soci, alla restituzione di finanziamenti concessi a questultima per € 219.256,00. In questo modo, anche in ossequio alla richiesta della Comtec, l’indebitamento complessivo al 31/3/2017 non sarebbe stato superiore al 10% rispetto a quello esposto al 30/6/2016, risultando, pertanto, soddisfatto il requisito posto al n.1 dalla Delibera n. 346/2017.

2. Le costituite FIP e Guerino Vanoli contestano la indicata ricostruzione con una pluralità di argomenti: in primo luogo, per una evidente confusione da parte della Juvecaserta tra rottamazione dei ruoli e rateizzazione; in secondo luogo, mancando affatto una ipotesi di rottamazione, per la mancata prova della concessione della rateizzazione da parte della Agenzia delle Entrate; in terzo luogo, perché il requisito posto dalla Delibera n. 346/2017 ha una precisa indicazione temporale: che il rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto sia soddisfatto alla data del 31/3/2017; in quarto luogo, perché le rinunce al credito, così come copia del bilancio approvato al 31/5/2017, sarebbero pervenuti alla FIP solo il 14 luglio 2017, quando invece la regolarizzazione sarebbe dovuta avvenire entro il termine perentorio del 10 luglio 2017. Da ultimo, la rinuncia sarebbe comunque inefficace, perché la previsione della Comtec impone che i versamenti siano eseguiti su conti correnti bancari intestati alla società. Poiché, invece, la rinuncia al credito non determina alcun versamento, se ne trae che quella modalità di estinzione del debito non sarebbe idonea a soddisfare il requisito posto dalla Comtec.

3. Con riguardo alle opposte tesi, osserva, preliminarmente, il Collegio che nessuna prova è stata offerta dalla Juvecaserta in ordine alla cd. Rottamazione dei ruoli. Deve, pertanto, escludersi, ai fini della decisione, l’applicazione della norma che la disciplina per difetto di prova.

Quanto al merito, la Delibera n. 346/2017 richiede, ai fini dell’iscrizione al campionato, che le Società debbano avere, al 31/3/2017, un rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto con quoziente non inferiore a 1,8. Quanto “allIndebitamento complessivo riferito alla medesima data” (ndr. 31/3/2017), che questi non sia “superiore del 10% rispetto a quello esposto alla data del 30 giugno 2016. Se ne trae, allora, che quei parametri, indicati nella Delibera Consiliare, debbano risultare soddisfatti alla data del 31/3/2017.

E’ certo, invece, che, anche volendo tener conto delle revisioni effettuate successivamente dalla Comtec, le operazioni sul debito (rateizzazione e rinuncia al credito) siano comunque successive a quella data.

Osserva al riguardo la Juvecaserta che, attraverso la nota del 30/6/2017, la Comtec avrebbe facoltizzato la società a riequilibrare il parametro richiesto, dimostrando che i relativi versamenti “vengono eseguiti presso i conti correnti bancari intestati alla Società.. E, al riguardo, la Juvecaserta afferma di aver provato l’avvenuta rateizzazione del debito e il conseguente pagamento della prima rata; sicché il parametro indicato dalla Delibera sarebbe stato soddisfatto dalla Società.

Indubbiamente l’uso del verbo presente (vengono) da parte della Comtec nella nota del 30/6/2017 solleva il problema della remissione in termini della Juvecaserta, al fine di stabilire la percentuale di indebitamento richiesta dalla Delibera 346/2017. Tuttavia, sia una interpretazione sistematica, sia soprattutto la diversità di rango delle fonti che compongono il sistema, sciolgono il nodo. Quanto alla prima, la previsione di versamenti eseguiti presso conti correnti vorrebbe escludere altre operazioni tecnico/contabili finalizzate pur sempre alla riduzione dell’indebitamento. Ciò nonostante, ad avviso del Collegio, la rinuncia al credito, che incide sul patrimonio netto e comunque riduce il livello di indebitamento, non può non essere considerata, ai fini richiesti dalla Comtec, quale mezzo efficace di riequilibro del parametro, nonostante il diverso dettato della Delibera.

Tuttavia, sia il versamento che la rinuncia non superano il dato testuale, sempre proprio dalla Delibera (norma di rango superiore), che inderogabilmente pretende il rispetto di quel parametro al 31/3/2017. Ne deriva che la Juvecaserta avrebbe dovuto provare, attraverso la produzione documentale richiesta dalla Comtec, il rispetto del predetto parametro alla predetta data. Poiché, invece, risulta per tabulas che la rinuncia è avvenuta il 30/6/2017, ne discende che il parametro inderogabile posto dalla Delibera non risulta soddisfatto a quella data.

La ricorrente produce, a corredo delle istanze di rateizzazione, un pagamento in favore della Agenzia di Riscossione avvenuto il 4 luglio 2017. Dalla ricevuta di pagamento si evince come il pagamento stesso vada riferito alla cartella n. 02820150016442784; cartella che, invece, la stessa ricorrente invoca quale contenuto della domanda di rottamazione. Se ne evince, allora, che, se la cartella in questione è oggetto di rateizzazione, vuol dire che la rottamazione non è stata accolta dall’Autorità competente.

Del resto, anche volendo seguire la tesi della Juvecaserta relativa alla remissione in termini, è indubitabile che anche il termine fissato dalla Comtec, del 10/7/2017, non risulta rispettato da parte della Società. Infatti, se è vero che la rinuncia risulta essere del 30/6/2017, è altrettanto vero che la prova della medesima non è stata offerta nel termine perentorio indicato dalla Comtec (10/7/2017), ma il 14/7/2017, ciquando anche l’eventuale termine di grazia risultava ormai scaduto.

Poiché il termine del 31/3/2017, e comunque quello del 10/7/2017, sono termini perentori, attesa l’importanza del loro rispetto ai fini della iscrizione al campionato, ne deriva che il motivo deve essere rigettato, con conseguente conferma del provvedimento di esclusione della società Juvecaserta.

Gli altri motivi risultano consequenzialmente assorbiti.

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

 

 

Respinge il ricorso. Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 luglio 2017. 

 

 

Il Presidente                                                                                Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                      F.to Massimo Zaccheo

 

Depositato in Roma in data 12 settembre 2017

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

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