F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 05/TFN del 03 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 RECLAMO N° 2 DELLA SOCIETÀ CUNEO CALCIO FEMMINILE ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 974 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE RATTI ERICA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 20 GIUGNO 2016.
RECLAMO N° 2 DELLA SOCIETÀ CUNEO CALCIO FEMMINILE ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 974 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE RATTI ERICA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 20 GIUGNO 2016.
Con reclamo spedito in data 6.7.2016, la Cuneo Calcio Femminile ASD (di seguito, “Cuneo Calcio”), ha impugnato la delibera del 20.06.2016 (comunicata il 29.6.2016, ricorso n. 974 – C.U. n. 11/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla ASD Azzurra (di seguito, “Azzurra”), per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale, effettuato il 24.09.2014, della calciatrice Erica Ratti (nata il 21.03.1998), liquidando il complessivo importo di € 2.715,00, di cui € 2.172,00 in favore della ricorrente a titolo di premio ed € 543,00 in favore della FIGC a titolo di penale. La Cuneo Calcio deduce di aver tesserato la calciatrice Ratti per la stagione sportiva 2014/2015, a seguito di suggerimenti e inviti della stessa Società cedente Azzurra in quanto, per sopraggiunti limiti d’età, la calciatrice non avrebbe potuto essere nuovamente tesserata per essa Azzurra in detta stagione sportiva, non partecipando tale Società ad alcun campionato di calcio femminile. Precisa inoltre la reclamante che nel corso della stagione sportiva 2014/2015 la calciatrice Ratti era stata comunque impiegata solo 4 volte e che nella successiva stagione 2015/2016 addirittura solo una volta (così collezionando 5 presenze in tutto) anche a causa di un serio infortunio ai legamenti del ginocchio, tanto che dal gennaio 2016 aveva definitivamente interrotto ogni rapporto con essa Cuneo Calcio. Inoltre, quest’ultima aveva appreso dai social network che nella stessa stagione sportiva 2015/2016 la Ratti aveva continuato a collaborare (non si comprende bene a quale titolo) con la sua vecchia Società di appartenenza (l’Azzurra, appunto). Infine, la Cuneo Calcio lamenta una ingiusta disparità di trattamento della normativa federale tra calciatori e calciatrici in quanto l’art. 34 NOIF, alla soglia dei 16 anni, costringerebbe solo queste ultime, e non anche i primi, a dover scegliere tra l’abbandono dell’attività ed il tesseramento con una squadra di calcio femminile, non potendo più le ragazze militare in squadre miste. Conclude pertanto per l’annullamento della delibera impugnata e, in subordine, per una congrua riduzione degli importi dovuti. La Azzurra non ha presentato controdeduzioni. La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 2 agosto 2016. Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto. Invero le doglianze del Cuneo Calcio risultano inconferenti alla stregua della normativa federale che regola l’istituto del premio di preparazione. Sicuramente inconferenti, difatti, sono le motivazioni che avrebbero indotto la Cuneo Calcio a tesserare la calciatrice Ratti per le stagioni sportive 2014-2015 e 2015-2016, così come risulta del tutto irrilevante il fatto che la calciatrice abbia disputato solo poche gare (5 in tutto) tra le stagioni 2014/2015 e 2015/2016, ciò anche in dipendenza di un serio infortunio. L’art. 96 NOIF riconosce difatti il premio di preparazione alle ultime due Società dilettantistiche che hanno contribuito ad impartire la preparazione tecnico-agonistica del giovane calciatore nel triennio precedente, a seguito del primo tesseramento pluriennale in favore di altra Società, la quale diviene per ciò solo obbligata al pagamento, restando del tutto irrilevante, anche ai fini di un eventuale riduzione dell’importo (trattandosi di parametri tabellari) il concreto utilizzo o meno del calciatore medesimo. Infondata, altresì, è anche la doglianza relativa ad una presunta disparità di trattamento della normativa federale tra giovani calciatrici e giovani calciatori dal momento che al raggiungimento del 16° anno di età, ad es., anche i giovani calciatori, se precedentemente tesserati per Società di puro settore giovanile, per poter proseguire l’attività agonistica sono costretti a tesserarsi per un’altra Società: sicché veramente non si vede quale disparità possa sussistere, dal momento che la perdita dello status di “giovane” ben può comportare conseguenze diverse per gli atleti (indipendentemente dal sesso) in funzione della tipologia di attività svolta dalla Società di precedente tesseramento. Tanto considerato. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Cuneo Calcio Femminile ASD e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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