F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 02/TFN del 18 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 06/TFN del 04 Agosto 2016 RECLAMO N° 210 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PONSAT GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

RECLAMO N° 210 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PONSAT GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Con reclamo inviato a mezzo pec il 20 giugno 2016, la USD Novese 1919 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 13 giugno 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Ponsat Giuseppe del complessivo importo di € 1.357,22 a titolo di residuo del compenso globale lordo previsto dall'accordo economico sottoscritto il 1° settembre 2014 per la stagione sportiva 2014/2015. La reclamante sostiene che, da un controllo effettuato, tra l’accordo depositato e le ricevute di pagamento regolarmente firmate dal Ponsat, l’importo da corrispondere sarebbe inferiore; sostiene tuttavia, a seguito di verifica dalla Guardia di Finanza di Novi Ligure che aveva acquisito la documentazione contabile della Società, di non essere in grado, al momento, di produrre documentazione a sostegno. La stessa si riserva, comunque, di depositare la documentazione nel giorno fissato per la discussione del reclamo, chiedendo espressamente, a tal fine, di essere ascoltata. Il calciatore Ponsat ha regolarmente controdedotto eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 CGS e la mancata allegazione di qualsiasi documentazione a supporto da parte della Società reclamante e, nel merito, la infondatezza dell’impugnazione, chiedendone il rigetto e la condanna di essa reclamante al pagamento di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria nonché alle spese del procedimento. Il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 15 luglio 2016. Il reclamo è manifestatamente inammissibile. Evidente difatti è la estrema genericità del medesimo (ex art. 33 comma 6 CGS), in quanto privo di sufficienti motivi di censura della decisione impugnata. Quanto alla ulteriore produzione documentale di cui si formula espressa riserva, si tratterebbe comunque di produzione inammissibile in considerazione del fatto che la reclamante già in primo grado avrebbe potuto produrre tutti gli allegati a sostegno delle proprie tesi, restando irrilevante, perché rimasta a livello di mera enunciazione, la presunta acquisizione forzosa della documentazione contabile da parte della Guardia di Finanza. A ciò si aggiunga che la reclamante neppure è comparsa all’udienza del 15 luglio 2016, nonostante ne avesse fatto espressa richiesta con il reclamo. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società USD Novese Srl. Liquida le spese di soccombenza in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge in favore del calciatore, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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