F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 02/TFN del 18 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 06/TFN del 04 Agosto 2016 RECLAMO N° 211 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VINCI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

 

RECLAMO N° 211 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VINCI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Con reclamo del 20 giugno 2016, la USD Novese 1919 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 13 giugno 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Vinci Alessandro del complessivo importo di € 2.132,77 a titolo di saldo ancora dovuto, considerati gli acconti già percepiti, del maggior importo di € 8.800,00 previsto dall'accordo economico del 1° settembre 2014 stipulato per la stagione sportiva 2014/2015. La reclamante Società sostiene che la decisione impugnata sarebbe erronea in quanto il saldo ancora dovuto al calciatore non risulterebbe di € 2.137,77, ma una non meglio precisata somma inferiore, come risulterebbe da asserite ricevute di pagamento che la Società si riserva di produrre in quanto al momento indisponibili perché acquisiti dalla Guardia di Finanza a seguito di un controllo. Il calciatore Vinci ha inviato tempestive controdeduzioni contestando i fatti dedotti e concludendo per l’inammissibilità ed infondatezza del gravame. Il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 15 luglio 2016. Il reclamo è inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni. Invero la Società reclamante si limita a contestare come dovuta la somma riconosciuta dall’organo di primo grado in favore del calciatore, ma non specifica l’importo che comunque sarebbe residuato, né indica alcun concreto elemento in fatto ed in diritto per cui la decisione risulterebbe erronea. Tutte le doglianza della reclamante rimangono dunque indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento temporale o documentale, ivi compresa la presunta acquisizione documentale da parte della Guardia di Finanza e che è rimasta a livello di mera enunciazione. Tutto ciò realizza pertanto la fattispecie di cui all’art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società USD Novese Srl. Ordina incamerarsi la tassa

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