F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 02/TFN del 18 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 06/TFN del 04 Agosto 2016 RECLAMO N° 209 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COMMITANTE VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

RECLAMO N° 209 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COMMITANTE VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Con reclamo datato 20.02.2016 il Sig. Commitante Vincenzo ha adito la Commissione Accordi Economici LND rivendicando nei confronti della USD Novese Srl la somma di € 2.337,25 quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto dalla suddetta Società in virtù dell’accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in data 23.10.2015 per la stagione sportiva 2015/2016. Con delibera pubblicata con C.U. n. 368 del 13.6.2016 la Commissione Accordi Economici LND, dopo aver constatato che la documentazione prodotta in atti offriva decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, sia l’ammontare della somma pretesa, ha accolto la domanda del Sig. Commitante Vincenzo e quindi ha condannato USD Novese Srl al pagamento in suo favore dell’importo di € 2.337,25. Con reclamo del 20.06.2016 la USD Novese Srl ha adito questo Tribunale proponendo appello avverso la decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D., sostenendo che “da un controllo effettuato, tra contratto depositato presso la Lega competente e ricevute di pagamento regolarmente firmate dal Commitante, l’importo da corrispondere allo stesso è inferiore, ma in seguito ad una verifica ispettiva della Guardia di Finanza di Novi Ligure, che acquisiva la documentazione contabile della Società, al momento non si è in grado di produrre documenti contabili in merito per dimostrare quanto asserito ma si riserva di farlo nel giorno in cui sarà fissata la discussione, ove la USD Novese chiede di essere ascoltata”. Il Sig. Commitante Vincenzo controdeduceva, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 CGS e, nel merito, la sua infondatezza. La vertenza è stata trattata nella riunione del 15.07.2016. Il reclamo si appalesa del tutto generico e, pertanto, inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 6, CGS. Di fatto, è sufficiente rilevare come nessun rilievo specifico venga mosso alla decisione di primo grado e come del tutto generico sia rimasto il riferimento ad una presunta verifica ispettiva della Guardia di Finanza che avrebbe impedito la produzione di documenti. Peraltro la reclamante, che pure aveva chiesto di essere ascoltata, neppure si è presentata all’udienza fissata per la discussione del reclamo. Ciò premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società USD Novese Srl. Liquida le spese di soccombenza in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge in favore del calciatore, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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