CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 81 del 07/11/2017 – ASD Terreno di Gioco/Comitato Olimpico Nazionale Italiano

 

Decisione n. 81

 

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

 

 

composta da

 

Franco Frattini - Presidente e Relatore

Mario Sanino

Attilio Zimatore

Massimo Zaccheo

Dante DAlessio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. n. 44/2017, presentato congiuntamente, in data 6 aprile 2017, dall'ASD Terreno di Gioco, nonché dal Comitato Provinciale di Belluno dell’A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport), rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe DAmico;

 

 

contro

 

 

 

il  Comitato Olimpico  Nazionale Italiano (CONI),  rappresentato  e  difeso  dall’avv.  Stefano Persichelli;

 

 

la Giunta Nazionale del CONI,

 

 

e nei confronti

 

 

 

della Associazione Italiana Cultura e Sport (A.I.C.S.);

 

 

 

 

per l’annullamento

 

 

 

della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 51 del 14 febbraio 2017, comunicata all'ASD Terreno di Gioco a mezzo raccomandata A/R in data 7 marzo 2017, recante il rigetto del ricorso - ex art. 3, comma 6, delle "Norme per l'istituzione e funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche" - proposto avverso il provvedimento del Segretario Generale del CONI n. 59 del 28 settembre 2016 e la conferma del provvedimento con il quale è stata disposta la nullità dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche n. 93393, conseguita in data 27 luglio 2009, per l'asserito mancato svolgimento, da parte del sodalizio ricorrente, negli anni presi in esame, "di attività sportiva e/o didattica svolta dallassociazione nellambito istituzionale dellente di promozione sportiva AICS e per la mancanza di elenchi di propri soci tesserati allo stesso ente.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

 

 

 

vista l’istanza, presentata congiuntamente dalle Parti in data 19 maggio 2017 (prot. n. 00437 del 19 maggio 2017), con la quale, in vista di un’imminente riunione della Giunta Nazionale del CONI, calendarizzata per il 31 maggio, che avrebbe riaperto l’istruttoria relativa alla ricorrente, ASD Terreno di Gioco, è stato chiesto il differimento dell’udienza di discussione calendarizzata per lo stesso giorno, al fine di risparmiare un’ingente attività processuale”, dato che dall’esito della Giunta Nazionale sarebbero potute scaturire conseguenze idonee e favorevoli alla posizione della ridetta ASD Terreno di Gioco;

 

 

considerata la dichiarazione congiunta di cessata materia del contendere, presentata in data 17 ottobre 2017 (prot. n. 00850 del 17 ottobre 2017);

 

 

udito, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017, il Relatore, Pres. Franco Frattini.


 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

 

 

Dichiara cessata la materia del contendere. Nulla per le spese.

 

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 7 novembre 2017.

Il Presidente e Relatore

F.to Franco Frattini

 

 

 

 

Depositato in Roma, il 7 novembre 2017

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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