F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 02/TFN del 18 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 06/TFN del 04 Agosto 2016 RECLAMO N° 218 DELLA SOCIETÀ SSD CHIETI CALCIO ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE OUSMANE DIOP, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

RECLAMO N° 218 DELLA SOCIETÀ SSD CHIETI CALCIO ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE OUSMANE DIOP, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Con reclamo notificato in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata a/r, il calciatore Ousmane Diop adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. chiedendo la condanna della Società SSD Chieti Calcio a rl al pagamento in suo favore della somma di € 2.779,38 oltre interessi, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico intercorso tra le parti, relativo alla stagione sportiva 2015/2016. Precisava il calciatore che, in data 16.12.2015, lo stesso era stato svincolato dalla Società e che per l'attività svolta sino a quello data, avrebbe dovuto percepire l'importo di € 5.279,38 in ragione del periodo di effettivo tesseramento dal 1.9.2015 al 16.12.2015, laddove invece, fino a quel momento, gli erano stati corrisposti solamente € 2.500,00. Si costituiva la Società facendo pervenire le proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il parziale rigetto della domanda avversaria, eccependo, in primo luogo, che nell'accordo economico era indicato l'importo lordo, laddove invece al calciatore spettava solo il netto; in secondo luogo che, pur risultando l’accordo economico decorrente dal 1.9.2015, il tesseramento era stato effettuato solo il 10.9.2015 in quanto il calciatore aveva ritardato la presentazione del proprio certificato di residenza, necessario per il tesseramento medesimo. Chiedeva pertanto che, in ogni caso, nel calcolo dell’importo dovuto, non si tenesse conto dei primi 9 giorni di settembre. La C.A.E. ritenendo le eccezioni sollevate dalla Società infondate, con il provvedimento oggetto di impugnazione, accoglieva in toto la domanda del calciatore, condannando la SSD Chieti Calcio a rl al pagamento dell'importo richiesto di € 2.779,38. L’organo di primo grado, difatti, da un lato riteneva irrilevante la data di tesseramento rispetto alla pattuizione economica liberamente accettata dalle parti, dall’altro evocava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i crediti per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti devono essere sempre liquidati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Con reclamo notificato a mezzo raccomandata a/r in data 20.6.2016, la Società SSD Chieti Calcio a rl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 368 del 13 giugno 2016. La Società, a sostegno dell'impugnazione, ripropone le medesime eccezioni svolte nelle controdeduzioni di primo grado. In particolare, la SSD Chieti Calcio a rl insiste nel ritenere l’accordo economico valido ed efficace solo a decorrere dalla data di tesseramento (10.9.2015), con la conseguenza che al calciatore non spetterebbero € 444,06 corrispondenti appunto ai primi 9 giorni di settembre. Inoltre, la Società ribadisce che gli emolumenti previsti nell’accordo economico sono indicati al lordo, mentre al calciatore spettano i soli importi netti, sicché essa SSD Chieti Calcio a rl si riconosce debitrice del calciatore della minor somma di € 1.717,92, fermo restando il versamento successivo di € 617,04 “agli organi competenti secondo le modalità della legislazione fiscale vigente in materia” Il calciatore Ousmane Diop ha presentato rituali controdeduzioni con le quali rileva che la Società era perfettamente consapevole, al momento della sottoscrizione dell’accordo economico, della mancanza della documentazione completa per il tesseramento ma che, ciò nonostante, aveva liberamente e conclusivamente accettato la decorrenza dell’accordo economico. Inoltre, ha precisato che la domanda era stata correttamente spiegata al lordo delle ritenute fiscali, in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e dello stesso Tribunale Federale e che la Società avrebbe potuto sottrarsi alla condanna al pagamento del “lordo” solo dimostrando l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute effettivamente dovute. Ha quindi concluso per il rigetto dell’impugnazione e per la conferma della decisione impugnata. Il reclamo, discusso nella riunione del 15-7-2016, è infondato e deve essere rigettato in quanto entrambi i motivi di impugnazione non possono trovare accoglimento. In primo luogo, si ritiene di dover condividere la motivazione con cui la Commissione Accordi Economici L.N.D., in presenza di una diversa data di tesseramento rispetto a quella di decorrenza dell’accordo economico, attribuisce prevalenza a quest’ultima, posto che appare evidente come, al momento della sottoscrizione dell’accordo economico, la Società fosse perfettamente consapevole che a quella data il tesseramento ancora non era intervenuto, ciò nonostante, accettando i termini dell’accordo medesimo. Fermo restando, pertanto, che al calciatore devono essere riconosciuti gli emolumenti spettanti a decorrere dal 1° settembre 2015 così come correttamente statuito dalla Commissione Accordi Economici L.N.D., risulta altresì infondato anche il secondo motivo di gravame. La Società reclamante, difatti, opera un’evidente (ed inammissibile) commistione tra il rapporto sostanziale (di natura civilistica) che si instaura tra le parti con l’accordo economico ed il diverso rapporto d’imposta che si instaura tra le parti medesime ed il Fisco, laddove invece si tratta di rapporti destinati ad operare su piani diversi e che devono restare tra loro autonomi e indipendenti. In tal senso è univoca la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ., III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito. Così delineati i diversi rapporti che intercorrono tra le parti tra loro e tra le parti ed il Fisco, tornando al caso di specie, si rileva come la sentenza gravata abbiamo correttamente indicato nel suo dispositivo l'importo lordo dovuto al calciatore. Infatti, alla luce della giurisprudenza richiamata, emerge con tutta evidenza come il conteggio delle ritenute fiscali esuli dalle competenze del giudicante, in quanto lo stesso - peraltro - non è in possesso degli strumenti necessari alla loro quantificazione. In ogni caso, la SSD Chieti Calcio a rl - negli atti di causa - si è limitata ad indicare la quantificazione della ritenuta fiscale applicabile sugli emolumenti dovuti al calciatore Ousmane Diop, ma non ha offerto alcuna prova, ed anzi neppure ha sostenuto, di aver effettuato alcun corrispondente versamento. Considerata, per gli anzidetti motivi, la palese strumentalità dell'impugnazione, al rigetto del reclamo deve conseguire la liquidazione delle spese di soccombenza in favore del calciatore, in quanto espressamente richieste. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della SSD Chieti Calcio a rl e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND. Ordina incamerarsi la tassa. Liquida le spese di soccombenza in favore del calciatore in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it